INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO



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DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 9 aprile 2008 UNICO TESTO NORMATIVO in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori INFORMAZIONE E FORMAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO Relatore: Dott. Ing. Massimo Nadalin SISTEMA Sas Sistemi integrati di sviluppo

Nuovi riferimenti di Legge art. 36 Informazione ai lavoratori art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sostituiscono art. 21 Informazione dei lavoratori art. 22 Formazione dei lavoratori del Capo VI del D.Lgs. 626/ 94 ora abrogati

Titolo I Capo I Disposizioni Generali Art. 2, comma 1, lettera aa) FORMAZIONE (definizione) quel processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze.

L informazione e la formazione non devono più essere attuate in modo generico ed indifferenziato ma devono invece essere diversificate ed adattate ad ogni singolo destinatario, il quale deve essere posto in condizione, alla stregua delle proprie capacità di apprendimento e del suo livello di cultura ed istruzione, di acquisire conoscenze ed esperienze che possano portarlo, in consapevolezza del proprio ruolo, a saper essere e saper agire in ottemperanza ai requisiti di S&SLL.

Informazione art. 36 Comma 1 a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all attività dell impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, l antincendio e l evacuazione; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati del primo soccorso e dell antincendio; d) sui nominativi dell RSPP, degli ASPP e del Medico competente; Comma 2 a) sui rischi specifici in relazione all attività svolta, le norme di sicurezza e le disposizioni aziendali; b) sui pericoli connesse all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Informazione art. 36 Comma 2 Pertanto l informazione dovrà essere completata con l indicazione delle normative di sicurezza e le relative determinazioni aziendali adottate in materia, come pure le misure e le attività di protezione e prevenzione intraprese. Ratio della disposizione L informazione non deve essere generica ed indifferenziata ma indirizzata a ciascun lavoratore

Informazione art. 36 Comma 2 Sentenza Cass. Pen. Sezione IV, 3 Giugno 1995 n. 6486 Inutilità, ai fini dell adempimento dell obbligo di una adeguata informazione ai lavoratori di mettere tra le mani degli operai un manuale con le istruzioni che magari viene distrattamente sfogliato. Il Datore di lavoro deve avere la cultura del garante d un bene prezioso quale è certamente l integrità del lavoratore e deve pretendere che la superficialità venga bandita.

Informazione art. 36 D.Lgs. 81/ 08 Comma 3 Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1 lettera a) e al comma 2, lettera a), b) e c) anche ai lavoratori di cui all art. 3, comma 9 (lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati).

Informazione art. 36 (novità rispetto all art. 21) D.Lgs. 81/ 08 Comma 4 Il contenuto deve : essere facilmente comprensibile; consentire di acquisire le relative conoscenze. Per i lavoratori immigrati l informazione avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata.

Formazione (art. 37) D.Lgs. 81/ 08 La formazione si rivela lo strumento attraverso il quale si può ottenere la massima efficacia dell intero sistema. Non è infatti svolgendo le valutazioni dei rischi che i lavoratori sono coinvolti nel processo di sicurezza, ma è attraverso la loro formazione che si costruisce all interno dell azienda un modello organizzativo in grado di conservare la propria efficacia nel corso del tempo.

Lavoratori (art. 37) Comma 1 D.Lgs. 81/ 08 Ogni lavoratore è titolare del diritto a ricevere una formazione sufficiente ed adeguata relativamente ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza ed in particolare per i rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni, alle misure e procedure di prevenzione e protezione specifiche per il settore/comparto.

Lavoratori (art. 37) Comma 2 D.Lgs. 81/ 08 La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dovranno essere oggetto di un accordo in sede di Conferenza Stati-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, da adottarsi entro 12 mesi dall entrata in vigore del decreto. Comma 3 Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione efficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I.

