(Approvato con delibera del Consiglio d amministrazione nella seduta del 20 Febbraio 2008)



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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DI PETRALIA SOTTANA REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI E DELLE OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI BANCARI (Approvato con delibera del Consiglio d amministrazione nella seduta del 20 Febbraio 2008)

Pagina lasciata volutamente vuota Pagina 2 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

I N N D D I I C C E E PREMESSA... 5 PARTE I^... 6 CONFLITTO DI INTERESSI... 6 Art. 1 Soggetti interessati... 6 Art. 2 Ambito di applicazione... 6 Art. 3 Interesse dell'amministratore per conto di un terzo... 6 Art. 4 Ipotesi di conflitto di interessi per conto di un terzo... 6 Art. 5 Esclusioni... 7 Art. 6 Procedimento deliberativo... 7 PARTE II^... 8 OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI DELLA BANCA... 8 Art. 7 Soggetti interessati... 8 Art. 8 Ambito di applicazione... 8 Art. 9 Ipotesi di obbligazioni riferibili ad esponenti della Banca... 8 Art. 10 Obbligazioni dell'esponente prima dell'assunzione della carica... 9 Art. 11 Esclusioni... 9 Art. 12 Valutazione del Consiglio di Amministrazione... 9 Art. 13 Procedimento deliberativo... 10 Art. 14 Regola generale... 10 Art. 15 Ipotesi particolari... 10 PARTE III^... 12 CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI RAPPORTI BANCARI DEGLI ESPONENTI DELLA BANCA... 12 Art. 16 Condizioni economiche applicate ai rapporti bancari degli amministratori, sindaci, Direttore Generale e soggetti loro connessi.... 12 PARTE IV^... 13 CONFLICT POLICY... 13 DIRETTIVA N. 2004/39/CE MARCKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE... 13 PREMESSA 13 1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI... 14 2. RIFERIMENTI NORMATIVI... 15 3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ... 18 4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE... 19 5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE... 21 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 3 di 34

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE...22 7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE...23 8. AGGIORNAMENTO DELLA CONFLICT POLICY...24 ALLEGATI...24 Allegato 1 appatura dei Conflitti di Interesse...25 Allegato 2 Schema di Documento informativo di sintesi relativo alla Politica di gestione dei conflitti di interesse da personalizzare a cura delle BCC-CR...32 1. PREMESSA...32 2. TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE...32 3. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE...33 4. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE...33 PARTE IV^...34 DELIBERE E NOTE...34 - Delibere del Consiglio d amministrazione:...34 - Note:...34 Pagina 4 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

PREMESSA Il presente Regolamento ha lo scopo di stabilire i criteri e le procedure a cui il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana Società Cooperativa, ritiene opportuno attenersi ove si prospetti un caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 2391 Cod. Civ. o un'obbligazione di un esponente bancario ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385. I criteri sotto enunciati hanno un valore di indirizzo per l'operato del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Direzione Generale in materia. Eventuali eccezioni a detti criteri dovranno essere specificamente motivate dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo all'interesse della Banca, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 5 di 34

