Esecutività sentenze: cosa cambia da giugno 2016

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Periodico informativo n. 67/2016 Esecutività sentenze: cosa cambia da giugno 2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito alle novità riguardanti l esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e che entreranno in vigore dal prossimo mese di giugno 2016. Premessa Il D.Lgs. n. (pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 55 del 7 ottobre 2015) di attuazione della Legge Delega fiscale n. 23/2014, (approvato nel CDM del 22 settembre 2015) e recante le misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, rinnova completamente l art. 69 ( Condanna dell'ufficio al rimborso ) del D.Lgs. 546/1992. Le novità entreranno in vigore a decorrere dal 1 giugno 2016. Pertanto per le sentenze pronunciate fino al 31 maggio 2016, valgono ancora le regole previste dal predetto art. 69 D.Lgs. 546/1992 nella sua previgente formulazione. In particolare, in base alla formulazione originaria dell art. 69 del D.Lgs. 546/1992, (valida, come anticipato, per le sentenze pronunciate fino al 31 maggio 2016), nell ambito del contenzioso tributario, se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle Finanze o l'ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2. Dunque, sulla base di tale disposto, la condanna diventa esecutiva solo in seguito al passato in giudicato della sentenza (cioè solo dopo che la sentenza non è più impugnabile ed è quindi divenuta definitiva).

Termine entro cui è pronunciata la Normativa applicabile sentenza Tributarie Pronunciate fino al 31 maggio 2016 Tributarie Pronunciate Art. 69 D.Lgs. 546/1992 previgente le modifiche apportare dal D.Lgs. n. Art. 69 D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. dal 1 giugno 2016 La sentenza è immediatamente esecutiva Con il D.Lgs. è completamente novellato l art. 69 D.Lgs. n. 546/1992 a partire dalla sua rubricazione. Infatti, non è più rubricato Condanna dell ufficio al rimborso, bensì Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente. Il primo periodo del nuovo comma 1 dispone l immediata esecutività delle sentenze e ciò anche se oggetto della sentenza sono atti relativi ad operazioni catastali. Primo periodo comma 1 nuovo art. 69 Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive Dunque, a differenza di quanto previsto dal vecchio art. 69, il Legislatore ora stabilisce che la sentenza di condanna diventa immediatamente esecutiva senza la necessità di attendere il suo passato in giudicato. Quindi, il contribuente (vittorioso) può ottenere l immediata esecutività di quanto disposto nelle sentenza e l immediato pagamento dalla parte soccombente delle somme dovute e stabilite nella sentenza stessa.

Termine entro cui è pronunciata la sentenza Tributarie pronunciate fino al 31 maggio 2016 Tributarie pronunciate dal 1 giugno 2016 Normativa applicabile Art. 69 D.Lgs. 546/1992 previgente le modifiche apportare dal D.Lgs. n. Art. 69 D.Lgs. 546/1992 come modificato dal D.Lgs. Esecutività della sentenza La sentenza è esecutiva solo dopo il suo passaggio in giudicato La sentenza è immediatamente esecutiva Somme di importo superiore a 10.000 euro Tuttavia, qualora il pagamento delle somme cui è stata condannata la parte soccombente sia di importo superiore a 10.000 euro (diverso dalle spese di lite), il contribuente, se vuole ottenere l immediata esecutività della sentenza può essere tenuto a prestare idonea garanzia. A stabilirlo è il secondo periodo del comma 1 novellato art. 69 D.Lgs. 546/1992. Secondo periodo comma 1 nuovo art. 69 Tuttavia, il pagamento di somme dell importo superiore a diecimila euro, diverse dalla spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell istante, alla prestazione di idonea garanzia Sarà, dunque, il giudice a decidere circa la necessità di prestare garanzia tenendo conto delle condizioni di solvibilità del contribuente (vittorioso). I costi della garanzia sono anticipati dal contribuente vittorioso e poi posti a carico della parte soccombente all esito definitivo del giudizio (comma 3 nuovo art. 69 D.Lgs. 546/1992).

Ipotesi Tributarie pronunciate dal 1 giugno 2016 con importo condannato pari o inferiore a 10.000. Garanzia si/no Sentenza immediatamente esecutiva senza alcuna necessità di garanzia. Sentenza immediatamente Tributarie pronunciate dal 1 giugno 2016 con importo condannato (diverso dalle spese di lite) superiore a 10.000. esecutiva con possibilità che il giudice richieda apposita garanzia al contribuente. Tempi di esecuzione e giudizio di ottemperanza In merito ai tempi entro cui occorre dare esecutività alla sentenza, questi sono stabiliti da successivo comma 4 del novellato art. 69 D.Lgs. 546/1992. Secondo periodo comma 1 nuovo art. 69 Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta. Il successivo comma 5, dispone altresì, a tutela del contribuente vittorioso che nel caso in cui la parte soccombente non dia esecuzione alla sentenza nel predetto terimine di 90 giorni, lo stesso contribuente vittorioso può ricorrere per l ottemperanza a norma dell art. 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio è pendente nel grado successivo, alla commissione tributaria regionale.

Ipotesi Termine di esecutività Azione del contribuente tributarie pronunciate dal 1 giugno 2016 con importo condannato pari o inferiore a 10.000 tributarie pronunciate dal 1 giugno 2016 con importo condannato pari o inferiore a 10.000. Entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza Entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla presentazione della garanzia laddove il giudice abbia previsto la predetta garanzia Se la parte soccombente non da esecuzione alla sentenza nel predetto termine di 90 giorni, il contribuente può ricorrere per ottemperanza Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna 21 aprile 2016