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Regione Puglia Assessorato alla formazione professionale e al lavoro Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Protocollo d intesa per la realizzazione dall anno scolastico 2007/2008 di un offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale rivolta agli allievi che abbiano concluso il primo ciclo di studi TRA LA REGIONE PUGLIA E L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Vista la legge 18 dicembre 1997, n.440, recante Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59; Vista la legge 17 maggio 1999, n.144, e in particolare l art.68, che prevede l obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età; Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, recante il Regolamento di attuazione dell art.68 della legge 17 maggio 1999 n.144; Vista la legge 10 marzo 2000, n.62, recante Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto l accordo di collaborazione per l attuazione dell obbligo formativo sottoscritto l 11 giugno 2001 fra la Regione Puglia e l Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; Vista la Legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n.15, recante Riordino della formazione professionale ;

Tenuto conto delle risultanze del Protocollo d intesa fra Regione Puglia, Ministero dell istruzione, università e ricerca e Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24 luglio 2002, nonché del relativo protocollo attuativo del 2 gennaio 2003; Vista la legge 28 marzo 2003, n.53, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale; Preso atto dello Schema di accordo quadro sottoscritto il 19 giugno 2003 fra MIUR, MLPS, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane per la realizzazione dall anno scolastico 2003/2004 di un offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n.53; Considerato che lo Schema di accordo quadro prevede, al punto 7, la sottoscrizione di formali accordi tra Regioni e Uffici Scolastici Regionali, per l individuazione di specifiche modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza Unificata; Visto il protocollo d intesa, avente le medesime finalità, sottoscritto in data 24 luglio 2003 dal Ministero dell istruzione, università e ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Regione Puglia; Visto l Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 15 gennaio 2004, l Accordo in sede di Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004, nonché l Accordo sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006; Visto il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, recante la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all istruzione e alla formazione, a norma dell art.2, comma 1, lett. c), della legge 28/3/2003, n.53 ; Visto il Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, con particolare riferimento all art.28, 1 comma; Preso atto di quanto previsto dall art.1, commi 622 e 624, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Premesso che l obiettivo delle parti è favorire l assolvimento dell obbligo di istruzione per dieci anni, anche mediante l introduzione, nella scuola secondaria di 2 grado, di innovazioni metodologico-didattiche tendenti a ridurre la dispersione scolastica e ad aumentare il successo formativo; Ritenuto di dover riformulare i precedenti protocolli d intesa del 30 luglio 2003 e del 22 ottobre 2003, alla luce dei mutamenti normativi intervenuti e al fine di dare risposta all eventuale domanda d iscrizione di cui all art. 5 della C. M. n. 74 del 21 dicembre 2006, recante Iscrizione alle scuole dell infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all anno scolastico 2007/08 ; Si stipula quanto segue: Art. 1 - (Finalità) 1. La presente intesa intende disciplinare i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale rivolti agli allievi che nell anno scolastico 2006/2007 concluderanno il primo ciclo di istruzione con il superamento del relativo esame di stato, al fine di: - dare attuazione a quanto previsto dall art.1, comma 624 della legge 27.12.2006, n. 296, consentendo agli allievi l adempimento dell obbligo di istruzione fino alla piena attuazione della previsione contenuta nel precedente comma 624; 2

