Agli Uffici delle Dogane di



Documenti analoghi
ALLE DIREZIONI REGIONALI DELL AGENZIA DELLE DOGANE LORO SEDI ALLE DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DELL AGENZIA DELLE DOGANE LORO SEDI

CIRCOLARE N. 16/D. e p.c.

Circolare n. 37/D. Roma, 29 settembre Alle Direzioni Regionali Loro Sedi. Alle Direzioni Circoscrizionali dell Agenzia delle Dogane Loro Sedi

CIRCOLARE n. 20/D. Roma, 13 maggio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Circolare n. 27/D. Roma, 18 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Circolare n. 6/D. Roma, 26 gennaio All. Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane. Direzioni delle Circoscrizioni doganali

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

Roma, 24 dicembre CIRCOLARE n. 80/D. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. e, p.c.

RISOLUZIONE N. 2/D. Roma, 19/03/ Alle Direzioni regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI 1095/V/AGT

Roma, Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede

Roma, 10 ottobre 2008

RISOLUZIONE N. 197/E. Roma, 16 maggio 2008

Roma, 12 aprile Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Al Comando Generale della Guardia di Finanza Ufficio Operazioni Viale XXI Aprile, ROMA

Roma, 1 febbraio Alle Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI

Circolare n. 19/D. Roma, 15 novembre Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Circolare n. 7/D. e p.c. Roma, 18 febbraio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle dogane. Agli Uffici Tecnici di Finanza

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente.

Roma, 28 gennaio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane 317/V/AGT. Agli Uffici Tecnici di Finanza

RISOLUZIONE N. 110/E

Circolare n.22/d. Roma, 28 dicembre Alle Direzioni Regionali/Interregionali/Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

Roma, 18 febbraio Alle Direzioni regionali LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI OGGETTO:

Roma, Alle Direzioni regionali ed interregionali delle dogane. Alla Direzione interprovinciale delle dogane di Bolzano e Trento

Roma, 30 dicembre Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI

Roma, 16 dicembre Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici Tecnici di Finanza LORO SEDI

RISOLUZIONE N. 200/E

RISOLUZIONE N. 273/E. Roma, 03 luglio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

I BENEFICI PER GLI OPERATORI CERTIFICATI AEO

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Ad ACCREDIA. DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI Ufficio Metodologia dei Controlli e degli accertamenti in materia di accise

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

ESPORTAZIONI. I beni ceduti all estero in virtù di contratti di appalto costituiscono esportazioni.

Oggetto: Dogane Rilascio certificati EUR 1 Punto della situazione.

Risoluzione del 26/08/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 239/E

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE n. 85/E QUESITO

Agli Uffici delle dogane TUTTI

Roma, 30 giugno Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane 3265/V/AGT. Agli Uffici Tecnici di Finanza

RISOLUZIONE N. 141/E

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 15/10/2008. A: Direzioni Regionali Uffici delle Dogane

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

CIRCOLARE N. 20/D. Roma, 16 aprile Alle Direzione Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI

RISOLUZIONE N.125/E. Roma, 29 settembre 2004

RISOLUZIONE N. 220/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali via XX Settembre

Nuove regole per la territorialità dei servizi. Dott. Paola Sivori Strada Borghetti Cavo e Associati paola.sivori@sbcassociati.it

Roma, 19 novembre 2014

Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N. 126/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 21 maggio 2009

RISOLUZIONE n. 68/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

Agli Uffici delle Dogane. e, per conoscenza. Alle Direzioni Centrali

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

Ai Capi Ufficio. e p.c. Al Direttore Amministrativo LORO SEDI. Oggetto: Applicazione dell Iva ai contributi erogati per la realizzazione di progetti.

Gas metano - SNAM RETE GAS S.p.A. - Approvazione dei verbali di misura/allocazione del gas naturale.

COMUNICATO TOP URGENT. Oggetto: Iva 2010 Prestazione di servizi (modalità di fatturazione dei trasporti di merce).

RISOLUZIONE N. 129/E

Al Dipartimento per le Politiche fiscali Via Pastrengo n ROMA (fax 06/ )

OGGETTO: Art. 82 del D. Lgs. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale.

BERTOLINI CARBURANTI S.r.l. Via F.lli Cervi, n Reggio Emilia Telefono r.a. Telefax

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Agli Uffici delle Dogane. e, per conoscenza

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

P r o d u t tive. Circolare n.