PARTE I^ CONFLITTO DI INTERESSI 1 S o g g e tti in te re s s a ti I soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di conflitto di interessi con la Banca sono i componenti del Consiglio di Amministrazione della stessa. A rt. 2 A m b ito d i a p p lic a zio n e Determina una fattispecie di conflitto di interessi ogni operazione 1 (contratto, negozio unilaterale o anche una semplice scelta organizzativa aziendale) nella quale esiste o potrebbe essere ravvisato un interesse dell'amministratore della Banca che non sia coincidente con l'interesse sociale. Ciò si pone sia quando è coinvolto l'interesse proprio dell'amministratore della Banca, sia quando è coinvolto l'interesse di un terzo di cui si possa ritenere portatore l'amministratore stesso, come meglio specificato all'art. 3. A rt. 3 In te re s s e d e ll'a m m in is tra to re p e r c o n to d i u n te rzo Si deve ritenere che l'amministratore della Banca abbia un interesse per conto di un altro soggetto quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelarlo per ragioni economiche, familiari o professionali. A rt. 4 Ip o te s i d i c o n flitto d i in te re s s i p e r c o n to d i u n te rzo A titolo meramente esemplificativo si indicano di seguito alcune fattispecie di conflitto di interessi dell'amministratore per conto di un terzo per cui dovrà essere applicata la procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento. 0perazioni facenti capo a società o a persone giuridiche di cui l amministratore sia socio con limitazione di responsabilità, amministratore o dipendente, salvo il caso in cui l'amministratore detenga una modesta partecipazione in una società di rilievo non locale e l'operazione abbia una importanza marginale nell'economia di quest'ultima 2. b ) Operazioni effettuate con il terzo a cui l'amministratore sia vincolato da una rapporto di associazione professionale 3. c ) Operazioni effettuate con una società in cui l'amministratore partecipi in qualità di socio illimitatamente responsabile (socio di società semplice o di società in nome collettivo, socio accomandatario in una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, socio unico di società di capitali, al di fuori dell'ipotesi della società a responsabilità limitata unipersonale). d ) Operazioni effettuate con una società in cui l'amministratore della Banca sia sindaco revisore. 1 Si ritiene sufficiente sia una semplice conflitto ipotetico, sia un conflitto che investa soltanto condizioni particolari dell operazione. 2 Ad esempio: consigliere detentore di azioni di società multinazionale e deliberazione per la partecipazione della banca ad un finanziamento in pool a favore di tale società. 3 In questo caso, la sussistenza di accordi interni per la ripartizione delle spese e delle entrate potrebbe evidenziare una situazione in cui l amministratore sarebbe portato a tutelare l interesse del terzo a discapito di quello della Banca. Se poi l operazione riguarda direttamente l associazione professionale, (indipendentemente da chi la conduca per conto della medesima associazione), si prefigurerà un interesse proprio dell amministratore. Pagina 6 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

e ) Operazioni facenti capo a componenti il nucleo familiare dell amministratore o ad altri parenti entro il 3 grado o affini, con i quali quest'ultimo intrattenga normali rapporti di vita familiare 4. f) Operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'amministratore svolge in forma sistematica, o comunque in misura rilevante, incarichi professionali, specie se attinenti alla sfera dell'attività economica 5. g ) Operazioni in cui l'amministratore, nell'esercizio della sua attività professionale, presti la propria opera per la predisposizione della richiesta di fido di un suo cliente. h ) Operazioni di finanziamento in cui risulti che l'amministratore è un debitore oppure un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l'unico) o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito. A rt. 5 E s c lu s io n i Non determinano una situazione di conflitto di interessi i servizi resi agli amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela. Non sono altresì da ricondurre nell'ambito di applicazione della presente disciplina le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita. A rt. 6 P ro c e d im e n to d e lib e ra tiv o In tutti i casi in cui, secondo il presente regolamento, si determini una fattispecie di conflitto di interessi tra l'amministratore e la società, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alla seguente procedura deliberativa, salvo che non si applichi la procedura prevista dall'art. 13, secondo quanto previsto all'art. 14. Ove il Consiglio di Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi l'amministratore della Banca deve dichiararne l'esistenza agli altri partecipanti alla seduta. A seguito di ciò l'amministratore interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione sia alla votazione inerenti l'operazione oggetto della delibera. La votazione sarà presa a voto palese e sarà assunta con la maggioranza prevista per il tipo di operazione in esame. 4 Indipendentemente da legami di progenitura comune, si intendono rientranti in questo ambito anche le situazioni relative a persone conviventi con l amministratore o legate allo stesso da vincoli di tipo affettivo. 5 Ad esempio commercialista, avvocato, consulente del lavoro, ecc. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 7 di 34

