RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA



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RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com

Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112, 5 co, c.c.) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l usufrutto o l affitto d azienda. 2

I requisiti essenziali del trasferimento d azienda Mutamento della titolarità di un attività economica organizzata; SI NO - Cessione - Trasferimento di azioni - Scissione - Trasferimento di quote - Fusione - Affitto - Usufrutto - Conferimento - Atto autoritativo della p.a. (Cassazione n. 21278/2010) Preesistenza al trasferimento dell attività economica organizzata; Conservazione, dopo il trasferimento, dell identità dell attività economica organizzata. 3

B) La nozione di ramo d azienda (art. 2112, 5 co, c.c.) Articolazione funzionalmente autonoma di un attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. 4

Preesistenza/Identificazione del ramo al momento del trasferimento: il contrasto giurisprudenziale Sulla necessaria preesistenza del ramo ai fini dell applicabilità dell art. 2112 c.c. Trib. Milano, 30 giugno 2010: Ancor oggi deve ritenersi fermo il principio secondo il quale ai fini dell applicazione dell art. 2112 c.c. è necessario che il trasferimento interessi un entità economica preesistente organizzata in maniera autonoma per la produzione e lo scambio di beni e servizi In senso conforme, ad esempio: Trib. Milano, 21 luglio 2010; Trib Milano, 23 giugno 2010; Trib. Milano, 4 aprile 2009; Trib. Milano, 25 febbraio 2009. Giurisprudenza di legittimità (N.B. fattispecie ante Legge Biagi): Cass. 13 ottobre 2009, n. 21697; Cass. 1 febbraio 2008, n. 2489; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3300 Sulla possibilità di identificazione del ramo al momento del trasferimento Corte d Appello Roma, 27 marzo 2009 Ai fini della configurabilità del trasferimento del ramo d azienda, il 5 comma dell art. 2112 c.c., nel testo modificato dall art. 32 d.leg. 10 settembre 2003 n. 276, non richiede più il requisito della preesistenza del ramo ceduto In senso conforme, ad esempio Trib. Tivoli, 2 novembre 2010; Trib. Milano, 16 luglio 2010; Trib. Milano 16 ottobre 2008 Corte d Appello Roma, 30 giugno 2008. Giurisprudenza di legittimità (N.B. fattispecie ante Legge Biagi e ante D.Lgs. n. 18/2001): Cass. 17 marzo 2009, n. 6452 Il necessario dato della preesistenza non dovrebbe essere inteso in senso assoluto - quantomeno laddove la legislazione nazionale non lo imponga in tale significato materiale - ma nel più limitato significato di una identità comunque precostituita come autonoma ancorchè non ancora funzionante come tale Ma Corte di Giustizia UE 6 marzo 2014, causa C-458/12 5

a) Trasferimento d azienda: I lavoratori interessati Art. 2112, comma 1, c.c.: in caso di trasferimento d azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario Tutti i lavoratori sono automaticamente trasferiti alle dipendenze del cessionario b) Trasferimento di ramo d azienda: Lavoratori addetti al ramo d azienda oggetto di trasferimento sono trasferiti automaticamente alle dipendenze del cessionario 6

I lavoratori interessati Lavoratori non addetti al ramo di azienda oggetto del trasferimento: art. 1406 c.c.: ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono ancora state eseguite, purché l altra parte vi consenta. Il lavoratore non addetto al ramo d azienda oggetto del trasferimento può essere trasferito alle dipendenze del cessionario solo con il suo consenso. 7

Effetti del trasferimento d azienda o di ramo d azienda Continuità del rapporto di lavoro: il lavoratore trasferito alle dipendenze del cessionario conserva tutti i diritti inerenti al rapporto di lavoro già maturati presso il cedente al momento della cessione (art. 2112, 1 co, c.c.); I diritti quesiti, ovvero già facenti parte del patrimonio del dipendente, a fronte di una prestazione lavorativa già resa conformemente al CCNL al momento in vigore Responsabilità solidale: cedente e cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore vantava al tempo del trasferimento (art 2112, 2 e 6 co, c.c.) salvo espressa liberazione del cedente da parte del lavoratore con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 c.p.c. 8

L individuazione del contratto collettivo applicabile Art. 2112, comma 3, c.c.: il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all impresa del cessionario. La norma precisa che l effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Cedente e cessionario applicano lo stesso CCNL Cedente e cessionario applicano un CCNL diverso 9

L art. 47 della legge n. 428/1990 a) L obbligo di comunicazione sindacale Quando si intenda effettuare, ai sensi dell art. 2112 del codice civile, un trasferimento d azienda in cui siano complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte dell azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente e il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanza sindacali aziendali ( ) nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi ( ). 10

b) I contenuti della comunicazione sindacale L informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d azienda; c) le relative conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi. 11

c) La consultazione sindacale Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. 12

In particolare, i possibili contenuti dell accordo a seguito della fase di consultazione sindacale: la conservazione delle condizioni economiche e, più in generale, delle complessive condizioni di lavoro godute dai dipendenti in forza di accordi individuali; la conservazione dei diritti derivanti dai contratti collettivi; la previsione di garanzie all occupazione: - l impegno del cessionario a mantenere i livelli occupazionali esistenti per un dato periodo di tempo successivamente al trasferimento; - la previsione di clausole che assicurino la ricollocazione dei dipendenti licenziati; - la previsione di clausole che permettano di ricostituire il rapporto di lavoro con il cedente. 13

Il mancato raggiungimento dell accordo sindacale Non è d ostacolo al perfezionamento dell operazione. Vanno peraltro segnalati: Il rischio di contenzioso; Il rischio di agitazioni sindacali e scioperi; Possibili difficoltà nelle relazioni sindacali; Possibili ripercussioni sulla produttività dei dipendenti. 14

Le conseguenze della violazione della procedura di cui all art. 47 della legge n. 428/1990 Art. 47, comma 3, della legge n. 428/1990: il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, dell obbligo di informazione e/o dell obbligo di esame congiunto ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell art. 47 della legge n. 428/1990, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. 15

Le imprese in crisi - Art. 47, comma 4 bis della legge n. 428/1990 Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività. 16

- Art. 47, comma 5 della legge n. 428/1990 Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata: (i) dichiarazione di fallimento, (ii) omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, (iii) emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di (iv) sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l acquirente non si applica l art. 2112 c.c. L accordo sindacale può prevedere altresì che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell alienante. 17

L'efficacia soggettiva degli accordi ex art 47, comma 4bis e 5 della Legge 428/90 è dibattuto se gli accordi ex art. 47, comma 5 siano vincolanti anche nei confronti dei lavoratori non iscritti al sindacato stipulante. 18

Domande? 19