La Rivoluzione francese Raffaele Volante 2015. Tutti i diritti riservati
La Francia di Ancièn Règime Il Re e la sua Corte. Assolu;smo e feudalesimo. I Parlamen; e il Parlamento di Parigi: A>vità giudicante; Pubblicazione degli edi> reali; rifiuto- rimostranza al Re; ledere ingiun;ve e lit de jus;ce. Le Assemblee di notabili. Quella nominata dal Re viene convocata da ul;mo nel 1787, dopo più di 160 anni, per approvare una riforma radicale della tassazione fondiaria. La respinge.
Gli Sta; generali Assemblea cetuale. Convocata per la prima volta da Filippo il Bello nel 1302. Ul;ma volta 1614. Ruolo consul;vo e di rimostranza. Primo e secondo Stato 1789: clero e nobiltà. Eleggono rappresentan; in unico grado (baliaggio). Terzo Stato 1789: tu> gli abitan; na; francesi o naturalizza; di più di 25 anni, residen; in Francia e iscri> nei ruoli dei contribuen;. Eleggono deputa; in secondo grado nelle campagne (parrocchia- baliaggio) e in terzo grado nelle cidà (corpo o quar;ere- cidà- baliaggio). Mandato impera;vo: l eledo è vincolato dalle prescrizioni del suo corpo eledorale (cahier de doleànces).
Dagli S.G. all Assemblea Nazionale Doppia rappresentanza del terzo stato e voto per ordine: seduta del 6 maggio 1789; Verifica dei poteri. Giuramento della Pallacorda 20 giugno 1789. Il Terzo Stato si cos;tuisce in Assemblea Nazionale. Scioglimento degli Sta; generali 23 giugno. 9 luglio. L Assemblea Nazionale diventa Cos;tuente. 14 luglio 1789. Presa della Bas;glia.
La Dichiarazione dei diri> dell uomo e del cidadino. 26 agosto 1789 I rappresentan; del popolo francese cos;tui; in Assemblea Nazionale, considerando che l ignoranza, l oblio o il disprezzo dei diri> dell uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diri> naturali, inalienabili e sacri dell uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tu> i membri del corpo sociale, rammen; loro incessantemente i loro diri> e i loro doveri; affinché maggior rispedo ritraggano gli a> del Potere legisla;vo e quelli del Potere esecu;vo dal poter essere in ogni istante paragona; con il fine di ogni is;tuzione poli;ca; affinché i reclami dei cidadini, fonda; d ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Cos;tuzione e la felicità di tu>. Di conseguenza, l Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sodo gli auspici dell Essere Supremo, i seguen; diri> dell uomo e del cidadino:
Eguaglianza e libertà Art. 1 Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diri>. Le dis;nzioni sociali non possono essere fondate che sull u;lità comune. Art. 2 Il fine di ogni associazione poli;ca è la conservazione dei diri> naturali ed imprescri>bili dell uomo. Ques; diri> sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all oppressione. Art. 4 La libertà consiste nel poter fare tudo ciò che non nuoce ad altri: così, l esercizio dei diri> naturali di ciascun uomo ha come limi; solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di ques; stessi diri>. Tali limi; possono essere determina; solo dalla Legge.
La sovranità nazionale Art. 3 Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un autorità che non emani espressamente da essa. La Nazione come personalizzazione (autonomia) della sovranità. Lo scopo è quello di evitare la formazione di nuovi corpi intermedi e, allo stesso tempo, fondare il principio di rappresentanza.
La Legge. Il mito della legalità formale Art. 5 La Legge ha il dirido di vietare solo le azioni nocive alla società. TuDo ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costredo a fare ciò che essa non ordina. Art. 6 La Legge è l espressione della volontà generale. Tu> i cidadini hanno dirido di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentan;, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tu>, sia che protegga, sia che punisca. Tu> i cidadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tude le dignità, pos; ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra dis;nzione che quella delle loro virtù e dei loro talen;. Art. 7 Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determina; dalla Legge, e secondo le forme da essa prescride. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puni;; ma ogni cidadino citato o trado in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole. Art. 8 La Legge deve stabilire solo pene stredamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delido, e legalmente applicata.
La responsabilità comune Art. 12 La garanzia dei diri> dell uomo e del cidadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque is;tuita per il vantaggio di tu> e non per l u;lità par;colare di coloro ai quali essa è affidata. Art. 13 Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripar;to fra tu> i cidadini in ragione delle loro capacità. Art. 14 Tu> i cidadini hanno il dirido di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentan;, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l impiego e di determinarne la quan;tà, la ripar;zione, la riscossione e la durata. Art. 15 La società ha il dirido di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Ruolo della Cos;tuzione Art. 16 della Dichiarazione dei diri> dell uomo e del cidadino: Ogni società in cui la garanzia dei diri> non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una cos;tuzione.