LA LIBERA PROFESSIONE



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Transcript:

LA LIBERA PROFESSIONE PRINCIPI DELLE RILEVAZIONI CONTABILI La determinazione del reddito di professionisti ed artisti avviene in modo analitico. Nel regime analitico il reddito è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti (esclusa l IVA ed esclusi gli oneri previdenziali a carico dell erogante) e le spese sostenute nell anno. COMPENSI PERCEPITI ELEMENTI POSITIVI DI REDDITO Compensi in denaro o in natura per onorari, indennità, ecc, anche sottoforma di partecipazione agli utili e anche se conseguiti all estero, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge a carico del cliente; compensi di collaborazione coordinata e continuativa se rientranti nell esercizio tipico dell attività professionale Interessi di mora e dilazione riscossi per tardivo pagamento dei compensi Indennità o risarcimenti conseguiti in sostituzione del reddito professionale compresa la rivalutazione monetaria Contributo Inps del 10% o 14% (però nella percentuale effettiva del 4%) Acconti per anticipazioni onorari Rimborso spese incluse negli onorari o indicate a parte (anche nella stessa parcella), sostenute in nome del professionista ma per conto del cliente. Il documento di spesa va intestato al professionista Redditi diversi conseguiti nell esercizio dell arte o della professione Compensi professionali incassati dagli eredi ELEMENTI ESTRANEI AL REDDITO Rimborsi (e relativi acconti) per le anticipazioni effettuate dal professionista in nome e per conto del cliente come ad es. pagamento di tasse, diritti, ecc, acquisto di marche da bollo, diritti di cancelleria, ecc. Il documento di spesa va intestato al cliente. Contributi obbligatori alle Casse di previdenza professionali stabiliti dalla legge a carico del cliente Minusvalenze e plusvalenze, sopravvenienze attive e passive non concorrono mai alla formazione del reddito professionale. Adempimenti contabili in campo Iva la scelta del regime contabile Per regime contabile si deve intendere l insieme delle norme che regolano le modalità di tenuta della tipologia di contabilità prescelta. Le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili. Tutti i professionisti che esercitano l attività in forma individuale o associata hanno come regime contabile naturale il regime della contabilità semplificata, se non rientranti nel nuovo regime forfetario illustrato più avanti. Il professionista può però scegliere attraverso un opzione il regime ordinario da comunicare nella dichiarazione IVA relativa all anno nel quale si è aperta la posizione Iva o si è iniziato ad adottare il nuovo regime contabile. E previsto inoltre, un quarto regime detto supersemplificato, anche questo descritto più avanti. 1/9

Regime semplificato (regime naturale per gli psicologi) Prevede l obbligo di tenuta di: registro IVA delle fatture emesse detto anche degli onorari, registro Iva degli acquisti, registro incassi e pagamenti effettuati (facoltativo se i dati in esso riportati vengono riportati nei registri Iva) nonché libro paga e libro matricola qualora il professionista si avvalga di dipendenti e/o collaboratori. Regime ordinario (regime adottabile per opzione) I contribuenti in contabilità ordinaria devono tenere i registri obbligatori ai fini Iva, il registro dei beni ammortizzabili e (in luogo del registro incassi-pagamenti) il cronologico in cui annotare le operazioni rilevanti ai fini delle imposte sul reddito. Regime supersemplificato per contribuenti minimi (art. 3, commi 165-170 L. 662/96) Rientrano in questo regime le persone fisiche che nell anno solare precedente: - hanno realizzato un volume d affari non superiore a 15.493,70 ragguagliato ad anno; - non hanno effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell imposta sul valore aggiunto, superiore a 10.329,14; - hanno utilizzato beni strumentali (anche in leasing) per un costo complessivo al netto degli ammortamenti al 31 dicembre non superiore a 25.822,84 ragguagliato ad anno in caso di acquisto o dismissione nell anno; - non hanno effettuato esportazioni; - non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili compresi i contributi previdenziali e assistenziali per un importo superiore al 70% del volume di affari. Possono accedere a questo regime i professionisti che, in fase di apertura della posizione Iva, dichiarano di presumere di non superare nel corso dell anno i limiti predetti. Qualora uno dei limiti venga superato in misura non superiore al 50% si applica la sanzione pecuniaria da 258,00 a 2.582,00. Tale regime non può essere adottato dagli studi professionali associati. Regime forfetario per contribuenti minimi (art. 3, comma 171 e seguenti L.662/96) Rientrano in questo regime le persone fisiche che nell anno solare precedente: - hanno realizzato un volume d affari non superiore a 10.329,14 ragguagliato ad anno; - hanno utilizzato beni strumentali (anche in leasing) per un costo complessivo al netto degli ammortamenti al 31 dicembre non superiore a 10.329,14 ragguagliato ad anno in caso di acquisto o dismissione nell anno; - non hanno effettuato esportazioni; - non hanno corrisposto compensi a dipendenti o collaboratori stabili compresi i contributi previdenziali e assistenziali per un importo superiore al 70% del volume di affari. Possono accedere a questo regime i professionisti che, in fase di apertura della posizione Iva, dichiarano di presumere di non superare nel corso dell anno i limiti predetti. Qualora uno dei limiti venga superato in misura non superiore al 50% si applica la sanzione pecuniaria da 258,00 a 2.582,00. Qualora uno dei requisiti venga a mancare, il regime cessa di avere applicazione dall anno successivo. Tale regime non può essere adottato dagli studi professionali associati. Regime sostitutivo per attività marginali forfettone (art. 14 L. 388/2000) Tale regime può essere adottato se: - l attività esercitata dal contribuente è soggetta a Studi di settore; 2/9

