TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO TRA. domiciliato in Roma, via presso l Avv. A.d.B. che lo rappresenta contumace DISPOSITIVO FATTO E DIRITTO
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1 Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, 4 febbraio 2013 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO Il Giudice designato, Dott. E. FOSCOLO Nelle cause riunite 16964/12 e 16966/12 TRA M.V. e M.G.S. Domiciliati in Roma, presso l Avv. F.A., che lo rappresenta E Famasar s.r.l., domiciliato in Roma, via presso l Avv. A.d.B. che lo rappresenta contumace all udienza del 31/1/13 ha pronunciato la seguente sentenza DISPOSITIVO Rigetta i ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio.- Roma, 31/1/13 FATTO E DIRITTO Con distinti ricorsi successivamente riuniti le ricorrenti hanno convenuto in giudizio la s.r.l. Famasar per sentire accertare il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di detta società, a decorrere dalla data del
2 15/4/010 (data di sottoscrizione del contratto di affitto di azienda tra la spa Tocco Magico, della quale le ricorrenti erano state dipendenti, e la s.r.l. Famasar), con condanna della convenuta alla immediata ricostituzione dei loro rapporti di lavoro, riassegnando le medesime mansioni svolte presso la Tocco Magico spa in liquidazione, nonché alla corresponsione di tutte le retribuzioni dovute dal 15/4/010 alla riammissione in servizio, oltre accessori di legge. Esponevano le ricorrenti di aver lavorato per molti anni alle dipendenze della spa Tocco Magico fino a quando erano state collocate in CIGS. Con verbale di accordo del 12/3/010 sottoscritto davanti alla Direzione del Lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio, la Tocco Magico e le OO.SS. avevano convenuto che la società Tocco Magico avrebbe fatto richiesta di concessione dell intervento della CIGS per crisi aziendale, per cessazione della attività per il periodo dal 5/3/2010 al 10/9/2010, per la totalità dei dipendenti, n. 60 lavoratori, in forza nell unica sede di Roma, che sarebbero stati sospesi dal lavoro a zero ore; al termine della CIGS, la ricollocazione in mobilità ex lege 223/91 avrebbe riguardato un numero massimo di 60 lavoratori. Con successiva lettera del 18/3/2010, la spa Tocco Magico comunicata alla RSU la intenzione di procedere all affitto di azienda alla Famasar srl, con la quale veniva raggiunto un accordo che prevedeva il trasferimento di 21 lavoratori che dalla Tocco Magico sarebbero transitati alla Famasar insieme all azienda affittata. In data 15/3/010 veniva stipulato il contratto di affitto e l intero complesso aziendale passava alla Famasar. Secondo il medesimo accordo, la Tocco Magico spa in liquidazione presentava al Tribunale di Roma, sez. fallimentare, ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo che veniva omologato con decreto del 26/1/2011. Esse due ricorrenti e altri loro colleghi erano state estromesse dal passaggio alla Famasar e collocate in mobilità. Sostenevano invece le ricorrenti che la procedura seguita avrebbe dovuto determinare il trasferimento di tutto il personale della Tocco Magico e quindi anche di esse ricorrenti alla Famasar srl, avendo riguardato l intero complesso dei beni aziendali e delle posizioni
3 giuridiche della Tocco Magico per consentire alla Famasar la prosecuzione della attività di produzione e commercializzazione dei prodotti cosmetici. Si è costituita in giudizio al Famasar srl contestando la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Il ricorso è infondato e non può perciò essere accolto, ritenendosi che la acquisizione da parte della Famasar dell azienda Tocco Magico ed il trasferimento alla stessa Famasar di una sola parte dei lavoratori dipendenti della Tocco Magico spa, in deroga all applicazione dell art c.c. è da ritenersi legittima, perché posta in essere nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, in materia di trasferimento d azienda in crisi. L art c. stabilisce che in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua, con il cessionario alle medesime condizioni normative e contrattuali preesistenti. Questa disciplina può essere derogata nel caso in cui il trasferimento riguardi aziende in crisi. L art. 47 l. 428/90 nella versione precedente alle modifiche apportate a seguito di sentenza della Corte di Giustizia europea dell 11/6/09 stabiliva che nel caso di trasferimento di aziende di cui il CIPI aveva accertato lo stato di crisi, non si applicasse l art c.c. ai lavoratori trasferiti. La norma prevedeva per il lavoratori rimasti alle dipendenze del cedente un diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal cessionario entro un anno dalla data del trasferimento e anche in caso di assunzione