PARTE II^ OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI DELLA BANCA A rt. 7 S o g g e tti in te re s s a ti I soggetti che possono essere coinvolti in una situazione di cui all'art. 136 del D.lgs. l settembre 1993 n. 385 sono gli esponenti aziendali e cioè quelli che all'interno della Banca svolgono funzioni di amministrazione, di direzione 6 e di controllo 7, ivi compresi i commissari straordinari, i commissari liquidatori, i direttori generali e coloro che esercitano, anche solo in via temporanea, funzioni equivalenti. A rt. 8 A m b ito d i a p p lic a zio n e La procedura di cui al successivo art. 13 si applica agli atti di compravendita e alle obbligazioni di qualunque natura, finanziaria e non 8, assunte dai soggetti di cui all'art. 7, in cui sussista, anche solo in astratto, la possibilità di un conflitto d'interessi con la Banca. L'interesse sostanziale all'operazione deve fare capo esclusivamente all'esponente aziendale e si determina quando quest'ultimo viene coinvolto sia direttamente che indirettamente nella formalizzazione giuridica della operazione. Rientrano tra le suddette operazioni anche tutte quelle in cui obbligato o contraente sia un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che delle sue obbligazioni detto o detti esponenti siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente, oltre a quelle in cui nonostante la interposizione di un terzo, persona fisica o giuridica, si debba ugualmente ritenere che il rapporto obbligatorio riguarda sostanzialmente l esponente aziendale. A rt. 9 Ip o te s i d i o b b lig a zio n i rife rib ili a d e s p o n e n ti d e lla B a n c a A titolo meramente semplificativo si indicano di seguito alcune operazioni 9 che devono intendersi riferibili ad esponenti della Banca e per cui si renda necessario l osservanza del procedimento previsto all art. 13 del presente regolamento. a ) Operazioni in cui obbligato o contraente sia direttamente l esponente aziendale, sia che il contenuto abbia carattere finanziario sia che non lo abbia 10. b ) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società in accomandita semplice o in nome collettivo della quale l esponente sia socio. c ) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni della quale esso sia socio accomandatario. d ) Operazioni in cui obbligato o contraente sia una società di capitali di cui l esponente sia unico azionista (al di fuori dell ipotesi della società a responsabilità limitata unipersonale) o di cui comunque detenga di fatto il controllo 11. 6 Si intende per soggetto che svolge funzioni di direzione il solo capo dell esecutivo e non anche gli altri dirigenti, pur se dotati di poteri in materia di erogazione del credito. La previsione ricomprende anche il Vice Direttore Generale solo nel caso in cui svolga la funzione di capo dell esecutivo. 7 In un ottica di cautela, si ritiene opportuno che la procedura di cui all art. 13 trovi applicazione anche nei confronti dei sindaci supplenti. 8 Nella disciplina sono ricompresi anche gli incarichi professionali. 9 Tali ipotesi se rivolte ad un amministratore, potrebbero determinare anche una situazione di conflitto di interessi secondo quanto previsto nella Parte I^ del presente Regolamento. Ma secondo quanto disposto all art. 14 si applicherà la disciplina di cui all art. 13. 10 Tale è il caso di conferimento di un incarico professionale ad un esponente aziendale. Pagina 8 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

e ) Operazioni facenti capo a componenti il nucleo familiare dell esponente o ad altri parenti entro il 3 grado o affini, con i quali quest ultimo intrattenga normali rapporti di vita familiare 12. f) Operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l esponente svolge in forma sistematica, o comunque in misura rilevante, incarichi professionali, specie se attinenti alla sfera dell attività economica 13. g ) Operazioni di finanziamento in cui risulti che l'esponente è un debitore oppure un creditore del terzo quando, per l'entità del credito o del debito dell'amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento diviene un presupposto necessario (anche se non l unico)o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito. A rt. 1 0 O b b lig a zio n i d e ll'e s p o n e n te p rim a d e ll'a s s u n zio n e d e lla c a ric a Per i finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse esponente della Banca o della società contraente, si dovrà procedere ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento, quando si tratti di obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero si tratti di mutarne le condizioni 14 salvo che le modifiche non siano state deliberate in via generale dall'organo competente. In ogni caso il mantenimento in essere del rapporto di finanziamento a scadenza indeterminata dovrà essere posto all'ordine del giorno del primo Consiglio di Amministrazione successivo alla accettazione della carica. A rt. 1 1 E s c lu s io n i Non comportano l applicazione della procedura di cui all art. 13 i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali, ad esempio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, le operazioni di pronti contro termine, l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli amministratori o a terzi loro collegabili a condizioni standardizzate in uso per la clientela. Non sono altresì da ricondurre nell'ambito di applicazione della presente disciplina le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita. A rt. 1 2 V a lu ta zio n e d e l C o n s ig lio d i A m m in is tra zio n e Nei casi in cui si renda necessario valutare la presenza di un interesse di un esponente Aziendale nell'ambito di una determinata operazione spetterà al Consiglio di Amministrazione, a cui l'interessato fornirà tutti i chiarimenti necessari, valutare se 11 Nel caso di finanziamenti a favore di una società non controllata nelle quali gli esponenti della Banca rivestano le cariche di amministratore o di sindaco, si ritiene che la mera coincidenza di cariche,ovvero la mera detenzione da parte di detti esponenti di una partecipazione di minoranza nella società finanziata, non dia luogo, di per sè, all applicazione dell art. 136 del T.U., ferma comunque la possibile ricorrenza,in concreto, di un interesse conflittuale ai sensi di quanto previsto nella Parte I^ del presente Regolamento. 12 Cfr. Si veda in proposito quanto esposto alla nota 4. 13 Cfr. Si veda in proposito quanto esposto alla nota 5. 14 Ad esempio tassi, valute, spese, commissioni, ecc. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 9 di 34

nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di un'obbligazione anche solo indiretta dell'esponente medesimo. L'accertamento dovrà essere condotto con l'astensione dell'esponente che si presume abbia un qualche interesse all'operazione. A rt. 1 3 P ro c e d im e n to d e lib e ra tiv o In tutti i casi in cui, secondo il presente Regolamento, si determini una fattispecie di obbligazione di un esponente bancario, il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alla seguente procedura deliberativa. Ove il Consiglio di Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi l'esponente della Banca deve dichiararne l'esistenza agli altri partecipanti alla seduta. A seguito di ciò l'esponente interessato deve allontanarsi fisicamente dalla seduta, astenendosi anche dal partecipare sia alla discussione sia alla votazione inerenti l'operazione oggetto della delibera. La delibera dovrà riportare il voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione presenti alla riunione, salva l astensione dell interessato. La votazione dovrà essere presa a scrutinio palese e dovrà inoltre essere ottenuto il consenso di tutti i componenti del Collegio Sindacale. Quando si tratta di un'operazione concessa ad un sindaco, il suddetto consenso dovrà essere dato soltanto dai restanti membri del Collegio Sindacale. Qualora un sindaco sia nell'impossibilità di presenziare alla seduta, la sua approvazione dovrà risultare da un documento scritto da conservarsi agli atti e da far constare nel verbale della riunione consiliare immediatamente successiva. Non si potrà comunque dare corso all'operazione prima che siano intervenute tutte le suddette approvazioni. A rt. 1 4 R e g o la g e n e ra le Posto che per determinate operazioni in cui sia coinvolto l'interesse di un amministratore della Banca il conflitto di interessi di cui alla Parte l^ e le situazioni derivanti dalle obbligazioni degli esponenti aziendali di cui alla parte Il ^ potrebbero anche coincidere, in via prudenziale si ritiene opportuno seguire in tali casi la procedura prevista all'art. 13 del presente Regolamento. A rt. 1 5 Ip o te s i p a rtic o la ri Nel caso in cui ricorrano le seguenti fattispecie, per le quali non trovano applicazione le procedure di cui all'art. 6 e di cui all'art. 13 del presente Regolamento, si conviene di seguire le sotto indicate procedure. a) Sindaco revisore, il quale sia anche sindaco di un altro ente, che entra in rapporti con la Banca. In questo caso il sindaco dovrà soltanto evidenziare la propria situazione senza però allontanarsi dalla seduta. b) Esponente aziendale che sia a conoscenza, per il legame (professionale o organico) che lo unisce al terzo, di notizie riservate che riguardano il terzo e che potrebbero influenzare il processo decisionale della banca. In tale caso l'esponente dovrà mettere al corrente il Consiglio di Amministrazione delle notizie in questione. c) Dipendente munito di poteri di erogazione del credito che sia in conflitto di interessi con la Banca secondo quanto previsto nella Parte l^ del presente regolamento. Pagina 10 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

In tale caso il dipendente dovrà astenersi rigorosamente dall'esercizio dei poteri delegati: la pratica dovrà essere decisa a livello dell'organo delegante e la stessa istruttoria dovrà essere svolta e sottoscritta da un altro dipendente. d) Erogazioni per scopo di beneficenza o mutualità a favore di soggetti 15, rispetto ai quali l'esponente bancario sia portatore di un interesse, ad esempio perché ne è amministratore o socio. In tale caso si applicherà la procedura sul conflitto di interessi di cui all'art. 6 del presente Regolamento. 15 Ad esempio cooperative, associazioni, comitati ecc. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 11 di 34

