ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SASSARI



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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER L INSERIMENTO NEI REGISTRI DEI MEDICI ESPERTI NELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI AGOPUNTURA - FITOMEDICINA - OMEOPATIA e OMOTOSSICOLOGIA approvato dal Consiglio direttivo in data 10/10/2000 successivamente modificato in data 18/09/2001 e in data 09/04/2002

AGOPUNTURA Presso l'ordine viene istituito, e periodicamente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti all'ordine stesso, che risultino "esperti" in AGOPUNTURA. Definizione di agopuntura: L'Agopuntura è una forma di terapia che, allo scopo di ristabilire nel nostro organismo un equilibrio alterato da una qualsiasi causa, si avvale della stimolazione di determinate zone cutanee mediante l'infissione di aghi metallici o tramite l'azione di altri stimoli fisici (calore, correnti elettriche, luce del laser). RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO CHIRURGO ED ODONTOIATRA AGOPUNTORE I medici che intendono esercitare l'attività di agopuntore, laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'ordine, documentando sotto la propria responsabilità di avere acquisito una specifica formazione professionale in agopuntura e allegando la documentazione prevista dal presente regolamento. L Ordine, per l inserimento nel registro, valuterà due diversi tipi di posizione. I criteri indicati nella II posizione potranno essere applicati fino al 31/12/2005 in quanto soddisfano la necessità di una sanatoria. I POSIZIONE Requisiti: - essere laureati da almeno cinque anni, - avere acquisito una specifica formazione professionale in agopuntura. La specifica formazione in Agopuntura consiste nel possesso di un diploma (o equivalente titolo di studio) rilasciato da una scuola specializzata. Il programma delle scuole di Agopuntura, ai fini dell'iscrizione dei diplomati nell Elenco tenuto da questo Ordine, dovrà essere validato da un apposita Commissione, istituita presso lo stesso Ordine. Il corso di base deve avere le seguenti caratteristiche:

1) avere durata almeno triennale, essere costituito da un numero complessivo di almeno 360 ore di lezioni teoriche e pratiche, con obbligo di frequenza; 2) il passaggio dal primo agli anni successivi è subordinati ad un test di verifica; 3) per ottenere il diploma è necessario superare un esame finale davanti ad una Commissione di Esame, costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'ordine dei Medici della città in cui si è svolto il corso. Il superamento dell'esame è accompagnato da un voto di giudizio. Per il futuro ed eventualmente anche in relazione alla situazione europea riguardo all'agopuntura, le caratteristiche saranno adeguate ai parametri medi degli altri paesi. Il Direttore didattico della Scuola di Agopuntura ha la responsabilità didattica della Scuola nei confronti dell Ordine dei medici. Il direttore didattico deve essere un medico in possesso dei seguenti requisiti: - diploma o titolo equipollente in Agopuntura conseguito da almeno 10 anni, - 5 anni di esperienza didattica specifica, - adeguato curriculum professionale e scientifico in Agopuntura. Il direttore didattico sceglie i collaboratori e i docenti della Scuola e ne ha la responsabilità. Possono conseguire il Diploma in Agopuntura, per ciò che attiene le relative competenze professionali, i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria,. Specificità della didattica Con lo scopo di salvaguardare e integrare fra loro le due attuali tendenze interpretative dell'agopuntura (quella tradizionale orientale e quella riflessologica occidentale) il programma didattico deve essere articolato in due sezioni: programma A: secondo i canoni della medicina tradizionale cinese; programma B: secondo i canoni della riflessoterapia L'indirizzo didattico della Scuola è completamente libero e deve essere dichiarato all'inizio del corso. La Scuola si impegna a rispettare il programma completo nelle due sezioni, dando maggior risalto ad una delle due secondo il proprio orientamento interpretativo, garantendo però l approfondimento delle basi dell'altra sezione. In futuro l'ordine curerà l'organizzazione di corsi per la formazione di medici agopuntori tutor".

