MODULI DI DETRAZIONI FISCALI



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Le detrazioni sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione deve essere ripresentata al verificarsi di eventuali variazioni e comunque ogni anno. La spettanza delle ulteriori detrazioni (lavoro dipendente e assimilato) è collegata a situazioni oggettive (es. qualità di dipendente o di collaboratore) di cui il datore di lavoro è a conoscenza: l Agenzia delle Entrate ritiene perciò che le altre detrazioni, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il lavoratore, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, può darne comunicazione al proprio sostituto affinché questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più possibile vicina a quella effettiva. Relativamente alle detrazioni per familiari a carico, per la loro corretta gestione, in ciascun periodo d imposta, il datore di lavoro dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni per carichi di famiglia, e può continuare a riconoscere, nel frattempo, le detrazioni fiscali. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni dello stesso tipo nel frattempo attribuite al lavoratore. Il suddetto recupero esclude l irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d imposta. Si fornisce una comunicazione per i lavoratori. Ai lavoratori 1 DETRAZIONI FISCALI Con la presente si informa che il personale in forza, in virtù delle vigenti disposizioni fiscali, deve provvedere a presentare annualmente la documentazione necessaria per richiedere il riconoscimento delle detrazioni d imposta per carichi di famiglia. Per rendere più agevole l adempimento alleghiamo alla presente un fac-simile valido solo per l anno in corso. Con le retribuzioni dei mesi di 2011, potranno essere mantenute le detrazioni per coloro che ne hanno usufruito fino a dicembre 2010. Con la busta paga di 2011, al personale che avrà consegnato la dichiarazione entro il continueranno ad essere corrisposte le detrazioni, mentre verrà interrotta l erogazione per il restante personale. A coloro che consegneranno la Dichiarazione successivamente al, saranno corrisposte le detrazioni a partire dalla busta paga di 2011, in relazione alla data di consegna. In tal caso le detrazioni arretrate, saranno liquidate in fase di conguaglio fiscale (con la busta paga di dicembre) o in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro. Si ricorda infine che, in caso di mancata presentazione della dichiarazione, le detrazioni per familiari già corrisposte nel corso del 2011 saranno recuperate in fase di conguaglio fiscale.

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL ART.23 DEL DPR n.600/73 Il/la sottoscritto/a nato/a il a Residente a Via Codice fiscale Stato civile: celibe/nubile separato/a legalmente ed effettivamente divorziato/a coniugato/a vedovo/a in qualità di dipendente/collaboratore di codesta impresa Dichiara sotto la propria responsabilità di avere diritto per l anno 2011 alle seguenti detrazioni d imposta previste dagli artt.12 e 13 del DPR 917/1986, e si impegna a comunicare eventuali variazioni alla presente dichiarazione (A) DETRAZIONE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE e ASSIMILATO Detrazione per reddito da lavoro dipendente e assimilato A tal proposito dichiaro: di presumere di conseguire nell anno 2011 un reddito di euro oltre a quello percepito dal presente rapporto di lavoro; di non applicare la detrazione per reddito da lavoro dipendente e assimilato 2 (B) DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO 1) DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO Detrazione per coniuge a carico; Nome e Cognome codice fiscale del coniuge per tutto l anno; dal al 2) DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO Il dichiarante, consapevole che la detrazione al 100% per figli a carico, nel caso di coniuge non a carico, spetta solo previo accordo tra i coniugi e solo se titolare del reddito più elevato 1) Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome codice fiscale del figlio ; Data di nascita Percentuale di spettanza 100%, 50%; figlio disabile; applicazione detrazione pari a quella per il coniuge 2) Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome 3) Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome 4) Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome

5) Detrazione per figlio a carico; Nome e Cognome 3) DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO 1) Detrazione per familiare; Nome e Cognome grado di parentela ; codice fiscale del familiare ; percentuale di spettanza %. 2) Detrazione per familiare; Nome e Cognome grado di parentela ; codice fiscale del familiare ; percentuale di spettanza %. (C) ULTERIORE DETRAZIONE PER 4 O PIU FIGLI Ulteriore detrazione per 4 o più figli; A tal proposito dichiaro, per poter usufruire del credito per incapienza dell imposta netta: di non possedere redditi diversi da quelli di redditi di lavoro dipendente o assimilato (artt. 49 e 50 Tuir) nonché dell unità immobiliare adibita a prima casa e relative pertinenze. 3 In fede Data Firma OPZIONI Il sottoscritto, avvalendosi delle facoltà previste dall articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, chiede, ai fini dell applicazione delle ritenute fiscali per l anno in corso, di considerare anche le somme corrisposte, le ritenute operate e le detrazioni effettuate nel corso di altri rapporti di lavoro e/o collaborazione dei quali produce certificazione. Il sottoscritto chiede l applicazione della maggiore aliquota di tassazione del % invece di quella normalmente applicabile. Data Firma

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per A lavoro dipendente e assimilato Per ottenere le detrazioni per lavoro dipendente è obbligatorio compilare il modulo. È considerato neutro, a fini della determinazione del reddito su cui calcolare la detrazione, il reddito da abitazione principale (prima casa). Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per B carichi di famiglia È obbligatorio indicare il codice fiscale dei familiari a carico (punto 1, 2, 3) 1) CONIUGE A CARICO La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all abitazione principale. 2) FIGLI A CARICO Si considerano a carico (indipendentemente dall età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all abitazione principale. Il dipendente/collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap (ai sensi dell art.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104) e specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri: in caso di coniuge a carico dell altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest ultimo; se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato; in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l articolo 21, comma 6 bis del D.L. n. 269/2003 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta: - per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione; - per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione 4

equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in Italiano ed asseverata dal Consolato italiano nel paese di origine come conforme all originale. Le stesse disposizioni valgono anche per il coniuge. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione richiamata, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata, ovvero da una nuova documentazione qualora i detti certificati debbano essere aggiornati. In presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. In presenza di incapienza dell imposta netta il sostituto d imposta potrà corrispondere il relativo credito solo a fronte della dichiarazione del dipendente di non possedere altri redditi al di fuori di quelli di lavoro dipendente o assimilato nonché dell unità immobiliare adibita a prima casa e relative pertinenze. 3) ALTRI FAMILIARI A CARICO Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annue, al lordo degli oneri deducibili e del reddito imputabile all abitazione principale, indicati nell articolo 433 del codice civile e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti (se non vi sono figli), generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L ammontare della detrazione spettante va ripartita, pro quota, tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale). 5 Per tutte e tre le categorie di familiari sopraelencati ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51: si devono considerare i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione del reddito complessivo; non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva; si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; si deve considerare il reddito derivante da abitazione principale. VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE Il contribuente si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. Tale dichiarazione deve essere presentata ogni anno anche in assenza di variazioni della situazione precedentemente dichiarata.