REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANZIANI

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Comune di CAPENA (Provincia di Roma) - Città d Arte - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ANZIANI Conforme alla direttive di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Lazio n. 67 del 6 febbraio 2004 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/04/2012 1

Art. 1 PRINCIPI GENERALI 1. Il funzionamento del Centro per Anziani, di seguito denominato Centro Anziani o semplicemente Centro, istituito dal Comune di Capena (Roma) nell ambito delle competenze attribuite agli Enti Locali dalle vigenti normative nazionali e regionali e con le finalità ed i principi ivi stabiliti, è disciplinato dal presente Regolamento. 2. Il servizio del Centro Anziani si ispira ai principi sanciti dall ONU della partecipazione, dell indipendenza, dell autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani, ed opera nella ricerca continua di una sempre migliore risposta ai bisogni delle persone della terza età ed alla loro presenza nel territorio come risorse attive. 3. Il Centro Anziani fa parte della rete dei servizi sociali territoriali e deve quindi attenersi alle normative ed ai Regolamenti vigenti. Esso costituisce, a livello comunale, un luogo di aggregazione e di propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa del territorio, in stretto collegamento con i Servizi Sociali del Comune di Capena. 4. Esso promuove l inclusione sociale dell anziano nel territorio e si propone l integrazione con i servizi offerti dagli altri interlocutori presenti nel territorio in campo sociale, sanitario, culturale e ricreativo (case di riposo, centri diurni, case albergo, comunità alloggio, servizi di assistenza residenziale, servizi sanitari per cronici, centri polivalenti, servizi culturali, ricreativi e di volontariato). 5. Il Centro Anziani dipende funzionalmente e amministrativamente dal Comune di Capena. Art. 2 ATTIVITÀ 1. Le attività del Centro Anziani, nell ambito della propria piena autonomia di programmazione e di decisione, e nel rispetto dell individualità dell anziano utente, possono essere in particolare: a) di tipo ricreativo-culturale (partecipazione agli spettacoli teatrali, cinematografici e in genere agli avvenimenti culturali, sportivi e ricreativi della vita cittadina, organizzazione di riunioni conviviali in occasioni di particolari festività e celebrazioni, sia all interno che all esterno del Centro Anziani, anche con preparazione di pasti nel Centro Anziani, là dove dovessero esistere cucine attrezzate, ecc.); b) di tipo ludico-motorio, anche attraverso l organizzazione di corsi presso il Centro o presso altri impianti sportivi, ricreativi e teatri; c) di scambio culturale e intergenerazionale, per custodire i valori culturali del territorio e valorizzare le tradizioni ed i mestieri, specie quelli in via di estinzione; d) di tipo formativo e informativo, attraverso corsi di promozione della salute, o su argomenti di interesse per gli anziani; e) di tipo sociale, che promuova la partecipazione degli anziani a varie forme di attività sociale, quali in particolare il volontariato sociale, la vigilanza presso le Scuole, la Biblioteca ecc. 2. Le attività presso il Centro Anziani sono riservate agli iscritti. 3. Il Centro in relazione alle attività programmate, può, di volta in volta, consentire l accesso ai non iscritti. Art. 3 ATTIVITÀ SUPPLEMENTARI 2

1. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, il Centro Anziani può svolgere attività supplementari, quali: a) attività di somministrazione di alimenti e bevande non alcoliche; b) partecipazione a spettacoli teatrali, cinematografici, ecc, usufruendo dei benefici previsti dalla normativa vigente; c) attività di turismo, quali gite e soggiorni, senza scopo di lucro. 2. Il Centro Anziani, per svolgere le attività supplementari, dovrà avvalersi di un Associazione nazionale o di volontariato ovvero costituire presso il Centro stesso un Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro. Gli Organi dell Associazione coincidono nel Presidente, nel Vice Presidente, nel Comitato di Gestione e nel Collegio di Garanzia. 