DELIBERAZIONE N IX / 1842 Seduta del 15/06/2011

Documenti analoghi
DELIBERAZIONE N IX / 3301 Seduta del 18/04/2012

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Supplemento - Venerdì 06 aprile 2012

DELIBERAZIONE N IX / 3153 Seduta del 20/03/2012

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).

PIEMONTE. D.G.R. n del 1/8/2005

DELIBERAZIONE N IX / 3246 Seduta del 04/04/2012

Delibera n. 49/2015. VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. ;

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL REGIONE PIEMONTE. Autorizzazione ed accreditamento dei soggetti operanti nel mercato del lavoro regionale.

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio

vista la Legge Regionale del , n. 15 Riforma della Formazione Professionale, pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002; PARTE SECONDA

Titolo XII. Il Sistema di valutazione, misurazione e trasparenza della Performance Merito e Premi

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

DELIBERAZIONE N. DEL. Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI Area: TRASPORTO SU GOMMA

DELIBERAZIONE N IX / 3229 Seduta del 04/04/2012

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori. 14/10/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N Supplemento n.

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - - Art. 1. Art. 1.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

Delibera della Giunta Regionale n. 462 del 24/10/2013

Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/ Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

ANDREA GIBELLI Vice Presidente GIULIO DE CAPITANI ALESSANDRO COLUCCI DOMENICO ZAMBETTI

Dato atto allegato 1- Verbali di pre- accordo con gli enti)

SCHEMA di PROTOCOLLO D INTESA. fra

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

REGOLAMENTO N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 L ISVAP. (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE COMINARDI, LOMBARDI, DI BATTISTA, TRIPIEDI, CIPRINI, CHIMIENTI, BALDASSARRE, BARONI

DELIBERAZIONE N IX / 2555 Seduta del 24/11/2011

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Comune di San Martino Buon Albergo


PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA (Art. 11, D. Lgs. 27 ottobre 2009, nr. 150)

DELIBERAZIONE N X / 3299 Seduta del 16/03/2015

Comune di OLGIATE OLONA SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ministero dello Sviluppo Economico

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA ANNO

Vigilanza bancaria e finanziaria

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITA E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Programma Integrato Urbano PIU Europa CITTA di AVELLINO

DELIBERAZIONE N IX / 3852 Seduta del 25/07/2012

PROCEDURA

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

L anno 2009, il giorno 14 del mese di luglio, in Roma, nella sede del Presidenza del Consiglio dei Ministri sono presenti:

1. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO

II.11 LA BANCA D ITALIA

RUOLO DELLA PROVINCIA PER IL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI ALL IMPIEGO - IL MODELLO LOMBARDO L ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE N X / 3494 Seduta del 30/04/2015

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

REGIONE PIEMONTE. Legge regionale 13 aprile 2015, n. 7. Norme per la realizzazione del servizio civile nella Regione Piemonte.

COMUNE DI PERUGIA PROTOCOLLO D INTESA TRA. della Regione Umbria ai sensi della L. R. Umbria n. 34 del 10 luglio 1987

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI

Linee guida finalizzate all'attuazione dei processi di mobilita' sostenibile per il personale della Regione Piemonte.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

PROVINCIA DI MANTOVA

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

ISTRUZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI. Relazione

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.

CAPITOLO 12 - SISTEMA DEGLI INCARICHI E DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

UN NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO E MARITTIMO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

Registro determinazioni n Documento composto da n. 4 pagine Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 COMUNE DI TREVISO

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA TRIENNIO

Il Ministro dello Sviluppo Economico

COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

Olivia Postorino: Regione Lombardia-D.G. Infrastrutture e Mobilità

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA PREMESSO

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPETITIVA AD EVIDENZA PUBBLICA. IL CONSIGLIO COMUNALE

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L INTEGRITA

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

PROMOZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA RIVOLTA AI TUTOR AZIENDALI DEGLI APPRENDISTI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE, INTEGRITÀ E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI

DELIBERAZIONE N IX / 1577 Seduta del 20/04/2011

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RELAZIONE ARTICOLATA

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRICHERASIO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.64

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Transcript:

DELIBERAZIONE N IX / 1842 Seduta del 15/06/2011 Presidente ROBERTO FORMIGONI Assessori regionali ANDREA GIBELLI Vice Presidente DANIELE BELOTTI GIULIO BOSCAGLI LUCIANO BRESCIANI MASSIMO BUSCEMI RAFFAELE CATTANEO ROMANO COLOZZI ALESSANDRO COLUCCI GIULIO DE CAPITANI ROMANO LA RUSSA CARLO MACCARI STEFANO MAULLU MARCELLO RAIMONDI MONICA RIZZI GIOVANNI ROSSONI DOMENICO ZAMBETTI Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni Su proposta del Presidente Roberto Formigoni di concerto con l'assessore Raffaele Cattaneo Oggetto PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CATTANEO) Il Direttore Generale Mario Rossetti Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese Il Direttore Centrale Luca Dainotti L'atto si compone di 71 pagine di cui 69 pagine di allegati parte integrante

VISTO l art. 34 dello Statuto d autonomia della Lombardia, secondo il quale l iniziativa legislativa dell Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale; VISTA la proposta di progetto di legge recante Disciplina del settore dei trasporti, formulata dall Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Raffaele Cattaneo; PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell azione di governo; ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, D E L I B E R A 1. di approvare l allegata proposta di progetto di legge recante Disciplina del settore dei trasporti, di iniziativa del Presidente della Regione. IL SEGRETARIO MARCO PILLONI 1

