Dicembre 2014 NOVITA NORMATIVE E (AUSPICATE) SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI BONIFICHE DEI SITI INQUINATI E PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI (DAL D.L. N. 91/2014 AL D.L. N. 165/2014) La disciplina delle bonifiche è stata recentemente oggetto di numerosi interventi di riforma. In particolare: 1. il d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 2014, n. 116) ha introdotto una procedura semplificata per le operazioni di bonifica; 2. il d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. Decreto Sblocca-Italia, di seguito il Decreto n. 133/2014 ), convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164 e successivamente modificato dal d.l. 11 novembre 2014, n. 165, ha introdotto una disciplina speciale per la bonifica e la riqualificazione urbana di determinati siti di interesse nazionale e alcune norme volte a semplificare le procedure di affidamento di lavori e servizi relative agli interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati. Procedura semplificata per le operazioni di bonifica Il nuovo art. 242 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito, il Codice dell ambiente ) prevede una procedura semplificata alternativa rispetto a quella ordinaria prevista dagli artt. 242 e 252 del medesimo testo per le operazioni di bonifica, al fine di consentire l utilizzo dei terreni contaminati in tempi certi e rapidi. La procedura sembra potersi applicare anche alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), visto l esplicito richiamo operato dalla norma alla disposizione di riferimento (art. 252). La procedura semplificata può essere avviata da ogni operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, la bonifica del suolo fino al raggiungimento di un livello inferiore o uguale alle concentrazioni soglia di contaminazione (cd. CSC, ovvero le concentrazioni di contaminati superate le quali il sito deve intendersi potenzialmente contaminato). Tale procedura sembra riferirsi soprattutto agli operatori non responsabili della contaminazione, che vogliano tuttavia far rientrare i valori al di sotto delle soglie di attenzione non dovendo necessariamente ricorrere alle lunghe e onerose procedure di bonifica ordinaria previste dagli articoli 242 e 252 (che, per legge, sono obbligatorie solo per il responsabile dell inquinamento). La procedura semplificata permette, infatti, all operatore di eseguire gli interventi di bonifica del suolo attraverso la semplice presentazione di un progetto di bonifica e di un cronoprogramma di svolgimento dei lavori all autorità competente (i.e. la Regione o la diversa autorità individuata dalla legislazione regionale in caso di bonifica ordinaria e il Ministero dell Ambiente con riferimento ai siti di interesse nazionale).
Il procedimento semplificato può riassumersi come segue: La previsione secondo la quale la caratterizzazione del sito avviene successivamente al completamento dell intervento configura una innovativa inversione degli schemi procedurali ordinari (per i quali la caratterizzazione costituisce, invece, un presupposto di avvio del procedimento di esecuzione degli interventi di bonifica). Procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale L art. 33 del Decreto prevede che l attività di bonifica e rigenerazione urbana in determinate aree di interesse nazionale, che saranno individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza Stato- Regioni, è regolata da una disciplina speciale (descritta dalla norma suddetta) e in parte derogatoria, dal punto di vista procedurale, di quella stabilita dall art. 252 del Codice dell ambiente. Realizzazione di opere ed interventi nel corso dei procedimenti di bonifica (legge n. 164/2014 e istantanea modifica operata dal d.l. n. 165/2014) Con singolare tecnica normativa, il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto n. 133/2014 (l. n. 164/2014) è stato pubblicato il d.l. 11 novembre 2014, n. 165, che ha modificato l art. 34, comma 7, di tale Decreto, riproducendone esattamente il testo originario (ossia il testo che era stato modificato dalla legge di conversione). La previsione secondo la quale la caratterizzazione del sito avviene successivamente al completamento dell intervento configura una innovativa inversione degli schemi procedurali ordinari (per i quali la caratterizzazione costituisce, invece, un presupposto di avvio del procedimento di esecuzione degli interventi di bonifica). Procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale L art. 33 del Decreto prevede che l attività di bonifica e rigenerazione urbana in determinate aree di interesse nazionale, che saranno individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri sentita la Conferenza Stato- Regioni, è regolata da una disciplina speciale (descritta dalla norma suddetta) e in parte derogatoria, dal punto di vista procedurale, di quella stabilita dall art. 252 del Codice dell ambiente. Realizzazione di opere ed interventi nel corso dei procedimenti di bonifica (legge n. 164/2014 e istantanea modifica operata dal d.l. n. 165/2014) Con singolare tecnica normativa, il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto n. 133/2014 (l. n. 164/2014) è stato pubblicato il d.l. 11 novembre 2014, n. 165, che ha modificato l art. 34, comma 7, di tale Decreto, riproducendone esattamente il testo originario (ossia il testo che era stato modificato dalla legge di conversione). Per effetto di questa peculiare successione istantanea di norme, i siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere interessati dagli interventi enucleati dall art. 34, comma 7, e in particolare: 2
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; - interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; - opere lineari necessarie per l esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse. Tali interventi, in ogni caso, non devono pregiudicare la futura bonifica né creare rischi per la salute dei lavoratori e dei fruitori. Le modifiche dell art. 34, comma 7, del Decreto n. 133/2014 disposte dalla legge di conversione avevano invece, da un lato, limitato l applicazione della disciplina ai soli siti inquinati di proprietà di enti territoriali e, dall altro, incluso tra gli interventi realizzabili anche le opere di bonifica. La disciplina dei siti inquinati resta dunque nuovamente caratterizzata da provvisorietà, dovendosi attendere la conversione in legge del d.l. n. 165/2014 (entro il 10 gennaio 2015) per individuare la regolamentazione definitiva. Semplificazione delle procedure di affidamento di lavori e servizi in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati Requisiti per la partecipazione alle procedure Al fine di accelerare la procedura, il nuovo art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito Codice dei contratti pubblici ) estende anche alle procedure di affidamento di lavori e servizi in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati la necessità che, in sede di procedura ad invito, la documentazione indicata nel bando sia presentata già al momento dell offerta, in modo da ridurre i tempi necessari per la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Viene espressamente esclusa l applicabilità dell istituto dell avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito dell iscrizione all Albo dei gestori ambientali. Semplificazione delle procedure Il nuovo art. 57 del Codice dei contratti pubblici consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando anche nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Inoltre, ai sensi dell art. 70, comma 11, per le procedure finalizzate all aggiudicazione di contratti aventi ad oggetto lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati possono essere stabiliti termini ridotti; in particolare, le stazioni appaltanti possono prevedere: a) per le procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) per le procedure ristrette un termine per la ricezione dell offerta: i) non inferiore a 10 giorni (decorrenti dalla data di invio dell invito a presentare offerte); ii) non inferiore a 30 giorni (decorrenti dalla data di invio dell invito a presentare offerte) se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo; iii) non inferiore a 45 giorni (decorrenti dalla data di invio dell invito a presentare offerte) se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo. 3
Varianti in corso d opera Il nuovo art. 132 del Codice dei contratti pubblici ricomprende i casi bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati tra le ipotesi in cui, previa consultazione del progettista e del direttore dei lavori, sono ammesse le varianti in corso d opera. Nel caso di lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati non sono considerati varianti e, di conseguenza, sono sempre ammessi quegli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, purché siano contenuti entro un importo non superiore al 10%. Appalto integrato Il Decreto n. 133/2014 ha altresì modificato l art. 203 del Codice dei contratti pubblici: per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, l appalto può ora comprendere, oltre all attività di esecuzione, anche quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, risultanti delle indagini svolte. 4
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