C.G.I.L., CJ.S.L., U.I.L. premesso che

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Transcript:

Accordo interconfederale fra A.G.C.I., CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e C.G.I.L., CJ.S.L., U.I.L. Le parti premesso che./ e convinzione comune che la forma cooperativa sia una tipologia di impresa che puc contribuire al rilancio del Paese, valorizzare ii ruolo del lavoro, sviluppare Ie istanze di partecipazione dei lavoratori all'impresa e di autogestione, perseguire ii raggiungimento dell'obiettivo di assicurare buona e stabile occupazione, concorrere nel processo di coesione sociale e nella promozione delle politiche di inclusione;./ e interesse comune definire pattiziamente Ie regole in materia di rappresentativita delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, nel quadro di una iniziativa congiunta, anche attraverso la predisposizione di un Avviso Comune per il contrasto ai fenomeni del dumping contrattuale e della cooperazione "spuria":./ A.G.C.I., Confcooperative, Legacoop e C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. riconoscono reciprocamente di essere i soggetti maggiormente rappresentativi rispettivamente nell'ambito delle imprese cooperative e dei loro lavoratori; /P./ e obiettivo comune I'impegno per realizzare un sistema di relazioni industriali che crei condizioni di cornpetitivita e produttivita tali da rafforzare ii sistema produttivo, I'occupazione e Ie retribuzioni;./ la contrattazione deve esaltare la centralita del valore del lavoro anche considerando che sempre pill e la conoscenza, patrimonio del lavoratore, a favorire. la crescita della quanta, della diversita, dell'innovazione del prodotto e quindi la competltivita dell'impresa;./ la contrattazione collettiva rappresenta un valore e deve raggiungere risultati funzionali all'attivita delle imprese ed al miglioramento delle condizioni di lavoro, la L{ ca di un'occupazione stabile e tutelata e dev: essere orlentata lfi ic:

di sviluppo adeguata aile differenti necessita produttive da conciliare con ii rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;./ e essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grade di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva rna anche sull'affidabilita ed ii rispetto delle regole stabilite;./ fermo restando ii ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, e comune I'obiettivo di favorire 10 sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo Iivello per cui vi e la necessita di promuoverne l'ettettlvlta e di garantire una maggiore certezza aile scelte operate d'intesa fra aziende e rappresentanze sindacali dei lavoratori;./ e condivisa I'esigenza che la contrattazione collettiva comune realizzi compiutamente e celermente i principi e Ie intese raggiunte con ii presente accordo, valorizzando la specificita del lavorare in cooperativa e salvaguardando la competitivlta delle imprese;./ fermo restando il diritto di ogni lavoratore, sia esso dipendente sia esso socio, di aderire ad associazioni di rappresentanza sindacale, per quanta concerne I'esercizio dei diritti di cui al Titolo III della legge 300/1970, nonche per gli altri rinvii di cui alia legge 142/2001 (articoli 3 e 6), Ie parti si impegnano a proseguire nei prossimi mesi il confronto sui Tavolo dedicato ad identificare specifiche soluzioni'ai rinvii che il Legislatore ha demandato aile parti. Tutto cia premesso Ie parti convengono quanta segue A. II presente accordo definisce un sistema di regolazione delle relazioni contrattuali sulla base di un'ampia esperienza sviluppata positivamente a partire dal congiunto Protocollo di Relazioni Industriali del 5 aprile 1990. Le disposizioni della presente intesa si applicano aile Organizzazioni firmatarie e sono inscindibili in ogni parte. Z /" In caso di nuove adesioni alia presente intesa - realizzabili attraverso formale sottoscrizione della stessa rispettivarnente da organizzazioni sindacali con Ie sottoscritte parti cooperative, previa verifica con Ie sottoscritte parti sindacali, e da organizzazioni datoriali con Ie sottoscritte parti sindacali, previa verifica con Ie sottoscritte parti cooperative - i soggetti aderenti e Ie loro Organizzazioni Categoriali sono vincolati al rispetto del presente accordo e, quindi, a porre termine, tramite formale recesso, all'applicazione sia di accordi esistenti che contengano e/o ('{:J 2

