VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI



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VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Riferimenti legislativi: D.Lgs 152/2006 e sue integrazioni con il D.Lgs 4/2008 art.242-245-248-249-304-allegato 4, parte IV Realizzazione di un evento potenzialmente contaminante o individuazione di contaminazioni storiche. PROCEDURE ORDINARIE Il responsabile della contaminazione, oppure il proprietario o il gestore dell area, entro 24 ore, deve: adottare le necessarie misure di prevenzione avvertire della potenziale contaminazione Comune, Provincia, Regione, Prefetto della Provincia, Ministro dell Ambiente (nota: il responsabile deve inviare la comunicazione direttamente agli Enti) effettuare un indagine preliminare per valutare se i contaminanti sono presenti con concentrazioni che superano o meno la concentrazione soglia di contaminazione (CSC) indicata dalla normativa. Possono verificarsi due situazioni: 1. Concentrazioni inferiori ai limiti di legge (CSC) Il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell area (nota: gli obblighi del soggetto non responsabile, quale il proprietario o il gestore dell area, sono indicati nell art. 245) deve: ripristinare la zona contaminata avvertire del ripristino mediante autocertificazione il Comune e la Provincia, entro 48 ore dalla comunicazione della potenziale contaminazione L autorità competente notifica il ripristino ed effettua i controlli nei successivi 15 giorni (controlli effettuati anche da ARPA). 1

2. Concentrazioni superiori ai limiti di legge (CSC) Il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell area deve: informare Comune e Provincia della situazione e delle misure finora adottate per la messa in sicurezza di emergenza presentare, nei successivi 30 gg dalla comunicazione, a Comune, Provincia, Regione e ARPA (per l art. 248) il piano di caratterizzazione. Il Comune, nei successivi 30 gg convoca la conferenza di servizi (a cui partecipa anche ARPA) che autorizza il piano di caratterizzazione. Entro i successivi 6 mesi, il responsabile dell inquinamento oppure il proprietario o gestore dell area presenta alla Regione il documento di analisi di rischio che riporta i valori individuati per le concentrazioni soglia di rischio (CSR). La Regione, entro 60 giorni, convoca la conferenza di servizi che approva l analisi di rischio; l analisi deve pervenire ai membri della conferenza dei servizi, 20 gg prima della data fissata per la conferenza stessa. A questo punto possono verificarsi due possibilità: Concentrazione inquinanti < CSR La conferenza di servizi dichiara concluso il procedimento e può scegliere di stabilire un piano di monitoraggio. Il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell area, entro 60 gg, invia a Provincia e Regione il piano di monitoraggio che verrà approvato dalla Regione, entro 30 gg dal ricevimento del programma. Concentrazione inquinanti > CSR Entro 6 mesi, il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell area sottopone alla Regione il progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza. (Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA [art.248]). 2

La Regione convoca la conferenza di servizi, insieme a Comune e Provincia, approva il progetto. (la conferenza di servizi è costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di interventi compresi nel piano e nel progetto di bonifica). La bonifica procede fino a quando le concentrazioni di contaminante non rientrano nei limiti di legge (concentrazioni di contaminanti < CSR). La Provincia, accerta il completamento della bonifica sulla base di una relazione tecnica predisposta da ARPA rilasciando, entro circa 90 gg., il Certificato di avvenuta bonifica. Al termine degli interventi di bonifica, il sito può essere destinato ad un riutilizzo in modo compatibile con gli obiettivi di bonifica raggiunti e con l eventuale piano di monitoraggio previsto (possibilità inizio lavori in cantiere). Nota: SITO INQUINATO COMPRESO NEL TERRITORIO DI UN SOLO COMUNE In accordo con la L.R 30/2006 art.5 e con la D.g.r 24 gennaio 2007 n. 8/4033, vengono trasferiti ai Comuni gli adempimenti tecnico-amministrativi per la bonifica dei siti contaminati sul proprio territorio. Tali disposizioni non si applicano qualora il sito inquinato interessi il territorio di più Comuni. La procedura da seguire in questo caso è la seguente: - dopo che la Regione ha approvato il piano di caratterizzazione, il Comune prosegue con il procedimento di bonifica fino all approvazione dell analisi di rischio. - se le concentrazioni di contaminanti < CSR, a seguito dell autorizzazione da parte della Regione dell analisi di rischio, il Comune prosegue con il piano di monitoraggio (qualora ne sia emersa la necessità in conferenza di servizi) - se le concentrazioni di contaminanti > CSR, a seguito dell autorizzazione da parte della Regione dell analisi di rischio, il Comune prosegue con le procedure per gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza operativa o permanente e le misure di riparazione e ripristino ambientale. 3

