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CONVENZIONE Tra l Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e il Comitato Regionale CONI e il Comitato Regionale C.I.P in tema di Accordi per l attuazione dei Licei scientifici con sezione ad indirizzo sportivo 1

L UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE e IL COMITATO REGIONALE C.O.N.I e IL COMITATO REGIONALE CIP VISTI - la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed in particolare l art. 15 in materia di attribuzione alle amministrazioni pubbliche della facoltà di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modifiche e integrazioni, in particolare l art.21 relativamente all attribuzione di autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche; - il D.L.vo n.122 del 31.03.1998 con cui, tra l altro, si definiscono le competenze degli Enti Locali relativamente alle attività scolastiche con particolare riferimento anche a quelle sportive; - il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; - il D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17 recante norme per la riorganizzazione del Ministero della Istruzione, Università e Ricerca, in particolare l art. 7 che istituisce l Ufficio Scolastico Regionale, con il compito di vigilare sull attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell attività formativa e sull osservanza degli standard programmati; - i DD.PP.RR. del 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89 recanti i Regolamenti di Revisione dell assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, istituti tecnici e professionali ai sensi dell art 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; - il D.P.R. n. 52 del 5 marzo 2013 Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 15 marzo 2010, n.89; - Lo Statuto del Comitato Nazionale Olimpico approvato con D.P.C.M. Presidenza del Consiglio del 12 novembre 2013 agli articoli 1, 2 e 3 che definiscono il ruolo del CONI e le sue funzioni in ambito di attività sportiva; - Il Protocollo d intesa tra MIUR e CONI siglato il 4 dicembre del 2013; - Il Regolamento delle Scuole Regionali dello Sport approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Deliberazione n. 12 del 14 gennaio 2014 - La Direttiva n. 90/2003 del MIUR, in base alla quale il CONI è stato riconosciuto, con Decreto del 18 luglio 2005, soggetto accreditato alla formazione del personale docente della scuola di ogni ordine e grado; - la Delibera della Regione Toscana n 72 del 31/08/2000 Piano regionale per la promozione della cultura e della pratica dell attività sportiva e motoria ricreativa ; 2

- la Delibera della Regione Toscana n 729 del 29/0872011 Carta Etica dello Sport ; - Il Protocollo d intesa tra la Regione Toscana e il C.I.P. Comitato Regionale del marzo 2013 per il Progetto Sporthabile ; PREMESSO CHE - è obiettivo prioritario promuovere, d intesa tra CONI Toscana, CIP Toscana e l Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, la diffusione della pratica sportiva come strumento educativo che incide sulla qualità dell offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l adozione di azioni informative di sensibilizzazione ed interventi coordinati; - al superamento dell esame di Stato è rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l indicazione di sezione ad indirizzo sportivo e che lo stesso diploma è inoltre integrato con la certificazione delle competenze acquisite dallo studente; In particolare : le Parti firmatarie si impegnano a: favorire la crescita culturale, civile, sociale e sportiva degli alunni; contribuire ad implementare a livello regionale una sana e permanente educazione alla pratica sportiva, favorendo l acquisizione di corretti stili di vita tra i giovani; prevenire e superare la dispersione scolastica e la marginalità sociale, valorizzando la pratica sportiva come strumento di apprendimento e coesione sociale favorendo le occasioni di sport integrato; favorire e sostenere la progettualità scolastica finalizzata a forme di associazionismo sportivo; rafforzare e diversificare le proposte di attività sportive sulla base di attitudini e capacità personali potenziando lo sviluppo della pratica sportiva tra le persone con disabilità; per i fini sopra esposti le Parti si impegnano a : promuovere e diffondere nei Licei sportivi la pratica sportiva e le eccellenze, cooperando per implementare progetti di sviluppo dello sport in ambito scolastico, anche riguardo alla declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze, abilità e competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell Unione europea, così come riconosciuto altresì in ambito scolastico dall articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010. contribuire alla creazione di attività didattiche in grado di privilegiare la pluralità delle competenze e attitudini degli studenti che frequentano attività sportive; intraprendere azioni congiunte di formazione e aggiornamento del personale della-scuola e dei tecnici sportivi anche attraverso le Scuole Regionali di Sport, con Università e in convenzione con realtà che si occupano di formazione e diffusione della cultura sportiva sul territorio; 3