3. Le Associazioni, per la realizzazione dei servizi e delle iniziative del programma annuale, stipulano una convenzione con il Comune. 4. Lo scioglimento dell Associazione istituita presso il Centro Anziani o il mancato rinnovo di adesione ad una Associazione Nazionale, non potrà comportare nessuna modifica di trasferimento di beni ad altri se non al Comune. 5. Tutte le eventuali risorse finanziarie, beni e suppellettili acquistati dalle Associazioni del Centro sono e rimangono proprietà del Comune. 6. Il Comune, inoltre, potrà definire e stipulare accordi con Enti quali la SIAE e la Rai, per la regolarizzazione fiscale delle attività presso i Centri Anziani. Art. 4 SPAZI PER LE ATTIVITÀ 1. Il Centro Anziani, localizzato in strutture comunali o messe a disposizione dal Comune a titolo gratuito, deve avere locali idonei per lo svolgimento delle molteplici attività in essi previste. Per quanto attiene la frequenza giornaliera del Centro Anziani, deve essere sempre considerata la capienza dei locali in rapporto al numero dei presenti e vanno sempre rispettate le norme di ordine pubblico legate alla sicurezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente. 2. Nel caso si verifichi un soprannumero di presenti, la qualifica di iscritto deve costituire titolo di preferenza. 3. Nel pieno rispetto delle pari opportunità, laddove sia possibile, deve essere previsto uno spazio da adibire alle attività delle donne associate. 4. Il Comune può utilizzare i locali destinati al Centro Anziani per la realizzazione di iniziative a favore degli anziani del territorio e dei cittadini, compatibilmente, con lo svolgimento delle attività programmate dai Comitati di Gestione del Centro medesimo. 5. E compito del Comune svolgere tutti gli adempimenti necessari per adeguare le strutture alle normative vigenti in materia di istituzione dei centri sociali degli anziani ed in particolare: a) adeguamento alle norme in materia di igiene, norme antinfortunistiche, abbattimento barriere architettoniche, di sicurezza, antincendio, ecc ; b) dotazione del necessario arredamento; c) Allaccio e pagamento delle varie utenze (acqua, luce, gas, telefono, canone.tv, internet); d) attivazione della copertura assicurativa; 6.- E compito del Centro Anziani svolgere tutti gli adempimenti necessari per mantenere i locali in ordine ed in condizioni igieniche e di decoro per l utilizzo da parte degli utenti. 3

Art. 5 REQUISITI PER LE ISCRIZIONI 1. Le iscrizioni e la partecipazione alle attività del Centro Anziani sono consentite a tutti gli anziani residenti o domiciliati nel Comune di Capena. 2. Possono iscriversi al Centro Anziani tutti i cittadini che abbiano compiuto i 60 anni di età e le persone con invalidità superiore ai 2/3. 3. Allo scopo di favorire la massima socializzazione degli anziani è consentita l iscrizione al Centro anziani anche di adulti con età compresa tra i 50 ed i 60 anni in qualità di socio aggregato o di simpatizzanti, senza esercizio dei diritti riconosciuti ai soci. 4. Nel caso in cui sul territorio del Comune funzionino più Centri Anziani, gli interessati possono aderire solo ad uno di essi. Art. 6 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 1. Le iscrizioni sono gratuite, possono essere effettuate in qualsiasi momento dell anno presso il Centro Anziani, e sono approvate dal Comitato di Gestione. E fatto divieto chiedere forme di contribuzione all atto dell iscrizione o del rinnovo. 2. Le iscrizioni vanno richieste per iscritto al Comitato di Gestione e rinnovate annualmente entro il 31 Marzo. 3. Le iscrizioni sono raccolte in apposite schede che, oltre i dati anagrafici dovranno riportare: la data di iscrizione o di rinnovo della stessa; la firma per esteso dell iscritto; la norma dei trattamenti dei dati personali previste dalle vigenti disposizioni; la firma del Presidente o del componente del Comitato di Gestione da lui delegato. 4. Le schede di iscrizione dovranno essere conservate e trascritte in un registro del Comitato di Gestione ed i relativi elenchi trasmessi agli uffici comunali competenti (Ufficio Servizi Sociali). 