Ecobonus condomini: chiarimenti in tema di cessione del credito ai fornitori L Agenzia delle Entrate chiarisce che in caso di riqualificazione energetica nei condomini, il fornitore non è obbligato ad accettare il credito da ecobonus in cambio del denaro dovuto La legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 74), ha introdotto la possibilità per i soggetti che rientrano nella no tax area di cedere la detrazione 65% loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto. Leggi anche: Legge di Stabilità 2016: prorogate le detrazioni fiscali sulla casa Grazie a tale norma, quindi, i contribuenti che non versano
l IRPEF non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016, ma possono farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali. La disposizione è divenuta pienamente operativa con il provvedimento del direttore dell Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016 che ha definito le modalità di cessione della detrazione del 65% ai fornitori. Con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, l Agenzia delle Entrate ritorna sulla disposizione e definisce con precisione il perimetro soggettivo dei soggetti ricadenti nella no tax area che possono scegliere di cedere il credito. Leggi anche: Building automation: interventi detraibili al 65% senza vincoli Chi sono i soggetti che ricadono nella no tax area Come precisato nella circolare, i soggetti che ricadono nella no tax area che possono cedere l ecobonus 65% legato agli interventi svolti su parti comuni dei condomini sono in primo luogo i soggetti titolari solo di redditi di pensione di importo non superiore a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze per i quali, ai sensi dell art. 11, comma 2, del TUIR l imposta non è dovuta. La cessione del credito può essere inoltre effettuata dai contribuenti indicati nell art. 13 del TUIR, per i quali le specifiche detrazioni dall imposta lorda previste, commisurate
al reddito complessivo e differenziate in base alla categoria reddituale che concorre a formare il reddito complessivo medesimo di fatto, abbattono l imposta lorda. Si tratta in particolare dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono (art. 13, comma 1, lettera a) del TUIR): 1.redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero 2. i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b)); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c- bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h- bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l)); Sono inoltre interessati i contribuenti indicati all art. 13, comma 5, del TUIR titolari di: 1. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ossia: i compensi per attività libero professionale intramurale svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e)); le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lett. f)); le indennità corrisposte per cariche elettive (art. 50, comma 1, lett. g)); le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h)); gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 50, comma 1, lett. i)). 2. redditi di lavoro autonomo di cui all art. 53 del TUIR; 3. redditi derivanti dall esercizio di attività d impresa minore di cui all art. 66; 4.redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (lett. i); 5.redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (lett. l). Modalità di cessione del credito Il credito cedibile riguarda le spese sostenute nell anno 2016 anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti. Il credito è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condomino, in base alla tabella millesimale di ripartizione. Per la cessione è necessario che il condominio effettui entro il 31 dicembre 2016 il pagamento delle spese corrispondenti
alla parte non ceduta sotto forma di credito mediante l apposito bonifico bancario o postale. Come specificato nel provvedimento del 22 marzo 2016 delle Entrate, la volontà da parte degli aventi diritto di cedere il proprio credito deve risultare, in via alternativa: dalla delibera assembleare di condominio che approva gli interventi di riqualificazione energetica; una specifica comunicazione inviata al condomìnio, il quale deve provvedere a comunicarla ai fornitori. Accettazione della cessione facoltativa I fornitori comunicano in forma scritta al condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati. Tale accettazione tuttavia, come precisato dall Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2016, è facoltativa. Il documento di prassi, infatti, specifica che i fornitori non sono tenuti ad accettare la cessione del credito in luogo del pagamento loro dovuto. Utilizzo del credito Il credito ceduto a titolo di pagamento di parte del corrispettivo può essere utilizzato dal fornitore in compensazione, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in 10 rate annuali a partire dal periodo d imposta successivo a quello in cui riceve il pagamento. Come stabilito nel provvedimento del 22 marzo 2016, il fornitore può iniziare a utilizzare il credito in
compensazione dal 10 aprile 2017, mediante modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle entrate il credito ceduto. La quota del credito che non è fruita nell anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà istituito con separata risoluzione dell Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui l importo del credito utilizzato risulti superiore all ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet del servizio telematico Entratel o Fisconline. Comunicazione all Agenzia delle Entrate Entro il 31 marzo 2017, come indicato nel provvedimento del 22 marzo 2016, il condomìnio dovrà inviare (direttamente o tramite un intermediario abilitato) all Agenzia delle Entrate (mediante Entratel/Fiscoonline) una apposita comunicazione che indichi: il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni; l elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese; il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito e l importo del credito ceduto da ciascuno. Il condominio è tenuto a comunicare i dati di tale invio anche ai fornitori che hanno accettato la cessione del credito (il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito).
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