Tali medici una volta esaurito il corso di formazione, saranno abilitati a curare il completamento della formazione degli altri agopuntori già diplomati, direttamente su richiesta degli stessi o, se ritenuto necessario, su richiesta delle Scuole. II POSIZIONE Ipotesi di sanatoria valida fino al 31/12/2005 Requisiti e documentazione a) curriculum formativo Possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata. Il piano di studi della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in agopuntura, con speciale riferimento alla tecnica seguita. Il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, specificando la tecnica di agopuntura praticata ed il piano di studi seguito. b) curriculum scientifico Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di perfezionamento seguiti e altre attività scientifiche praticate, riguardanti la formazione in Agopuntura (è necessario produrre adeguata documentazione). c) curriculum professionale Il curriculum professionale può comprendere: - l'attività di agopuntore esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche o in regime libero professionale; - l'indicazione di aver praticato l'agopuntura ad un congruo numero di pazienti in rapporto alla specifica tecnica utilizzata come risulta indicata nel curriculum formativo; - l'indicazione di avere praticato l'agopuntura presso lo studio di altro medico chirurgo esperto nella stessa disciplina per un periodo minimo di 5 anni, con la precisazione della tecnica utilizzata (è necessario allegare specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio, o una personale autocertificazione).

Autocertificazione L'attività di agopuntore eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell'ipotesi in cui non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività di agopuntore in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.

FITOMEDICINA Presso l'ordine viene istituito, e periodicamente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti a questo Ordine, che risultino "esperti" in FITOMEDICINA. Definizione di fitomedicina La Fitomedicina o Fitoterapia è una forma di terapia medica che raggruppa numerose tradizioni mediche che utilizzano piante medicinali (dalla classica Fitoterapia europea a quella cinese, dall'erboristeria Ayurvedica a quella sudamericana). La fitoterapia ha origini antiche e da essa provengono molti dei medicinali inseriti nelle farmacopee più recenti (compresa la moderna farmacologia occidentale). Varianti della Fitoterapia prediligono l'uso di germogli freschi o gemme (Gemmoterapia). RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO CHIRURGO ED ODONTOIATRA ESPERTO IN FITOMEDICINA I medici che intendono esercitare l'attività di fitomedicina, laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'ordine, documentando sotto la propria responsabilità di avere acquisito una specifica formazione professionale in fitomedicina e allegando la documentazione prevista dal regolamento emanato dall'ordine. L Ordine, per l inserimento nel registro, valuterà due diversi tipi di posizione. I criteri indicati nella II posizione potranno essere applicati fino al 31/12/2005 in quanto soddisfano la necessità di una sanatoria. I POSIZIONE Requisiti: - essere laureati da almeno cinque anni, - avere acquisito una specifica formazione professionale in Fitomedicina. La specifica formazione in Fitomedicina consiste nel possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata.

Il programma delle scuole di Fitomedicina, ai fini dell'iscrizione dei diplomati nel registro tenuto da questo Ordine, dovrà essere validato da un apposita Commissione, istituita presso lo stesso Ordine. Il corso di base deve avere le seguenti caratteristiche: 1) essere costituito da un numero complessivo di almeno 360 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in almeno tre anni, con obbligo di frequenza; 2) il passaggio agli anni successivi al primo, è subordinato ad un test di verifica; 3) per ottenere il diploma è necessario superare un esame finale davanti ad una Commissione di Esame, costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'ordine dei Medici della città in cui si è svolto il corso. Il superamento dell'esame è accompagnato da un voto di giudizio. Per il futuro ed eventualmente anche in relazione alla situazione europea della Fitomedicina, le caratteristiche saranno adeguate ai parametri medi degli altri paesi. Il Direttore didattico della Scuola di Fitomedicina ha la responsabilità didattica della scuola nei confronti dell Ordine dei Medici. Il direttore didattico deve essere un medico in possesso dei seguenti requisiti: - diploma o titolo equipollente in Fitomedicina conseguito da almeno 10 anni, - 5 anni di esperienza didattica specifica, - adeguato curriculum professionale e scientifico in Fitomedicina. Il direttore didattico sceglie i collaboratori e i docenti della Scuola e ne ha la responsabilità. Possono conseguire il Diploma in Fitomedicina i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, per le relative competenze professionali. In futuro l'ordine curerà l'organizzazione di corsi per la formazione di medici esperti in Fitomedicina che svolgano attività di tutor. Tali medici una volta esaurito il corso di formazione, saranno abilitati a curare il completamento della pratica degli altri medici esperti in Fitomedicina già diplomati, direttamente su richiesta degli stessi o, se ritenuto necessario, su richiesta delle Scuole.