PROCEDURE SEMPLIFICATE Riferimenti: art 249 e allegato 4 parte IV D.Lgs 152/06 Si applicano per gestire situazioni di contaminazione per siti di ridotte dimensioni, di superficie non superiore a 1000 metri quadri (come ad esempio, la rete di distribuzione carburanti, aree circoscritte nell ambito di siti industriali). Nel caso in cui i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti risultino superiori alle CSC, il responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell area, deve dare comunicazione a Comune, Provincia e Regione della potenziale contaminazione del sito. Possono verificarsi tre casi: 1) concentrazione inquinanti < CSC, dopo opportuni interventi di messa in sicurezza di emergenza La comunicazione di potenziale contaminazione, entro 30 giorni, deve essere aggiornata con i seguenti documenti: - una relazione tecnica (che descriva gli interventi effettuati) - un eventuale autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione 2) concentrazione inquinanti tale da richiedere interventi di bonifica aggiuntivi alla sola messa in sicurezza Il soggetto responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell area può scegliere tra due possibili alternative: - effettua una bonifica senza analisi di rischio riportando la concentrazione di inquinanti nel sito ad un valore uguale alle CSC - effettua una bonifica con analisi di rischio portando la concentrazione di inquinanti nel sito ai livelli delle CSR In entrambi i casi deve essere presentato alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che dovrà riportare una descrizione della contaminazione, gli interventi di messa in sicurezza adottati, gli interventi di bonifica eseguiti compresi i risultati ottenuti e l analisi di rischio, se prevista. 4

Il progetto di bonifica deve essere presentato e approvato dalle Autorità competenti prima di eseguire gli interventi di bonifica. Le Autorità competenti hanno 60 giorni di tempo per approvare il progetto di bonifica, a partire dalla presentazione del progetto stesso. 3) l evento inquinante ha determinato una contaminazione della falda Il soggetto responsabile della contaminazione oppure il proprietario o gestore dell area deve presentare alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che dovrà riportare una descrizione della contaminazione, gli interventi di messa in sicurezza adottati, gli interventi di bonifica eseguiti compresi i risultati ottenuti e l analisi di rischio, se prevista. Il progetto di bonifica deve essere presentato e approvato dalle Autorità competenti prima di eseguire gli interventi di bonifica. Le Autorità competenti hanno 60 giorni di tempo per approvare il progetto di bonifica, a partire dalla presentazione del progetto stesso. GARANZIE FINANZIARIE Riferimenti: D.g.r 15 giugno 2006 n.2744 D.g.r 24 gennaio 2007- n.8/4033, attuazione art.5 della L.R 27 dicembre 2006 n.30 Art.242 comma 7 D.Lgs 152/06 a sue integrazioni con il D.Lgs 4/2008 L esecuzione degli interventi di bonifica, dei progetti di messa in sicurezza operativa e permanente, è condizionata dalla presentazione della garanzia finanziaria per la corretta esecuzione delle operazioni. Questa polizza bancaria o fidejussione assicurativa deve essere prestata a favore del Comune, nel quale ha avuto luogo l episodio di contaminazione e di conseguenza l intervento di bonifica o ripristino ambientale, secondo lo schema approvato dalla Regione Lombardia, tramite l allegato A al D.g.r n. 2744 del 15 giugno 2006. 5