- i compensi del periodo d imposta precedente rientrano nei limiti previsti con appositi provvedimenti dell Agenzia delle Entrate per i vari settori economici. Tali limiti devono pertanto essere verificati annualmente consultando di volta in volta gli ultimi provvedimenti adottati. La domanda di ammissione al regime va redatta su apposito modello e presentata o spedita all Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio dell anno dal quale s intende adottare tale regime. Analoga procedura dovrà essere seguita in caso di rinuncia da questo regime. Il regime è valevole per almeno un anno con rinnovo automatico salvo rinuncia o sopravvenuta cessazione dei requisiti che avevano consentito di operare la scelta di tale regime contabile. In questo regime si applica una imposta sostitutiva dell Irpef e delle addizionali pari al 15% del reddito determinato come differenza tra i compensi calcolati in base all applicazione degli Studi di settore e i costi e le spese sostenuti e fiscalmente deducibili. Regime sostitutivo per nuove iniziative forfettino (art. 13 L. 388/2000) Tale regime può essere adottato se: - il contribuente non ha esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale o attività di impresa, anche in forma associata o familiare; - l attività da esercitare non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, collaborazione coordinata e continuativa. Il regime è applicabile solo per i primi tre anni di attività se i compensi non superano 30.987,41. Può essere richiesto unitamente alla denuncia di inizio attività all agenzia delle Entrate competente. Questo regime cessa di essere applicato: - dall anno successivo qualora il contribuente supera i limiti dei compensi stabiliti di non oltre il 50% (fino a 46.481,12); - dallo stesso anno qualora il professionista supera i limiti dei compensi stabiliti di oltre il 50% (oltre 46.481,12); - su richiesta dello stesso professionista. In questo regime si applica una imposta sostitutiva all Irpef e delle addizionali pari al 10% del reddito professionale determinato come differenza tra compensi percepiti e costi sostenuti. Con questo regime il professionista dovrà conservare i documenti in ordine cronologico mentre è escluso dalla tenuta dei registri contabili. L Iva è determinata secondo le procedure ordinarie, ma è prevista l esclusione dall effettuazione delle liquidazioni periodiche, il versamento dell eventuale Iva a debito che sarà posticipato alla scadenza prevista per la Dichiarazione annuale. In questo regime il professionista sulle parcelle emesse non indicherà la ritenuta esponendo la dicitura Escluso dall applicazione della ritenuta ai sensi dell art. 13 o 14 della L. 388/2000. Contabilità finanziaria Il criterio generale della determinazione del reddito professionale nell imputazione dei compensi percepiti e delle spese sostenute è quello di CASSA, tale criterio fa sì che un compenso e una spesa diventino, rispettivamente, componente positivo o negativo di reddito in un determinato periodo, solo se il compenso è stato effettivamente incassato e la spesa realmente pagata in tale periodo. Il reddito di lavoro autonomo è costituito dalla differenza fra l ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell Iva e dei contributi previdenziali, e le spese sostenute con alcune limitazioni imposte dalle norme fiscali. 3/9