prevedano norme, contenuti e procedure in violazione della presente intesa, sia di contr attazioni collettive di iavoro che determ inino costi inferiori, per effetti diretti, indiretti 0 differiti, di quelli definiti, per analoghi ambiti di applicazione, dai contratti colletti vi stipulati dalle sottoscritte parti 0 dalle lora organizzazioni settoriali, rinunciando, altresl, a stipularne di nuovi. La mancata osservanza di quanta sopra provoch era la decadenza della adesione alia prese nte intesa. B. CON RIFERIMENTO ALLA CONTRATIAZIONE COLLETIlVA NAZIONALE 01 CATEGORIA : 1. C.C.N.L. II contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunq ue impiegati nel territorio nazionale. 2. Misurazione della rappresentativita : I. Ai fini della certificazione della rappresentatlvita delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti aile deleghe relative ai contributi sindacali conferite da lavoratrici e lavoratori e i conse nsi otten uti (voti espressi) dalle organizzazioni sindacali in occasione delle elezioni delle RSU. h, ' V II. II numero delle deleg he viene acquisito e certificato dall'inps tramite un'appo sita sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens), predisposta a seguito di convenzione fra INPS e Ie parti stipulanti il presente accordo, nonche tra INPS e altra Confederazione sindacale che abbia aderito al medesimo accordo secondo quanto previsto alia lettera A. L'INPS, una volta elaborato il dato di rappresentatlvlta relativo ad ogni organizzazione sindacale per ambito di applicazione del contratto colletti vo nazionale di lavoro di competenza, 10 trasrnettera al CNEL. III.Ai fini della misurazione del voto espresso da lavoratrici e lavoratori nella elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni Organizzazione Sindacale aderente aile Confederazioni flrrnatarte della presente intesa 0 ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanta previsto dalla lettera A. Lo stesso criterio si appllchera aile RSU in carica, elette cioe nei 36 mesi precedenti la data in cui verra effettuata la misurazione. Laddove siano presenti RSA, owero non vi sia alcuna forma di rappresentanza, sara rilevato ii solo dato degli iscritti (deleghe certificate) per ogni singola organizzazione sindacale. " ('If 3

IV. I dati relativi ai voti espressi, come risultanti dai verbali di elezione delle RSU, saranno raccolti, se possibile, tramite i Comitati Provinciali dei Garanti di cui all'accordo interconfederale 13 settembre 1994, 0 analogo organismo costituito a Iivello regionale, e trasmessi al CNEL. II CNEL raccoqliera i dati relativi at voti per ambito contrattuale e per organizzazione e, unitamente ai dati relativi agli iscritti ricevuti dall'inps, ne ettettuera la ponderazione al fine di determinare la rappresentanza per ogni singola organizzazione sindacale aderente aile Confederazioni firmatarie della presente intesa, 0 ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanta previsto dalla lettera A, e per ogni contratto collettivo nazionale di lavoro. V. La certificazione della rappresentativlta di ogni singola organizzazione sindacale aderente aile Confederazioni firmatarie della presente intesa, 0 ad altra Confederazione sindacale 'che abbia aderito secondo quanta previsto dalla lettera / A, sara determinata come media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalita degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle RSU (sui totale dei votanti), quindi, con un peso pari al 50% per ognuno dei due dati. 3. Titolarita ed efficacia della contrattazione I. Sono ammesse alia contrattazione collettiva nazionale Ie Federazioni dellj Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo - 0 Ie Federazioni aderenti ad altra Confederazione sindacale che abbia aderito secondo quanta previsto dalla lettera A - che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentativita non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni sui totale degli iscritti certificati) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi). II. Nel rispetto della liberta e autonomia di ogni Organizzazione Sindacale, Ie Federazioni di categoria - per ogni singolo CCNL - decideranno Ie modalita di definizione della piattaforma e della delegazione trattante e Ie relative attribuzioni con proprio regolamento. In tale ambito, e in coerenza con Ie regole definite nella presente intesa, Ie Organizzazioni Sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di piattaforme unitarie. Fermo restando quanto previsto al precedente punta I, in assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale tavorira, in ogni categoria, che la negoziazione si awii sulla base della piattaforma presentata da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un Iivello di rappresentatlvita nel settore pari almeno al 50% + 1. 111.1 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni S l i che rappresentina almena II 50% +1 della rappe_se:nz A

determinata, previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a maggioranza semplice - Ie cui modalita saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo contratto - saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale dell'accordo, come sopra descritta, costltuira I'atto vincolante per entrambe Ie Parti. IV. II rispetto delle procedure sopra definite comporta, infatti, oltre I'applicazione degli accordi all'insieme dei lavoratori e delle lavoratrici, la piena esigibilita per tutte Ie organizzazioni aderenti aile parti firmatarie della presente intesa a aile Confederazioni che abbiano aderito alia medesima intesa, secondo quanta previsto dalla lettera A. Conseguentemente Ie Parti firmatarie, ache avranno successivamente aderito, e Ie rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi cost definiti. z V. I contratti collettivi nazionali di categoria, approvati aile condizioni di cui sopra, dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a garantire, per tutte Ie parti, t'esiqlbllita degli impegni assunti e Ie conseguenze di eventuali inadempimenti sulla base dei principi stabiliti con la presente intesa. VI. Le parti firmatarie della presente intesa, 0 che avranno successivamente aderito, / si impegnano a far rispettare i principi qui concordati e si impegnano, altresl, affinche Ie rispettive strutture ad esse aderenti e Ie rispettive articolazioni a Iivello territoriale e aziendale si attengano a quanta concordato nel presente accordo. VII. Le parti sono impegnate, nel rispetto di quanta definito, a monitorare la puntua attuazione dei principi qui concordati, nonche a concordare modalita di definizi di eventuali controversie. 4. R.S.U.: I. Viene confermato il principio stabilito nell'accordo Interconfederale del 13 settembre 1994, ossia che Ie organizzazioni sindacali aderenti aile Confederazioni firmatarie della presente intesa, 0 che comunque ad essa abbiano aderito, secondo quanta previsto dalla lettera A, partecipando alia procedura di elezione delle RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della legge n. 300nO ; II. Le organizzazioni sindacali aderenti aile Confederazioni firmatarie della presente intesa, 0 che comunque ad essa abbiano aderito, secondo quanta previsto dalla lettera A, nelle realta in cui siano state 0 vengano costituite Ie RSU, si impegnano a non costituire RSA; IIl.l n ragione della struttura attuale della rappresentanza, che vede la presenza di RSU o RSA, il passaggio aile elezioni delle RSU potra avvenire solo se definito m 5

