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R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana SAVAGNONE dott. Salvatore CULTRERA dott. Pino ZINGALE dott. Valter DEL ROSARIO Presidente Consigliere Consigliere Consigliere relatore Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N. 179/A/2012 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 4058 del registro di segreteria promosso ad istanza di S. M., rappresentato e difeso dall avv. Filippo Alessi, nei confronti della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia, rappresentati e difesi dall Avvocatura Distrettuale dello Stato,per la riforma della sentenza n. 146/2011 emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana. Visto l atto di appello depositato il 10 febbraio 2012. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Udito alla pubblica udienza del 22 maggio 2012 il relatore Consigliere Pino Zingale; assenti le parti e posto il giudizio in decisione. F A T T O L odierno appellante, dipendente della Regione Siciliana in quiescenza, 1

con ricorso presentato innanzi alla Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Siciliana, chiedeva la perequazione della propria pensione regionale con il calcolo dei benefici previsti dall art 5 commi I, IV e VI della Lr 19/91 e dall art. 8 del D.P. Reg 30/01/1993, nonché la perequazione annuale automatica del trattamento di quiescenza, calcolata in base all art. 36 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6, nella misura del 100% dell'aumento ISTAT. Il Giudice di prime cure, con la sentenza in epigrafe, rigettava la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante il calcolo degli aumenti periodici di cui alla legge regionale 41/85 sulla retribuzione comprensiva dei benefici di cui all art. 5 commi 1, 4, 6 legge regionale 19/91 e all art. 8 D.P. reg. 30.01.1993, mentre, per la domanda sulla perequazione, pur riconoscendone la fondatezza, limitatamente al periodo compreso tra il 1/1/1998 ed il 31/12/2000, segmento temporale durante il quale il ricorrente avrebbe avuto titolo a fruire della perequazione del trattamento pensionistico computata secondo il disposto dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 7 marzo 1997, n. 6, dichiarava prescritte tutte le pretese antecedenti il quinquennio dalla notifica del ricorso avvenuta il 30.4.2003 e, quindi, accoglieva la domanda limitatamente al periodo dal 30.4.1998 al 31/12/2000. Con atto di appello, depositato in segreteria il 10 febbraio 2012, il signor S., con articolata motivazione, ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, con il pieno riconoscimento di quanto richiesto con entrambe le domande. La Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia si sono costituiti in 2

giudizio, rappresentati e difesi dall Avvocatura Distrettuale dello Stato, con memoria depositata il 18 aprile 2012 ed hanno chiesto il rigetto del gravame. All udienza di discussione, assenti le parti, il giudizio è stato posto in decisione. D I R I T T O L art.15 della l.r. n.11/1988 riconosce al dipendente regionale collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1984 il diritto a computare nel trattamento di pensione il rateo mensile della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all atto della cessazione dal servizio; vale a dire, ai fini della liquidazione della pensione, che l ultima retribuzione percepita viene maggiorata delle quote mensili della successiva classe di stipendio e del successivo aumento periodico maturato all atto della cessazione dal servizio. L art.5, comma 1, della stessa l.r.11/1988 ha introdotto nell ordinamento pensionistico regionale l istituto della retribuzione individuale di anzianità, determinata in ragione delle classi e degli aumenti periodici di stipendio in godimento al 31 dicembre 1986, con l aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e di aumento periodico maturati alla data della entrata in vigore della medesima legge. Detta norma, avendo introdotto nell ordinamento pensionistico regionale l istituto della retribuzione individuale di anzianità determinata nei modi suddetti, ha inteso abrogare definitivamente con effetto dalla entrata in vigore della legge stessa ( 19 giugno 1988 ) il sistema della progressione economica di anzianità per classi ed aumenti periodici dell art.5, comma 1, della l.r. n. 11/1988. 3

Ne consegue che l'art. 15 della stessa legge regionale n. 11/88, ancorato al precedente sistema di progressione per classi e aumenti periodici, si applica al personale collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1984 e fino all entrata in vigore della stessa legge n.11 del 1988 (19 giugno 1988) e non può essere applicato nei confronti del personale cessato dal servizio dopo tale data, come l appellante, che è cessato dal servizio il 1 aprile 1994. Per quanto riguarda la questione del ricalcolo degli aumenti periodici ai sensi della tabella O annessa alla legge regionale n.41 del 1985 assume rilievo dirimente, ai fini della decisione, la circostanza che la pensione di cui è titolare l appellante ha decorrenza 1 aprile 1994; si tratta, quindi, di pensione liquidata dopo che era stato abrogato definitivamente dall art. 5, comma 1, della legge regionale n.11 del 1988, a partire dall entrata in vigore di tale legge (19 giugno 1988) il sistema della progressione economica di anzianità per classi ed aumenti periodici, per effetto dell introduzione nell ordinamento pensionistico regionale dell istituto della retribuzione individuale di anzianità e dopo che l art.5, comma 5, della l.r. n. 19/1991 aveva abrogato la lettera a) annessa alla tabella O della l.r. n.41 del 1985 a decorrere dal 2 luglio 1990. Nella fattispecie, gli incrementi stipendiali concessi al personale in servizio con decorrenza 1 gennaio 1988 (v. art.5, comma 1, della l.r. n. 19/1991 e art. 8 del DPRS n.30/1993) vennero attribuiti in misura fissa nella retribuzione dell interessato, allora in servizio, per cui sono stati computati agli effetti della liquidazione del trattamento pensionistico senza alcun ricalcolo degli aumenti periodici posseduti come risulta dalla documentazione versata in atti (v. decreto di liquidazione della pensione). 4

