CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. premesso



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CONVENZIONE TRA LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO Premesso che La Lega Nazionale Dilettanti, di seguito per brevità denominata "Lega ", domiciliata presso la propria sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, C.F. 08272960587, in persona di Carlo Tavecchio che interviene nella qualità di Presidente, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. L'Istituto per il Credito Sportivo, di seguito per brevità denominato "Istituto", iscritto J..;: nell'albo delle banche autorizzate da Bankitalia ex art.l3 del Decreto Legislativo 01/09/1993 n.385, nonché iscritto alla C.C.LA.A. di Roma al n.54031211996, Fondo Patrimoniale 756.525.161,54 al 31/12/2009, codice fiscale n.00644160582, con sede in Roma Via G.Vico n.5, rappresentato da Andrea Cardinaletti nella qualifica di.~ Presidente, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del Il gennaio 20 Il; premesso che la Lega è la componente più numerosa dell'organizzazione calcistica inquadrata all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e rappresenta le società e le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle di calcio femminile, calcio a 5 e beach soccer, organizzandone i campionati attraverso le sue strutture competenti, c avvalendosi esclusivamente delle prestazioni di calcìatoanon professionisti, La Lega, per il tramit~ delle sue Divisioni, dei suoi Comitati regionali, delle Delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi Dipartimenti, gestisce anche l'attività di Settore Giovanile e Scolastico e costituisce la base della piramide del calcio italiano, annoverando oltre 14 mila società ed oltre 1 milione e 200 mila tesserati. La Lega è la famiglia sportiva dilettantistica più grande d'europa, opera e promuove i valori della lealtà sportiva, del rispetto delle regole e della solidarietà sociale. La Lega ha il compito di tutelare, migliorare e promuovere il calcio dilettantistico e promuovere in ogni sede e con ogni mezzo consentito gli interessi generali dei propri associati, nel rispetto dei SQQiIfiCl~~i'O' ISTITUTO PI:H [l VIA GIAMB'

fin qui intrapresa dagli organi di Lega, concorrendo all'individuazione dei canali di finanziamento in grado di assicurare ai propri associati le migliori condizioni per il soddisfacimento delle loro esigenze economiche e finanziarie connesse alle attività sportive esercitate. In tal modo il concorso dei propri affiliati alla maggiore diffusione della pratica del calcio sul tenitorio nazionale ed allo sviluppo di progranuni di investimento nel settore degli impianti sportivi potrà giovarsi di un'apposita convenzione intesa ad agevolare le richieste provenienti dai predetti soggetti per la realizzazione, l'acquisto di attrezzature, la ristrurturazione e l'efficèntamento energetico di impianti per la pratica del calcio su tutto il territorio nazionale. Tutto ciò premesso si addiviene tra la Lega e l'istituto alla stipula della presente convenzione regolata dai patti e dalle condizioni che seguono: L'Istituto, nel limite della somma complessiva di 30.000.000,00 (trentamilioni/oo) si impegna a concedere a favore della Lega e dei propri affiliati appositamente indicati dalla stessa, ed altri soggetti aventi irequisiti previsti dall'art.5, l" comma dello statuto dell'istituto, mutui per lo sviluppo della pratica e dell'impiantistica sportiva, in base a progetti approvati ai sensi di legge e giusto il parere tecnico del CONI. Tali mutui saranno fmalizzati alla costruzione, ampliamento, acquisto deiie attrezzature, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva ivi compresa l'acquisizione delle relative aree e all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste. L'intervento dell'istituto avrà validità di anni 3 (tre) dalla stipula della presente convenzione. Qualora prima di tale scadenza, la somma stabilita per la concessione dei mutui fosse interamente utilizzata, l'istituto, valutate a suo insindacabile giudizio le condizioni del mercato finanziario cui sono inscindibilmente connesse le proprie operazioni c e esaminerà la possibilità di integrare il predetto importo.. ( [' ';: \TO SPORTIVO ISTlTU10 VI~,,~~~~~":":V\CO, 5 ROMA

