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N. 396/2009 R. Gen. Aff. Non Cont. TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati: dott. Nicola Graziano dott. Mariano Sorrentino dott. Cesare Taraschi Presidente relatore Giudice Giudice riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 16 marzo 2010, nella quale non comparvero il PM e le altre parti controinteressate sia pure regolarmente chiamate in giudizio, e ove fu disposta l acquisizione dell estratto di nascita di R***nelli o R***niello Vin*** nato a Vallo della Lucania il 04.05.1906 ed ivi deceduto il 09.01.1980 (certificato poi acquisito a cura della Cancelleria in data 23.03.2010) ha emesso la seguente D E C R E T O nel procedimento n. 396/2009 del Ruolo Generale Affari non Contenziosi a mezzo del quale R***nelli V*** nato a Vallo della Lucania il 10.10.1929 ha proposto ricorso in opposizione di terzo avverso la sentenza di rettifica del suo stato civile emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 18.10.1952 (Sentenza n. 41/52) in base alla quale, e senza la sua partecipazione nel giudizio ovvero senza sua chiamata in causa, si disponeva la rettificazione, su richiesta del suo genitore R***niello Vin***, del proprio atto di nascita (iscritto nel registro degli atti di nascita tenuto presso il Comune di Vallo della Lucania e relativi all anno 1929, Parte Prima, Volume Secondo, n. 278) e si ordinava all Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania di annotare la sentenza in modo tale che si dovesse leggere al posto di R***nelli V*** R***niello V***. Fatto Il ricorrente R***nelli V*** a mezzo del ricorso in epigrafe manifesta il suo interesse a che venga dichiarata del tutto inopponibile la sentenza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania nel lontano 1952 e sopra meglio descritta nel suo contenuto effettuale perché 1

resa in violazione delle norme del codice civile (in particolare art. 454 ora abrogato e 455 c.c.) e delle norme sull Ordinamento dello Stato Civile manifestando, nello stesso tempo l evidente interesse alla sopra richiamata inopponibilità della sentenza, mettendo in evidenza che, naturalizzato brasiliano nel 1973, in quello Stato, dove ancora vive e risiede, e riacquistata nel 1992 la cittadinanza italiana, è conosciuto come R***nelli e non R***niello per cui lo stesso suo cognome costituisce oramai autonomo segno distintivo della sua identità personale. Precisa lo stesso ricorrente che è titolare di una grossa impresa in Brasile e che l equivoco nascente dall applicazione della sopra richiamata sentenza può determinare allo stesso anche un danno di natura economica. Diritto Il Tribunale ritiene accoglibile il ricorso proposto dal R***nelli V*** per i motivi di cui appresso si dirà ma, ancor prima, ritiene di qualificare in modo esatto il ricorso proposto che, lungi dal costituire una opposizione di terzo alla sentenza di rettifica dello stato civile resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 18.10.1952, va qualificato alla stregua un ricorso per la rettifica di un atto dello stato civile ai sensi e per gli effetti degli artt. 95 e 96 del D.P.R. 3 Novembre 2000 n. 396 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell ordinamento dello stato civile, a norma dell articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Orbene così recitano i suddetti articoli: Articolo 95 (Ricorso) 1. Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento. 2. Il procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere il procedimento di cui al comma 1. 3. L interessato può comunque richiedere il riconoscimento del diritto al mantenimento del cognome originariamente attribuitogli se questo costituisce ormai autonomo segno distintivo della sua identità personale. Articolo 96 (Procedimento) 1. Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile. 2

2. Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare. 3. Sulla domanda il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile nonché, per quanto riguarda i soggetti cui non può essere opposto il decreto di rettificazione, l articolo 455 del codice civile. Dalla lettura degli stessi emerge con tutta evidenza che l odierno ricorrente è legittimato secondo il procedimento sopra evidenziato dal Legislatore, in primo luogo, a far dichiarare l inefficacia nei suoi confronti della sentenza di rettificazione del 1952 in quanto resa in violazione della regola contenuta nell art. 455 c.c. secondo cui la decisione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettifica, ovvero non furono parti in giudizio (è questo il caso che ci occupa perché l odierno ricorrente in quanto in Brasile non fu proprio citato in giudizio) o non vi furono regolarmente chiamati. Ed alla luce dei fatti e della documentazione prodotta non può che dichiararsi nei confronti del ricorrente l assoluta inoppobilità della sentenza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania nel lontano 1952 non essendovi alcuna prova della regolare instaurazione del giudizio. Tale accertamento costituisce, a giudizio del Collegio, un evidente presupposto per l accoglimento della domanda dell odierno ricorrente il quale, sostanzialmente, non sarebbe soddisfatto da una pronunzia di mero accertamento dell inefficacia nei suoi confronti della sentenza di rettificazione del 1952, avendo egli chiaramente manifestato l interesse ad una rettifica (della rettifica a sua insaputa!) della sentenza del 1952. Il Tribunale, a tal fine, ha disposto l acquisizione dell estratto di nascita di R***nelli o R***niello Vin*** nato a Vallo della Lucania il 04.05.1906 ed ivi deceduto il 09.01.1980 (certificato poi acquisito a cura della Cancelleria in data 23.03.2010) dal quale è emerso che questo si chiamava R***niello Vin*** per cui tutto lascia pensare che l errore nell indicazione del cognome dell odierno ricorrente sia stato commesso nel momento della redazione dell atto di nascita dello stesso e cioè nel lontano 1929 laddove l Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania dovette evidentemente scrivere (erroneamente) al posto di R***niello V*** R***nelli V***. 3

