Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2016-2017 29 Aprile 2017 Il Tribunale per i Minorenni Docenti: Alessandra Fralleoni Giovanna Sangregorio
IL TRIBUNALE per i MINORENNI (TM) IL TM è istituito in ogni sede di Corte d appello, è organo giudiziario ordinario, specializzato a composizione mista. Ogni collegio è composto da: -Giudici Togati (presidente e giudice a latere); -Giudici Onorari (un uomo e una donna): nominati dal Consiglio Superiore della magistratura, scelti tra i cittadini benemeriti dell attività sociale, cultori di psichiatria, pedagogia, psicologia, e così via. Il Collegio può avvalersi di consulenti esterni e periti Normativa di riferimento: R.d.l. 1404/1934, convertito in legge n. 835/1935, riformata dalla L. 888/1956.
COMPETENZE
Competenza Civile Riguarda interventi in materia di responsabilità dei genitori (art. 330-337 C.C.): - Affidamento al servizio sociale; - Affidamento etero familiare (non consensuale); - Adozione nazionale e internazionale (LEGGE 1;84/83; LEGGE 149/2001); - Riconoscimento giudiziale di paternità (L.219/2012 attribuisce la competenza al Tribunale Ordinario)
T.M.: Responsabilità dei genitori Art.333c.c.: quando la condotta di uno o entrambi i genitori.appare pregiudizievole al figlio il giudice secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può disporre l allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l allontanamento del genitore o convivente
Affidamento Familiare 1/6 Normativa di riferimento: Legge 184/1983 Diritto del minore ad una famiglia Modif. con L. 149/2001 Titolo I Principi generali Art. 1: Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali Titolo 1 bis: Dell affidamento del minore Artt. 2-5 Art. 2: Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione
Affidamento Familiare 2/6 Quando precedenti interventi di sostegno e aiuto alla famiglia di origine non sono stati efficaci, il minore è affidato ad una famiglia (preferibilmente con figli minori) o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l educazione, l istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno L affidamento: ha la finalità di far accogliere temporaneamente il minore in un altra famiglia reinserirlo nella famiglia d origine, una volta che questa ha superato le difficoltà che hanno portato all allontanamento del bambino mira a tutelare e proteggere il minore senza provocarne il completo distacco dal nucleo familiare originario Competenza del TM è l affidamento non consensuale: quando manca l assenso dei genitori esercenti la responsabilità o del tutore, interviene il tribunale per i minorenni Art. 4 legge 184/83
Affidamento Familiare 3/6 TIPOLOGIE Consensuale: disposto dal servizio Sociale quando i genitori prestano il loro consenso e la situazione si presume risolvibile in breve tempo. Necessita del visto di esecutorietà del Giudice Tutelare competente per territorio. Giudiziale: disposto dal Tribunale per i Minorenni quando la situazione è di grave pregiudizio, quindi si prescinde dal consenso.
Affidamento Familiare 4/6 Il Progetto: Durata Modalità di rapporto dei minori con i genitori e con i parenti; Modalità di sostegno ai genitori Modalità di supporto agli affidatari Contributo economico per gli affidatari
Affidamento Familiare 5/6 Finalità dell Affidamento familiare è il rientro del bambino in famiglia: Gli incontri genitori-figli potranno svolgersi in funzione della gravità della situazione familiare: presso la famiglia affidataria, presso il servizio sociale, ecc.
Affidamento Familiare 6/6 Durata: L affidamento consensuale termina dopo due anni L affidamento giudiziale è sine die
Adozione 1/4 Rappresenta una drastica e irreversibile rottura dei rapporti del minore con la famiglia biologica Sono dichiarati in stato di adottabilità i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti La mancanza di assistenza non deve essere dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio Il figlio adottivo acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti (adozione legittimante), per cui: assume e trasmette il cognome dei genitori adottivi instaura un rapporto di parente con i familiari dei genitori adottivi si estinguono i rapporti con la famiglia di origine, salvi i divieti matrimoniali
Adozione 2/4: Istituzioni e servizi Tribunale per i minorenni Corte d Appello Commissione per le Adozioni Internazionali G.I.L. Adozioni Enti autorizzati per le adozioni internazionali Le Associazioni Familiari
Adozione 3/4: Il Tribunale per i Minorenni Valuta il possesso dei requisiti di legge e le risorse della coppia rispetto alla capacità ad accogliere un minore o più minori in stato di abbandono Ricevuta la documentazione necessaria commissiona la relazione psico-sociale al servizio GIL ADOZIONI Convoca la coppia per un colloquio con un Giudice, anche Onorario, ed emette, solo nel caso dell'adozione internazionale, un decreto di idoneità o non idoneità all adozione internazionale Nel caso dell'adozione nazionale, cura l'abbinamento del minore con la coppia, dispone il collocamento provvisorio (nei casi in cui il procedimento di adottabilità del minore non sia ancora definitivamente efficace) o l'affido pre-adottivo, ed emette, al termine dell affidamento pre-adottivo, sentenza di adozione
L adozione 4/4: Tipologia L Adozione nazionale che riguarda tutti i minori residenti in Italia ed anche stranieri dichiarati adottabili dal T.M. di competenza all interno del contesto giuridico dello Stato Italiano L'adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità di quel paese, secondo le leggi che vi operano.