PARTE III^ CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE AI RAPPORTI BANCARI DEGLI ESPONENTI DELLA BANCA A rt. 1 6 C o n d izio n i e c o n o m ic h e a p p lic a te a i ra p p o rti b a n c a ri d e g li a m m in is tra to ri, s in d a c i, D ire tto re G e n e ra le e s o g g e tti lo ro c o n n e s s i. Le condizioni economiche (tassi, commissioni, spese, valute, ecc.) applicate ai rapporti bancari facenti capo ai richiamati soggetti aziendali sono quelle previste per la migliore clientela della banca rilevabili dalle deliberazioni assunte in merito dal Consiglio di Amministrazione. Le suddette deliberazioni definiranno i limiti minimi e massimi delle condizioni che l esecutivo applicherà ai singoli rapporti. Qualora ai rapporti dei citati soggetti aziendali dovessero essere applicate condizioni migliori, queste dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui all art. 136 della L.B.. Pagina 12 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

PARTE IV^ CONFLICT POLICY DIRETTIVA N. 2004/39/CE MARCKETS IN FINANCIAL INSTRUMENTS DIRECTIVE P R E M E S S A La Markets in Financial Instruments Directive è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito MiFID ) che, dal 1 novembre 2007 ha introdotto nei mercati dell Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari. Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Servicer Directive ISD) e si è resa necessaria al fine di introdurre disposizioni in grado di sostenere le innovazioni e l evoluzione dei mercati senza ostacolare il perseguimento degli obiettivi di tutela dell investitore, di tutela dell integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti. Tra le varie disposizioni la MiFID riconosce che a causa dell intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. Una delle misure indicate della MiFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all organizzazione dell intermediario e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). Alla luce di quanto esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui la Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di Petralia Sottana si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del suddetto criterio di proporzionalità. La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti. Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi di investimento o gestione patrimoniale viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale. Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per se illeciti. La presente conflict policy si articola nelle seguenti sezioni: descrizione delle relazioni con altre norme e documenti; sintesi dei riferimenti normativi; mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca; gestione dei conflitti di interesse evidenziati; informativa (disclosure) dei conflitti di interesse cosiddetti residuali ; descrizione delle modalità di tenuta del registro dei conflitti di interessi che sorgono in concreto nel corso dell operatività della Banca; descrizione delle regole di aggiornamento della Policy e del modello interno adottato per la gestione dei conflitti di interesse, nonché i criteri di individuazione, di contenimento e di gestione degli stessi. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 13 di 34

1. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne. Le indicazioni in oggetto unitamente a quelle contenute nella Policy sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella Policy di Classificazione della Clientela e nelle Linee guida per la gestione degli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d investimento. In particolare: la Policy di Esecuzione e Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca; la Policy di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata; le Linee Guida per la gestione degli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi. Le disposizioni definite nei suddetti documenti devono: considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni; ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell erogazione dei servizi d investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari. Al fine di assicurare presso tutti gli interessati alla prestazione dei servizi di investimento una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono recepiti ed ufficializzati nei modi d uso in apposita disposizione interna (es. ordine di servizio). Detta normativa, resa accessibile a tutto il personale della Banca, è altresì resa disponibile a tutti gli interessati al processo di erogazione dei servizi di investimento. Le linee guida della presente norma vengono altresì recepite in un documento di sintesi, contenente le informazioni principali sulla Conflict Policy (di seguito Sintesi della Conflict Policy per la clientela ) che la Banca adotta (art. 29, c. 1, lett. i, Regolamento Intermediari). Tale documento di sintesi dovrà essere fornito in tempo utile, prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (art. 29, lett. i e art. 34, c 3, Regolamento Intermediari). Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall art. 36 c. 2 del Regolamento Intermediari. Pagina 14 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