REGIONE LOMBARDIA DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE DISCIPLINA DEL SETTORE DEI TRASPORTI

INDICE PROGETTO DI LEGGE... 1 DISPOSIZIONI GENERALI... 13 Art. 1... 13 (Finalità)... 13 Art. 2... 14 (Classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)... 14 TITOLO II... 16 RIPARTO DELLE FUNZIONI... 16 Art. 3... 16 (Funzioni della Regione)... 16 Art. 4... 18 (Funzioni delle province)... 18 Art. 5... 20 (Funzioni delle comunità montane)... 20 Art. 6... 20 (Funzioni dei comuni)... 20 Art. 7... 22 (Istituzione e funzioni delle Agenzie per il trasporto pubblico locale)... 22 Art. 8... 25 (Funzioni soppresse)... 25 TITOLO III... 26 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO... 26 CAPO I... 26 STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE... 26 Art. 9... 26 (Programmazione e Conferenza regionale del trasporto pubblico locale)... 26 CAPO II... 27 PROGRAMMAZIONE REGIONALE... 27 Art. 10... 27 (Programma regionale della mobilità e dei trasporti)... 27 Art. 11... 28 (Programma dei servizi ferroviari)... 28 Art. 12... 28 (Programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne)... 28 CAPO III... 29 PROGRAMMAZIONE DI BACINO... 29 Art. 13... 29 (Programmi di bacino del trasporto pubblico locale)... 29 CAPO IV... 31

CONTROLLO E MONITORAGGIO... 31 Art. 14... 31 (Controllo e vigilanza)... 31 Art. 15... 31 (Sistema di monitoraggio)... 31 Art. 16... 32 (Informazione all utenza)... 32 TITOLO IV... 33 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE... 33 CAPO I... 33 DISPOSIZIONI COMUNI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE.. 33 Art. 17... 33 (Risorse per il trasporto pubblico locale)... 33 Art. 18... 34 (Contratti di servizio)... 34 Art. 19... 35 (Interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale)... 35 Art. 20... 36 (Interventi per la promozione di servizi innovativi per lo sviluppo della mobilità sostenibile).. 36 Art. 21... 37 (Stazioni e centri di interscambio)... 37 CAPO II... 37 SERVIZI AUTO FILO METRO TRANVIARI E SU IMPIANTI A FUNE... 37 SEZIONE I... 37 SERVIZI DI LINEA... 37 Art. 22... 38 (Procedure per l affidamento dei servizi)... 38 Art. 23... 39 (Beni e dotazioni patrimoniali)... 39 SEZIONE II... 40 SERVIZI NON DI LINEA... 40 Art. 24... 40 (Servizi non di linea)... 40 Art. 25... 40 (Ruolo dei conducenti)... 40 Art. 26... 41 (Commissioni tecniche provinciali per la formulazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)... 41 Art. 27... 42 (Interventi a favore della sicurezza e delle attività di autoveicoli in servizio taxi)... 42 SEZIONE III... 42 NORME PER IL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO... 42 Art. 28... 42 (Servizi di collegamento con gli aeroporti)... 42 Art. 29... 44

(Monitoraggio e sanzioni dei servizi di autonoleggio con conducente di collegamento con gli aeroporti)... 44 CAPO III... 44 SERVIZI FERROVIARI... 44 Art. 30... 44 (Sistemi di trasporto ferroviari)... 44 Art. 31... 45 (Servizi ferroviari di competenza della Regione)... 45 Art. 32... 46 (Servizi di competenza di altre Regioni o dello Stato)... 46 Art. 33... 46 (Affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale)... 46 Art. 34... 46 (Beni e dotazioni patrimoniali)... 46 Art. 35... 48 (Procedure e garanzie per il trasferimento del personale)... 48 Art. 36... 48 (Infrastruttura ferroviaria)... 48 Art. 37... 48 (Gestione dell infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)... 48 Art. 38... 50 (Accesso all infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)... 50 Art. 39... 50 (Interventi di ammodernamento e potenziamento dell infrastruttura ferroviaria di competenza regionale)... 50 CAPO IV... 51 SERVIZI EFFETTUATI CON ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO... 51 Art. 40... 51 (Navigazione pubblica sui laghi)... 51 Art. 41... 52 (Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico)... 52 Art. 42... 53 (Trasporti eccezionali)... 53 TITOLO V... 55 SISTEMA TARIFFARIO... 55 Art. 43... 55 (Principi generali)... 55 Art. 44... 55 (Sistema tariffario regionale)... 55 Art. 45... 56 (Agevolazioni per l utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale)... 56 Art. 46... 57 (Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)... 57 TITOLO VI... 58 DISPOSIZIONI SUL DEMANIO LACUALE-FLUVIALE E SULLA NAVIGAZIONE INTERNA... 58

