IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE Convegno 23 Settembre - 14 Ottobre 2010 ore 15.00-18.30, Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck Via delle Ore, 3, Milano Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano 1 Commissione Ausiliari del Giudice S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE Relatore: DOTT.SSA CATERINA CERENZIA Convegno 14 Ottobre - Milano - 2010 2 1 1
ART. 512 c.p.c. come modificato da D.L. 14 MARZO 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella L. 14 MAGGIO 2005, n. 80 3 2
Nel codice di procedura civile (1942) si rinviene una distinzione tra: 1. OPPOSIZIONE DELLA ESECUZIONE (art. 615) contestazione del diritto all esecuzione 2. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (art. 617) regolarità formale del titolo esecutivo 3. OPPOSIZIONE DI TERZO ALL ESECUZIONE (art. 619) legittimità dell esecuzione 4 3
l ESPROPRIAZIONE FORZATA OPPOSIZIONE DISTRIBUTIVA (art. 511 comma 2, art. 512) FASE DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO 5 4
IMPOSTAZIONE ORIGINARIA 1942 CONTROLLO FORMALE SENTENZA NON IMPUGNABILE GRADO UNICO DI GIUDIZIO 6 5
SENTENZA N. 558 DEL 29/02/1952 ricorso straordinario contro sentenza SENTENZA N. 3005 DEL 1953 tutti i provvedimenti soggetti al rimedio dell opposizione agli atti esecutivi 7 6
Le sentenze della Corte di Cassazione chiariscono (1953 1954) SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE OPPOSIZIONE MOTIVI OPPOSIZIONE OPPOSIZIONE EX ART. 617 c.p.c. RICORSO SENTENZA 8 7
CONTESTAZIONI SORTE IN FASE DI RIPARTO PRIMA E DOPO LA LEGGE N.80 e N.265 DEL 2005 9 8
PRIMA DELLA LEGGE: Le contestazioni in fase di riparto imponevano al giudice : istruzione della CAUSA Definizione della stessa con SENTENZA, impugnabile in appello 10 9
DOPO LA LEGGE: Giudice esecuzione risolve i contrasti Un processo sommario di competenza Provvede con ordinanza 11 10
Ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini di cui all art. 617 comma 2, nei termini di venti giorni (prima della riforma il suddetto termine era di cinque giorni) 12 111
L inosservanza di tale termine comporta: INAMMISSIBILITA DELL OPPOSIZIONE (Cassazione 20 Febbraio 2004 n. 3404 Cassazione 1 Marzo 1994 n. 2024) 13 12
CONTROVERSIE DISTRIBUTIVE 14 13
VERSAMENTO AGGIUDICATARIO DEPOSITO PROGETTO IN CANCELLERIA (ENTRO 30 GIORNI) COMUNICAZIONE FISSAZIONE UDIENZA A MEZZO BIGLIETTO DI CANCELLERIA (ALMENO 10 GIORNI PRIMA) 15 14
IN UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE, ASSENZA CREDITORE O ASSENZA CONTESTAZIONI = APPROVAZIONE PROGETTO 16 15
L APPROVAZIONE DEL PROGETTO E UN ATTO DI PARTE E NON DEL GIUDICE DELL ESECUZIONE 17 16
Provvedimento che approva il Piano di Riparto: OPERATIVO solo nel procedimento esecutivo REVOCABILE nel limite dell art.487 c.p.c. In Mancanza approvazione non è possibile comparizione procedere alla distribuzione 18 17
CONTESTAZIONI RELATIVE A SUSSISTENZA E AMMONTARE CREDITO E DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PROPOSTE prima della predisposizione del piano di riparto dopo la predisposizione del piano di riparto OPPOSIZIONE CONTROVERSIA ALLA ESECUZIONE DISTRIBUTIVA 19 18
COME SI PROPONE L OPPOSIZIONE EX ART. 512 20 19 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE
FORMA DELL OPPOSIZIONE La controversia di cui all art. 512 c.p.c. si propone con RICORSO UDIENZA 21 20
RICORSO proposto entro e non oltre l udienza per la discussione del RIPARTO RICORSO presentato prima o dopo l udienza INAMMISSIBILE 22 21
Nel caso sia presentato prima, si ritiene, tuttavia, possibile la riproposizione in udienza della medesima contestazione 23 22
I soggetti legittimati devono necessariamente attivarsi all udienza fissata per la discussione del progetto, a pena di DECADENZA 24 23
Il Giudice ex art. 512 c.p.c sentite le Parti e compiuti i necessari accertamenti provvede in merito con ordinanza impugnabile, nelle forme e nei termini di cui all art. 617, 2 comma.( con forme e modi dell opposizione agli atti esecutivi) 25 24
ISTRUTTORIA Il giudice potrà chiedere: Sommarie informazioni Esibizione documenti e scritture contabili Consulenze tecniche 26 25
Esaurita l istruttoria SOMMARIA, il giudice ORDINANZA Se controversie prospettate infondate: Conferma Piano di Riparto, rendendolo esecutivo 27 26
L ordinanza del giudice sia che accolga sia che rigetti la controversia distributiva avrà sempre la natura di provvedimento esecutivo 28 27