Art.2 I mutui saranno concessi per l'importo riconosciuto congruo a giudizio insindacabile dell'istituto il quale terrà presente a tal fine il parere tecnico espresso sul progetto dal CONI. Gli interventi dell'istituto riguardano anche le opere accessorie agli impianti purché complementari agli stessi, con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Art.3 I mutui saranno accordati al tasso di interesse che verrà determinato defrnitivamente dall'istituto in sede di stipulazione dei singoli contratti di mutuo, sulla base del Piano dei tassi vigente al momento per la tipologia dei soggetti mutuatari. ArtA L'Istituto concederà ai soggetti previsti all'art.l della presente convenzione, nei limiti delle disponibilità del Fondo Speciale per la concessione dei contributi negli interessi di cui all'art. 8, I" cornma dello Statuto dell'istituto, secondo quanto stabilito dal regolamento d'utilizzo dello stesso, un contributo in conto interessi, il cui importo sarà detratto dalla rata annuale di ammortamento dei mutui per interventi strutturali, ai sensi dell'art.s, 2 0 comma della Legge 24/12/1957 n.1295 e successive modifiche ed integrazioni. Il Piano dei tassi e dei contributi attualmente in vigore si allega al presente atto e ne fa parte integrante; altresì l'istituto si impegna ad inviarne copia ogni qual volta lo stesso subirà delle modifiche. Art.5 La Lega potrà fornire ai soggetti mutuatari la collaborazione per la progettazione degli impianti nonché promuovere, presso i soggetti affiliati e presso i soggetti che ad essa dovessero far ricorso per informazioni al fine di realizzare impianti per il calcio, le opportunità di finanziamenti agevolati di cui alla presente convenzione. La Lega pubblicizzerà il presente accordo sul proprio sito web attraverso un apposito banner nella home page ed una conseguente pagina web in cui si illustrino le caratteristiche dei mutui agevolati dell'istituto e le relative modalità di accesso.

Art.6 L'erogazione dei contributi negli interessi, di cui al precedente art. 4, potrà essere sospesa e la concessione potrà, altresì, essere revocata, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi controlli, nelle condizioni previste dal contratto di concessione del finanziamento. La sospensione o la revoca del contributo verrà adottata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione dell'istituto. Art. 7 Per quel che concerne le procedure necessarie per la concessione dei mutui, il perfezionamento delle garanzie che li assistono, nonché le erogazioni degli stessi o quant'altro occorrente al perfezionamento delle operazioni, saranno applicate le normative, anche regolamentari ed amministrative, vigenti presso l'istituto. Art. 8 Per l'attuazione di specifici progetti attivati nell'ambito delle finalità della presente convenzione potranno essere costituite commissioni o gruppi di lavoro ed eventualmente individuati partner tecnici di comune accordo tra le parti. Art.9 La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito delle eventuali modifiche dello Statuto dell'istituto, degli arti. 2, ultimo comma e 5 della legge n.1295/57 istitutiva dell'istituto e successive modifiche ed integrazioni. Letto, approvato e sottoscritto Istituto per il Credito Sportivo Carlo Tavecchio

[Piano dei Tassi e contributi Mutui a tasso fisso ENTI LOCALI Durata IRS Spread Fino a 10 anni 7 anni 1,20% Oltre 10 anni e fino a 15 anni 10 anni 1,65% Oltre 15 anni e fino a 20 anni 12 anni 1,70% Oltre 20 anni e fino a 25 anni 15 anni 1,90% Soggetti ptiveti e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali Durata IRS Spread (*) Tutte le durate IRS di durata uella del mutuo (*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'irs sopra indicato aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 3,50 p. %, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.% ENTI LOCALI Mutui a tasso variabile Durata Euribor Spread Fino a 10 anni Euribor a 6 mesi 360 Oltre 10 anni e fino a 15 anni Euribor a 6 mesi 360 Oltre 15 anni e fino a 20 anni Euribor a 6 mesi 360 Oltre 20 anni e fino a 25 anni Euribor a 6 mesi 360 1,30% 1,70% 1,75% 1,95% Soggetti privati e Enti pubblici diversi dagli Enti Locali Durata Euribor Spread (*) Tutte le durate Euribor a 6 mesi 365 (*) Il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l' EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiorazione ("spread"), massima del 3,50 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p. % ISTITUTO PER IL GR. O SPOl}T1VO TA VICO, 5.OMA

CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI D'INTESA Mutui a Enti Locali 0,70% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata su eriore Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali 1,00% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'i,00% CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SUI MUTUI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINNOVABILI A SERVIZIO DELLO SPORT INSERITI NELLE CONVENZIONI E/O PROTOCOLLI D'INTESA Mutui a Enti Locali 0,80% per mutui fino a 15 anni. Oltre i 15 anni e fino a 25 anni il contributo negli interessi sarà quantificato con riferimento alle condizioni di un mutuo di durata quindicennale e ridistribuito costantemente per la durata su eriore Mutui a soggetti privati ed ad altri Enti pubblici diversi dagli Enti Locali 1,20% per mutui fino a 20 anni. Il contributo negli interessi sarà quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell'i,00% I 12/07/2010 I Uff. S.C. IAF