RISOLUZIONE N. 94/E. Roma, 13 marzo 2008

Roma, 05 agosto 2008 QUESITO

Agli Uffici delle Dogane. e, per conoscenza

RESPONSABILE Dr. FABIO SCUPOLA

Roma, 5 agosto e.p.c. Alle Direzioni Regionali delle Dogane. Agli Uffici delle Dogane. All Ufficio Antifrode Centrale

Roma,05 novembre 2009

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

Roma, 19 APRILE All Area Centrale Personale, Organizzazione e Informatica SEDE

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

RISOLUZIONE N. 337/E

Roma, 12 febbraio Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI.

CIRCOLARE N. 29/E. Roma, 23 maggio Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Agenzia delle Dogane Roma, 20 novembre 2013 e dei Monopoli

Avv. Maurizio Iorio. Aggiornamento al novembre 2013

RISOLUZIONE N. 419/E. Con istanza di interpello, concernente l interpretazione del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 è stato esposto il seguente.

7. TRIANGOLAZIONI CON INTERVENTO DI SOGGETTI NAZIONALI UE ED EXTRA UE

RISOLUZIONE N. 93/E QUESITO

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

Modalità di applicazione della disciplina delle accise sull energia elettrica per i Sistemi Efficienti d Utenza

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N.60/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,09 aprile 2004

RISOLUZIONE N. 163/E

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Imposta di bollo sui documenti informatici

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

Transcript:

CIRCOLARE N. 4/D Roma, 11 febbraio 2004 Protocollo: 4837 Rif.: Allegati: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Alle Direzioni delle Circoscrizioni Doganali LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane di BIELLA VERCELLI REGGIO EMILIA - AREZZO SASSARI PORTO EMPEDOCLE TRAPANI - PORDENONE PORDENONE MESSINA GAETA SAVONA PISA LIVORNO - AVEZZANO e, per conoscenza: Al Ministero degli Affari Esteri P.le della Farnesina, 1 00149 ROMA Al Ministero delle Attività Produttive - Area Commercio Estero Viale Boston, 25 00144 ROMA Al Comando Generale della Guardia di Finanza Viale XXI Aprile, 51 00162 ROMA Al SE.C.I.T. Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario 00100 ROMA Al Dipartimento delle Politiche Fiscali Viale Europa, 242 00144 ROMA AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI UFFICIO PER I SERVIZI ALL UTENTE E PER I TRAFFICI DI CONFINE CAP 00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 Telefono +39 06 50246061 Fax +39 06 50957046 - e-mail: dogane.tributi.servizi@agenziadogane.it

All Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore All Area Affari Giuridici e Contenzioso All Area Personale, Organizzazione e Informatica All Area Verifiche e controlli tributi doganali e accise Laboratori Chimici Al Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo Alla Confcommercio Piazza G. Belli, 2 00153 ROMA Alla Confesercenti Via Farini, 5 00185 ROMA Alla Confederazione Nazionale Artigianato Via Guatani, 13 00161 ROMA Alla Camera di Commercio Internazionale Sezione Italia Via XX Settembre, 5 00187 ROMA All Associazione Nazionale Commercio Estero (A.N.C.E.) Corso Venezia, 47/49 20121 MILANO 2

Alla Global Refund Srl Via Tintoretto, 15 21012 CASSANO MAGNAGO (VARESE) OGGETTO: D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 Art.38 quater. Sgravio o rimborso dell imposta per i soggetti domiciliati o residenti fuori dell Unione Europea. Viaggiatori muniti di biglietto aereo ed in possesso del c.d. through check-in. Sono stati richiesti alla scrivente chiarimenti in ordine alle condizioni necessarie per ammettere al beneficio previsto dall art.38 quater del D.P.R. n.633/72 anche i viaggiatori domiciliati o residenti fuori della Unione Europea, muniti di un unico biglietto di viaggio con destinazione finale Paesi terzi e di doppia carta di imbarco (c.d. through check-in ). Ossia se si possa considerare quale ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario, tenuto ad apporre il visto sulla fattura di acquisto dei beni destinati all uso personale o familiare del turista, l ufficio doganale nazionale di partenza presso il quale il viaggiatore effettua l unico check-in e riceve due carte di imbarco, una per il primo volo nazionale o comunitario e l altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria. Tale richiesta è essenzialmente motivata dall esigenza di trovare, nel rispetto della normativa vigente, idonea soluzione alle difficoltà incontrate dai viaggiatori in parola per ottenere il visto di uscita dalla dogana aeroportuale di trasbordo, tenuto conto dei tempi generalmente ravvicinati delle coincidenze tra le due tratte di volo ed in considerazione del fatto che in alcuni scali aeroportuali comunitari non è prevista la collocazione di uffici doganali nelle zone di transito. Come è noto, l art. 38 quater del D.P.R. n.633/72 ha recepito la prescrizione recata dall art.15 della Direttiva CEE 17 maggio 1977, n.388 (VI Direttiva IVA) che, nel disciplinare le condizioni per l applicabilità dell esenzione da imposta all esportazione ed assimilate, ha previsto, per le cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori, oltre ai requisiti soggettivi ed oggettivi in presenza dei quali può essere concesso il beneficio in questione, che 3