Art. 47... 58 (Gestioni associate di bacino lacuale)... 58 Art. 48... 59 (Porti lacuali)... 59 Art. 49... 59 (Regolamento del demanio della navigazione interna)... 59 Art. 50... 60 (Disciplina della circolazione nautica)... 60 Art. 51... 60 (Canoni di concessione dei beni demaniali)... 60 Art. 52... 61 (Occupazioni abusive o eccedenti il termine di concessione)... 61 Art. 53... 62 (Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi)... 62 Art. 54... 62 (Disposizioni contro l'inquinamento delle acque)... 62 Art. 55... 63 (Residenze permanenti e attività commerciali)... 63 Art. 56... 63 (Vigilanza sul demanio e in materia di navigazione interna)... 63 Art. 57... 64 (Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda)... 64 Art. 58... 64 (Navigazione sul fiume Po)... 64 TITOLO VII... 65 NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI... 65 Art. 59... 65 (Costituzione delle Agenzie per il trasporto pubblico locale e relative competenze)... 65 Art. 60... 66 (Interventi sostitutivi)... 66 Art. 61... 66 (Intese)... 66 Art. 62... 66 (Risorse statali per interventi nel settore dei trasporti)... 66 Art. 63... 67 (Abrogazioni)... 67 Art. 64... 67 (Norme transitorie)... 67 Art. 65... 69 (Norma finanziaria)... 69

Progetto di Legge Regionale Disciplina del settore dei trasporti I motivi della riforma e le sue linee generali Il progetto di legge n. 426, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. VIII/10377 del 28 ottobre 2009, recepiva i contenuti del Patto per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia sottoscritto l 11 novembre 2008, Patto che è sorto dai lavori del Tavolo per il TPL, costituito con l obiettivo di affrontare e dare soluzione alle esigenze di risorse strutturali al settore nonché tracciare le linee guida di una riforma più confacente alle aspettative dell utenza. I lavori iniziati il 14 dicembre 2007 con la formalizzazione del Tavolo per il TPL composto da rappresentanti di Comuni capoluogo, Province, ANCI Lombardia, Associazioni e imprese di TPL, Imprese ferroviarie, Gestori dell'infrastruttura ferroviaria, Sindacati Confederali e del settore dei trasporti, Associazioni di utenti, consumatori e pendolari, hanno consentito da dicembre 2007 a novembre 2008 (con 16 incontri istituzionali 1 ) di arrivare alla firma del Patto TPL l 11 novembre 2008. Successivamente è iniziato l iter di trasformazione dei contenuti del Patto in un articolato di legge che si è andato ad innestare sul Testo unico del TPL (LR 11/2009). L iter consiliare di approvazione è stato avviato, ma non concluso prima della fine dell VIII legislatura. A seguito dell approvazione della manovra finanziaria straordinaria dello Stato (d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010), dell art. 10 della l.r. 19/2010 (Collegato 2011), recante disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale e della DGR di attuazione (n. 1204 del 29 dicembre 2010), il lavoro del Tavolo del Tpl è ripreso nel 2011 al fine di verificare l attualità dei contenuti e l eventuale necessità di apportare modifiche al testo del progetto di legge approvato in Giunta nel 2009. Conseguentemente, il Tavolo del tpl ha dato mandato alla commissione ristretta tecnico-politica (1 rappresentante per sindacati, per aziende, per gli utenti e 2 per le province e per i comuni 2 ) - a cui tutti i membri del Tavolo hanno potuto far pervenire le proprie osservazioni che ha lavorato sul testo del progetto di legge 3. Sostanzialmente, tenendo in considerazione sia il mutato clima nazionale relativo alla diminuzione delle risorse disponibili per il tpl, sia i lavori in corso sul federalismo fiscale, è stato confermato l impianto del pdl del 2009 e sono state apportate alcune modifiche tra le quali: - il riferimento ai costi standard dei servizi, ai fabbisogni di mobilità ed ai criteri di premialità per il riparto delle risorse regionali da destinare all esercizio dei servizi di tpl; - il riferimento a meccanismi di premialità finalizzati alla tutela ambientale, alla promozione della mobilità sostenibile ed all attuazione di progetti innovativi coerenti con le politiche regionali per aumentare sino al 70% la compartecipazione regionale alle spese di rinnovo del parco autobus; - l inserimento della possibilità che Regione favorisca la stipulazione di accordi, volti a promuovere l utilizzo del trasporto pubblico regionale e locale, tra i gestori di trasporto pubblico e 1 14/12/2007 21/1/2008 26/3/2008 7/5/2008 22/5/2008 20/6/2008 24/7/2008 30/7/2008 9,10,11/9/2008 3/10/2008 8/10/2008 21/10/2008 28/10/2008 11/11/2008 2 Tambini Assessore Provincia di Como, Gangi e Salucci Dirigenti Comuni di Brescia e Milano, Basilico per la Provincia di Milano, Scarfone Presidente ASSTRA Lombardia, Benaglia rappresentante OO.SS. e Brunelli rappresentante Associazioni consumatori 3 9/3/2011 23/03/2011 30/03/2011 15/04/2011 27/04/2011 19/05/2011