5. L eventuale passaggio di iscrizione da un Centro Anziani ad un altro non può avvenire nello stesso anno di iscrizione e comunque, non più di una volta all anno. Il passaggio dovrà essere effettuato attraverso esplicita disdetta al Centro di iscrizione e dovrà essere precedente alla nuova iscrizione. Art. 7 RINNOVO DELLE ISCRIZIONI 1. Le iscrizioni devono essere rinnovate entro e non oltre 30 giorni antecedenti le elezioni degli organi di gestione. 2. Presso il Servizio Sociale del Comune sono conservati gli elenchi degli iscritti, da aggiornarsi annualmente, con le variazioni comunicate dai Centri Anziani. Art. 8 QUOTA ASSOCIATIVA 1.- L assemblea degli iscritti su proposta del Comitato di Gestione può stabilire una quota associativa annuale o straordinaria per il finanziamento delle attività del centro o per la 4

compartecipazione ad attività specifiche, attribuendo all iscritto la qualifica di socio che può dare diritto alla partecipazione alle attività esterne o complementari. Art. 9 COMPORTAMENTO DEGLI ISCRITTI AL CENTRO ANZIANI 1. Tutti gli iscritti al Centro Anziani sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso di sé e degli altri, dei locali e del materiale di cui il Centro è dotato. 2. Gli iscritti sono tenuti all osservanza del presente Regolamento, dei Regolamenti interni e delle Deliberazioni adottate dagli organi sociali. 3. E fatto divieto di fumare nei locali del Centro Anziani. 4. E prevista la presenza di un accompagnatore per favorire la piena partecipazione alle attività del Centro da parte del Socio che presenti una limitazione dell autonomia personale non superabile attraverso l utilizzo di presidi sanitari e che gli precluda la partecipazione alla vita della Comunità. Il Socio deve preliminarmente dichiarare per iscritto le generalità del proprio accompagnatore. 5. In caso di gravi e persistenti violazioni di norme contenute nel presente regolamento e nel regolamento interni e da atti contrari allo spirito della più ampia partecipazione e della civile convivenza, il Comitato di Gestione a maggioranza dei due terzi può decidere delle sanzioni da comminare che possono essere: a) richiamo verbale / richiamo scritto; b) diffida; c) sospensione della frequenza per un periodo da determinare; d) espulsione dal Centro. 6. Le ipotesi di cui al comma 5 alle lettere b), c), d) devono essere notificate all interessato per iscritto. Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, l interessato può presentare al Collegio di Garanzia del Centro le opportune contro deduzioni. Sarà compito, acquisiti gli elementi necessari, del collegio di Garanzia del Centro avviare tutte le azioni per la definitiva decisione. Arti. 10 ORGANISMI DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO E REQUISITI DI CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI 1. Sono Organismi di gestione del Centro Anziani, atti a garantire la più corretta gestione, a favorire la massima partecipazione dei cittadini, la formulazione dei programmi e di controllo della efficienza dei servizi: a) l Assemblea degli iscritti; b) il Comitato di Gestione; c) il Presidente e il Vice Presidente; d) il Collegio di Garanzia; e) il Collegio sindacale in caso di costituzione di un Associazione interna per attività complementari (organo facoltativo). 2. I candidati alla carica di componenti del Comitato di Gestione, di Presidente, di Vicepresidente, e gli elettori devono essere iscritti al Centro Anziani da almeno 6 mesi prima della data fissata per le elezioni. I Candidati al Collegio di Garanzia devono essere iscritti al Centro anziani da 2 anni ed essere in regola con il pagamento della quota associativa prevista dal precedente articolo 8. Tali vincoli non si applicano ai Centri Anziani di nuova istituzione. 3. Per quanto concerne le candidature al Comitato di Gestione e al Collegio di Garanzia, gli iscritti che intendono candidarsi dovranno manifestare la propria disponibilità, in forma 5

