Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria



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REGOLAMENTO N.4 DELL AUTORITA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA DISCIPLINANTE IL CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI FONDI AI SENSI DELL ARTICOLO 38, COMMA 4 DELLA LEGGE N. CXXVII DEL 30 DICEMBRE 2010. Il Presidente dell Autorità di Informazione Finanziaria - Vista la Legge vaticana 30 dicembre 2010 n. CXXVII concernente la prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo ed in particolare gli articoli 33, comma 5, lettera a) e 38, comma 4; - Vista la Lettera Apostolica promulgata da Sua Santità Papa Benedetto XVI il 30 dicembre 2010 in forma di Motu proprio per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario e monetario; - Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell Autorità d Informazione Finanziaria del 27 ottobre 2011; EMANA il seguente Regolamento. Articolo 1 Oggetto Il presente Regolamento stabilisce norme riguardanti i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di prevenire, investigare e individuare casi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Articolo 2 Definizioni Ai sensi del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1. ordinante è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire fondi; 2. beneficiario del pagamento è la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti; 3. prestatore di servizi di pagamento è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi; 4. prestatore intermediario di servizi di pagamento è un prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all effettuazione di trasferimenti di fondi; 1

5. trasferimento di fondi è una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona; 6. trasferimento raggruppato è un insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo; 7. codice unico d identificazione è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi. Articolo 3 Campo d applicazione 1. Il presente Regolamento si applica ai trasferimenti di fondi in qualsiasi valuta, inviati o ricevuti da un prestatore di servizi di pagamento stabilito nello Stato. 2. Il presente Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi effettuati utilizzando carte di credito e di debito, purché: a) il beneficiario abbia concluso con il prestatore di servizi di pagamento un accordo che consente il pagamento della fornitura di beni e servizi; b) tali trasferimenti di fondi siano accompagnati da un codice unico d identificazione, che consenta di risalire all ordinante. 3. Il presente Regolamento non trova applicazione nel caso di trasferimento di fondi effettuati nel territorio dello Stato sul conto di un beneficiario che permette il pagamento della fornitura di beni e servizi qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia soggetto agli obblighi di cui alla Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010; b) il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia in grado, mediante un numero unico d identificazione, di risalire, attraverso il medesimo beneficiario, al trasferimento di fondi effettuato dalla persona fisica o giuridica che ha concluso un accordo con il beneficiario per la fornitura di beni e servizi; c) l importo della transazione non superi i 1.000 euro. 4. Il presente Regolamento non si applica ai trasferimenti di fondi: a) in cui l ordinante ritira i contanti dal proprio conto; b) in cui esiste l autorizzazione ad addebiti tra due parti che consente di effettuare i pagamenti attraverso i conti, purché il trasferimento di fondi sia corredato di un codice unico d identificazione che consenta di risalire alla persona fisica o giuridica; c) in cui sono utilizzati assegni troncati; d) ad Autorità pubbliche per il pagamento di imposte, sanzioni pecuniarie o altri prelievi; e) in cui l ordinante e il beneficiario sono entrambi prestatori di servizi di pagamento che operano per proprio conto. 2

Articolo 4 Dati informativi completi relativi all ordinante 1. I dati informativi completi relativi all ordinante consistono nel nome e cognome, indirizzo e numero di conto. 2. L indirizzo può essere sostituito dalla data e luogo di nascita dell ordinante, dal suo numero di identificazione come cliente o dal suo numero di identità nazionale. 3. In mancanza del numero di conto dell ordinante, il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante lo sostituisce con un codice unico d identificazione, tale da consentire di far risalire la transazione al suo ordinante. Articolo 5 Dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e loro registrazione 1. I prestatori di servizi di pagamento si assicurano che i trasferimenti di fondi siano corredati dei dati informativi completi relativi all ordinante. 2. Prima di trasferire i fondi, il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante verifica la completezza dei dati informativi relativi all ordinante, basandosi su documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. 3. Nel caso di trasferimento di fondi a partire da un conto, la verifica può essere considerata effettuata se l identità dell ordinante è stata verificata in connessione con l apertura del conto e i dati informativi ottenuti con tale verifica sono stati archiviati in conformità degli obblighi di cui agli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 della Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010. 4. Fatti salvi i casi in cui sussista un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel caso di trasferimenti di fondi non effettuati a partire da un conto, il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante verifica i dati informativi relativi a quest ultimo soltanto per i trasferimenti di fondi superiori a euro 1.000, salvo che la transazione sia effettuata in più operazioni che risultano collegate e che insieme superano i 1.000 euro. 5. Il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante conserva per cinque anni la registrazione dei dati informativi completi relativi all ordinante, che accompagnano i trasferimenti di fondi. Articolo 6 Trasferimento di fondi che coinvolgono Stati con legislazione equivalente 1. In deroga all articolo 5 comma 1, se il prestatore di servizi dell ordinante e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi stabiliti nello Stato o in Stati con legislazione equivalente, i trasferimenti di fondi devono essere accompagnati soltanto dal numero di conto dell ordinante o di un codice unico d identificazione che consenta di risalire all ordinante. 2. Tuttavia, a richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante mette a disposizione i dati informativi completi relativi all ordinante, entro tre giorni lavorativi dalla data di tale richiesta. 3