le aziende o gli enti dotati di mobility manager o che abbiano stipulato accordi collettivi che prevedono la corresponsione di buoni trasporto o l acquisto di abbonamenti per i dipendenti; - l estensione della consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale anche sul regolamento tariffario regionale; - la consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, nell ambito della disciplina da parte della Giunta delle agevolazioni tariffarie che potranno essere riconosciute in forma differenziata in relazione alle categorie ed alle tipologie degli utenti beneficiari, nonché sulla base di indicatori di situazione economica e famigliare che sono concesse sotto forma di titoli che abilitano gratuità o riduzioni o sotto forma di buoni e contributi, per l utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale nel territorio regionale spettanti alle categorie di soggetti residenti in Lombardia definite nel regolamento tariffario regionale; - la disciplina del periodo transitorio per l attuazione della riforma, con l introduzione della possibilità per gli enti locali di rideterminare le scadenze dei contratti di servizio fino ad un termine massimo di diciotto mesi dall entrata in vigore della legge, per ragioni di interesse pubblico legate alla tempestiva e uniforme attuazione della riforma (il periodo di 18 mesi è relativo alla necessità di: costituire le Agenzie - entro 6 mesi dall entrata in vigore della legge di approvare i nuovi piani di bacino - entro 12 mesi dall entrata in vigore della legge di affidare i servizi con gara - entro 18 mesi dall entrata in vigore della legge). Inoltre la parte relativa alla navigazione pubblica sui laghi e alle disposizioni sul demanio lacualefluviale e sulla navigazione interna sono state aggiornate con il recepimento di quanto disposto dalla legge regionale 6 novembre 2009, n. 24. Sintesi dei contenuti generali del pdl La proposta di legge innova e semplifica gli strumenti programmatori e gestionali posti a capo dei diversi soggetti pubblici Il rafforzamento degli strumenti di programmazione (7 piani di bacino in cui è suddiviso tutto il territorio regionale) e la loro maggiore efficacia saranno resi possibili attraverso una più forte interrelazione tra la programmazione regionale e quella svolta in sede locale. Strategico è il ruolo che avrà, a tal fine, la Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, costituita dagli attuali attori del sistema (Enti Locali, Aziende, Sindacati, Associazioni consumatori e utenti). Viene individuato un nuovo strumento per la gestione associata delle funzioni relative al trasporto pubblico locale: le Agenzie per il trasporto pubblico locale. Tali Agenzie consentiranno una programmazione più coerente ed efficace tra i servizi di area urbana, interurbana e regionale, superando le attuali difficoltà di coordinamento tra i diversi soggetti attualmente responsabili dei servizi di trasporto. Si assegna al sistema informativo unico regionale il compito di restituire ai soggetti responsabili del controllo e della programmazione oltre che direttamente ai cittadini utenti un quadro chiaro e trasparente sull organizzazione dei servizi, la loro qualità e i sistemi tariffari. Si conferma come modalità ordinaria l assegnazione dei servizi attraverso gare ad evidenza pubblica e la conseguente sottoscrizione di contratti di servizio garantendo, anche attraverso la competizione tra gli operatori, il miglioramento della qualità, una maggiore efficienza del sistema e della stessa gestione imprenditoriale.

Viene innovata la modalità di assegnazione delle risorse per lo svolgimento dei servizi, introducendo i criteri dei costi standard, dei fabbisogni di mobilità e premiando il conseguimento di obiettivi di efficacia e di efficienza precedentemente stabiliti, superando progressivamente il criterio delle risorse storicamente erogate. Il progetto di legge, infine, disegna un sistema tariffario integrato unico su scala regionale che, nel consentire la piena intermodalità di tutti i mezzi di trasporto pubblico, consideri e valorizzi l eterogeneità dei diversi contesti esistenti nei bacini di TPL. Complessivamente il progetto di legge produce una significativa semplificazione attraverso l eliminazione di una serie di disposizioni di legge e la contestuale attribuzione alla Giunta del potere di emanare atti di fonte secondaria secondo il nuovo Statuto regionale, consentendo in tal modo una gestione più flessibile e puntuale delle varie problematiche. Il progetto di legge non comporta maggiori spese a carico di Regione Lombardia.

Titolo I - Disposizioni generali e Titolo II - Riparto delle funzioni (art. 1 - art. 8) In questi primi articoli della legge sono definite finalità e classificazione dei servizi, nonchè il ruolo delle diverse istituzioni chiamate a governare e gestire il sistema. Un aspetto maggiormente sottolineato, rispetto al passato, è il ruolo che il trasporto pubblico, nelle sue varie modalità, può ricoprire nell ambito delle politiche di sviluppo regionale per garantire un miglioramento complessivo della sostenibilità ambientale. Viene inoltre ricercata una maggiore efficienza raggiungibile attraverso modalità di gestione più rispondenti agli effettivi bisogni degli utenti, ad una maggiore conoscenza dei vari fattori che concorrono a definire un adeguato livello del servizio oltre che ad un attenzione particolare che si rivolge all utenza (art.1). Nella classificazione dei servizi una novità da sottolineare, riguarda una più chiara e precisa definizione dei servizi finalizzati e di quelli a noleggio (art.2 c. 4 e 5), evidenziando anche il ruolo dei servizi non convenzionali, quali bike e car sharing (art.2 c.6). L innovazione più significativa contenuta in questa prima parte riguarda la scelta di costituire delle Agenzie per il trasporto pubblico locale (art. 7), costituite da Province, comuni capoluogo e da una rappresentanza dei comuni compresi nella provincia stessa, che esercitano le funzioni loro attribuite in materia di trasporto pubblico locale in forma associata. L Agenzia potrà prevedere la partecipazione della Regione, quale garante del governo unitario del sistema dei trasporti all interno di un territorio definito. Il modello gestionale scelto per la realizzazione delle Agenzie prevede la costituzione di un Consorzio per ciascun bacino (art. 31 T.U.E.L.), che assume le scelte più importanti attraverso meccanismi di voto qualificato. Questa scelta si accompagna all individuazione di sette bacini del trasporto pubblico locale corrispondenti ai confini di una o più province e risponde alla logica, lungamente dibattuta nel corso della stesura del Patto per il trasporto pubblico, di puntare ad un più efficiente ed efficace strumento di governo e di gestione del sistema, che favorisca il raggiungimento di economie di scala, garantendo al contempo una semplificazione dei soggetti istituzionali ed un processo virtuoso di aggregazione ed efficientamento delle aziende. Titolo III - Programmazione e controllo (art. 9 art. 16) Il titolo definisce ed innova gli strumenti di programmazione del sistema di trasporto pubblico ai vari livelli, introducendo e valorizzando la modalità concertativa, attraverso l istituzione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale (art. 9), la quale viene coerentemente introdotta anche a livello di ogni singolo bacino territoriale, come Conferenza locale del trasporto pubblico locale (art. 13). L innovazione introdotta in questi articoli, che definiscono gli strumenti programmatori, tende da una parte a rendere più agile e flessibile lo strumento stesso e dall altra a sollecitare un maggiore coordinamento ed integrazione tra i servizi di trasporto programmati a livello regionale, in particolare quelli ferroviari - che diventano l asse portante del sistema di trasporto pubblico - e quelli invece messi a capo delle singole Agenzie e ricompresi nei programmi di bacino. Gli articoli 13, 14 e 15 affrontano le tematiche del controllo, monitoraggio ed informazione all utenza rafforzando il peso di queste attività, introducendo anche delle specifiche sanzioni economiche in caso