scritta, durante lo svolgimento dell Assemblea all uopo convocata, alla quale dovrà presenziare un incaricato del Servizio Sociale con compito di segretario verbalizzante. Sono incompatibili con la candidatura gli anziani che ricoprono cariche istituzionali o politiche. Sarà compito dell incaricato del servizio sociale indicato, consegnare il verbale con le proposte nominative all ufficio comunale competente. Successivamente verrà predisposto l elenco delle candidature in ordine alfabetico e per carica di elezione. Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto, debbono essere affissi presso il Centro Anziani e nella sede del Comune almeno 15 giorni prima delle elezioni. Gli elenchi delle candidature debbono essere affissi presso il Centro Anziani e nella sede del Comune almeno 15 giorni prima delle elezioni. Nella formazione delle liste ai vari organismi, si dovrà favorire la presenza delle donne. Art. 11 ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 1. L Assemblea degli iscritti è composta da tutti i cittadini regolarmente iscritti al Centro Anziani. 2. L Assemblea degli iscritti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione. 3. La convocazione dell Assemblea deve essere effettuata tramite avviso scritto affisso nei locali del Centro Anziani almeno 10 giorni prima della data di svolgimento; nell avviso deve essere indicato anche l ordine del giorno da discutere. 4. L Assemblea degli iscritti è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% + 1 degli iscritti ed in seconda convocazione con i soli presenti. 5. Le riunioni dell assemblea si distinguono in ordinari e straordinarie. 6. Le sedute ordinarie si svolgono una volta al mese. 7. Le sedute straordinarie sono convocate: a) su richiesta del Presidente del Comitato di Gestione; b) su richiesta di un terzo dei membri del Comitato di Gestione; c) su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti; d) su richiesta del Collegio di Garanzia. 8. E compito dell Assemblea degli iscritti: a. raccogliere le candidature o autocandidature a componente del Comitato di Gestione e dei componenti del seggio elettorale; b. indicare gli indirizzi generali di programmazione delle attività del Centro Anziani; c. sostenere, valutare, esaminare e verificare il piano programmatico di attività prevista dall articolo 2 del presente Regolamento d. approvare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi di tutte le entrate per qualsiasi titolo, suddivisi per finanziamenti comunali e proventi per attività supplementari e sottoscrizioni varie, predisposti dagli organismi previsti. I bilanci approvati vanno consegnati dal Presidente al Comune di Capena e. decidere, per lo svolgimento delle attività supplementari, di costituire una associazione di volontariato o di promozione sociale e, se si intende svolgere anche attività commerciali, l adesione ad una associazione nazionale riconosciuta. La decisione deve essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all assemblea. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune. 9. Le decisioni dell Assemblea degli iscritti sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui siano indicate maggioranze diverse. 6

Art. 12 COMITATO DI GESTIONE 1. Il Comitato di Gestione è eletto da un numero di anziani eletto proporzionalmente al numero di iscritti al Centro Anziani, secondo la seguente tabella: A. numero degli iscritti fino a 150: n. 3 componenti B. numero degli iscritti da 151 a 600: n. 5 componenti C. numero degli iscritti da 601 a 800: n. 7 componenti D. numero degli iscritti oltre 800: n. 9 componenti 2. Fanno parte del Comitato di Gestione anche i Rappresentanti della Commissione consiliare di cui al successivo articolo 16 con diritto di parola ma senza diritto di voto. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti. 4. Per quanto concerne la procedura di elezione del Comitato di Gestione, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9 in ordine alle candidature, valgono le seguenti norme: A. La data per lo svolgimento delle operazioni di voto è fissata dal Sindaco, al massimo entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Comitato in carica: sarà data comunicazione del giorno stabilito mediante avviso pubblico affisso nel territorio comunale almeno 30 giorni prima dell espletamento delle votazioni. B. Le singole candidature vengono raccolte fino a 15 giorni prima della data delle elezioni; dopodichè vengono predisposti l elenco delle candidature, l