la prova dell esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell ufficio doganale di uscita dalla Comunità. Per cogliere l esatta portata del requisito comprovante l avvenuta esportazione, occorre considerare che la ratio dell intera disposizione recata dalla predetta direttiva va ricercata nella volontà del legislatore comunitario e, conseguentemente, nazionale di agevolare i turisti stranieri e di introdurre particolari agevolazioni in uscita dal territorio doganale comunitario, fornendo, ovviamente, adeguate garanzie che i beni lascino effettivamente il territorio comunitario e non vengano commercializzati al suo interno, in evasione d imposte. Ciò premesso, al fine della corretta individuazione della dogana di uscita dal territorio comunitario nella particolare ipotesi oggetto d esame, si ritiene che debba farsi riferimento sia alle condizioni che permettono il mantenimento dello status di viaggiatore diretto fuori dalla U.E. in capo al turista in partenza da un aeroporto nazionale, sia alle condizioni al cui verificarsi un viaggio diretto ad un Paese terzo possa considerarsi come ininterrotto, pur se frazionato in due tratte, una delle quali interna al territorio doganale e fiscale della Comunità. Su tali punti, la Commissione europea, in ordine alla possibilità di effettuare vendite di beni in esenzione da imposte nei duty-free a viaggiatori muniti di biglietto unico ed in possesso del through check-in, ha riconosciuto (nota TAXUD/C/3/PM d:doc//dutyfree/a55548 del 16 gennaio 2001) che il transito su un aeroporto comunitario, prima di giungere alla finale destinazione in un Paese terzo non modifica lo status di viaggiatore diretto fuori dall U.E., lasciando agli Stati membri l identificazione delle condizioni al cui verificarsi un viaggio diretto ad un Paese terzo possa considerarsi ininterrotto. Sulla scorta di tale parere, fondato sul medesimo presupposto fattuale e giuridico, questa Agenzia ritiene di poter fondatamente sostenere che i viaggiatori domiciliati o residenti fuori dal territorio della Comunità Europea, in possesso di biglietto aereo unico con destinazione finale in un Paese extra-comunitario e through check-in, non modifichino il proprio status e possano considerarsi imbarcati, fin dal primo scalo di partenza, su un volo da considerarsi ininterrotto, estrinsecandosi operativamente l ipotesi configurata in un unico check-in, all aeroporto di partenza. 4

Inoltre, l Agenzia delle Entrate, interpellata da questa Agenzia al riguardo, ha riconosciuto la legittimità dell apposizione sulla fattura del visto uscire da parte dell ufficio doganale sito nell aeroporto di partenza, atteso che, anche nel caso di possesso da parte di passeggeri di Paesi terzi di un unico biglietto con destinazione extra-ue con doppia carta d imbarco, viene soddisfatta la condizione prevista dal citato art.38 quater, che subordina la concessione del trattamento di non imponibilità alla circostanza che i beni vengano trasportati al di fuori del territorio doganale. Ne consegue, pertanto che, ove il viaggiatore domiciliato o residente fuori dall Unione Europea effettui l unico check-in con il contestuale rilascio della doppia carta d imbarco, una per il primo volo nazionale o comunitario e l altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (es. Bari Roma New York oppure Milano Francoforte Tokio), l ufficio doganale nazionale sito presso l aeroporto di partenza potrà apporre, ai sensi dell art.38 quater del DPR n.633/72, il visto sulla fattura di acquisto dei beni destinati all uso personale o familiare del viaggiatore. Pertanto, gli uffici interessati avranno cura, nell espletamento delle formalità necessarie per il riconoscimento del beneficio previsto dall art. 38 quater del DPR n. 633/72 ed in relazione agli aspetti più propriamente operativi e connessi all attività strettamente doganale, di verificare il puntuale riscontro delle condizioni prospettate. Gli uffici in indirizzo sono pregati di portare il contenuto della presente a conoscenza dei dipendenti uffici e, nel contempo, di attivare ogni idonea iniziativa finalizzata a rendere un servizio efficiente e del tutto rispondente alle esigenze di un utenza, generalmente straniera, che, con tale tipo di acquisti, contribuisce a sostenere diversi settori dell economia nazionale. Il Direttore dell Area Centrale Dr. Aldo Tarascio 5