Fattura Lo psicologo professionista è obbligato all emissione della fattura nel momento in cui avviene il pagamento del compenso. Dal momento di emissione della fattura l IVA diventerà esigibile, ciò significa che sorgerà in capo al professionista l obbligo di versamento dell imposta all erario nei termini di legge. Il professionista può anche inviare al cliente, in luogo della fattura, una nota pro-forma ( o preavviso di parcella) indicando nella stessa che la fattura sarà emessa solamente al momento del pagamento del corrispettivo dovuto. Questa procedura ha il vantaggio di non far sorgere in capo al professionista l obbligo di procedere al versamento dell IVA fino al momento in cui il corrispettivo non viene concretamente pagato. Il preavviso di parcella avrà lo stesso contenuto della fattura, ma non dovrà essere annotato in nessun registro contabile. Nel caso di pagamento ricevuto prima del completamento della prestazione (acconto), deve essere emessa fattura nel giorno dell incasso del corrispettivo pagato a titolo di acconto. Il professionista dovrà provvedere a versare l IVA risultante dalla liquidazione periodica (IVA a debito IVA a credito) trimestralmente o mensilmente. Lo psicologo, nella generalità dei casi, effettua prestazioni di carattere sanitario che rientrano tra le operazioni esenti IVA (ex art 10 DPR 633/72 n. 18). Pertanto nel caso in cui lo psicologo effettui esclusivamente operazioni esenti dall imposta, non sarà tenuto agli obblighi connessi alla gestione IVA (es. liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale IVA e relativi versamenti). Può verificarsi che lo psicologo eserciti anche delle attività imponibili ai fini IVA, è bene quindi verificare di volta in volta l imponibilità o meno. Alcuni casi frequenti: ATTIVITA DIDATTICA E DI FORMAZIONE: le prestazioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale sono disciplinate, ai fini Iva, dalle seguenti norme: - DPR 633/72 art. 10, comma 1, n. 20: sono esenti da Iva le prestazioni educative dell infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione l aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale - Art. 14. comma 10, Legge 537/1993: I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall IVA, ai sensi dell articolo 10 DPR 633/72 ATTIVITA DI CONSULENTE TECNICO D UFFICIO O DI PARTE: nel caso delle consulenze tecniche, essendo lo scopo primario quello di fornire un parere tecnico e non quello di fornire una prestazione terapeutica, tali prestazioni non rientrano tra quelle esenti IVA. ATTIVITA DI SUPERVISIONE: pur essendo attività svolta a beneficio del paziente, la stessa non è rivolta allo stesso, ma rivolta a colleghi, si ritiene quindi di doverla assimilare a quella svolta in qualità di consulente tecnico e pertanto di doverla assoggettare ad IVA. Ritenute alla fonte I compensi corrisposti da titolari di partita Iva a fronte di prestazioni di lavoro autonomo sono soggetti, all atto del pagamento, a ritenuta a titolo d acconto IRPEF nella misura del 20%. Tale ritenuta non è altro che un versamento anticipato dell IRPEF dovuta sul reddito di lavoro autonomo; tale ritenuta sarà infatti poi detratta dal totale dell IRPEF a debito determinata al 4/9

momento della dichiarazione dei redditi. La ritenuta va effettuata dal professionista che emette fattura nei confronti di società, enti, imprenditori o lavoratori autonomi. Cassa previdenza Enpap Lo psicologo che eserciti l attività di libero professionista deve essere iscritto alla propria Cassa di previdenza ovvero l ENPAP (Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza Psicologi). L iscrizione all ENPAP fa sorgere l obbligo di versamento dei seguenti contributi: - contributo soggettivo pari al 10% del reddito professionale netto, con determinati limiti; - contributo integrativo del 2% addebitato direttamente al cliente in fattura. Il contributo integrativo entra a far parte dell imponibile IVA, ma non concorre alla formazione del reddito professionale e pertanto non è soggetto a ritenuta a titolo d acconto; - contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa ed uguale per tutti gli iscritti. 5/9