elenco degli aventi diritto al voto, le schede elettorali, l urna ed i locali in modo da assicurare la sicurezza, la trasparenza, la tranquillità e la correttezza delle operazioni di voto. C. Il Seggio dovrà essere costituito presso ogni Centro Anziani. L assemblea del Centro Anziani indicherà i nominativi componenti del Seggio (con un numero variabile dalle 3 alle 5 unità) tra gli iscritti del Centro non candidabili ed un Presidente di Seggio. D. Le votazioni avvengono con voto segreto presso il Centro in un solo giorno feriale, dalle 9,00 alle 19,00. E. Gli elettori possono esprimere una sola preferenza sulle singole candidature presentate. F. Le preferenze saranno espresse apponendo il segno della croce a fianco del nome prestampato del candidato/a. G. Lo spoglio delle schede deve avvenire, in seduta pubblica e senza interruzioni, subito dopo la chiusura del Seggio. Alle operazioni di voto e di spoglio può presenziare un operatore indicato dall Assessorato alle Politiche sociali. H. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti ottenuti è eletto il più anziano di età. I. Il Presidente eletto, entro 10 giorni dall assunzione della carica, convoca gli eletti per l insediamento del nuovo Comitato di Gestione e del Collegio di Garanzia. 4. Le sedute del Comitato di Gestione sono valide se è presente il 51% dei suoi componenti. 5. Le decisioni del Comitato di Gestione sono valide se approvate a maggioranza semplice dei presenti. 6. Il Comitato di Gestione, oltre alle competenze nelle materie previste dall articolo 2 svolge i seguenti compiti: a) predispone, d intesa con il Collegio di Garanzia, dopo le dovute consultazioni con l Assemblea degli iscritti, un Regolamento interno che contenga norme specifiche per la vita 7

del Centro, Regolamento che deve essere approvato dal Consiglio Comunale con apposito atto b) pone il massimo impegno per sollecitare e favorire la più ampia e completa partecipazione dei cittadini utenti alla gestione del Centro, in base alle finalità espresse nell articolo 2 del presente Regolamento, costituendo se necessario gruppi di lavoro c) stabilisce l orario di apertura e di chiusura del Centro garantendo l apertura dello stesso anche nei periodi festivi, ed in particolare nei periodi estivi, assegnando turni di presenza dei Comitati di Gestione, sia per l apertura che per la gestione. Assegna i turni di presenza dei componenti del Comitato di Gestione all interno del Centro nella gestione ordinaria delle attività d) provvede alla apertura ed alla chiusura del Centro mediante la presenza di un componente; la chiave d ingresso del Centro viene custodita dal Presidente e in caso di impossibilità dello stesso dal Vice Presidente o da altro componente del Comitato. Una copia della chiave del Centro Anziani deve essere depositata presso la sede del Comune. Qualora, per cause di forza maggiore, uno dei suddetti componenti non sia temporaneamente disponibile, il Presidente può proporre di affidare l incarico di apertura e della chiusura del Centro ad uno o più anziani iscritti non facenti parte del Comitato di Gestione, che ne assumono la responsabilità e) assicura durante l orario di apertura del Centro la custodia di tutto il materiale esistente presso lo stesso (utensili, attrezzature, arredamento, apparecchiature varie ecc.) f) ha l obbligo di promuovere la convocazione delle assemblee degli iscritti almeno ogni tre mesi, tutte le volte che lo ritiene necessario e tutte le volte che viene richiesto nei termini previsti dall articolo 9, con apposito Ordine del Giorno g) avanza proposte in merito all organizzazione, all ampliamento e al potenziamento delle attività h) per le attività supplementari del Centro si avvale di associazioni Nazionali, di associazioni di anziani costituite nel Centro, di volontariato. Gli organi di gestione anche in questo caso saranno concomitanti con gli incarichi elettivi del Centro i) provvede a trasmettere agli uffici competenti del Comune, per essere approvati dal Consiglio Comunale: il programma annuale delle attività del Centro nel quadro degli indirizzi generali indicati dall assemblea degli iscritti; I programmi, relativi all anno successivo