unitariamente dalle Federazioni aderenti aile Gonfederazioni firmatarie il presente accordo; IV. Le RSU scadute alia data di sottoscrizione dell'intesa saranno rinnovate nei successivi sei mesi; V. Le RSU saranno elette con voto proporzionale; VI. II cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la RSU ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con ii primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del sostituito. Impegno delle parti A.G.G.I., Gonfcooperative, Legacoop, Cgil, Gisl e Uil si impegnano a rendere coerenti Ie regale dell'accordo interconfederale del settembre 1994 con i suddetti principi, anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali e, segnatamente, con queiii in tema di diritto di assemblea in capo aile Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa, titolarita della contrattazione di secondo livello e diritto di voto per I'insieme dei lavoratori dipendenti. i c. CON RIFERIMENTO ALLA CONTRATIAZIONE COLLEmVA 01 SECONDO LIVELLO : \j 1. La contrattazione collettiva si esercita per Ie materie delegate, in tutto 0 in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 0 dalla legge. 2. 1contratti collettivi territoriali 0 aziendali, appravati aile condizioni di cui rispettivamente aile successive lettere 0 ed E, che definiscono clausole di tregua sindacale finalizzate a garantire l'esiqibilita degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto vincolante esclusivamente per tutte Ie rappresentanze sindacali dei lavoratori ed associazioni sindacali espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale a delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accardo, secondo quanta previsto dalla lettera A, e non per i singoli lavoratori. 3. 1 contratti collettivi di secondo livello possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la capacita di aderire aile esigenze degli specifici. contesti produttivi. I contratti collettivi di secondo Iivello possono pertanto definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei Iimiti e con Ie procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. 4. Ove tali specifiche intese modificative non siano previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia nel contratto collettivo nazionale di lavora applicato 6 (Vfr z

nell'aziend a, i contratti collettivi di secondo livello, al fine di gestire situaz ioni di crisi 0 in presenza di investimenti significativi per favo rire 10 sviluppo economico ed occupazionale delle imprese, possono definire intese modificative con riferim ento agli istitut i del contratto collettlvo nazionale che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e I'organizzazione del lavoro se : I. conclusi con Ie rappresentanze sindacali operanti in azienda e d'intesa con Ie organizzazioni sindacali territoriali di categori a espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accardo interconfederale 0 delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanto previsto dalla lettera A; II. concl usi con Ie organizzazioni sindacali territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale 0 delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accardo, secondo quanta previsto dalla lettera A. Tali intese non produrranno, altresl, effetti per Ie imprese dove siano presenti rappresentanze sindacal i operanti in azienda. Nelle imprese dove opera la rappresentanza sindacale Ie intese modificative potranno essere definite seguendo Ie procedure di cui al precedente punta I. 5. Le intese modificative cos] definite esplicano I'efficacia general e come disciplinata nel presente accordo. D. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA IN SEOE TERRITORIALE : / 1. I contratti collettivi territoriali per Ie parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza aile imprese ricadenti nel campo di applicazione e vincolano tutte Ie associazioni sindacali territoriali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo interconfederale 0 delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accardo, secondo quanta previsto dalla lettera A, se approvati dalle suddette associazioni sindacali territoriali che, singolarmente 0 insieme ad altre abbiano complessivamente un livello di rappresentatlvita nel territorio e nel settore pari almeno al 50% piu 1. Tale rappresent ativlta e riferita ai dati dell'anno precedente a quello in cui aw iene la stipulazione elaborata sulla base dei criteri di misurazi one previsti al punta 2. 2. I suddetti contratti devono essere sottoposti alia consultazione certificata dei lavoratori, con approvazione a maggioranza semplice, Ie cui rnodallta saranno stabilite dalle categorie sindacali nazionali per ogni singolo contratto nazionale e comunicate aile parti contrattuali cooperative preventivamente alia sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL. 3. Le parti si incontreranno entro otto mesi dalla stipula della presente Intesa per effettuare una valutazione su eventua li problematiche emerse. 7

E. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA CONTRATTAlIONE COLLETTIVA IN SEDE AllENDALE: 1. I contratti collettivi aziendali per Ie parti economiche e normative sono efficaci per tutto il personale in forza e vincolano tutte Ie associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie del presents accordo interconfederale 0 delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accordo, secondo quanta previsto dalla lettera A, operanti all'interno dell'azienda se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie elette secondo Ie regole interconfederali vigenti; 2. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della Q/ legge n. 300170, i suddetti contratti collettivi aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle associazioni che, singolarmente 0 insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori dell'azienda nell'anno precedente a quello in cui awiene la stipulazione, rilevati e comunicati direttamente dall'azienda. AI fine di garantire analoga tunzionaltta aile forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, come previsto per Ie rappresentanze sindacali unitarie anche Ie rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con Ie rnodallta sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali firmatarie/ del presente accordo, 0 delle Confederazioni che abbiano aderito al medesimo accord0, secondo quanta previsto dalla lettera A, oppure almeno dal 30% del lavoratori dell'impresa. Per la validita della consultazione e necessaria I partecipazione del 50% piu uno degli aventi diritto al voto. L'intesa e respinta con voto espresso dalla maggioranza sernplice dei votanti; F. LE PARTI CON IL PRESENTE ACCORDO: 1. intendono dare ulteriore sostegno allo sviluppo della contrattazione collettiva di secondo livello per cui confermano la necessita che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte Ie misure - che gia hanno dimostrato reale efficacia - volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e \ t l ' la contrattazione di secondo Ilve llo che collega au:: ret;;:1

raggiungimento di obiettivi di produttivita, redditlvita, qualita, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della cornpetltlvita nonchs ai risultati legati all'andamento economico delle imprese, concordati fra Ie parti in sede di secondo livello contrattuale; 2. ribadiscono che Ie materie delle relazioni industriali e della contrattazione sana affidate all'autonoma determinazione delle parti e conseguentemente si impegnano ad attenersi al presente accardo, applicandone compiutamente Ie norme e a far sl che Ie rispettive strutture, a tutti i livelli, abbiano ii medesimo comportamento. QK1(jflJ A.G.C.I. c.g.i.5:,oou.c'" r f) C.I.S.L. 'M"C6 \ LEuIo\\\Iuun UIL.. 9

ALLEGATO ALL'ACCORDO AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOp CGIL, CISL, UIL DEL 18 SETTEMBRE 2013 L'accordo interconfederale odierno rappresenta un importante atto di aggiornamento e sviluppo del sistema di relazioni sindacali tra AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL previsto dall'accordo Interconfederale del 5 aprile del 1990. Le parti firmatarie hanno inteso cos] perfezionare ulteriormente un complesso di regole finalizzato a dar vita ad un sistema contrattuale certo e affidabile per imprese e lavoratori, avendo a riferimento Ie caratteristiche e Ie specificita della cooperazione italiana. AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL confermano con I'accordo una prassi affermata di lavora comune a livello interconfederale e delle rispettive federazioni ed associazioni settoriali ai vari livelli, da salvaguardare ed ulteriormente migliorare, in particolare sui temi che riguardano la valorizzazione delle pecullartta dell'esperienza cooperativa caratterizzata dal rapporto inscindibile e sinergico tra impresa e lavora che rappresenta un importante fattore di successo per la crescita economica e sociale delle imprese e per Ie persone che in esse lavorano. In forza di questa esperienza legittimante, supportata altresi dal recipraco riconoscimento di rappresentare i soggetti comparativamente piu rappresentativi rispettivamente nell'ambito delle imprese cooperative e dei lora lavoratori, AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL si danno atto della volonta comune di consolidare e rendere ancora piu efficace ii sistema di relazioni sindacali a tutti i livelli anche attraverso 10 sviluppo del ruolo di coordinamento, di pramozione e di proposta a livello interconfederale. L'eventuale adesione di altrl soggetti a questa sistema di relazioni sara oggetto di verifica congiunta tra Ie parti firmatarie dell'accordo interconfederale odierno, AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP e CGIL, CISL, UIL in ordine alia esigenza di salvaguardia dei risultati comuni sin qui conseguiti ed al fine di contribuire utilmente e positivamente allo sviluppo ed al miglioramento del sistema costruito. Roma, 18 settembre 2013 A.G.C.I., 0 C.G.I.L :.L.lU..,..&...6U-'A-"IA.-'V'tT- C.I.S.L. U.l.L..'