favorire prospettive occupazionali, per figure professionali richieste in ambito sportivo; avviare percorsi didattici innovativi in linea con le progettualità a livello europeo; Assunte le sopra elencate premesse come parte integrante della presente intesa, le Parti, come sopra rappresentate, concordano e stipulano quanto segue. Articolo 1 La presente Convenzione ha la finalità di supportare l approfondimento della pratica e conoscenza delle discipline sportive per il conseguimento di obiettivi educativi e formativi nei Licei scientifici ad indirizzo sportivo e in particolare: - avvicinare i ragazzi alle discipline sportive che può concorrere a svilupparne le competenze motorie e quelle psicologiche e cognitive; - sensibilizzare i giovani ai valori fondamentali ed alle tradizioni veicolate dallo sport e alla creazione della consapevolezza delle proprie potenzialità fisiche e psicologiche, mediante la lealtà, il gioco di squadra e il rispetto di schemi e tattiche di gioco; - promuovere e diffondere la conoscenza delle discipline sportive e la cultura dello sport. Le Parti firmatarie si impegnano a: Articolo 2 - monitorare le discipline sportive individuate per gli insegnamenti di indirizzo nel piano dell offerta formativa dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo; - mettere in atto ogni utile azione finalizzata a sensibilizzare e a coinvolgere le Federazioni Sportive, le Discipline Associate, le Società e i Tecnici al fine di supportare l insegnamento delle discipline sportive favorire la messa a disposizione di impianti sportivi per la pratica di discipline sportive da parte degli studenti; - - CONI Toscana e CIP Toscana si adopereranno per il coinvolgimento delle Federazioni Sportive e Discipline Sportive Associate aderenti al Sistema Nazionale delle Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ), al fine di reperire e segnalare l'elenco dei Tecnici esperti, in possesso di specifiche qualifiche federali - almeno 2 livello SNaQ-con riconosciute capacità comunicative - pedagogico - didattiche, che a vario titolo collaboreranno per lo sviluppo del percorso scolastico dei Licei ad indirizzo sportivo. riconoscere che, nei casi di impegno di risorse umane con competenza tecnica sportiva nelle attività curricolari di Scienze motorie e sportive e Discipline sportive, le attività didattiche devono avvenire in presenza del docente della materia, che resta titolare della conduzione del gruppo classe e della valutazione degli apprendimenti realizzati; 4

-favorire agli atleti agonisti di interesse nazionale, certificati dalle varie Federazioni Sportive e dai Coni Regionali, la possibilità di accedere a percorsi formativi adeguati alle esigenze di allenamento, partecipazione a raduni nazionali e a manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali, prevedendo orari scolastici flessibili anche a giustificazione di assenze prolungate e percorsi di affiancamento, tutoring e monitoraggio; riconoscere agli studenti-atleti agonisti dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo un monte ore annuo base di flessibilità individuale (cfr. nota MIUR prot. n. 2065 del 2 marzo 2011 Numero massimo assenze annuali e svolgimento pratica sportiva agonistica ) da utilizzare a rinforzo della disciplina sportiva praticata o in occasione di gare e manifestazioni Articolo 3 La presente Convenzione non comporta alcun onere a carico dell Ufficio Scolastico Regionale e dei Comitati Regionali Coni fermo restando l utilizzo di risorse già previste per la formazione e aggiornamento di docenti e tecnici. Il riconoscimento delle prestazioni eventualmente erogate sarà oggetto di specifici accordi tra le parti direttamente coinvolte. Articolo 4 La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula ed ha durata triennale e può essere, d intesa tra le Parti, modificata in ogni momento e rinnovata alla scadenza. Al termine del triennio, entro 3 mesi dalla scadenza, è sottoposta a verifica, ad esito della quale le parti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e stipula di una nuova; soprattutto qualora intervengano disposizioni normative in contrasto con uno o più aspetti sostanziali della Convenzione. Ciascuna Parte potrà recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione all altra, con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e /o indennizzo a causa di tale recesso. La presente convenzione può rappresentare un valido riferimento per la stipula di convenzioni nell ambito del sistema delle scuole paritarie; in quanto (ai sensi dell art 4 co.1 lettera b del DPR 52 del 2013) queste devono essere conformi. Firenze, 3 novembre 2014 U.S.R. per la TOSCANA CONI C.R. TOSCANA CIP C.R. TOSCANA IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE f.f. Claudio Bacaloni Salvatore Sanzo Massimo Porciani 5