debbono pervenire al servizio sociale per gli adempimenti di competenza entro il 31 Novembre di ogni anno le indicazioni delle singole spese riferite ai piani di utilizzo dei fondi destinati dall amministrazione comunale per le attività socio culturali del Centro Anziani. j) vigila sull attuazione dei programmi da realizzare nonché sulla partecipazione di tutti gli iscritti alle attività del Centro Anziani k) provvede ad inoltrare ai competenti uffici comunali eventuale richiesta di intervento per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardanti il complesso adibito a Centro Anziani, nonché ogni altra richiesta che comporti l utilizzo di vari servizi esperiti dall Amministrazione Comunale l) predispone annualmente il consuntivi dell anno precedente entro il mese di Marzo dell anno corrente, sia per quanto riguarda le attività istituzionali sia per quelle supplementari, che devono essere sottoposte alla votazione dell assemblea. I bilanci consuntivi approvati vanno trasmessi al Comune ed affissi alla bacheca del rispettivo Centro m) autorizza l istallazione di bacheche informative dei sindacati dei pensionati che hanno sede nel territorio comunale n) concorda con i sindacati dei pensionati incontri periodici sui problemi degli anziani, o su richiesta dei sindacati stessi, momenti di incontro con gli anziani del Centro o) assume ogni iniziativa atta a coinvolgere in talune attività gruppi di anziani, forze sociali, associazioni ed organismi istituzionali territoriali interessati a collaborare per un corretto recupero del ruolo e dell apporto degli anziani alla vita comunitaria 8

p) promuove l attività dei gruppi, organismi, associazioni che offrono la collaborazione per il potenziamento del servizio q) promuove l impegno di anziani in attività socialmente utili e di volontariato r) favorisce, durante le scadenze elettorali la possibilità di incontri con i candidati (comunali, provinciali, regionali, Camera, Senato e Parlamento Europeo) e gli anziani del centro. Gli incontri possono prevedere tavole rotonde, confronti tra candidati di liste diverse. Durante tali scadenze, il Comitato di Gestione predispone un calendario per lo svolgimento degli incontri s) provvede alla raccolta e alla informazione agli iscritti delle notizie inerenti i vari servizi e la loro dislocazione sul territorio, ai quali l anziano può essere strettamente interessato, e collabora con il Servizio Sociale per ogni eventuale intervento di interesse sociale t) promuove la costituzione di Commissioni e gruppi di lavoro tematici a carattere permanente o temporanei, allo scopo di studiare, predisporre ed attuare programmi di attività. Nelle Commissioni o gruppi di lavoro possono essere chiamati a farne parte gli iscritti non componenti il Comitato di Gestione 7. Nel caso il Centro decida a maggioranza dell assemblea (50% + 1) di promuovere l Associazione del Centro per lo sviluppo delle attività supplementari, i componenti del Comitato di Gestione ne assumono l incarico. 8. Il Comitato di Gestione, qualora lo ritenesse opportuno, potrà avvalersi della collaborazione dei soci che si rendono disponibili. 9. Il Comitato di Gestione dura in carica tre anni a decorrere dalla proclamazione degli eletti e comunque fino all insediamento del nuovo Comitato. 10. I componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica per espresse dimissioni volontarie, o per assenza prolungata superiore a sei mesi. La sostituzione avviene con il primo dei non eletti nella graduatoria. Tale graduatoria rimane valida fino alla scadenza del Comitato di Gestione. La nomina del nuovo eletto deve essere portata a conoscenza dell Assessorato alle Politiche sociali tramite comunicazione scritta. 11. I rappresentanti del Comune che decadono devono essere sostituiti con rappresentanti che dovranno essere comunque designati dal Consiglio Comunale. 12. Nel caso in cui sia esaurita la graduatoria dei non eletti e sia pertanto impossibile surrogare con altri i componenti decaduti, è necessario procedere alla elezione dei componenti mancanti. Nominati i nuovi componenti questi restano in carica fino alla data di scadenza del Comitato di Gestione precedentemente eletto. 