Tanto forse sembrò evidente al Tribunale del 1952 che, senza il rispetto del contraddittorio con il figlio dell allora ricorrente R***niello Vin***, forse perché lo stesso oramai stabilmente in Brasile dove aveva intrapreso la strada della sua fortuna economico imprenditoriale, si rettificò il cognome da R***nelli a R***niello (dal testo della sentenza così come prodotta emerge che il Tribunale dell epoca accertò l esistenza di un errore materiale di fatto nella redazione dell atto di nascita del neonato V*** ed accolse la domanda di rettificazione proposta da R***niello Vin***). Ma ritiene il Collegio che l odierno ricorrente deve vedersi riconosciuto il diritto a mantenere il cognome originariamente attribuitogli, sia pure erroneamente, in quanto lo stesso nel tempo ha costituito un autonomo segno distintivo della sua identità personale. Basti pensare che egli è così conosciuto in Brasile ed il gruppo imprenditoriale da esso stesso fondato porta il nome di R***nelli e non R***niello. In tal senso il Tribunale ha avuto conoscenza del passaporto (prodotto dal ricorrente) dal quale emerge che lo stesso nel 1970 (data in cui il passaporto fu rinnovato dal Console Generale d Italia in Curitiba Brasile fino la 21 gennaio 1975) lo stesso si chiamava R***nelli V*** e non vi era alcuna incertezza sulla sua identità personale (anche se la rettifica dell errore materiale di fatto già era avvenuta!). E consapevole il Collegio che l interesse a vedersi riconosciuto il cognome di R***nelli e non di R***niello come segno distintivo della sua identità personale, in uno con tutto quello che ne deriva anche in merito alla propria fiorente attività imprenditoriale in Brasile, va comparato con l interesse generale alla certezza delle relazioni familiari basate sullo ius sanguinis e che si identificano anche nello stesso cognome tra parenti che discendono da uno stesso stipite ma, nel caso in esame ed alla luce di tutte le cose sopra dette, la comparazione di interessi, entrambi di evidente rilevanza costituzionale, fa propendere il Collegio per la prevalenza del primo rispetto al secondo in quanto evidentemente ed assolutamente preminente. Del resto ne è dimostrazione il fatto che il riconoscimento del cognome R***nelli e non R***niello non è idoneo ad interrompere la parentela tra i discendenti (i quali nei limiti della legge potranno essere considerati eredi legittimi nonostante con cognome 4

diverso) che il ricorrente ha regolarmente citato in giudizio e che comunque, manifestando un implicito disinteresse, non hanno scelto di costituirsi. Le spese vanno dichiarate irripetibili in considerazione della natura del presente giudizio. PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale di Vallo della Lucania, così come sopra composto collegialmente, sul ricorso proposto da R***nelli V***, disattesa ogni altra istanza, richiesta ed eccezione, così provvede: Dichiara priva di efficacia giuridica e comunque in opponibile nei confronti di R***nelli V***, nato a Vallo della Lucania il 10.10.1929, la sentenza resa dal Tribunale di Vallo della Lucania in data 18.10.1952 (sentenza n. 41/52) e per l effetto, riconosciuto il diritto in capo all odierno ricorrente di mantenere il cognome R***nelli, ordina all Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania di rettificare ed annotare sull atto di nascita di R***nelli V*** (iscritto nel registro degli atti di nascita anno 1929, Parte Prima, Volume Secondo, n. 278) il presente decreto in modo che si legga al posto di R***niello V*** R***nelli V***. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per la trasmissione in copia autentica del presente decreto all Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vallo della Lucania affinché questo possa adempiere a quanto sopra ordinato. Vallo della Lucania, 5 maggio 2010 Il Presidente relatore dott. Nicola Graziano 5