ASPETTI DOGANALI DELLE OPERAZIONI CON L ESTERO 2



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LE PROVE DELL ORIGINE PREFERENZIALE. Ufficio delle Dogane di Bergamo Area Gestione Tributi

Transcript:

ASPETTI DOGANALI DELLE OPERAZIONI CON L ESTERO 2 Economia e Tecnica degli Scambi Internazionali A.A. 2012 / 2013 Silvia Ceraolo LE DOGANE Organizzazioni addette al controllo dei traffici funzioni impositive internazionali delle merci vigilanza per la tutela di interessi pubblici connessi alla mobilità delle persone e delle merci 1

I SISTEMI DOGANALI solo per TRANSAZIONI EXTRACOMUNITARIE = merci che entrano o escono dai confini dell Unione Europea LE FONTI DOGANALI DI BASE Codice Doganale Comunitario (CDC) Reg. (CEE) n. 2913/1992 «nuovo»cdc Reg. (CEE) n. 450/2008 creazione di un ambiente doganale elettronico, con convergenza dei sistemi informatici delle 27 Autorità doganali. Sostituirà il CDC al più tardi il 24/06/2013, data limite entro cui emanare le relative norme attuative Disposizioni di Attuazione del CDC (DAC) Reg. (CEE) n. 2454/1993 (previste nuove DAC nel 2012) Testo Unico delle Leggi Doganali (TULD) DPR n. 43/1973 per le parti non incompatibili 2

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE principio generale: il commercio internazionale è libero Ciò significa che in via generale tutto può essere liberamente importato / esportato e senza necessità di particolari licenze o autorizzazioni della Dogana o altri Enti IL COMMERCIO INTERNAZIONALE Eccezioni (= procedure o autorizzazioni particolari) per specifiche categorie di beni - armi e materiali per armamenti - beni a duplice uso (civile / militare) - rifiuti e scarti pericolosi - beni artistici e culturali - specie animali e vegetali protette (CITES) - beni soggetti a divieti o contingentati specifici Paesi per embarghi o sanzioni - Iran - Corea del Nord - Birmania - Siria - ecc. 3

L ACCERTAMENTO DOGANALE La Dogana accerta essenzialmente: qualità (= classificazione doganale) quantità valore ( fiscalità dell operazione) origine L ORIGINE Qual è il significato dell origine? a) origine in senso commerciale In tal senso, l'origine delle merci si riconduce alla tematica dell'apposizione sui prodotti di diciture tipo "made in...", "prodotto in..." ecc. In questa accezione l origine assume significato ai fini della tutela del consumatore = soggetto debole della catena commerciale che il legislatore (europeo e nazionale) si è preoccupato di tutelare 4

L ORIGINE b) origine in senso doganale È la nazionalità della merce = appartenenza di una merce ad un dato Paese. NOTA BENE: la determinazione doganale dell origine è la base per l apposizione di indicazione di origine in senso commerciale; tuttavia, restano due ambiti con logiche diverse! Ad es. è legittimo apporre la dicitura made in Italy su un prodotto fabbricato in Italia ma dal punto di vista doganale l origine è CE L ORIGINE L origine in senso doganale è fondamentale per la determinazione del dazio applicato alle importazioni nei diversi Paesi di destinazione Es. da Tariffa Doganale USA: 61069015 blusa a maglia da donna contenente almeno il 70% di seta o cascame di seta se origine CEE dazio 0,9% del valore FOB se origine Cuba dazio 60% Da ciò è facile capire che la determinazione dell origine di un prodotto è importante anche al fine della fissazione del suo prezzo finale di vendita 5