di inadempienza da parte delle aziende. Tali attività si pongono il duplice obiettivo di fornire, da una parte, la massima trasparenza rispetto al reale funzionamento dei servizi con particolare attenzione all utenza, e dall altra, offrire il maggior numero di informazioni e dati utili ad aggiornare la programmazione dei servizi stessi e verificarne l efficacia e l efficienza. Particolare importanza in tal senso acquisirà il nuovo sistema di monitoraggio anche in relazione alle novità previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione). Titolo IV - Organizzazione e gestione dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale (art. 17 art. 42) In questo titolo, che comprende gli articoli da 17 a 42, vengono affrontati diversi aspetti: l individuazione delle risorse necessarie per lo sviluppo dei servizi, le modalità di affidamento, gli interventi innovativi per politiche di mobilità sostenibile, gli impegni da sostenere per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale ed, in particolare, quelli relativi agli investimenti per il rinnovo del parco mezzi o per la realizzazione di nuove stazioni e centri di interscambio. In tema di definizione del fabbisogno economico per il funzionamento del sistema e delle modalità di ripartizione delle risorse (art. 17) è da sottolineare il ricorso, nel comma 4, al criterio base dei costi standard, in linea con quanto contenuto nella legge sul Federalismo Fiscale (L. 42/2009), oltre a quelli relativi ai fabbisogni di mobilità ed a meccanismi di premialità, con la conseguente progressiva riduzione dell incidenza della spesa storica. Il presente testo individua, in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti, agli articoli 22 e 33 la modalità della gara come via ordinaria per l affidamento dei servizi, disciplinando attraverso il contratto di servizio (art. 18) la forma giuridica che regola il rapporto tra il soggetto affidante il servizio e l azienda che produce il servizio. Il ruolo di stazione appaltante dei servizi e la conseguente titolarità del contratto è affidata alla Regione per quanto attiene il servizio ferroviario regionale e alle Agenzie per il resto dei servizi previsti nel bacino di riferimento. In merito agli interventi per la riqualificazione del tpl (art. 19) si prevede la possibilità per Regione di vincolare l assegnazione delle risorse - a titolo di investimento - alla realizzazione di progetti di miglioramento del sistema, quali lo sviluppo di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile con caratteristiche individuate dalla Regione, la dotazione dei mezzi di un sistema atto ad individuarne in automatico la posizione in tempo reale, nonché ad ulteriori iniziative di rilevanza regionale inerenti lo sviluppo di politiche di mobilità sostenibile. L intervento regionale può essere innalzato dal 50% e sino alla misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile in base a meccanismi di premialità finalizzati alla tutela ambientale, alla promozione della mobilità sostenibile ed all attuazione di progetti innovativi coerenti con le politiche regionali. E opportuno inoltre sottolineare la novità introdotta dall articolo 20 che richiama, coerentemente con i contenuti introdotti dalla l.r. 24/2006 sulla qualità dell aria, il ruolo della regione per lo sviluppo della mobilità sostenibile, anche attraverso la promozione di servizi innovativi (car sharing, car pooling, bike sharing, ecc.). La titolarità delle licenze per i servizi pubblici non di linea (taxi), sulla base delle disposizioni contenute in un apposita disciplina regionale, rimane in capo ai comuni, come da normativa vigente.