13. Qualora il Comitato di Gestione non sia in grado di funzionare regolarmente o commetta gravi violazioni di norme di Legge o regolamentari ovvero il 50% + 1 degli iscritti del Centro ne richieda lo scioglimento con apposita petizione, il Consiglio Comunale ne dispone lo scioglimento e nomina un Commissario che, d intesa con il Collegio di Garanzia del Centro, provvede all ordinaria amministrazione, al disbrigo delle questioni urgenti e a fissare il termine per lo svolgimento di nuove elezioni (che devono essere indette non oltre 3 mesi successivi allo scioglimento del Comitato di Gestione). 14. I Candidati al Comitato di Gestione non potranno essere eletti per più di due mandati: le Assemblee degli iscritti al Centro possono derogare solo per un altro mandato successivo con decisione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all Assemblea. La decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune. Il verbale deve pervenire al Comune per la predisposizione delle liste. Art. 13 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE 9

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato di Gestione, vengono eletti direttamente dall Assemblea degli iscritti con espressione di preferenza. Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 2. Assume la carica di Vice Presidente il secondo classificato. 3. Nel caso di dimissioni o rinuncia all incarico del Presidente, il Vice Presidente assume la carica di Presidente per lo svolgimento dell ordinaria amministrazione, in attesa di nuove elezioni che dovranno tenersi entro e non oltre entro 30 giorni e la carica di Vice Presidente viene assunta dal primo dei non eletti. 4. Il Presidente e Vice Presidente non possono assumere più di 2 mandati. L Assemblea degli iscritti al Centro Anziani può derogare per un altro mandato: la decisione deve essere assunta con la maggioranza dei 2/3 dei presenti all Assemblea e la decisione deve essere sottoscritta dal Presidente congiuntamente al rappresentante del Comune. Il verbale deve pervenire al Comune per la predisposizione delle liste. 5. Il Presidente eletto dura in carica per l intero mandato del Comitato di Gestione. 6. Il Presidente rappresenta legalmente il Centro Anziani: il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le funzioni nei momenti di impedimento dello stesso. 7. Il Presidente: provvede alla convocazione del Comitato di Gestione e dell Assemblea degli iscritti n base a quanto stabilito dal presente Regolamento, e di entrambi gli organismi presiede le sedute può invitare, sentito il parere del Comitato di Gestione a partecipare alle sedute del Comitato stesso, a titolo consultivo, operatori rappresentanti di associazioni e di organismi che si occupano dei problemi dell anziano e che comunque agiscono nella realtà sociale. 8. Nel Caso il Centro decida a maggioranza dell Assemblea (50% + 1) di promuovere l Associazione del Centro per lo sviluppo delle attività supplementari il Presidente e il Vice Presidente ne assumono l incarico. 9. Il Presidente può essere revocato previa presentazione di una mozione di sfiducia presentata da almeno il 20% degli iscritti. Tale mozione dovrà essere votata dalla Assemblea degli iscritti, convocata in seduta straordinaria entro 10 giorni dalla presentazione della mozione di sfiducia. La mozione si intenderà approvata se riporterà il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 10. Le stesse procedure di revoca vanno applicate per il Vice Presidente e per il Coordinatore del Collegio di Garanzia. 11. Nel caso di revoca congiunta del Presidente e del Vice Presidente, il Comitato di Gestione sarà convocato e presieduto dal Coordinatore del Collegio di Garanzia, il quale espleterà la riunione dell Assemblea per l elezione delle nuove cariche. Art. 14 COLLEGIO DI GARANZIA 1. Gli iscritti al Centro Anziani eleggono con voto segreto, in concomitanza con il rinnovo dei Comitati di Gestione, 3 componenti effettivi e 2 componenti supplenti del Collegio di Garanzia, tra gli iscritti da 2 anni al Centro Anziani. 2. Il Candidato che ottiene più voti è il Coordinatore del Collegio di Garanzia. 10