2. RIFERIMENTI NORMATIVI I riferimenti normativi di seguito riportati fanno esplicito riferimento alla Direttiva 2004/39/CE (di seguito MiFID ) e alla relativa Direttiva di emanazione delle misure tecniche di esecuzione (Direttiva 2006/73/CE, di seguito D2 ). Il Regolamento congiunto di Banca d Italia e Consob ai sensi dell art. 6 comma 2-bis del TUF, emanato il 29 ottobre 2007, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MiFID in tema di conflitti di interesse. La MiFID innova in modo significativo l approccio della disciplina sui conflitti di interesse rispetto a quanto previsto dalla normativa preesistente. In particolare, la nuova disciplina riconosce l impossibilità di procedere con l eliminazione dei conflitti di interesse a causa dell intensificarsi delle attività degli intermediari, i quali, invece, sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti. Il focus della normativa è, dunque, incentrato sull organizzazione interna, come presidio prevalente e comunque necessario per assicurare la gestione dei conflitti di interesse. L art. 21 della D2 stabilisce un set di criteri minimali in base ai quali gli intermediari debbono individuare i conflitti di interesse connessi allo svolgimento della propria attività. In particolare, tali criteri si articolano su tre livelli: 1 potenzialità del pregiudizio: l intermediario deve, infatti, verificare al momento della prestazione di servizi di investimento o accessori o di una combinazione di essi se possono emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti; 2 perimetro della verifica: il comma 1 dell art. 21 richiede espressamente di prendere in esame non solo l intermediario in sé considerata, ma anche il relativo Gruppo di appartenenza, tenuto conto della struttura del gruppo medesimo e delle attività svolte dalle altre società che lo compongono 16 ; 3 tipologie di conflitto di interesse, alle quali ricondurre le specifiche fattispecie riscontrate in sede di mappatura dei conflitti. In particolare, l art. 21 individua cinque possibili tipologie di conflitti di interesse nei quali la Banca o un soggetto rilevante ad essa connesso: è probabile realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente; presenta, nel risultato del servizio prestato al cliente o dell operazione realizzata per conto di quest ultimo, un interesse distinto da quello del cliente; ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; svolge la stessa attività del cliente; riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. L obiettivo principale della disciplina MiFID in tema di conflitti di interessi è assicurare che gli intermediari adottino ogni misura ragionevole per evitare che detti conflitti ledano gli interessi della clientela. A tal proposito, nell art. 22 della D2 è prescritto agli intermediari di elaborare in forma scritta la politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni, all organizzazione delle medesime (si veda il capitolo Richiamo ai criteri di proporzionalità), nonché alla natura e complessità delle attività dalle stesse svolte e di applicarla in via continuativa. La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire di individuare, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o 16 La Banca ai sensi dell art. 11 del TUF non appartiene ad alcun Gruppo Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 15 di 34

potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. In secondo luogo, la politica di gestione deve dare conto delle procedure e misure da adottare per gestire, nell ambito dei conflitti individuati, quelli in grado di ledere gravemente gli interessi dei clienti. In relazione a quanto sopra esposto, l art. 22 della D2 fornisce alcune indicazioni circa le misure e procedure da prendere in considerazione nel definire la politica di gestione. Trattasi di soluzioni dirette a garantire che i soggetti impegnati nello svolgimento delle attività, che danno luogo a conflitti di interessi, operino con un grado di indipendenza appropriato per le dimensioni e le attività dell intermediario e il grado di rischio per i clienti. Tale norma si riferisce, in particolare, a: misure per impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti; la vigilanza separata dei soggetti rilevanti; l eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra dette attività; misure volte ad eliminare o limitare l esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o accessorio; misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi di investimento o accessori distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. Secondo quando disposto dall art. 18, comma 2 della MiFID, quando le disposizioni organizzative o amministrative, adottate dall intermediario per gestire i conflitti di interesse, non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l intermediario deve informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse. Pertanto, il documento di Conflict Policy oltre a descrivere la generalità dei presidi, di tipo organizzativo ed amministrativo, adottati dalla Banca al fine di gestire i conflitti di interesse, dovrà dare evidenza delle casistiche in cui i conflitti non sono dirimibili e per le quali la Banca, in base a quanto richiesto dal comma 4 dell art. 22, fornisce adeguata informativa nei confronti dei clienti. Alla luce di quanto detto, l informativa sui conflitti di interesse diviene una misura residuale ed aggiuntiva rispetto ai presidi interni che non esenta l intermediario dall obbligo di dotarsi delle strutture organizzative ed amministrative necessarie ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti. Ai sensi dell art. 30, comma 1, lett. h) della D2, gli intermediari devono rendere noti ai propri clienti i capisaldi della propria politica di gestione tramite: la consegna di apposito documento ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, che descriva in forma sintetica la strategia seguita per i conflitti di interesse conformemente all art. 22; la messa a disposizione di maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta. Secondo quanto disposto dall art. 23 della D2, gli intermediari devono tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall intermediario (o per suo conto), per i quali sia sorto, o nel caso di un attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gravemente gli interessi dei clienti. Scopo di tale registro è recare la casistica anche su base storica dei servizi e delle attività che possono originare conflitti di interesse. Infine, nessun rilievo assume ai fini della individuazione delle misure adeguate per gestire i conflitti di interesse la natura dei clienti i cui interessi possono risultare pregiudicati dai conflitti Pagina 16 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