L ORIGINE L origine serve inoltre a determinare: divieti contingenti dazi antidumping e compensativi etichettatura di origine (made in) rilevazione dei dati statistici del commercio internazionale L ORIGINE L'Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization, WTO), è un'organizzazione internazionale a base volontaria che si propone la progressiva liberalizzazione del commercio internazionale attraverso la stipula di accordi commerciali tra gli Stati membri. Vi aderivano, ad agosto 2012, 157 Stati, a cui si aggiungono 27 Paesi osservatori. Vi è pertanto rappresentato circa il 98% del commercio mondiale di beni e servizi. Concretamente si occupa principalmente di riduzione delle barriere tariffarie al commercio internazionale risoluzione di controversie commerciali tra gli Stati negoziazione delle normative sul commercio internazionale, ai fini di armonizzazione. In tale contesto si inquadra l elaborazione di principi comuni sull origine delle merci 6

PRINCIPI WTO PER LA DETERMINAZIONE DELL ORIGINE a)le regole di origine non devono creare effetti distorsivi del commercio internazionale b)le regole di origine non possono essere utilizzate come strumenti di politica commerciale c) i criteri di definizione dell origine stabiliti dai diversi Stati devono essere chiari e dettagliati Corso di Alta Formazione Universitaria Go.In Go International. Be Innovative PG. 13 L ORIGINE In attesa che in sede WTO si concludano i negoziati che porteranno alla redazione di regole di origine comuni che porteranno a un elenco che indicherà, accanto ad ogni capitolo o voce del HS la relativa lavorazione conferente l origine le Amministrazioni doganali degli Stati membri adottano, nel rispetto di dei principi generali, norme autonome di origine 7

L ORIGINE ORIGINE luogo di produzione (sede del produttore) PROVENIENZA luogo da cui è partita la spedizione (sede del distributore) L ORIGINE NB la semplice importazione di beni dai Paesi terzi ed il relativo pagamento di dazi immette il bene in libera pratica e gli consente di circolare liberamente nel mercato unico europeo ma non gli conferisce mai l origine 8

L ORIGINE In qualsiasi significato (doganale o commerciale) si stia considerando la questione dell origine IN ESPORTAZIONE VALGONO LE NORME DEL PAESE DI DESTINAZIONE es. origine doganale: capi tessili in USA es origine commerciale: obbligo di indicazione del made in in USA, Canada, Australia, Emirati Arabi, Cina) L INFORMAZIONE VINCOLANTE DI ORIGINE l Informazione Vincolante di Origine (IVO) è un parere relativo all origine di un prodotto deve essere richiesto per scritto all Agenzia delle Dogane rilasciato gratuitamente dalla Dogana ad personam ad ogni operatore (anche non comunitario) che ne faccia richiesta per un proprio prodotto vincolante solo per il richiedente (anche se costituisce sicuramente un indicazione per i beni analoghi) validità: 3 anni dalla data di rilascio di fronte a tutte le Dogane 9

L ORIGINE Per la determinazione dell origine si distingue: REGIME NON PREFERENZIALE, normalmente applicato REGIME PREFERENZIALE che mira a stabilire trattamenti commerciali di favore tra l UE e Paesi terzi (o gruppi di Paesi) tramite esenzioni o riduzioni daziarie all importazione 10

L ORIGINE come determinare l origine di un prodotto? 1 REGOLA BASE PER LA DETERMINAZIONE DELL ORIGINE art. 36 del CDC 2008 Sono originarie di un Paese o territorio le merci interamente ottenute in tale unico Paese o territorio 11

MERCI INTERAMENTE OTTENUTE Sono sempre originarie del Paese in un cui sono ottenuti: a) i prodotti minerali estratti in tale Paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati e i prodotti che da essi provengono; d) i prodotti della caccia e della pesca nelle acque territoriali e i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali da navi immatricolate o registrate in tale Paese; e) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; f) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; REGOLA BASE PER LA DETERMINAZIONE DELL ORIGINE Tale principio, pur con formulazione diversa, è ribadito nell art. 36 del nuovo CDC, che stabilisce: 1. le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono originarie di tale Paese o territorio. 2. le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale Il documento che certifica l origine non preferenziale è il certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio, che tramite una verifica documentale attesta dove è stata prodotta la merce. 12