II POSIZIONE Ipotesi di sanatoria valida fino al 31/12/2005 Requisiti e documentazione: a) curriculum formativo Possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata. Il piano di studi della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento in Fitomedicina, il certificato rilasciato dalla scuola deve indicare il piano di studi seguito ed attestare che il medico ha completato l iter formativo. b) curriculum scientifico Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di perfezionamento seguiti e le altre attività scientifiche praticate riguardanti la formazione in Fitomedicina (è necessario produrre adeguata documentazione). c) curriculum professionale Il curriculum professionale può comprendere: - l'attività esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche, convenzionate, o in regime libero professionale; - l indicazione di aver praticato la Fitomedicina per un congruo numero di pazienti - l'indicazione di avere praticato la Fitomedicina presso lo studio di altro medico chirurgo esperto nella stessa disciplina per un periodo minimo di 5 anni (è necessario allegare specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio, o una personale autocertificazione). Autocertificazione L'attività di fitomedicina eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell'ipotesi che non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico sotto la propria responsabilità mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività di Fitomedicina in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.

OMEOPATIA e OMOTOSSICOLOGIA Presso l'ordine viene istituito, e periodicamente aggiornato, un Registro in cui sono annotati gli iscritti a questo Ordine, che risultino "esperti" in OMEOPATIA o in OMOTOSSICOLOGIA Definizione di omeopatia: L'Omeopatia è un metodo clinico e terapeutico basato sulla "Legge dei Simili" formulato da S. Hahnemann all'inizio del secolo XIX. La legge dei simili afferma che è possibile curare un malato somministrandogli una sostanza che, in un uomo sano, riproduce tutti i sintomi della sua malattia. La Farmacologia Omeopatica classica (Materia Medica) è costituita da una serie di "rimedi" tratti dal mondo minerale, vegetale e animale e di sintesi. Ogni rimedio è stato singolarmente testato a dosi subtossiche sull'uomo sano (Sperimentazione Patogenetica Pura) per evidenziarne i sintomi provocati. Il rimedio viene poi somministrato al malato in dosi più o meno attenuate, preparato attraverso un ben codificato procedimento di fabbricazione (progressive diluzioni e succussioni). Nella pratica clinica omeopatica classica il medico, dopo aver formulato una diagnosi, somministra il rimedio più simile ai modi peculiari con i quali il malato esprime la sua malattia: la terapia è pertanto personalizzata. L'esercizio dell'omeopatia costituisce un atto medico in quanto è compito del medico individuare la malattia tramite la diagnosi.definita la diagnosi il medico sceglierà la terapia e porrà la prognosi. Definizione dell omotossicologia: L'Omotossicologia si propone come una evoluzione e semplificazione dell'omeopatia, utilizzando il principio di similitudine secondo un approccio biochimico-immunologico e organicistico, utilizzando rimedi omeopatici per lo più in basse diluizioni (dosi ponderali) e in formulazioni complesse. Nata in Germania negli anni Cinquanta-Sessanta, deriva il nome dal concetto di "omotossine", che sarebbero sostanze tossiche di origine endogena responsabili dell'evoluzione peggiorativa (secondo precise "fasi") delle malattie e quindi da eliminare mediante l'attivazione di processi escretori ("drenaggio") e la regolazione dei processi infiammatori.

RICONOSCIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MEDICO CHIRURGO ED ODONTOIATRA ESPERTO IN OMEOPATIA E IN OMOTOSSICOLOGIA I medici che intendono esercitare l Omeopatia e l Omotossicologia laureati da almeno cinque anni, debbono presentare apposita istanza all'ordine, documentando sotto la propria responsabilità di avere acquisito una specifica formazione professionale in Omeopatia o in Omotossicologia ed allegando la documentazione prevista dalla regolamentazione emanata dall'ordine. L Ordine, per l inserimento nel registro, valuterà due diversi tipi di posizione. I criteri indicati nella II posizione potranno essere applicati fino al 31/12/2005 in quanto soddisfano la necessità di una sanatoria. I POSIZIONE Requisiti: - essere laureati da almeno cinque anni, - avere acquisito una specifica formazione professionale in Omeopatia o in Omotossicologia. La specifica formazione in Omeopatia/Omotossicologia consiste nel possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata. Il programma delle scuole di Omeopatia e di Omotossicologia, ai fini dell'iscrizione dei diplomati nell elenco tenuto da questo Ordine, dovrà essere validato da un apposita Commissione istituita presso lo stesso Ordine. Il corso di base deve avere le seguenti caratteristiche: 1) essere costituito da un numero complessivo di almeno 360 ore di lezioni teoriche e pratiche, suddivise in almeno tre anni, con obbligo di frequenza; 2) il passaggio dal primo agli anni successivi è subordinato ad un test di verifica; 3) per ottenere il diploma è necessario superare un esame finale davanti ad una Commissione di Esame costituita da almeno un docente, dal responsabile didattico e da un rappresentante dell'ordine dei Medici della città in cui si è svolto il corso. Il superamento dell'esame è accompagnato da un voto di giudizio.

Per il futuro ed eventualmente anche in relazione alla situazione europea dell Omeopatia/Omotossicologia, le caratteristiche saranno adeguate ai parametri medi degli altri paesi. Il direttore didattico della Scuola di Omeopatia/Omotossicologia deve avere la responsabilità didattica della Scuola nei confronti dell Ordine dei Medici Il direttore didattico deve essere un medico in possesso dei seguenti requisiti: - diploma o titolo equipollente in Omeopatia/Omeotossicologia conseguito da almeno 10 anni, - 5 anni di esperienza didattica specifica, - adeguato curriculum professionale e scientifico in Omeopatia/Omeotossicologia Il direttore didattico sceglie i collaboratori e i docenti della Scuola e ne ha la responsabilità. Possono conseguire il diploma in Omeopatia/Omeotossicologia i laureati in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria, per le relative competenze professionali. In un prosieguo di tempo l'ordine curerà l'organizzazione di corsi per la formazione di medici esperti in Omeopatia e in Omotossicologia che svolgano attività di tutor. Tali medici una volta esaurito il corso di formazione, saranno abilitati a curare il completamento della pratica degli altri medici esperti in Omeopatia e in Omotossicologia già diplomati, direttamente su richiesta degli stessi o, se ritenuto necessario, su richiesta delle Scuole. II POSIZIONE Ipotesi di sanatoria valida fino al 31/12/2005 Requisiti e documentazione a) curriculum formativo Possesso di un diploma (o di equivalente titolo) rilasciato da una scuola specializzata. Il piano di studi della scuola, ovvero del corso, deve comprendere un adeguato insegnamento ed addestramento in Omeopatia o in Omotossicologia; il certificato rilasciato dalla scuola deve attestare che il medico ha completato l'iter formativo, e deve indicare il piano di studi seguito:

b) curriculum scientifico Il curriculum scientifico riguarda le pubblicazioni edite, eventuali master o corsi di perfezionamento seguiti e altre attività scientifiche praticate riguardanti la formazione in Omeopatia o in Omotossicologia (è necessario produrre adeguata documentazione) c) curriculum professionale Il curriculum professionale può comprendere: - l'attività di omeopata o di omotossicologo esercitata in via preminente per un periodo continuativo di almeno cinque anni in strutture pubbliche o in regime libero professionale; - l'indicazione di aver praticato l Omeopatia o l Omotossicologia per un congruo numero di pazienti - l'indicazione di avere praticato l Omeopatia o l Omotossicologia presso lo studio di altro medico chirurgo esperto nella stessa disciplina per un periodo minimo di 5 anni (è necessario allegare specifica dichiarazione in tal senso del titolare dello studio oppure una personale autocertificazione). L'autocertificazione L'attività di omeopata o di omotossicologo eventualmente svolta nelle strutture o nei presidi pubblici - nell'ipotesi in cui non venga allegata certificazione rilasciata dai responsabili della struttura pubblica medesima - deve essere dichiarata dal medico, sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione. Analoga autocertificazione deve essere presentata dal medico che ha svolto l'attività di omeopata o di omotossicologo in regime libero professionale. In questa ottica merita ricordare che le autocertificazioni hanno validità a tutti gli effetti e conseguentemente richiamano la responsabilità penale degli autori.