la retribuzione, determinata ai sensi dell art. 29 del T.U., non può essere inferiore ai minimali contrattuali prima, come nel caso delle 40 ore settimanali per il settore edile, ed ai minimali di Legge poi il minimale giornaliero è, per l anno 2015, pari ad 47,68 (9,5% del trattamento minimo di pensione per i lavoratori dipendenti che corrisponde ad 501,89) Il minimale mensile è pari ad 1.239,68 (47,68*26) A cura di Fabio Francia 1
Non sono adeguati al minimale I trattamenti integrativi di prestazioni (infortuni, malattia, gravidanza etc) Gli assegni o le indennità spettanti ai disoccupati impegnati nei cantieri scuola o rimboschimento e sistemazione montana Le indennità di disponibilità per i contratti di lavoro intermittente (20% della retribuzione CCNL di riferimento) A cura di Fabio Francia 2
CONVENZIONALI A LIVELLO NAZIONALE Operai agricoli dipendenti delle cooperative di trasformazione 42,41 (esula dal minimale) Soci Lavoratori di cooperative, anche di fatto, 26,49 mensile 662,00 PART-TIME. Per questi Lavoratori deve essere effettuato il raffronto rapportando il minimale e la retribuzione effettiva su base oraria A cura di Fabio Francia 3
AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL LE RETRIBUZIONI PART TIME La base imponibile convenzionale si basa sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è determinata moltiplicando la maggiore retribuzione oraria tabellare o minimale e si moltiplica per le ore complessive da retribuire al Lavoratore, effettivamente lavorate o retribuite nel periodo assicurativo, in forza di Legge o di Contratto. ESEMPIO DI CALCOLO DEL MINIMALE PER 40 ORE SETTIMANALI ANNO 2015 Orario normale 40 ore settimanali Retribuzione oraria minimale Euro 47,68 x 6 : 40 = 7,15 Si calcolano sempre 6 giorni di lavoro settimanale anche se l orario è articolato su 5 A cura di Fabio Francia 4
AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL Si ottiene come segue: LE RETRIBUZIONI PART TIME LA RETRIBUZIONE TABELLARE Si divide l'importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno; La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza pure se conglobata nella paga base scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc. Il calcolo del part-time si applica anche al lavoro ripartito A cura di Fabio Francia 5
Lavoro Intermittente L imponibile soggetto al calcolo del premio è quello previsto dal CCNL rapportato alle ore lavorate In presenza di obbligo a rispondere alla chiamata (disponibilità) è corrisposta una indennità che spetta sempre al Lavoratore. L indennità è imponibile anche in assenza di prestazioni di lavoro ATTENZIONE L INDENNITA NON DEVE ESSERE AGGIUNTA ALLA RETRIBUZIONE NEL CASO DI INFORTUNIO A cura di Fabio Francia 6
CONVENZIONALI A LIVELLO NAZIONALE Lavoratori a Domicilio è previsto uno specifico minimale pari ad 26,49 (minimo dei minimi) da adeguare a 47,68 Lavorazioni meccanico agricole 47,68 Soci volontari delle Cooperative Sociali 47,68 A cura di Fabio Francia 7
CONVENZIONALI NAZIONALI -ART. 116 T.U. co. 3 stabilisce quale sia la retribuzione minima e massima in assenza di disposizioni specifiche o di continuità della prestazione lavorativa sono conosciuti come minimali o massimali di rendita vengono utilizzati per la determinazione delle retribuzioni imponibili relative a categorie di Lavoratori esplicitamente individuati dalle disposizioni di Legge A cura di Fabio Francia 8
CONVENZIONALI NAZIONALI -ART. 116 T.U. co. 3 Retribuzione minima Giornaliera Mensile Annuale Dal 1.1.15 53,88 1.346,98 16.163,70 Dal 1.7.15 53,98 1.349,60 16.195,20 Retribuzione massima Giornaliera Mensile Annuale Dal 1.1.15 100,06 2.501,53 30.018,30 Dal 1.7.15 100,26 2.506,40 30.076,80 A cura di Fabio Francia 9
CONVENZIONALI NAZIONALI -ART. 116 T.U. co. 3 Per i dirigenti senza contratto part-time viene utilizzata direttamente la retribuzione massima giornaliera, pari ad 100,06 (dal 1.1.15) 100,26 (dal 1.7.15) per ogni giorno di presenza indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate Per i Lavoratori dell area dirigenziale con contratto part-time la retribuzione giornaliera viene ridotta in oraria dividendo il minimale per le ore giornaliere. dal 1.1.15 è pari ad 12,51 (100,06/8) dal 1.7.15 è pari ad 12,53 (100,26/8) A cura di Fabio Francia 10
CONVENZIONALI NAZIONALI -ART. 116 T.U. co. 3 raffronto della retribuzione effettiva con il minimale e massimale di rendita per Così detti Parasubordinati per i quali il raffronto è su base mensile (importo del compenso diviso i mesi di durata del contratto) dal 1.1.15 pari ad 1.346,98 ed 2.501,53 dal 1.7.15 pari ad 1.349,60 ed 2.506,40 Prestazioni Occasionali (fino a 30gg ed 5.000 annui) con raffronto mensile nel caso in cui non siano previste le giornate di lavoro da effettuare raffronto giornaliero nel caso di previsione delle giornate da lavorare A cura di Fabio Francia 11
CONVENZIONALI NAZIONALI - ART. 116 T.U. co. 3 deve essere effettuato il raffronto della retribuzione effettiva ANNUA con il minimale e massimale di rendita rispettivamente pari ad dal 1.1.15 16.163,70-30.018,30 dal 1.7.15 16.163,70-30.076,80 si applica ai Sportivi Professionisti A cura di Fabio Francia 12
CONVENZIONALI NAZIONALI -ART. 116 T.U. co. 3 per i Familiari Partecipanti all impresa familiare ex art. 230 bis C.C.. La retribuzione giornaliera è pari ad giornaliera mensile annuale dal 1.1.15 54,11 1.352,87 16.234,41 dal 1.7.15 54,21 1.355,32 16.263,84 A cura di Fabio Francia 13
CONVENZIONALI PROVINCIALI Art. 30 T.U. Sono previste per i lavoratori per i quali si dovrebbe applicare la retribuzione di ragguaglio. Per la provincia di Milano sono pari ad 49,71 Non tutte le Provincie della Lombardia hanno una retribuzione convenzionale La Direzione Regionale pubblica ogni anno una tabella riepilogativa A cura di Fabio Francia 14
CONVENZIONALI PROVINCIALI Art. 30 T.U. Per le regioni limitrofe alla Lombardia Emilia Romagna non è prevista convenzione e si applica il minimale di rendita Piemonte la convenzione esiste solo per la provincia di Torino che applica sempre il minimale del tempo pieno Veneto la convenzione esiste solamente per la provincia di Padova con 48,59 1.214,71 14.577,00 A cura di Fabio Francia 15
NON FANNO MAI PARTE DELLA BASE IMPONIBILE le retribuzioni effettive o convenzionali relative agli Apprendisti per i quali, se soggetti ad INAIL, viene versata una maggiorazione del contributo giornaliero all INPS Apprendisti ex L. 56/87 (DLgs. 167/2011 e L. 92/2012) Artigiani (titolari, soci, familiari ed associati in partecipazione) A cura di Fabio Francia 16