3. Le elezioni avvengono con le stesse modalità di elezione degli altri organismi di gestione del Centro Anziani. L elezione avviene su apposita scheda, secondo le procedure previste per gli organismi di gestione del Centro. Potrà essere espressa una sola preferenza. 4. La candidatura al Collegio di Garanzia esclude altri tipi di candidature negli organismi di gestione del Centro Anziani. 5. Il Collegio di Garanzia procede su istanza degli iscritti al Centro Anziani o degli organi di gestione, secondo modalità di funzionamento e procedure disciplinate da apposito Regolamento a sindacare la regolarità delle procedure e degli atti dei vari organismi, eventualmente annullando gli atti illegittimi, interviene inoltre nella decisione, come seconda istanza nei casi di sanzioni verso gli iscritti. 6. Il Collegio di Garanzia dura in carica tre anni; il rinnovo è strettamente legato alle scadenze degli organismi di gestione del Centro Anziani. 7. Il Coordinatore del Collegio di Garanzia è invitato permanente alle riunioni del Comitato di Gestione, senza diritto di voto. In caso di impedimento, la partecipazione viene espletata da un componente da lui delegato Art. 15 IL COLLEGIO SINDACALE 1. Qualora il Centro Anziani costituisca un Associazione per le attività supplementari, dovrà dotarsi del Collegio sindacale, con funzioni di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti. 2. Il Collegio sindacale è un Organo facoltativo. 3. Il Consiglio comunale nomina il Presidente del Collegio sindacale. Gli altri componenti vengono nominati dall Assemblea degli iscritti. 4. Il Collegio sindacale, ove nominato, resta in carica per tre anni; esso deve controllare l amministrazione dell Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee senza diritto di voto. Presenta, altresì, la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario. Art. 16 LA COMMISSIONE COMUNALE 1. Viene istituita dal Comune una Commissione comunale, presieduta di diritto dal Sindaco o da suo delegato, nominata dal Consiglio comunale e composta da n. 2 Consiglieri di maggioranza e n. 1 Consigliere di minoranza. 2. Commissione comunale: - partecipa alle adunanze del Comitato di Gestione secondo quanto stabilito dal precedente articolo 12 comma 2 - collabora con il Comitato di Gestione - coordina e cura i rapporti tra il Centro Anziani e l Amministrazione Comunale - formula proposte ed osservazioni relative al Centro Anziani - informa il Consiglio comunale in ordine all andamento ed all attività del Centro Anziani Art. 17 RISORSE ECONOMICHE 1. Le attività del Centro Anziani o delle loro Associazioni sono così finanziate: a) Dalle eventuali quote associative stabilite dall assemblea; 11

b) dai contributi messi a disposizione dal Comune, con i quali viene realizzato il programma approvato e proposto dal Comitato di Gestione e dall Assemblea degli iscritti. Tale finanziamento sarà attribuito con una Deliberazione della Giunta Comunale. Annualmente il Comune definisce la quantificazione economica da destinare ai Centri Anziani del proprio territorio, in occasione della predisposizione del Bilancio annuale di previsione c) da eventuali contributi messi a disposizione da altri Enti pubblici e privati per il sostegno di iniziative promosse dai Centri anziani d) da eventuali sottoscrizioni volontarie da parte dei cittadini e dagli iscritti del Centro e) dagli eventuali introiti provenienti da attività supplementari gestite dall Associazione. Art. 18 DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani. Con effetto della data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Art. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento entra in vigore 30 giorni dopo il termine in cui sarà divenuto esecutivo il provvedimento di approvazione del regolamento stesso. 2. I Comitati di Gestione attualmente in scadenza sono prorogati fino all entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 20 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Tutti gli adempimenti relativi all attuazione del regolamento approvato saranno predisposti dal Sindaco, in qualità di Commissario del Centro Anziani, e dall Ufficio Servizi Sociali, fino all elezione ed all insediamento del nuovo Comitato di Gestione. 12