medesimi: l obbligo dell intermediario di adottare ogni misura ragionevole per individuare e gestire i conflitti di interessi risulta, infatti, parimenti applicabile nei riguardi della generalità dei clienti, siano essi controparti qualificate, clienti professionali o clienti al dettaglio. A tal proposito, l art. 24 della MiFID non elenca, tra gli articoli esentati dall applicazione delle regole di condotta nei confronti delle controparti qualificate, l art. 18, comma 2, della MiFID. La classificazione attribuita alla clientela incide tuttavia sulla informativa che ad essi dovrebbe essere fornita. Infatti, ai sensi dell art. 22, comma 4 della D2, tale informativa deve essere sufficientemente dettagliata, considerata la natura del cliente, per consentire una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 17 di 34

3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITÀ Il Regolamento congiunto Banca d Italia-Consob, richiamando le regole MiFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati. Tale disposizione rappresenta un applicazione diretta del criterio di proporzionalità, in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi. Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell art. 25 del regolamento congiunto Banca d Italia-Consob, ai fini dell attuazione di un efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività. In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi non proporzionati alle dimensioni dell intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento. Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure alternative in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto. In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata disclosure secondo quanto stabilito dalla normativa (si veda il capitolo 6 Informativa sui conflitti di interesse). Pagina 18 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Nella presente Policy, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento. Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l interesse dell investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell Istituto. Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso: il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione; l esistenza di una possibile subordinazione dell interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente; la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità. Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni previste dall art. 21 della D2, recepite nell art. 24 del Regolamento congiunto, di seguito illustrate: lett. a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria, a spese del cliente; lett. b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo; lett. c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato; lett. d) svolgano la medesima attività del cliente; lett. e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio. La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l analisi congiunta dei seguenti parametri: a. tipologia di servizio di investimento prestato; b. tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio; c. unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale; d. modalità operative di erogazione del servizio di investimento; e. Regolamento della Struttura Organizzativo Funzionale. A tal proposito, potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura: interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali; interresse a variare la propria posizione creditizia; interesse ad acquisire informazioni confidenziali. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 19 di 34

Ne è derivata la necessità di considerare l insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari: delle imprese affidate, purché l affidamento loro concesso risulti rilevante; di fornitori strategici della Banca; delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all emissione ed al collocamento; di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari; collocate con acquisto a fermo o a garanzia. I servizi e attività di investimento ed i servizi accessori considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti: 1. Ricezione e trasmissione di ordini; 2. Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 3. Sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; 4. Servizio di consulenza in materia di investimenti; Pagina 20 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008

5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE Nel presente capitolo viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, in termini di misure organizzative e/o normative prescelte per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente. In particolare, al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca ha considerato i seguenti fattori: la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela, il costo aziendale delle soluzioni organizzative definite, la dimensione e la complessità dell attività svolta dall Istituto. Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività configgenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato; soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti; soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette; misure volte ad eliminare o limitare l esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento; misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse. Si sottolinea che, ai fini dell individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità dei clienti. I conflitti di interesse sopra individuati sono stati gestiti dalla Banca attraverso: l adozione di un efficace modello operativo; una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità; l adozione di procedure interne e punti di controllo; la disposizione di mirate regole di condotta. Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008 Pagina 21 di 34

6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE Nella presente sezione sono riportate le tipologie di conflitti di interesse per le quali la Banca ravvede la necessità di darne adeguata informativa alla clientela in quanto non è stato possibile individuare idonee misure organizzative, al fine di consentirgli di prendere una decisione informata sul servizio di investimento, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto. Per quanto riguarda le modalità mediante le quali verrà fornita l informativa alla clientela, la Banca ha deciso che, preliminarmente all erogazione del servizio di investimento che origina un conflitto di interesse ritenuto non sufficientemente presidiato, verrà consegnata una informativa (resa in forma scritta su supporto cartaceo) nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l operazione genera (diclosure). Tale informativa non costituirà una autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. La Banca ha ritenuto opportuno acquisire di volta in volta una firma del cliente per presa visione di tale informativa. Pagina 22 di 34 Regolamento sulla disciplina del conflitto di interessi e delle obbligazioni degli esponenti aziendali Ver.1/2008