PARCELLAZIONE:ESEMPI PRATICI 1 esempio: parcella emessa nei confronti di un paziente per dei colloqui psicologici: dr. XY Via 30172 Mestre (Ve) P.IVA: Mestre,. Parcella n.. Ciclo di colloqui psicologici svolti nel periodo. Egr. Sig. WZ Via 30172 Mestre (Ve) Codice Fiscale:. Competenze 1.000,00 Contributo integrativo 2% 20,00 Totale da pagare 1.020,00 (esente Iva art. 10 n. 18 DPR 633/72) 2 esempio: parcella emessa nei confronti di un collega per colloqui psicologici eseguiti su suoi pazienti dr. XY Via 30172 Mestre (Ve) P.IVA: Mestre,. Parcella n.. Ciclo di colloqui psicologici svolti nel periodo. Egr. Sig. WZ Via 30172 Mestre (Ve) Codice Fiscale:. Competenze 1.000,00 Contributo integrativo 2% 20,00 Totale parcella 1.020,00 A dedurre ritenuta d acconto su 1.000,00-200,00 Totale da pagare 820,00 (esente Iva art. 10 n. 18 DPR 633/72) 6/9

Riassumendo: Le parcelle devono essere emesse al momento del pagamento da parte del cliente. Le parcelle vanno numerate progressivamente e devono riportare i dati del professionista comprensivi di partita Iva, i dati del cliente comprensivi di codice fiscale, la descrizione dell attività professionale svolta e l indicazione del regime Iva applicabile. 7/9

PRINCIPI DI DEDUCIBILITÀ E DETRAIBILITÀ Reddito complessivo lordo - Oneri deducibili = Reddito imponibile X aliquote Irpef =Imposta lorda detrazioni = Imposta netta CALCOLO DELL IRPEF Oneri deducibili : gli oneri previsti dalla legge devono essere effettivamente sostenuti (=pagati) dal contribuente e rimasti a suo carico nel corso del periodo d imposta. Sono oneri deducibili: le spese mediche sostenute, i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge (contributi soggettivi alle Casse di previdenza professionisti), contributi per pensioni integrative, interessi passivi su mutui per l acquisto della prima casa, spese di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, premi di assicurazione sulla vita, ecc. Oneri detraibili: sono diminuzioni dell imposta stabilite dalla legge. Vanno rapportati a mese, cioè competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni al mese in cui sono cessate. Sono esempi di detrazioni: detrazioni per figli a carico, detrazioni per familiari a carico, detrazioni d imposta per il recupero edilizio, ecc. Contratti e gli incarichi ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN FORMA ASSOCIATA L attività può essere svolta, oltre che in forma individuale, anche sotto forma di associazione di professionisti. Il reddito conseguito dall associazione professionale, viene imputato ai vari associati in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili. Ne deriva che mentre l associazione professionale sarà soggetta al pagamento dell Irap ed eventualmente dell Iva, gli associati saranno invece soggetti al pagamento dell Irpef sul reddito derivante dall associazione professionale e dei contributi previdenziali. Il criterio di ripartizione dell utile dell associazione pro quota in capo ai soci investe anche le ritenute d acconto subite dall associazione stessa, nonché le eventuali perdite. PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE Lo psicologo iscritto all ordine potrebbe esercitare l attività professionale solo occasionalmente. I compensi per prestazioni occasionali non rientrano nel campo di applicazione dell Iva in quanto manca l abitudinarietà dell esercizio della professione che è uno dei presupposti dell imposta. Il lavoro occasionale è possibile per un numero indefinito di rapporti di lavoro a condizione che: - la durata di ciascuna prestazione non superi 30 giorni; - il reddito annuo complessivo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale non superi i 5.000,00 euro. Lo psicologo deve emettere una ricevuta che non è né soggetta ad Iva né soggetta a contributo integrativo, ma è soggetta a ritenuta d acconto del 20%. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE (CO.CO.CO) I soggetti che instaurano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa hanno l obbligo previdenziale contributivo assimilato a quello dei commercianti e pertanto: 8/9

a) per i collaboratori privi di iscrizione previdenziale si applicano le stesse aliquote previste per i commercianti e quindi 17,39% fino al limite di 37.884,08 e 18,39% per i compensi eccedenti; b) per i collaboratori iscritti ad altri fondi contributivi obbligatori l aliquota è del 10% (3,33% a carico del collaboratore e 6,67% a carico del committente). Dal punto di vista fiscale il reddito dei collaboratori coordinati e continuativi viene trattato con le stesse regole previste per i lavoratori dipendenti. Inoltre, il collaboratore non è tenuto al rilascio di una ricevuta come nel caso di lavoro occasionale, ma sarà elaborata dal committente una busta paga analogamente a quanto avviene per i lavoratori dipendenti. 9/9