All art.25 è inserito un ulteriore requisito di professionalità per accedere alla professione di tassista, relativo alla conoscenza di una lingua straniera. La Regione dispone invece direttamente delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di collegamento con gli aeroporti (art.28 c. 2) e predispone una disciplina omogenea per l esercizio del servizio di taxi nel bacino aeroportuale (art.28 c. 3, 4 e 5), anche attraverso la promozione dell esercizio associato delle funzioni di gestione nel bacino aeroportuale. Titolo V - Sistema Tariffario (art. 43 art. 46) Questo titolo afferma la necessità di garantire l unitarietà del sistema di trasporto pubblico regionale, affidando a Regione il ruolo di promuovere la realizzazione di un sistema tariffario integrato su scala regionale, superando i modelli tariffari attualmente presenti sul territorio regionale che consentono la convivenza tra sistemi a zone e sistemi lineari. In particolare si afferma, a livello di singolo bacino, l introduzione di un unico sistema tariffario che integri i servizi comunali, di area urbana ed extraurbani con quelli ferroviari, prevedendo anche forme obbligatorie di governo e di gestione del sistema tariffario adottato. Un ulteriore importante aspetto innovativo riguarda le modalità introdotte nella definizione del livello di adeguamento tariffario, per il quale, oltre al riconoscimento del parametro concernente la effettiva inflazione registrata, si aggiunge un parametro correlato agli standard qualitativi di svolgimento del servizio. A corredo della disciplina prevista concernente il funzionamento del nuovo sistema tariffario sono introdotte specifiche sanzioni che prevedono anche la sospensione dei contributi pubblici. Vengono confermate infine le possibilità di agevolazione per alcune specifiche categorie di utenti, dando la competenza alla Giunta ad individuare le categorie ed anche forme innovative (ad esempio vaucher o contributi) per l erogazione delle stesse. Titolo VI - Disposizioni sul demanio lacuale-fluviale e sulla navigazione interna (art. 47 art. 58) In questo titolo, che ricomprende gli articoli 40 e dal 47 al 58, viene sostanzialmente confermato l impianto legislativo vigente nella l.r. 11/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti) in materia di navigazione e demanio della navigazione e servizi lacuali, introducendo però un importante scelta in favore della delegificazione riguardante la disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda (art. 57). E' stata altresì introdotta una semplificazione normativa ponendo in capo alla Giunta Regionale l'emanazione di specifici regolamenti attinenti diverse problematiche in materia di navigazione. E' stato coordinato l'art. 40 relativo ai servizi di navigazione pubblica sui laghi rispetto alle nuove previsioni normative per il Trasporto Pubblico Locale in Lombardia. Titolo VII - Norme finanziarie, transitorie e finali (art. 59 art. 65) Relativamente a quest ultimo titolo, si sottolinea quanto contenuto all articolo 59, che disciplina i tempi per l attuazione della riforma, il cui primo passo riguarda la costituzione delle Agenzie entro 6

mesi dall entrata in vigore della legge. Nella fase transitoria viene previsto che siano gli EE.LL. a mantenere le competenze e le funzioni che poi saranno oggetto di trasferimento alle Agenzie stesse. L articolo 60 prevede il potere sostitutivo della Regione qualora vi sia un accertata inattività ed inadempienza nel compimento degli atti obbligatori per legge da parte delle Agenzie. Il testo unico in materia di trasporti (l.r. 11/2009) è abrogato.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina il settore dei trasporti in Lombardia, al fine di sviluppare un sistema di trasporto integrato e rispondente alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, nonché di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e di perseguire la sostenibilità economica del sistema, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale. 2. In particolare, la disciplina del trasporto pubblico intende: a) sviluppare il sistema del trasporto pubblico regionale e locale in Lombardia affinché risponda alle esigenze di mobilità delle persone e di sostenibilità ambientale, e favorire, attraverso l aumento e la razionalizzazione dell offerta, l ottimizzazione delle reti e degli orari, lo sviluppo dei centri di interscambio e l integrazione tra le diverse tipologie di servizio, il trasferimento modale dal mezzo privato al mezzo pubblico; b) migliorare la qualità del servizio in termini di regolarità, affidabilità, comfort, puntualità e accessibilità, anche mediante l adozione di tecnologie innovative, la definizione di contratti di servizio che incentivino il raggiungimento di tali risultati e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio dei fattori di produzione e della qualità del servizio, basato anche sulle valutazioni dell utenza; c) ottimizzare il sistema tariffario, in particolare attraverso la progressiva attuazione dell integrazione tariffaria a livello regionale; d) migliorare la lettura dell offerta complessiva del sistema, mettendo a disposizione del pubblico opportuni strumenti per l informazione, la comunicazione e la consultazione integrata, anche a livello regionale, di orari, percorsi, tariffe; e) promuovere la tutela dei diritti di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico e assicurare, anche in sede di stipula dei contratti di servizio, la qualità, l universalità, la fruibilità e l economicità delle prestazioni; f) assicurare al trasporto pubblico regionale e locale gli strumenti di governo e le risorse necessarie per garantire l efficacia, l efficienza e l economicità dell intero sistema; g) migliorare la vivibilità in ambito urbano e le condizioni ambientali del territorio, incentivare la mobilità sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove forme di mobilità, l utilizzo di tecnologie innovative e il rinnovo del parco circolante; h) supportare i processi di semplificazione del settore e favorire la creazione di operatori, anche in forma aggregata e consortile, in grado di sviluppare sinergie ed economie di scala, strategie e investimenti funzionali al concreto miglioramento della qualità del servizio; i) promuovere lo sviluppo industriale del settore, favorendone la crescita della competitività e dell imprenditorialità. 3. Nel perseguire le finalità di cui alla presente legge, ed al fine di assumere le decisioni che ne costituiscono attuazione, la Regione predilige il ricorso agli istituti della concertazione e della programmazione negoziata.