2 REGOLA BASE PER LA DETERMINAZIONE DELL ORIGINE art. 36 del CDC 2008 Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE Significa a merce composta di materie prime di origine diversa o lavorata in Paesi diversi è originaria del Paese (o territorio) dove è avvenuta l ultima fase produttiva che ha modificato il bene nella sua essenza. La Corte Europea di Giustizia (sentenza del 26.01.77 causa n.49/76) ha spiegato tale concetto indicando che l'ultima trasformazione sostanziale si verifica solamente nell'ipotesi in cui il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione 13

ULTIMA TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE Nei casi dubbi: in sede di negoziati WTO sull armonizzazione mondiale delle regole di origine non preferenziale, l Unione Europea ha presentato, per ogni prodotto, un elenco di lavorazioni conferenti l origine. Le regole sono consultabili qui: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/c ustoms_duties/rules_origin/nonpreferential/article_1622_en.htm L origine delle merci 14

LE REGOLE DI LISTA Possibili criteri che si trovano nelle regole di lista: 1. CTH (= Change of Tariff Heading) : cambio voce doganale (prime 4 cifre) 2. CTSH (= Change of Sub Tariff Heading) : cambio sottovoce doganale (prime 6 cifre) 3. VALUE ADDED RULE: valore aggiunto minimo 4. LIST OF OPERATIONS: lavorazione specifica minima necessaria 5. possibili combinazioni delle precedenti 15

LE LAVORAZIONI INSUFFICIENTI sono sempre insufficienti a conferire l origine : 1. le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti 2. le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi 3. i cambi di imballaggio, le divisioni o riunione di partite (insaccatura, collocamento in astucci, scatole o su tavolette) 4. l apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi 5. la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto finito (es bottoni, cucitura delle maniche, ecc) 6. il cumulo di due o più delle operazioni sopra elencate 16

IL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE Il documento che negli scambi internazionali rappresenta il passaporto della merce attestandone l origine non preferenziale è esclusivamente il CERTIFICATO DI ORIGINE (CO) rilasciato dalla Camera di Commercio competente per territorio, che tramite verifica documentale attesta dove è stata prodotta la merce IL CERTIFICATO DI ORIGINE esclusivamente non sono ammesse autocertificazioni di origine o documenti alternativi al CO ufficiale 17

IL CERTIFICATO DI ORIGINE esclusivamente non sono ammesse autocertificazioni di origine o documenti alternativi al CO ufficiale IL CERTIFICATO DI ORIGINE i formulari dei certificati d'origine vengono distribuiti gratuitamente dalle Camere di Commercio e sono provvisti di un codice identificativo alfanumerico, che ne assicura l'assegnazione univoca e nominativa all impresa. quelli inutilizzati o compilati erroneamente devono essere restituiti alla Camera di Commercio in caso di smarrimento o furto, dev essere presentata una denuncia alle autorità di polizia 18

IL CERTIFICATO DI ORIGINE N.B. il CO attesta l origine del prodotto, non l origine comunitaria si richiede anche per merci importate IL CERTIFICATO DI ORIGINE Il CO è in carta copiativa e si compone di: a) l'originale (primo foglio ocra) b) una o più copie di colore giallo (una delle quali resta agli atti della Camera di Commercio) c) domanda di rilascio (foglio rosa), che contiene l assunzione di responsabilità dell impresa circa l origine e resta agli atti della Camera di Commercio 19

LE RESPONSABILITÀ FALSA DICHIARAZIONE DI ORIGINE Le dichiarazioni apposte sul modulo di domanda del certificato di origine hanno valore di dichiarazione resa di fronte a pubblico ufficiale, con le conseguenti responsabilità amministrative e penali del dichiarante in merito al suo contenuto 20