OGGETTO DELLE CONTESTAZIONI: Sussistenza e ammontare di uno o più crediti Sussistenza di diritti di prelazione graduazione - rinnovi ipoteche(ipoteche su più immobili) Tempestività o meno degli interventi Collocazione degli interessi moratori al chirografo Credito fondiario - fallimento 29 28
SOSPENSIONE Art. 512 comma 2 Il giudice può valutare se sospendere o meno la distribuzione (necessari: fumus boni iuris e periculum in mora) La sospensione non è più OBBLIGATORIA Contro l ordinanza del giudice che provvede sull istanza di sospensione è ammesso RECLAMO 30 29
La legge 80/2005 riconosce al giudice il potere di disporre la sospensione, la quale però non ha carattere di OBBLIGATORIETA Art. 512, comma 2: Il giudice può, anche con l ordinanza di cui al primo comma, sospendere in tutto o in parte, la distribuzione delle somme ricavate Questo impedisce contestazioni INFONDATE 31 30
Sospensione prevista dall art. 512 comma 2 c.p.c. è reclamabile per espressa previsione dell art. 624 bis comma 2: Contro l ordinanza che provvede sull istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell art. 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all art. 512 secondo comma 32 31
Art. 669 terdecies c.p.c.: Contro l ordinanza con la quale, prima dell inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare e ammesso reclamo nei termini previsti dall art. 739, secondo comma. Il reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone al tribunale, quello contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non puo far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 33 32
Quando il provvedimento cautelare e stato emesso dalla Corte d appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d appello più vicina. Il procedimento e disciplinato dagli articoli 737 e 738. Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare. 34 33
Il reclamo non sospende esecuzione provvedimento Tuttavia il Presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione 35 34
In caso quindi di sospensione ai sensi dell art. 618 c.p.c. il giudice fissa un termine perentorio per l introduzione del giudizio di merito. La causa è decisa con sentenza non impugnabile 36 35
LEGITTIMAZIONE ATTIVA La legittimazione attiva alla proposizione dell azione ex art. 512 c.p.c. spetta al: DEBITORE ESECUTATO CREDITORE PROCEDENTE O INTERVENUTO TERZO ESECUTATO 37 36
Non è legittimato il TERZO AGGIUDICATARIO del bene espropriato Non ha intereresse 38 37
LEGITTIMAZIONE PASSIVA La legittimazione passiva alla proposizione dell azione ex art. 512 c.p.c. spetta a: CREDITORI CONCORRENTI DEBITORE O SOGGETTO ESECUTATO 39 38
La dottrina prevalente ravvisava nel giudizio di cognizione instaurato ai sensi dell art. 512 c.p.c. un ipotesi di LITISCONSORZIO NECESSARIO 40 39
Tutte le parti del processo esecutivo sono ritenuti LEGITTIMI E NECESSARI CONTRADDITORI 41 40
La disciplina più recente ritiene NECESSARIA la partecipazione del DEBITORE Anche nel caso di controversie riguardanti la contestazione promossa da un creditore sull esistenza ovvero il grado della causa di prelazione 42 41
RIMEDI OPPOSIZIONE PROCEDIMENTO ESECUZIONE EX ART. 512 c.p.c. INCIDENTE COGNITIVO Art. 617 c.p.c. 43 42
OPPOSIZIONE ESECUZIONE Produce un GIUDICATO PIENO a tutti gli effetti 44 43
PROCEDIMENTO EX ART. 512 c.p.c. Modifica del piano di riparto L ordinanza ha efficacia solo interna al processo esecutivo (N.B. non ha effetto di accertamento al di fuori del processo esecutivo) 45 44
Il problema del concorso tra le contestazioni in esame e le opposizioni esecutive, in caso di pluralità dei creditori, ha dato spunto a diverse soluzioni interpretative 46 45
CREDITORE SPROVVISTO DI TITOLO ESECUTIVO RIMEDIO EX ART. 512 c.p.c. CREDITORE PROVVISTO DI TITOLO ESECUTIVO APPLICABILE ART. 615 c.p.c. CONTRO CREDITORE PROCEDENTE O INTERVENUTO 47 46
Dottrina maggioritaria fase satisfattiva applicabile solo l art. 512 c.p.c. tutti i creditori posti sullo stesso piano 48 47
Udienza ex art. 185 Dispos. Att. Codice di Procedura civile opposizione ex art. 615 c.p.c. (diritto di procedere alla esecuzione) sarà sempre ammessa nei confronti del creditore procedente e di tutti gli intervenuti titolati non può essere proposta contro i creditori non provvisti di titolo prima che si sia giunti alla fase distributiva non potendo compiere attività propulsive 49 48
CASI PRATICI CONTESTAZIONI EX ART. 512 50 49