Riforma di Stage e Tirocini: requisiti 2013

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Riforma di Stage e Tirocini: requisiti 2013 4 Ottobre 2013 Il tirocinio formativo è una misura di politica attiva del lavoro che consiste in un periodo di formazione con inserimento in un contesto produttivo e di orientamento al lavoro svolto presso datori di lavoro pubblici o privati. Attraverso tale strumento si consente al tirocinante di acquisire competenze professionali per arricchire il proprio curriculum e favorire l inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro. In nessun modo lo svolgimento di attività formative nel pieno rispetto della normativa vigente e la conseguente certificazione del buon esito di tali attività possono rappresentare titolo per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante. L attivazione di un tirocinio formativo richiede la predisposizione e la sottoscrizione di una convenzione tra un soggetto promotore e un soggetto ospitante corredata di un progetto formativo finalizzato all acquisizione di specifiche competenze professionali del tirocinante. La convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante può essere attivata, attraverso una convenzione quadro, anche tramite un soggetto proponente. Lo Studio Associato Fornabaio per il tramite della Fondazione dei Consulenti del Lavoro risulta delegato come soggetto promotore. LE TIPOLOGIE DI TIROCINIO a) tirocini formativi e di orientamento, finalizzati alla transizione dei giovani che hanno acquisito un titolo di studio nei dodici mesi precedenti l avvio del tirocinio dalla scuola al mondo del lavoro; b) tirocini di inserimento e reinserimento di inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in CIG da almeno sei mesi; c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento in favore di disabili, delle persone svantaggiate nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

SOGGETTO OSPITANTE Possono ospitare un tirocinio formativo tutti i datori di lavoro pubblici o privati che possiedono i seguenti requisiti: 1. essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, assicurandone l applicazione anche ai tirocinanti ivi ospitati; 2. essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 per il diritto al lavoro dei disabili; 3. non avere effettuato licenziamenti nella medesima unità operativa per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei dodici mesi precedenti l attivazione del tirocinio stesso, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo; 4. non avere in atto nella medesima unità operativa procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio. TIROCINANTE I requisiti che possiedono i soggetti per essere considerati dei tirocinanti in base alla tipologia di tirocinio sono i seguenti: a) per i tirocini formativi e di orientamento, i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti l avvio del tirocinio; b) per i tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, i soggetti inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione da almeno sei mesi, esclusi i beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); c) per i tirocini formativi e di orientamento o di inserimento o reinserimento, i soggetti disabili, le persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi a misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno), nonché i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo; 2. seguire le indicazioni dei tutori;

3. rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 4. se il rapporto di tirocinio si svolge presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, i prodotti o le altre notizie relative al soggetto ospitante di cui viene a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 5. partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didatticoorganizzative per monitorare l attuazione del progetto formativo. NUMERO MASSIMO DI TIROCINI Per assicurare un corretto ed equilibrato utilizzo dello strumento del tirocinio e la sussistenza di idonee condizioni per l accoglimento dei tirocinanti, il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in forza presso il soggetto ospitante. In considerazione di ciò è possibile accogliere: a) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra uno e quattro, massimo un tirocinante; b) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra cinque e otto, massimo due tirocinanti; c) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra nove e dodici, massimo tre tirocinanti; d) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra tredici e sedici, massimo quattro tirocinanti; e) per i soggetti ospitanti che hanno un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso fra diciassette e venti, massimo cinque tirocinanti; f) per i soggetti ospitanti che hanno oltre venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti a partire da sei non superiore al 20 per cento dell organico a tempo indeterminato. I soci lavoratori delle società cooperative vanno considerati alla stessa stregua dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Fermo restando che ai soggetti ospitanti senza dipendenti a tempo indeterminato è normalmente preclusa la possibilità di attivare tirocini, si stabilisce tuttavia che: a) ai titolari delle aziende artigiane di artigianato del commercio e dei servizi è consentito ospitare un tirocinante; b) alle piccole imprese in cui siano impiegati in via continuativa soci o collaboratori familiari è consentito ospitare un tirocinante, a condizione che nella convenzione il soggetto ospitante dichiari espressamente che si tratta di impresa priva di lavoratori dipendenti costituita con soci o collaboratori familiari. DURATA DEL TIROCINIO Il tirocinio è realizzato in un periodo determinato in coerenza con il numero e la natura delle attività formative previste nel relativo progetto. Tale periodo non può essere inferiore a un mese né eccedere i seguenti periodi di durata massima: a) sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento; b) dodici mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento; c) dodici mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate; d) ventiquattro mesi per i tirocini in favore di soggetti disabili. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE Il soggetto ospitante ha l obbligo di corrispondere al tirocinante un indennità di partecipazione in relazione all attività da esso prestata. L importo mensile lordo di tale indennità, determinabile anche in misura forfetaria, non può essere inferiore a euro 400,00. È prevista una sanzione amministrativa fra i 1.000 e i 6.000 euro per le aziende che non pagano l indennità. La percezione dell indennità di partecipazione non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. Pur essendo del tutto escluso che il tirocinio formativo costituisca rapporto di lavoro, sotto il profilo fiscale l indennità di partecipazione ha natura di reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente, quindi soggetto Irpef per scaglioni di reddito con fruizione delle detrazioni/deduzioni di legge, esente da contribuzione Inps.

TUTORATO Il tutore responsabile delle attività didattico - organizzative è designato dal soggetto promotore ed è scelto fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento dei seguenti compiti: 1. collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinio, d intesa con il tutore di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze da acquisire; 2. coordinare l organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio; 3. monitorare l andamento del tirocinio; 4. acquisire dal tirocinante elementi in merito all esperienza svolta e agli esiti della stessa, con particolare riferimento a un eventuale prosecuzione del rapporto; 5. concorrere, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell attestazione finale. Il tutore del tirocinante è, invece, individuato dall azienda ospitante tra i soggetti dotati di adeguate esperienze e competenze professionali, coerenti con l attività del tirocinio prevista nel progetto formativo. Oltre allo stesso datore di lavoro, il tutore può essere un suo lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, o a tempo determinato della durata di almeno dodici mesi, oppure un socio lavoratore. Per le aziende artigiane e per le piccole imprese, ammesse al tirocinio pur senza occupare dipendenti a tempo indeterminato, il tutore del tirocinante è il titolare dell azienda oppure il socio o il collaboratore familiare che ne svolge l attività prevalente. Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.