Titolo II (artt. da 62 a 68) e un Allegato (IV) - Luoghi di lavoro Titolo III (artt. da 69 a 87) e cinque Allegati (da V a IX) - Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche) Titolo IV (artt. da 88 a 160) e quattordici Allegati (da X a XXIII) Cantieri temporanei o mobili Titolo V (artt. da 161 a 166) e nove Allegati (da XXIV a XXXII) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Titolo VI (artt. da 167 a 171) e un Allegato (XXXIII) - Movimentazione manuale dei carichi Titolo VII (artt. da 172 a 179) e un Allegato (XXXIV) - Attrezzature munite di videoterminali Titolo VIII (artt. da 180 a 220) e tre Allegati (da XXXV a XXXVII) - Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) Titolo IX (artt. da 221 a 265) e sei Allegati (da XXXVIII a XLIII) - Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) Titolo X (artt. da 266 a 286) e cinque Allegati (da XLIV a XLVIII) - Agenti biologici Titolo XI (artt. da 287 a 297) e tre Allegati (da XLIX a LI) - Atmosfere esplosive Titolo XII (artt. da 298 a 303) e Capi finali dei Titoli da I a XI Disposizioni sanzionatorie Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali

Lavoratori (art. 37) Comma 4 D.Lgs. 81/ 08 La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione di: assunzione o inizio utilizzazione per attività di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansione; introduzione nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati. Comma 5 L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Addestramento D.Lgs. 81/ 08 si intende quella pratica di training on the job effettuata da un altro lavoratore esperto, ovviamente alla costituzione del rapporto di lavoro (compreso il caso di lavoro somministrato) in sede di eventuale trasferimento o cambiamento di mansione e in occasione dell introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, nuove tecnologie o di sostanze e preparati pericolosi.

Lavoratori e Rappresentanti (art. 37) Comma 6 La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi. Preposti Comma 7 (novità rispetto all art. 22) I Preposti ricevono a cura del datore di lavoro ed in azienda una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di S&SLL. I contenuti comprendono: principali soggetti coinvolti e loro obblighi; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

Componenti impresa familiare e i lavoratori autonomi (art. 37) Comma 8 Possono avvalersi dei percorsi formativi definiti al comma 2. Lavorati incaricati della prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso Comma 9 Per i lavoratori designati alla lotta antincendio, evacuazione e primo soccorso valgono le disposizioni dei decreti in essere (DM 10 marzo 1998 e DM 15 luglio 2003 n. 388); anche se probabilmente anche per gli addetti antincendio ci saranno degli aggiornamenti periodici (già previsti per gli addetti al primo soccorso).

RLS (art. 37) Comma 10 Ha diritto ad una formazione particolare concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti dove esercita propria rappresentanza. RLS Comma 11 Le modalità, la durata e i contenuti specifici della sua formazione sono stabiliti in sede di CCN nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: principi giuridici; legislazione generale e speciale; soggetti coinvolti e obblighi; definizione ed individuazione dei fattori di rischio; valutazione dei rischi; individuazione del misure tecniche di prevenzione e protezione; aspetti normativi dell attività di rappresentanza; nozioni di tecnica della comunicazione.

RLS (art. 37) Comma 11 Durata iniziale: 32 ore di cui: 12 sui rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione adottate (con verifica di apprendimento) La CCN disciplina l aggiornamento periodico che non potrà essere inferiore a 4 ore annuali per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e 8 ore annuali per imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Lavoratori e RLS (art. 37) Comma 12 D.Lgs. 81/ 08 La formazione deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici di cui all art. 50, ove presenti, durante l orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori Lavoratori Comma 13 Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e consentire agli stessi di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di S&SLL. Per lavoratori immigrati avviene previa verifica della comprensione della lingua veicolare utilizzata

Lavoratori e RLS (art. 37) Comma 14 (novità) Le competenze acquisiti a seguito dell attività di formazione sono registrate nel Libretto Formativo del cittadino di cui all art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 276/2003. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal Datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di Vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Datore di lavoro (art. 34) Comma 2 (novità) D.Lgs. 81/ 08 Titolo I Capo III Sezione III Il Datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1 (ruolo di RSPP) deve frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore. I contenuti saranno adeguati alla natura dei rischi presenti ed emanati entro dodici mesi dall entrata in vigore del presente decreto. RSPP (art. 32) Le capacità, i requisiti professionali e gli obblighi formativi sono quelli definiti dall accordo sancito il 26 Gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Allegato I al D.Lgs. 81/ 08 Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale: mancata formazione ed addestramento