Art. 2 (Classificazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale) 1. Ai fini della presente disciplina, i servizi di trasporto pubblico regionale e locale che si svolgono nell ambito del territorio regionale, infraregionale e, ove di interesse locale, interregionale si distinguono in: a) servizi ferroviari; b) servizi su impianti fissi e a guida vincolata, quali a titolo esemplificativo linee tranviarie, metropolitane e filoviarie, su impianti a fune, quali a titolo esemplificativo funivie e funicolari, e su altri impianti di risalita; c) servizi automobilistici; d) servizi di navigazione; e) servizi aerei ed elicotteristici. 2. I servizi di cui al comma 1, si distinguono in: a) servizi di linea, qualora siano organizzati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, tariffe e condizioni prestabiliti, ad offerta indifferenziata, anche mediante servizi innovativi organizzati con modalità particolari, quali a titolo esemplificativo i servizi a chiamata; b) servizi non di linea, negli altri casi. 3. I servizi di cui al comma 1, lettere b) e c), allorché di linea, si articolano in: a) servizi comunali, che sono svolti nell ambito del territorio di un comune o, limitatamente ai servizi svolti su impianti fissi e a guida vincolata, che sono svolti, anche parzialmente, nell ambito del territorio del comune capoluogo di provincia; b) servizi di area urbana, che collegano il comune capoluogo di provincia con i comuni ad esso conurbati, caratterizzati da elevata frequenza e fermate capillari, salvo quanto previsto alla lettera a); c) servizi interurbani, che sono svolti nel territorio di più comuni, anche appartenenti a province diverse, salvo quanto previsto alla lettera a). 4. Sono ricompresi nei servizi di linea: a) i servizi di collegamento al sistema aeroportuale; b) i servizi finalizzati, intesi come i servizi effettuati con programma di esercizio esposto al pubblico, con vincolo di percorso autorizzato e ad offerta indifferenziata al pubblico, anche se costituito da una particolare categoria di persone; c) i servizi di granturismo, intesi come i servizi aventi lo scopo di servire località con particolari caratteristiche artistiche, culturali, storico ambientali e paesaggistiche. 5. Sono ricompresi nei servizi non di linea: a) i servizi di noleggio di autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), ivi compresi quelli rivolti ad una particolare categoria di persone, senza vincolo di percorso autorizzato e di programma di esercizio esposto al pubblico, ove il servizio sia richiesto e remunerato da un terzo committente;

b) i servizi di taxi e di noleggio con conducente effettuati ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) e degli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 6. Sono servizi complementari al trasporto pubblico regionale e locale i servizi non convenzionali, quali a titolo esemplificativo sistemi che prevedano l uso collettivo dei veicoli e delle biciclette, parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti.

TITOLO II RIPARTO DELLE FUNZIONI Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione, in materia di trasporto pubblico regionale e locale, svolge le funzioni ed i compiti di programmazione, indirizzo, gestione e controllo che richiedono l esercizio unitario a livello regionale. In particolare: a) coordina l attuazione della presente disciplina; b) definisce le linee strategiche della mobilità regionale, attraverso il programma regionale della mobilità e dei trasporti, approva il programma dei servizi ferroviari e gli indirizzi programmatici per l applicazione di specifiche iniziative di governo della mobilità; c) definisce le linee guida e gli indirizzi programmatici per la redazione dei programmi di bacino, l affidamento dei servizi, la stipula dei relativi contratti, l attività di monitoraggio e controllo e l informazione all utenza; d) sviluppa e promuove forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi, finalizzate al miglioramento della quantità, accessibilità, fruibilità e qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile; e) svolge i compiti in materia di riparto delle risorse per lo svolgimento dei servizi ai sensi dell articolo 17; f) promuove lo sviluppo coordinato dell intermodalità; g) definisce le politiche tariffarie, ivi compreso lo sviluppo dei relativi supporti tecnologici, e disciplina, anche mediante regolamenti, il sistema tariffario integrato regionale; h) elabora lo schema della carta dei servizi, in cui sono previsti i diritti degli utenti e le modalità per proporre reclamo e adire le vie conciliative; i) programma gli investimenti in relazione alle risorse europee, statali e regionali destinate al settore, in raccordo con lo Stato, le Regioni confinanti, gli Enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, anche mediante la sottoscrizione di atti di programmazione negoziata; j) promuove lo sviluppo delle forme complementari di mobilità di cui all'articolo 2, comma 6 e le altre forme di mobilità sostenibile; k) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi ferroviari regionali di cui all articolo 30, comma 3, lettera a), procedendo ai relativi affidamenti, in conformità alla vigente normativa nazionale e europea, e stipulando i conseguenti contratti; l) svolge compiti di programmazione, regolamentazione e controllo relativamente alla infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, ivi compresi il controllo dell accesso alla rete di competenza regionale e l allocazione della relativa capacità, intesa quale somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo dell infrastruttura ferroviaria; m) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi legge di semplificazione 1999), il procedimento di formazione e approvazione dei piani urbani della mobilità ed individua i Comuni tenuti alla approvazione di tali piani; n) detta gli indirizzi ed individua i Comuni tenuti alla redazione dei piani urbani del traffico di cui all articolo 36 del d.lgs. 285/1992;

