COFINANZIAMENTO MARIE CURIE DI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI



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ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE COFINANZIAMENTO MARIE CURIE DI PROGRAMMI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI III. 1 Definizioni Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, alla presente convenzione di sovvenzione si applicano le seguenti definizioni: 1. Programma: un programma regionale, nazionale o internazionale che finanzia la mobilità transnazionale di ricercatori esperti mediante l'assegnazione di borse. 2. Organismo ospitante: entità giuridica presso la quale il ricercatore esperto svolge le attività di formazione alla ricerca durante la mobilità in entrata, esterna o di reinserimento. 3. Attività di formazione alla ricerca: le attività connesse con la formazione alla ricerca e lo sviluppo della carriera, indicate nell'accordo di borsa, delle quali deve usufruire il ricercatore esperto nell'ambito del progetto. 4. Accordo di borsa: l'accordo firmato fra il beneficiario o l'organismo ospitante o qualsiasi entità giuridica indicata nel programma e il ricercatore esperto che definisce le condizioni di esecuzione delle attività di formazione alla ricerca e i diritti e obblighi rispettivi. 5. Ricercatori esperti: i ricercatori professionisti 1) già in possesso di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo o 2) che vantano almeno quattro (4) anni di esperienza nell'ambito della ricerca (equivalente tempo pieno), compreso il periodo di formazione alla ricerca, dopo aver ottenuto il diploma che consente loro ufficialmente di iniziare studi di dottorato nel paese in cui è stato ottenuto il diploma o nel paese in cui viene offerta la formazione alla ricerca, indipendentemente dal fatto che si intenda ottenere un dottorato o meno. 6. Mobilità in entrata: il periodo trascorso da un ricercatore esperto presso la sede di un organismo ospitante stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso dal paese di cui ha la cittadinanza o in cui è residente, in conformità dell'allegato I alla presente convenzione di sovvenzione. 7. Mobilità estera: il periodo trascorso da un ricercatore esperto presso la sede di un organismo ospitante stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo diverso dal paese di cui ha la cittadinanza o in cui è residente, compresa un'eventuale fase di reinserimento, in conformità dell'allegato I alla presente convenzione di sovvenzione. 1

8. Mobilità di reinserimento: il periodo trascorso da un ricercatore esperto, che è cittadino di uno Stato membro o di un paese associato, presso la sede di un organismo ospitante stabilito in uno Stato membro o in un paese associato dopo avere svolto la ricerca in un paese terzo per almeno tre (3) anni. PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO III. 2 Obblighi delle parti Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.2, il beneficiario garantisce che: a) ogni ricercatore esperto sia selezionato sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo III.3, nonché in conformità delle regole del programma; b) per ogni ricercatore esperto sia concluso un accordo di borsa per un periodo che inizia durante il periodo di durata del progetto e copre la durata delle attività di formazione alla ricerca e sia conforme alle disposizioni della convenzione di sovvenzione; c) tutti i pagamenti che spettano al ricercatore esperto siano effettuati in base all'accordo di borsa; d) ogni ricercatore esperto selezionato nell'ambito del progetto esegua le attività di formazione alla ricerca specificate nell'accordo di borsa relativo alla borsa concessa a titolo del programma; e) che ogni ricercatore esperto sia informato di essere considerato un borsista Marie Curie; f) ogni ricercatore esperto goda di una tutela previdenziale adeguata, ai sensi del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971. Se il ricercatore esperto svolge le attività di formazione alla ricerca in un paese terzo, il beneficiario garantisce al ricercatore esperto una copertura previdenziale che fornisca una tutela almeno equivalente a quella dei ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo; g) ogni ricercatore esperto goda, ovunque svolga le attività di formazione alla ricerca, degli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo; h) ogni ricercatore esperto abbia accesso, per l'intero periodo coperto dall'accordo di borsa, ai mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per lo svolgimento delle attività di formazione alla ricerca; i) l'organismo ospitante disponga dei mezzi di cui alla lettera h) e li metta a disposizione del ricercatore esperto in funzione delle necessità per la durata del periodo coperto dall'accordo di borsa; j) sia fornita al ricercatore esperto un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità competenti; 2