Nessuna prova, poi, ai fini che qui interessano, è stata fornita dall appellante che il ricalcolo, relativo agli incrementi disposti dall art. 5, comma 1, della l.r. 19/1991 e dall art. 8 del DPRS n.30/1993, degli aumenti periodici posseduti alla data dell 1 gennaio 1988 sia stato formalmente chiesto durante il servizio all amministrazione di appartenenza e che, eventualmente, avverso il diniego opposto dalla stessa amministrazione fosse stato proposto ricorso al giudice del rapporto allora competente per ottenerne il riconoscimento giudiziale nella retribuzione e la condanna dell amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate. Sotto tali profili non può non rilevarsi che, per quanto riguarda il periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998 l art. 69, comma 7, del d.l.vo n.165 del 2001 stabilisce in via transitoria che le relative controversie restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. La giurisprudenza con orientamento costante ha ritenuto che tale termine, posto a pena di decadenza, ove non rispettato, comporta la perdita radicale del diritto di azione con effetti direttamente incidenti sulla relativa posizione soggettiva che resta caducata ( cfr. Cass. Civile SS.UU. 30 gennaio 2003, n.1511; Consiglio di Stato Sez.VI 11 agosto 2010,n. 5634 ); in ordine all art. 69, comma 7, del d.l.vo n.165 del 2001, la Corte costituzionale, nell ordinanza n.213 del 2005, confermata dall ordinanza n.197 del 2006, ha messo in evidenza che il legislatore ha individuato nella decadenza del diritto di azione una misura processuale idonea a conseguire l obiettivo di evitare il sovraccarico di lavoro che per i tribunali amministrativi regionali si sarebbe determinato per cui il 5

termine di decadenza produce, ove questa si verifica, effetti sul diritto sostanziale. Per ciò che riguarda l appellante, in servizio in periodo anteriore al 30 giugno 1998, deve dedursi che sulle pretese al ricalcolo nella retribuzione degli aumenti periodici posseduti in base agli incrementi disposti dall art. 5, commi 1, 4 e 6, della l.r. 19/1991 e dall art.8 del DPRS n.30/1993, con effetto dall 1 gennaio 1988, sia intervenuta, in ogni caso, relativamente al predetto periodo del rapporto di servizio, la decadenza di cui al citato all art. 69, comma 7, del d.l.vo n.165 del 2001. La predetta situazione comporta che la decadenza del diritto dell appellante al ricalcolo degli aumenti biennali riferito al periodo del rapporto di lavoro fa venir meno i presupposti per il riconoscimento dello stesso diritto ai fini della riliquidazione della pensione e, quindi, l appello, sul punto, deve essere rigettato. In questi termini, peraltro, risulta già orientata la giurisprudenza di questa Sezione (Corte dei Conti, Sez. App. Sicilia, 18 maggio 2012, n. 150). Per quanto riguarda, invece, le conclusioni alle quali giunto il giudice di prime cure, con la dichiarazione di prescrizione di ogni pretesa antecedente al 30 aprile 1998 (con riferimento al quinquennio antecedente la notifica dell atto introduttivo del giudizio), appaiono sicuramente censurabili, ancorché, probabilmente, frutto di una non corretta espressione dei contenuti ai quali il medesimo intendeva pervenire nel dichiarare prescritti, quelli sì, i ratei antecedenti al 30 aprile 1998. Infatti, per ormai pacifica giurisprudenza, mentre la prescrizione 6

quinquennale colpisce i singoli ratei pensionistici, mentre il diritto in sé è imprescrittibile, e l adeguamento invocato dall appellante deve essere, nel caso di specie, applicato sul trattamento di pensione ancorché con la prescrizione dei ratei sopra indicati e, quindi, riportato, a regime, per il futuro, sul trattamento pensionistico. In base alle considerazioni che precedono, l appello proposto dal signor S. deve essere parzialmente accolto, con modifica, sul punto, della sentenza di primo grado. Stante la particolare complessità delle questioni trattate ed il solo parziale accoglimento del gravame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio. P. Q. M. La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l appello e dichiara il diritto di S. M. all adeguamento della pensione, spettante ai sensi dell art. 36 della legge regionale n. 6/1997, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre 2000, delimitando la prescrizione dei ratei a quelli antecedenti al 30 aprile 1998. Condanna la Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia, in solido tra loro, al pagamento dei ratei arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti di legge. Rigetta, nel resto, il gravame e conferma, per l effetto, in ordine agli altri capi appellati l impugnata sentenza. Spese compensate. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2012. 7

L ESTENSORE F.TO (Pino Zingale) IL PRESIDENTE F.TO (Salvatore Cilia) Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 07/06/2012 Il Direttore della Segreteria F.TO (Nicola Daidone) 8