- innalzare e consolidare il livello delle competenze di base di tutti gli studenti, offrendo un opportunità alternativa a coloro che non intendano assolvere l obbligo di istruzione nel sistema ordinamentale. 2. Tali percorsi, finalizzati a sostenere gli istituti secondari di 2 grado nell azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa e degli abbandoni, nonché al conseguimento di una qualifica regionale, sono caratterizzati da: a) coinvolgimento dell istruzione e della formazione professionale, mediante opportune forme di integrazione dei due sistemi, nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli; b) pari dignità fra discipline e attività attinenti la formazione generale e culturale e le discipline professionalizzanti; c) motivazione all apprendimento degli allievi, attraverso l integrazione tra il sapere e il saper fare. Art. 2 - (Durata) 1. L offerta formativa di cui al presente protocollo avrà inizio dall anno scolastico 2007/2008 e proseguirà fino alla messa a regime di quanto previsto dall art.1, comma 622 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, garantendo, comunque, il compimento delle attività triennali iniziate. 2. Le parti si riservano la possibilità di modificare il contenuto del presente accordo negli anni scolastici successivi, comunque non oltre il limite temporale indicato nel precedente comma 1. Art. 3 - (Soggetti attuatori) 1. I soggetti che potranno attuare i percorsi sperimentali di cui all art.1 sono le istituzioni scolastiche secondarie superiori, statali e paritarie, della Regione Puglia, con particolare riguardo a quelle che presentano elevati tassi di dispersione scolastica, con il concorso delle strutture formative accreditate dalla Regione Puglia in base alle disposizioni vigenti. 2. Spetta, pertanto, alle istituzioni scolastiche secondarie superiori certificare l avvenuto adempimento dell obbligo di istruzione, mentre il rilascio dell attestato di qualifica professionale sarà curato dalla Regione Puglia. 3. Per la partecipazione alla procedura di selezione dei progetti, che sarà definita dall apposito bando regionale, non si potrà prescindere dalle seguenti condizioni di ammissibilità: per l istituzione scolastica: delibera positiva di adesione del Collegio dei Docenti; coerenza del progetto formativo integrato con gli indirizzi di studio presenti nella stessa; per il centro di formazione professionale: essere in possesso dell accreditamento di cui al precedente comma 1. 4. Le parti convengono che spetterà alle istituzioni scolastiche di cui al precedente comma 1 la gestione didattico-organizzativa dei singoli percorsi. Al fine di facilitare le procedure di rendicontazione secondo le modalità prescritte dal competente Assessorato Regionale, si conviene, altresì, che la gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie assegnate ai sensi del successivo art.11 venga curata dalle strutture formative di cui al medesimo comma 1. 3

Art. 4 - (Organizzazione didattica) 1. Il percorso formativo sarà strutturato in tre anni, al termine dei quali gli allievi, mediante apposito esame, conseguiranno, oltre alla certificazione dell avvenuto adempimento dell obbligo di istruzione ai sensi dell art.1, comma 622 della Legge 27.12.2006, n.296, anche la qualifica professionale prevista dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valida per l iscrizione ai centri per l impiego, nonchè per l acquisizione di crediti per l eventuale rientro nel sistema di istruzione. In tale prospettiva, dovrà essere favorita l articolazione dell insegnamento secondo una struttura modulare. 2. Nel corso del primo anno, avranno particolare rilievo, ancorché non esclusivo, le azioni formative riguardanti le competenze di base; ciò, allo scopo di consolidare ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale per conseguire una professionalità in grado di adattarsi ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi in atto. Nel corso del secondo e del terzo anno, sono progressivamente potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale e l attività di tirocinio. 3. Le parti si impegnano a realizzare un sistema di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e delle qualifiche, allo scopo di consentire agli allievi la massima flessibilità, in entrata e in uscita, dai rispettivi sistemi formativi. 4. Le parti si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli strumenti organizzativi necessari per assicurare l avvio dei percorsi sperimentali integrati contestualmente all inizio delle lezioni negli istituti di istruzione secondaria di II grado, tenendo conto della data a tal fine indicata nel calendario scolastico regionale. In particolare, la Regione Puglia si impegna a definire l assegnazione dei percorsi entro una data che sia compatibile con la definizione dell organico di fatto riferito a ciascun anno scolastico. Art. 5 - (Quadro orario) 1. Il monte ore triennale di ciascun percorso formativo integrato dovrà essere pari a quello previsto, in base alla disciplina vigente, per il corrispondente indirizzo di studi presente nella istituzione scolastica che attuerà il percorso medesimo, avendo comunque cura di riservare il 60 % del monte ore allo sviluppo delle competenze di base e trasversali e il 40 % del monte ore allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, ivi comprese le attività di tirocinio. La suddivisione del monte ore triennale tra le singole annualità dovrà essere effettuata nel rispetto del criterio di gradualità di cui al comma 2 del precedente art.4. Art. 6 - (Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti) 1. Per gli standard formativi minimi relativi alle competenze di base, si applica l Accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il 15 gennaio 2004. 2. Per gli standard formativi minimi relativi alle competenze tecnico-professionali, si fa riferimento all Accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni il 5 ottobre 2006, relativamente alle figure professionali individuate e descritte negli appositi allegati, come primo contributo alla definizione di un repertorio delle competenze tecnico professionali, in una prospettiva di raccordo con un quadro comune nazionale di standard professionali. 4