Articolo 7 Trasferimento di fondi che coinvolgono Stati con legislazione non equivalente 1. Se il prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario è stabilito in Stati con legislazione non equivalente, i trasferimenti di fondi sono accompagnati dai dati informativi completi dell ordinante. 2. Nel caso di trasferimenti raggruppati provenienti da un unico ordinante, se i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono stabiliti fuori da Stati con legislazione equivalente, il comma 1 non si applica ai singoli trasferimenti ivi raggruppati a condizione che nel raggruppamento figurino tali dati informativi e che i singoli trasferimenti siano corredati dal numero di conto dell ordinante o da un codice unico d identificazione. Articolo 8 Accertamento della mancanza di dati informativi relativi all ordinante Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto ad accertare, in relazione ai dati informativi relativi all ordinante, che i campi del sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi siano stati completati con i caratteri o i dati ammissibili nel quadro delle convenzioni di tale sistema di messaggistica o di pagamento e di regolamento. Tale prestatore predispone procedure efficaci per accertare l eventuale mancanza dei seguenti dati informativi relativi all ordinante: a) in caso di trasferimenti di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante sia stabilito nello Stato o in Stati con legislazione equivalente, i dati informativi indicati all articolo 6; b) in caso di trasferimento di fondi per i quali il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante risiede al di fuori dello Stato o di Stati con legislazione equivalente, i dati informativi completi relativi all ordinante indicati all articolo 4 o, in funzione delle esigenze, i dati informativi indicati all articolo 13; c) in caso di trasferimenti raggruppati se il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante è stabilito fuori dallo Stato o di Stati con legislazione equivalente, i dati informativi completi relativi all ordinante di cui all articolo 4 solo nel trasferimento raggruppato, ma non nei singoli trasferimenti che questo raggruppa. Articolo 9 Trasferimento di fondi per i quali i dati informativi relativi all ordinante mancano o sono incompleti 1. Se, nel ricevere trasferimenti di fondi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si rende conto che i dati informativi relativi all ordinante prescritti dal presente Regolamento mancano o sono incompleti, egli rifiuta il trasferimento oppure chiede i dati informativi completi relativi all ordinante. In tutti i casi, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rispetta le pertinenti norme di legge o amministrative in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo di cui alla Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010 e relative misure attuative. 4

2. Se un prestatore di servizi di pagamento omette sistematicamente di fornire i prescritti dati informativi relativi all ordinante, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario insediato nello Stato adotta provvedimenti, che possono inizialmente includere richiami e diffide, prima di respingere qualsiasi futuro trasferimento di fondi proveniente da quel prestatore di servizi o di decidere se limitare o porre fine ai suoi rapporti professionali con lo stesso. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario riferisce tale fatto all Autorità di Informazione Finanziaria. Articolo 10 Valutazione in base ai rischi Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario tiene conto della mancanza o dell incompletezza dei dati informativi relativi all ordinante quale fattore per valutare se il trasferimento di fondi, od ogni operazione correlata, dia adito a sospetti ovvero se, in ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla Legge n. CXXVII del 30 dicembre 2010, debba essere segnalato all Autorità di Informazione Finanziaria. Articolo 11 Conservazione delle registrazioni Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario conserva per 5 (cinque) anni la registrazione di tutti i dati informativi relativi all ordinante da lui ricevuti. Articolo 12 Trasmissione dei dati informativi relativi all ordinante assieme al trasferimento I prestatori intermediari di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i dati informativi relativi all ordinante, da loro ricevuti, che accompagnano un trasferimento di fondi, siano ritrasmessi insieme a tale trasferimento. Articolo 13 Limitazioni tecniche 1. Il presente articolo si applica se il prestatore di servizi di pagamento dell ordinante è situato in Stati con legislazione non equivalente e se il prestatore intermediario di servizi di pagamento è situato nello Stato della Città del Vaticano. 2. Salvo che il prestatore intermediario di servizi di pagamento non si renda conto, nel ricevere un trasferimento di fondi, che i dati informativi relativi all ordinante prescritti dal presente Regolamento mancano o sono incompleti, egli può avvalersi, per effettuare trasferimenti di fondi a favore del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche che impedisca di trasmettere insieme al trasferimento di fondi i dati informativi relativi all ordinante. 3. Se, nel ricevere un trasferimento di fondi, il prestatore intermediario di servizi di pagamento si rende conto che i dati informativi relativi all ordinante, prescritti dal presente Regolamento, mancano o sono incompleti, egli si avvale di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche soltanto se è in grado di informarne il prestatore di servizi di pagamento del 5

beneficiario, o nell ambito di un sistema di messaggistica o di pagamento che preveda questo tipo di comunicazione o mediante diversa procedura, purché le modalità di comunicazione siano accettate o convenute da entrambi i prestatori di servizi di pagamento. 4. Qualora si avvalga di un sistema di pagamento dotato di limitazioni tecniche, il prestatore intermediario di servizi di pagamento, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, mette a disposizioni di quest ultimo, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta, tutti i dati informativi relativi all ordinante da lui ricevuti, che siano completi o meno. 5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il prestatore intermediario di servizi di pagamento conserva per 5 (cinque) anni tutti i dati informativi da lui ricevuti. Articolo 14 Obblighi di cooperazione Quando l Autorità di Informazione Finanziaria rivolge richieste ai prestatori di servizi di pagamento riguardanti i dati informativi relativi all ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e le relative registrazioni, i prestatori di servizi di pagamento forniscono risposte esaurienti e sollecite. Fatto salvo il diritto penale dello Stato della Città del Vaticano e la tutela dei diritti fondamentali, l Autorità di Informazione Finanziaria si avvale di tali dati informativi unicamente allo scopo di prevenire, investigare o individuare casi di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo. Articolo 15 Sanzioni L Autorità di Informazione Finanziaria, ai sensi dell articolo 42 della Legge n. CCXVII del 30 dicembre 2010, ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei destinatari del provvedimento nei casi di mancata assunzione dei provvedimenti necessari per assicurare il puntuale adempimento degli obblighi previsti dalla normativa. Articolo 16 Disposizioni finali Il presente Regolamento viene pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Città del Vaticano, 14 novembre 2011 Attilio Card. Nicora Presidente 6