Soci Srl e gestione commercianti Inps

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ODCEC Trento, 16 giugno 2017 Soci Srl e gestione commercianti Inps L anomalia del criterio amministrativo dell onnicomprensività della base imponibile Gian Piero Gogliettino (PhD) Commercialista, segretario generale ANCAL @GPGogliettino Seguici su 1

Criticità L Inps considera, pro domo sua, nella base imponibile, necessaria per la determinazione del quantum contributivo dovuto alla gestione COMM, anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione alla S.r.l. (rectius redditi di capitale) 2

Anomalie 1) Assenza requisiti oggettivo e soggettivi determinanti il perfezionamento della specifica obbligazione contributiva 3

Anomalie 2) Estensione del criterio dell immedesimazione tra socio e società partecipata anche alle Srl Corte Costituzionale n. 53/2001 4

CRITERIO SISTEMATICO Art. 3 bis d.l. n. 384/1992 (conv. l. n. 438/1992) l ammontare del contributo ( ) è rapportato alla totalità dei redditi d impresa denunciati ai fini Irpef Art. 1, commi 202 e 203, l. n. 662/1996 l obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 sussiste per i soggetti che ( ) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza 5

Principi Costituzionali Sistema di previdenza sociale Art. 38, c. 2 I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria 6

Quali lavoratori? Efficacia erga omnes Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 7

Tutela previdenziale Regolamentazione normativa Art. 1, commi 202 ss., l. n. 662/1996 8

REQUISITI LEGALI PER LA TUTELA PREVIDENZIALE Rapporto giuridico previdenziale Oggettivo Soggettivi 9

Requisito oggettivo Art. 1, c. 202: A decorrere dal 1 gennaio 1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti 10

Criterio generale Ai fini della classificazione previdenziale, si considerano le attività rientranti nel settore c.d. terziario (commerciali, turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le relative attività ausiliarie, fatta eccezione delle attività artistiche e professionali). Cfr. Circ. Inps n. 25/1997 11

Esclusioni Spettacolo Ex Enpals Professionali Disciplina pubblicistica Ordine/Collegio Non settore terziario 12

Società Responsabilità Limitata Inquadramento previdenziale attribuito dall Inps, in ragione dell attività commerciale esercitata, in ossequio all oggetto sociale. 13

Art. 1, c. 203: L obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) omissis Requisiti soggettivi c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli. 14

Società Responsabilità Limitata Applicazione indiretta Esclusione lett. b): abbiano la piena responsabilità dell impresa (...) Tale requisito non è richiesto per ( ) i soci di società a responsabilità limitata Titolari o gestori in proprio in senso a-tecnico 15

Necessità attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza (cfr. Trib. Barcellona P. di G. 16 gennaio 2012, n. 86) Mero guadagno economico (utili da partecipazione in Srl) non è meritevole di tutela costituzionale 16

PRESUPPOSTI Attività esecutiva o organizzativa/direttiva (cfr. Cass. 4 aprile 2012, n. 5360) Abituale poche ore gg., ovvero continuativa, ovvero sistematica e reiterata (cfr. Circ. Inps n. 78/2013) Compimento di un unico affare che necessita di una serie coordinata di atti economici (cfr. Ris. AE 126/E del 16 dicembre 2011) 17

Onere della prova INPS Puntuale e rigoroso no meri riscontri documentali (cfr. Circ. Inps n. 78/2013) 18

Requisito oggettivo L an dell obbligo contributivo Requisiti soggettivi Non esiste, pertanto, la possibilità di iscrizione a prescindere dalla ricorrenza, congiunta, dei requisiti de quibus (cfr. Cass., S.U., n. 3240/2010) 19

Il quantum contributivo Art. 3 bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (L. n. 438/1992) A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono. 20

Armonizzazione basi imponibili fiscale e contributiva LIMITE Redditi d impresa Art. 55 Tuir Redditi di capitale Art. 44 Tuir 21

Posizione INPS Circolare 12 giugno 2003, n. 102 Ai fini della determinazione della base imponibile per i soci di Srl, concorre la parte del reddito d impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della sua quota di partecipazione agli utili, a prescindere dalla destinazione degli stessi (cfr. Cass. 20268/2012). Criterio implicito della c.d. trasparenza 22

Interpretazione teleologica Onde garantire la tutela previdenziale al socio, la posizione dell Istituto è condivisibile, ma non fino al punto tale da ricomprendere nella base imponibile quella parte di reddito d impresa della Srl a lui imputabile a prescindere dall espletamento di attività lavorativa. Nesso eziologico attività lavorativa/copertura assicurativa 23

INPS Corte Cost. n. 354/2001 Inconferente socio di sas 24

Cass. 30 aprile 2010, n. 1226 L'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti vale soltanto per i soci che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza, restando esclusi dall'obbligo assicurativo sia i soci conferenti solo capitale che i soci la cui posizione lavorativa in seno alla società non rivesta i caratteri (che devono necessariamente coesistere) della abitualità e della prevalenza 25

Tribunale Pescara 17 giugno 2014, n. 639: i chiarimenti contenuti nella circolare Inps sopra richiamata (2003 n. 102) vanno ben oltre quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale ( ) Tale disciplina può giustificarsi solo se si considera che l obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di Srl, esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di assimilazione previsto dalla circolare suddetta. Abitualità e prevalenza 2016, n. 102 Posizione condivisa Trib. Bergamo 4 febbraio 26

App. l Aquila 25 giugno 2015, nn. 752/774 ( ) il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un attività, di lavoro dipendente o autonoma, che giustifichi la tutela (previdenziale, nda) corrispondente, atteso che, diversamente ragionando, ogni conferimento di capitale in società esercente attività d impresa dovrebbe comportare l inserimento del reddito corrispondente nell imponibile contributivo 27

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