TEMPORANEA ESPORTAZIONE: IL CARNET ATA Il carnet ATA (Admission Temporarie / Temporary Admission) è il documento doganale internazionale che consente l esportazione temporanea di merci verso Paesi aderenti alla convenzione ATA senza dover pagare diritti e tasse di esportazione e reimportazione sostituisce infatti i documenti doganali di esportazione, transito e importazione ed è sufficiente che sia esibito all Ufficio doganale di entrata o di uscita al momento dell attraversamento della frontiera consente l ammissione temporanea nel Paese di destinazione di merci che per loro caratteristiche intrinseche o funzionali non sono destinate ad essere immesse al consumo nel paese medesimo, ma ad essere ivi utilizzate per altri fini e che rientreranno nel Paese di provenienza IL CARNET ATA 1. Sudafrica 2. Algeria 3. Germania 4. Andorra 5. Australia 6. Austria 7. Belgio 8. Bulgaria 9. Canada 10. Cina 11. Cipro 12. Corea Sud 13. Costa D'Avorio 14. Croazia 15. Danimarca 16. Spagna 17. Estonia 18. Stati Uniti 19. Finlandia 20. Francia 21. Gibilterra 22. Gran Bretagna 23. Grecia 24. Hong Kong 25. Ungheria 26. Mauritius 27. India 28. Irlanda 29. Islanda 30. Israele 31. Italia 32. Giappone 33. Libano 34. Lettonia 35. Lituania 36. Macedonia 37. Malaysia 38. Malta 39. Marocco 40. Norvegia 41. Nuova Zelanda 42. Paesi Bassi 43. Polonia 44. Portogallo 45. Slovacchia 46. Rep. Ceca 47. Romania 48. Russia 49. Senegal 50. Singapore 51. Slovenia 52. Sri Lanka 53. Svezia 54. Svizzera 55. Liechtenstein 56. Tailandia 57. Tunisia 58. Turchia 59. Yugoslavia 21

TEMPORANEA ESPORTAZIONE: IL CARNET ATA Può essere richiesto da chiunque (anche singoli cittadini) ed è rilasciato dalla Camera di Commercio per l esportazione temporanea di: attrezzatura professionale campioni commerciali merci da esporre presso fiere, manifestazioni commerciali, gare sportive, ecc. merce per tentata vendita Il carnet ATA non copre i prodotti deperibili o di consumo, né le merci destinate ad operazioni di trasformazione o riparazione TEMPORANEA ESPORTAZIONE: IL CARNET ATA è in versione inglese/francese e strutturato in modo da consentire un massimo di 4 viaggi (anche non consecutivi) ha generalmente durata 12 mesi ma tassativamente entro il termine di scadenza la merce deve essere reimportata ed il documento deve essere restituito entro 8 giorni dalla scadenza alla Camera di Commercio che lo ha rilasciato 22

REGIME PREFERENZIALE consente di usufruire di abbattimenti o esenzioni dai dazi trae origine in: accordi bilaterali o multilaterali di libero scambio accordi con i Paesi ACP sistema delle preferenze generalizzate (SPG) 23

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO sono finalizzati a ridurre o abolire i diritti doganali nelle transazioni commerciali tra gli operatori dei Paesi aderenti, creando in tal modo le c.d. Zone di Libero Scambio. possono essere bilaterali o multilaterali. L Italia può autonomamente stipulare un accordo preferenziale con un Paese estero? sono corredati da Protocolli di Origine che per ogni categoria di prodotto stabiliscono le condizioni da soddisfare per l applicazione del regime preferenziale ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO sono caratterizzati dal principio della reciprocità di trattamento: le agevolazioni, cioè, si applicano tanto ai prodotti originari di Paesi a regime preferenziale, quanto ai prodotti comunitari. Ad es., una merce di origine preferenziale svizzera importata in UE sarà esonerata dal pagamento dei dazi all importazione; allo stesso modo, la merce di origine preferenziale comunitaria esportate in Svizzera non sconterà alcun dazio eccezioni: accordi stipulati con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) accordi stipulati con i PTOM (Paesi e territori d oltremare) Per visionare il testo di tutti gli accordi e i relativi protocolli: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules _origin/preferential/article_779_en.htm 24