k) le attività di formazione alla ricerca vengano svolte in conformità del quadro etico del 7 programma quadro, di tutta la normativa applicabile, di qualsiasi norma futura pertinente e del programma specifico "Persone" del 7 programma quadro; l) la Commissione sia informata in merito a qualsiasi modifica relativa alle informazioni su cui si è basata la selezione del programma o del ricercatore esperto, in particolare per quanto riguarda il cofinanziamento da parte della Comunità; m) le disposizioni pertinenti stabilite tra l'organismo ospitante o qualsiasi entità giuridica indicata nel programma e il ricercatore esperto, nel corso dello svolgimento delle attività di formazione alla ricerca e successivamente, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso alle conoscenze preesistenti, l'utilizzo delle conoscenze acquisite, la pubblicità e la riservatezza siano compatibili con il disposto degli articoli II.8, II.11, da II.24 a II.30 e degli articoli III.5, III.6, III.8 e III.9; III. 3 Selezione dei ricercatori esperti 1. Nel rispetto delle condizioni indicate di seguito, il beneficiario garantisce che i ricercatori esperti vengano selezionati in base agli obiettivi del progetto e alla distribuzione indicativa del contributo finanziario della Comunità di cui all'allegato I. 2. Criteri di ammissibilità per i ricercatori esperti All'atto dell'inizio delle attività di formazione alla ricerca, il ricercatore esperto deve soddisfare i requisiti per i ricercatori esperti fissati all'articolo III.1, paragrafo 5, nonché le condizioni relative al tipo di mobilità transnazionale in oggetto (estera/in entrata/di reinserimento) definite all'articolo III.1, paragrafi 6, 7 e 8 e qualsiasi criterio di ammissibilità supplementare specificato nell'allegato I o nell'accordo di borsa. 3. Procedura di selezione a) Pubblicazione dei posti vacanti Gli inviti connessi alle borse disponibili per ricercatori esperti nell'ambito del progetto vengono adeguatamente pubblicizzati e pubblicati, anche sui siti web richiesti dalla Commissione. b) Criteri di selezione Il beneficiario deve garantire che i ricercatori esperti vengano selezionati mediante procedure di selezione aperte, trasparenti, imparziali ed eque. III. 4 Relazioni e altri elementi da fornire Oltre alle disposizioni dell'articolo 3 e dell'articolo II.3, per ogni periodo di relazione il beneficiario fornisce una relazione di valutazione intermedia. Al termine di ciascun periodo di relazione il beneficiario comunica, per ogni ricercatore esperto, le seguenti informazioni connesse al progetto: 3

il nome e i recapiti, il genere e la nazionalità; Convenzione di sovvenzione Marie Curie 7 PQ Allegato III la durata complessiva della borsa e il periodo di tempo trascorso durante quel periodo di relazione specifico, nonché ogni periodo di sospensione o una risoluzione anticipata della borsa; la data di assunzione e lo status (contratto di lavoro oppure sovvenzione); la sede dove si sono svolte le attività; il regime di mobilità attuato (in entrata, di reinserimento e/o estera). III. 5 Riservatezza Il beneficiario garantisce che il ricercatore esperto e l'organismo ospitante godano degli stessi diritti e adempiano agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.8. III. 6 Pubblicità Il beneficiario garantisce che il ricercatore esperto e l'organismo ospitante godano degli stessi diritti e adempiano agli stessi obblighi del beneficiario come previsto all'articolo II.11. I programmi selezionati devono inoltre specificare "Cofinanziamento azioni Marie Curie" per le borse ammissibili attribuite. PARTE B DISPOSIZIONI FINANZIARIE III. 7 - Contributo finanziario della Comunità Un importo fisso per anno-ricercatore esperto, determinato per ciascun tipo di mobilità, che include anche i costi di gestione e i costi indiretti sostenuti dal beneficiario per la gestione del programma connessa al progetto e/o dall'organismo ospitante per l'attuazione delle borse attribuite nell'ambito del progetto è fissato all'allegato I della presente convenzione di sovvenzione. Se del caso, le indennità vengono adeguate proporzionalmente alle percentuali dei periodi dell'accordo di borsa ammissibili al finanziamento a titolo della convenzione di sovvenzione. PARTE C DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE III.8 Diritti di accesso Oltre alle disposizioni degli articoli II.29 e II.30, il beneficiario garantisce al ricercatore esperto, a titolo gratuito, diritti di accesso alle conoscenze preesistenti e alle conoscenze acquisite, se tali conoscenze sono necessarie per le sue attività di formazione alla ricerca. 4

III. 9 Impegni incompatibili o limitativi Convenzione di sovvenzione Marie Curie 7 PQ Allegato III Il beneficiario garantisce che il ricercatore esperto sia informato quanto prima in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla concessione di diritti di accesso. 5