Affidamento al Serv. Soc. 1/2 Il potere di disporre l affidamento del minore al S.S. rientra nelle competente del T.M. che può il Tribunale per i Minorenni può: decretare limitazioni all esercizio della responsabilità genitoriale; affidare il minore al Servizio sociale perché svolga una funzione di sostegno e di controllo della situazione e dia indicazioni comportamentali ai genitori; attribuire il compito di controllare l attuazione delle prescrizioni date ai genitori (es. psicoterapia, mediazione familiare, un sostegno alla genitorialità,modalità di visita dei genitori ai figli;disporre limitazioni più o meno ampie della potestà e inibire determinati comportamenti);
Affidamento al Serv. Soc. 2/2 non è sinonimo di attribuzione al Servizio dell esercizio della responsabilità genitoriale il servizio sociale nell interesse del minore svolge una funzione di sostegno e controllo e cura l attuazione dei provvedimenti che il Tribunale stabilisce Il Tribunale dà precise indicazioni sugli ambiti che sono di competenza del servizio sociale, ad esempio: 1. Incarico al servizio sociale affidatario di disciplinare i rapporti tra la minore e i genitori e di fornire al TM informazioni aggiornate sulle condizioni della minore e su come vive la relazione con ciascuno dei due genitori 2. Che il minore fermo l affidamento al servizio sociale territorialmente competente per il controllo e il sostegno della sua situazione evolutiva, sia sottoposto a psicoterapia e inserito in contesti socializzanti ed educativi, individuati dal servizio sociale affidatario; incarica il servizio sociale di attuare un sostegno psicopedagogico ai genitori
Competenza Amministrativa Riguarda interventi educativi a favore di adolescenti in difficoltà che gli stessi genitori non riescono più a contenere; Il Tribunale si avvale della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e delle aziende sanitarie; I provvedimenti amministrativi vengono presi su segnalazione dei servizi sociali, della scuola o della polizia giudiziaria. Pur essendo atti che possono limitare la libertà (es. inserimento in casa famiglia, obbligo di fare o non fare qualcosa: prescrizioni) non hanno carattere penale (non ne resta traccia); Le misura amministrative non hanno limiti né di durata né di età (anche se di norma non si applicano sotto i dieci anni)
Competenza Penale Il TM ha competenza su tutti i reati commessi dai minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni; Il magistrato di sorveglianza è competente fino a 25 anni per coloro che hanno commesso il fatto da minorenni e che stanno scontando una pena detentiva o alternativa- Legislazione di riferimento: il codice penale minorile: LEGGE 448/88 Disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni LEGGE 272/89, attuazione del d.p.r.
PUBBLICO MINISTERO (PM) Presso il T.M. è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero con a capo un magistrato avente grado di sostituto procuratore della Repubblica (art. 4 r.d.l. 1404/34) Al P.M. spetta di: - promuovere ed esercitare l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori degli anni 18 nel territorio della corte di appello in cui è istituito ilt.m.; - Nell azione civile e amministrativa ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al T. M.
Struttura del T.M.: Procura per la Repubblica per minorenni (Ufficio PM) Cancellerie civili Corte d Appello (una per Regione) Cancellerie Penali: - GIP (Giudice Indagini Stanza Preliminare) - GUP (Giudice Udienza Preliminare) - DIB (Dibattimento) - Sorveglianza (per l attuazione dei provvedimenti restrittivi della libertà dopo una condanna divenuta esecutiva)
CALENDARIO Relazioni da presentare in aula 6 Maggio 2017 Municipio X ed XI 13 maggio 2017 Municipio VIII e IX 20 maggio 2017 Municipio I e III