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO Albania Algeria Andorra Bosnia Erzegovina Cile Corea del Sud Croazia Egitto Giordania Islanda Isole Faroer Israele Kosovo Libano Macedonia Marocco Messico Moldova Montenegro Norvegia Palestina Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) SEE (Islanda, Norvegia, Liechtenstein) Serbia Siria Sudafrica Svizzera Tunisia Turchia ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO PTOM Antille olandesi Aruba Bonaire Curaçao Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud Groenlandia Isole Cayman Isole Falkland Isole Vergini britanniche Isole Wallis e Futuna Nuova Caledonia e dipendenze Pitcairn Polinesia francese Saba Sint Eustatius Sint Maarten Terre australi e antartiche francesi Territori dell'antartico britannico Territorio britannico dell'oceano Indiano PTOM CONSIDERATI MENO SVILUPPATI: Anguilla Mayotte Montserrat Sant'Elena, Isola Ascensione e Tristan da Cunha SH Turks e Caicos Wallis e Futuna Saint-Pierre e Miquelon 25

PAESI ACP (Africa, Caraibi, Massico) ANTIGUA E BARBUDA COMMONWEALTH DELLE BAHAMAS BARBADOS BELIZE REPUBBLICA DEL BOTSWANA REPUBBLICA DI BURUNDI REPUBBLICA DEL CAMERUN UNIONE DELLE COMORE REPUBBLICA DELLA COSTA D AVORIO COMMONWEALTH DI DOMINICA REPUBBLICA DOMINICANA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI REPUBBLICA DEL GHANA GIAMAICA GRENADA REPUBBLICA COOPERATIVISTICA DELLA GUYANA REPUBBLICA DI HAITI REPUBBLICA DEL KENYA REGNO DI LESOTHO REPUBBLICA DEL MADAGASCAR REPUBBLICA DI MAURITIUS REPUBBLICA DEL MOZAMBICO REPUBBLICA DI NAMIBIA STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA REPUBBLICA DEL RUANDA FEDERAZIONE DI SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE REPUBBLICA DELLE SEICHELLES REPUBBLICA DI SURINAME REGNO DELLO SWAZILAND REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO REPUBBLICA DELL UGANDA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE l Unione Europea ha concesso unilateralmente delle agevolazioni daziarie a numerosi Paesi tra cui i c.d. Paesi in Via di Sviluppo (PVS), caratterizzati per lo più da un economia a base rurale per promuovere la crescita di tali Stati attraverso l incentivazione alle loro esportazioni, in modo da favorire il loro sviluppo industriale e la diversificazione della loro economia il sistema GSP si caratterizza per l unilateralità di trattamento: significa che i PVS possono esportare in UE con riduzioni o esenzione di dazi (il che agevola contestualmente gli acquirenti europei, che sono spinti ad effettuare ulteriori importazioni), mentre le merci europee esportate non godranno di analoga facilitazione disciplinato dal regolamenti di attuazione del CDC (Reg. CE 2454/1993) e da singoli regolamenti che vengono emanati ogni 3 anni per revisionare il sistema e ridefinire i Paesi beneficiari 26

UNIONE DOGANALE l Unione Europea ha anche stipulato accordi di unione doganale con Turchia San Marino Andorra a differenza degli accordi preferenziali, l unione doganale si fonda sulla libera circolazione e prescinde dall origine: è sufficiente che un prodotto sia in libera circolazione per usufruire delle agevolazioni, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia originario o meno del Paese aderente all accordo Ad es., una merce importata in UE dagli USA e immessa in libera circolazione con pagamento dei diritti doganali e poi riesportata in Turchia sarà esente da dazio CERTIFICAZIONI DI ORIGINE PREFERENZIALE per ottenere le riduzioni o esenzioni daziarie, all atto dell importazione l impresa deve presentare un documento che attesti che le merci soddisfano le regole sull origine preferenziale. La prova dell origine preferenziale non è il consueto certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio, ma uno dei seguenti documenti: EUR 1 (o EUR MED) per i Paesi che hanno sottoscritto accordi preferenziali FORM A per i Paesi beneficiari del SPG dichiarazione del fornitore su fattura (semplice o a lungo termine) ATR per le transazioni UE - Turchia 27

grazie per l attenzione 28