di questi lavoratori si escludeva la applicazione dell art c.c. Tale disciplina dell art. 47 ò. 428/90 è stata sottoposta alla Corte di Giustizia Europea per contrasto con la direttiva 2001/23/CE. Infatti la commissione europea ha sostenuto che il citato art. 47 non garantiva l applicazione dell art c.c. in caso di trasferimento di azienda in stato di crisi. La sentenza dell 11/6/09 della Corte di Giustizia europea ha accolto i rilievi della commissione rilevate le differenze sostanziali tra stato di crisi e stato di insolvenza, ha concluso per la esclusione della applicazione della eccezione prevista dall art. 5 della direttiva 2011/23/CE alle imprese in crisi di cui all art. 47 l. 428/90 e ha dichiarato che
4 detto articolo non garantisce i diritti dei lavoratori nel caso di trasferimento di una azienda in crisi. L art. 5 della Direttiva 2001/23/CE prevede che gli stati membri non sono obbligati a garantire le tutele previste per i casi di trasferimento di azienda, ove il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di insolvenza analoga, aperta in vista della liquidazione dei beni, a condizione che tali procedure si svolgano sotto il controllo di una autorità pubblica competente. In attuazione della predetta sentenza della Corte europea, p stato modificato l art. 47 l. 428/90 dall art. 19-quater l. 166/09. Infatti è stato aggiunto il co. 4-bis che prevede che nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell occupazione l art c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dal medesimo accordo, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali: a) sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ex art. 2 co.5 lett. c) legge 675/77; b) per le quali sia stata disposta la amministrazione straordinaria,a i sensi del d. lgs. 270/99 in caso di continuazione o mancata cessazione della attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo; b-ter) per le quali vi sia stata l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti. Inoltre, rimane in vigore l art. 47 co. 5 che esclude la applicabilità dell art c-c- alle situazioni di insolvenza dell impresa, quali il concordato preventivo con cessioni dei beni e la amministrazione straordinaria. In sostanza, se il trasferimento riguarda aziende delle quali è stato accertato lo stato di crisi aziendale o sia stata disposta la amministrazione straordinaria, ma l attività continua e non cessa (e da ultimo è stata aggiunta anche la ammissione al concordato preventivo o l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti, dall art. 46bis co 2 del d.d. 83/12), è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali
5 trova applicazione l art c.c., a condizione che sia previsto il mantenimento anche parziale della occupazione. Se invece il trasferimento riguarda imprese nei cui confronti vi è stata dichiarazione di fallimento o omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni, o provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, o di sottoposizione alla amministrazione straordinaria, allora non trova applicazione l art c.c. e tale mancata applicazione è condizionata alla stipula di un accordo sul mantenimento anche parziale dell occupazione. Premesso tale quadro normativo nel quale ricade il caso in esame, va rilevato in fatto;: - accertato lo stato di crisi della società Tocco Magico, in data 6/4/2010 tale società, la Famasar srl e le OO.SS. hanno sottoscritto un accordo ai sensi dell art,. 47 l. 428/90, come novellato, ed è stato previsto: a) il trasferimento di 21 lavoratori di Tocco Magico alle dipendenze di Famasar; b) che Tocco Magico avrebbe presentato la richiesta di concordato preventivo ai sensi dell art. 160 l.f. e Famasar (quale potenziale cessionaria della azienda) avrebbe espletato la procedura ex art. 47 l. 428/90 e dato attuazione a quanto previsto dal co.6 dello stesso art. 47 per i lavoratori non trasferiti ( come le due ricorrenti) ai quali è riconosciuta la precedenza nelle assunzioni effettuate nei successivi 24 mesi. In effetti in data 8/+/10 la Tocco Magico ha depositato il ricorso ex art. 160 l.f. con previsione della cessione di tutti i beni della società e quindi dell intero patrimonio aziendale (come risulta dalla documentazione in atti). Il Tribunale ha omologato il concordato, nominando un commissario liquidatore. L azienda Tocco Magico è stata ceduta a Famasar e 21 lavoratori sono stati trasferiti alle sue dipendenze. Pertanto sono state rispettate le previsioni di legge per la operatività delle deroghe alla applicazione dell art c.c. A fondamento di tale valutazione, va sottolineato che il concordato preventivo della Tocco magico ha avuto finalità liquidatoria, avendo previsto la dismissione dell intero patrimonio aziendale.
