OBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 D.LGS. 81/08



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PREPOSTO Il PREPOSTO è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il Preposto rappresenta l occhio del Datore di Lavoro e del Dirigente nei luoghi di lavoro Esempi: Capo-reparto, Capo- ufficio, etc. 1

OBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 D.LGS. 81/08 1. In riferimento alle attività indicate all articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: a) Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico (arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) c) Richiedere l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) 2

OBBLIGHI DEL PREPOSTO ART. 19 D.LGS. 81/08 d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione (arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato (arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (arresto fino a due mesi o con l ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37 (arresto fino a un mese o con l ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze) 3

LAVORATORI Il LAVORATORE è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 4

OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART. 20 D.LGS. 81/08 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro 5

OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART. 20 D.LGS. 81/08 2. I lavoratori devono in particolare: a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) 6

OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART. 20 D.LGS. 81/08 f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro) 7

OBBLIGHI DEI LAVORATORI ART. 20 D.LGS. 81/08 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore ed il lavoratore autonomo) 8

LAVORATORI TESSERE DI RICONOSCIMENTO Tessera di riconoscimento nei cantieri edili secondo articolo 5 legge 13 agosto 2010, n. 136. In più: Fotografia Nome e cognome del lavoratore Nome e cognome del datore di lavoro Data di assunzione Autorizzazione in caso di subappalto Denominazione legale della Società con indirizzo e P.IVA 9