Per altre figure professionali, ancora non definite in un apposito Accordo, si adotteranno i criteri metodologici definiti nel documento tecnico allegato all Accordo di cui al presente comma. 3. Per la certificazione finale e intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi, si applica l Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 28 ottobre 2004, con la conseguente adozione dei modelli appositamente previsti. Art. 7 - (Misure di accompagnamento) 1. Ogni progetto dovrà prevedere il finanziamento di apposite misure di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo degli allievi, con particolare riferimento agli interventi di accoglienza, riallineamento, potenziamento, personalizzazione dei percorsi, orientamento e monitoraggio. Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari, soggetti a rischio, ecc.) si dovranno garantire il sostegno e forme specifiche di tutoraggio. 2. Al fine di assicurare le misure citate, nonché le azioni di sistema e di monitoraggio, si conviene di utilizzare, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, i docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola. Art. 8 - (Valutazione) 1. Le valutazioni periodiche degli allievi saranno effettuate congiuntamente dai docenti e dai formatori che hanno gestito il percorso formativo dell anno di riferimento, secondo le direttive che la Regione Puglia emanerà d intesa con la Direzione Scolastica Regionale. 2. Al termine del terzo anno, l allievo sosterrà l esame per il conseguimento della qualifica regionale. La commissione d esame sarà composta secondo la normativa regionale in vigore. Le modalità delle prove d esame saranno oggetto di una specifica intesa fra le parti. Art. 9 - (Monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati a livello regionale) 1. Il processo di monitoraggio e valutazione, previo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, sarà finalizzato alla raccolta di tutti gli elementi che consentano di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati, nonché di riconsiderare analiticamente l intero processo, al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante la diffusione delle buone pratiche. Senza escludere ulteriori indicatori che dovessero rivelarsi necessari e utili, saranno oggetto di monitoraggio e valutazione i seguenti dati: l indice di frequenza degli allievi; la percentuale di conseguimento dei titoli; i dati sul rientro degli allievi nei percorsi scolastici; i dati sulla ricaduta occupazionale dell azione formativa a breve ed entro sei mesi dalla conclusione dell intervento formativo. 2. Al fine di contrastare il fenomeno dell evasione dell obbligo scolastico e di mettere in campo un offerta formativa tale a incontrare le aspettative degli allievi e delle famiglie, le parti si impegnano a creare un anagrafe regionale degli studenti soggetti all obbligo di istruzione, che consenta di osservare costantemente le scelte operate da ciascuno, dalla fine del primo ciclo di studi al conseguimento di una qualifica. 5

Art. 10 - (Formazione dei formatori) 1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità dei percorsi, le parti concordano sulla necessità di un azione di formazione continua dei formatori coinvolti nei percorsi medesimi. In particolare, si ritiene indispensabile svolgere tale formazione anche in maniera congiunta tra i formatori provenienti dal sistema dell istruzione e quelli provenienti dal sistema della formazione professionale, per riallineare le rispettive professionalità, in funzione delle metodologie didattiche necessarie nei percorsi integrati di cui alla presente intesa. 2. Le aree prioritarie su cui verterà la formazione dei formatori saranno le seguenti: l insegnamento secondo una struttura modulare; l individualizzazione del percorso, in funzione dell alunno, secondo le strategie più consone; le attività di accompagnamento dell allievo, dall accoglienza al termine del percorso; l adozione di metodologie attive e motivanti, quali il cooperative learning. Art. 11 - (Risorse finanziarie) 1. Per la realizzazione dei percorsi di cui al presente protocollo d intesa saranno utilizzati: - gli appositi finanziamenti assegnati alla Regione Puglia dal Ministero del lavoro, che per l anno 2007 ammontano a 15.496.838,00; - le risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dell Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ai sensi della legge n. 440/97, nell identico importo dell anno precedente, pari a 899.200,00, così come previsto dall art.1, comma 624 della citata Legge n. 296/2006; - le economie disponibili presso la contabilità dell USR Puglia, per le medesime finalità, quantificate alla data odierna in 440.000,00. 2. L importo indicato nel precedente comma 1 potrà essere incrementato da eventuali risorse aggiuntive stanziate, per le medesime finalità, dai Ministeri del lavoro e della pubblica istruzione. Art. 12 - (Annullamenti) 1. I protocolli d intesa stipulati dall Assessorato alla formazione professionale e al lavoro e dall Ufficio Scolastico Regionale in data 30 luglio 2003 e 22 ottobre 2003, aventi per oggetto i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale, sono annullati. Per la Regione Puglia L Assessore alla formazione professionale e al lavoro prof. Marco Barbieri Per l Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Il Direttore Generale dr.ssa Lucrezia Stellacci Per la Regione Puglia Il dirigente coordinatore del Settore Formazione professionale dr.ssa Loretta Garuti Bari, addì 18 aprile 2007 6