6 Non ci sono elementi per affermare invece che abbia avuto finalità di riorganizzazione del patrimonio sociale e di continuità aziendale, solo perché l azienda è stata ceduta ad una altra società, in assenza di allegazioni specifiche sul punto. Orbene, nell ambito della applicazione della direttiva 2001/23/CE rientrano quei trasferimenti effettuati nell ambito di imprese sottoposte a procedure concorsuali il cui scopo è la salvaguardia del patrimonio del debitore e la prosecuzione della attività di impresa. Invece non rientrano quelle procedure che riguardano la liquidazione dei beni del debitore cedente. Del resto, un conto è lo stato d crisi volto a consentire il risanamento di una situazione economica e finanziaria di un impresa e il mantenimento dell occupazione, conformemente alla l. 675/77, mirando a favorire la prosecuzione della attività della stessa impresa nella prospettiva di una ripresa futura, e un conto sono i procedimenti fallimentari che implicano tra l altro un controllo giudiziario. Nel caso di concordato preventivo, va tenuto conto che secondo le disposizioni della legge fallimentare, il commissario o il liquidatore non può appartenere alla società e viene nominato dal Tribunale, con il compito di controllare e dare impulso all esecuzione del concordato. È prevista inoltre una procedura speciale di accertamento del passivo sempre sotto il controllo del Tribunale. È poi vietato l esercizio di provvedimenti di esecuzione forzata per tutta la durata della procedura di concordato. Queste caratteristiche si avvicinano a quelle del fallimento e mirano alla liquidazione dei beni del debitore per il soddisfacimento collettivo dei creditori. Ciò autorizza a ritenere che la direttiva 2001/23/CE non si può applicare ai trasferimenti di imprese che avvengono nell ambito di una procedura di concordato preventivo che ha previsto la dismissione di tutto il patrimonio aziendale, come nel caso della società Tocco Magico. Dall altro lato, poi, si è visto che il nuovo comma 4-bis dell art. 47 l. 428/90 distingue i casi in cui sia intervenuta la dichiarazione dello stato di crisi aziendale ai sensi della l. 675/77 dalle altre ipotesi di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo), di
7 liquidazione coatta amministrativa e della amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi di cui al d.lgs. 270/99. Nel caso di grave crisi aziendale è possibile stipulare un accordo sindacale con cui sono definiti i limiti entro i quali trova applicazione l art c.c. a condizione che si preveda il mantenimento anche parziale dell occupazione. Nel secondo caso è possibile derogare all art c.c. qualora sia stipulato un accordo che preveda il mantenimento anche parziale dell occupazione. Nel caso di specie può dunque operare la deroga all art c.c., essendo stato accertato lo stato di crisi aziendale della società Tocco Magico, essendo stato sottoscritto un accordo ex art. 47 l. 428/90, essendo stato omologato il concordato preventivo della Tocco Magico per la cessione di tutto il suo patrimonio aziendale, avendo nell ambito di tale procedura di concordato, il Tribunale autorizzato la cessione dei beni componenti l attivo patrimoniale, tra cui anche della azienda Tocco Magico alla Famasar. Pertanto, non si ritiene che le ricorrenti abbiano diritto al trasferimento alla Famasar e il ricorso deve essere rigettato. La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Roma, 31/1/13 Depositato in cancelleria il 4 febbraio 2013
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