o) sviluppa il sistema informativo dei trasporti e della mobilità e il sistema regionale di informazione al pubblico sui servizi di trasporto pubblico; p) approva il programma Regionale dell Infomobilità, quale documento strategico di programmazione e indirizzo avente per oggetto azioni coordinate e coerenti finalizzate allo sviluppo e alla sostenibilità dei processi innovativi applicati ai sistemi di mobilità pubblica e privata (ITS Intelligent Transport Systems); q) definisce il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne e attiva le potenzialità del sistema idroviario padano-veneto quale elemento di integrazione con il cabotaggio marittimo. 2. La Regione esercita inoltre le funzioni e i compiti di seguito elencati: a) assegna ed eroga alle province, ai comuni e alle Agenzie per il trasporto pubblico locale di cui all articolo 7 le risorse finanziarie disponibili per l esercizio delle funzioni di rispettiva competenza; b) svolge compiti di regolamentazione del sistema idroviario padano-veneto e dei servizi pubblici di linea per il trasporto di persone e cose sui laghi Maggiore, di Como, di Garda, previo risanamento tecnico-economico di cui all articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché sul lago d Iseo; c) definisce, mediante intesa tra le regioni interessate, ai sensi dell articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e relative norme regionali applicative, le modalità per l utilizzo, al fine della navigazione interna, delle aree del fiume Po e idrovie collegate; d) disciplina la navigazione ed emana le direttive in tema di usi e di gestione del demanio delle acque interne, le quali sono vincolanti per gli enti preposti alla gestione del demanio delle acque interne e per tutti gli altri soggetti che utilizzino tale demanio; e) disciplina, anche mediante regolamenti, i servizi aerei ed elicotteristici; f) individua, in accordo con gli Enti locali, le localizzazioni ottimali per la costruzione di una rete di eliporti ed elisuperfici; g) individua, in accordo con gli enti locali e sentiti i Consorzi per la gestione associata di bacino lacuale, le localizzazioni ottimali per la costruzione di idroscali e idrosuperfici; h) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all articolo 2, comma 4; i) disciplina, anche mediante regolamenti, le attività relative ai servizi di cui all articolo 2, comma 5; j) disciplina, anche mediante regolamenti, le agevolazioni tariffarie per l utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale di cui all articolo 45; k) svolge le altre funzioni amministrative previste dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la disciplina recata dalla presente legge.

Art. 4 (Funzioni delle province) 1. Le province esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri Enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Le province esercitano in forma associata con gli altri Enti locali, nell ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti: a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi interurbani, di cui all articolo 2, comma 3, lettera c); b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi in aree a domanda debole; c) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997 che interessano il territorio di più comuni, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipula di accordi o intese con Stati esteri o con Enti territoriali interni ad altri Stati; d) l espletamento delle procedure per l affidamento dei servizi di cui alle lettere a), b) e c), con la precisazione che, in caso di servizi espletati su impianti che hanno estensione interprovinciale, la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l impianto insiste maggiormente; e) l approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali; f) la stipula dei contratti di servizio, l erogazione dei corrispettivi e l irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali; g) il rilascio, ai sensi dell articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell autorizzazione per l immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all articolo 2, comma 3, lettera c), anche effettuati a chiamata; h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l alienazione degli autobus di linea; i) lo svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) delle funzioni amministrative e della vigilanza relative agli impianti fissi e a guida vincolata che operano nel territorio di più comuni, nonché relative agli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi interurbani individuati alla lettera a), qualora l impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione sovra provinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l impianto insiste maggiormente; j) l individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, nonché l accertamento, di cui all articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell ubicazione delle fermate dei servizi interurbani e comunali dei comuni non capoluogo di provincia, anche effettuati a chiamata, nonché dei servizi automobilistici di cui all articolo 2, comma 4, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti;

k) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico. 3. Le province esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti: a) la determinazione, nel rispetto dell unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall Agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle Agenzie, con l obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l entità in accordo con le Agenzie e gli altri Enti locali interessati; b) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio di più comuni oppure abbia estensione interprovinciale, nel qual caso la competenza spetta alla provincia sul cui territorio l impianto insiste maggiormente; c) la regolamentazione e il controllo dei servizi di granturismo di cui all articolo 2, comma 4, lettera c), assegnati sulla base del criterio della prevalenza della domanda in origine, ad esclusione di quelli che si svolgono interamente nell ambito del territorio di un singolo comune; d) il rilascio, ai sensi dell articolo 87 del d.lgs. 285/1992, del nulla osta per l immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all articolo 2, comma 4, lettere a) e c). 4. Sono conferite alle province le funzioni e i compiti concernenti: a) l accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all articolo 6 della legge 21/1992; b) l autorizzazione delle manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (approvazione del regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune; c) le autorizzazioni all uso delle acque del demanio della navigazione interna, in accordo con le autorità competenti e sentiti i comuni interessati, per le manifestazioni aeronautiche; d) l iscrizione nei registri delle navi e dei galleggianti, sia di servizio pubblico sia di uso privato, nonché la vigilanza sulle costruzioni delle nuove navi, ai sensi degli articoli 146, 153 e 234 del codice della navigazione e degli articoli 67, 146 e 147 del d.p.r. 631/1949; e) il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi certificati di navigabilità o idoneità a svolgere tutte le attività correlate ai sensi degli articoli 146, 153, 160, 161 e 1183 del codice della navigazione e degli artt. 36, 67 e 69 del d.p.r. 631/1949; f) la vigilanza sull attività delle scuole nautiche ai sensi dell articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche); g) l autorizzazione di apertura delle scuole nautiche; h) il rilascio delle autorizzazioni per i servizi in conto terzi e in conto proprio per il trasporto, il rimorchio o il traino di merci, nonché il rilascio delle relative idoneità professionali, ai sensi della normativa vigente; i) le funzioni di cui all articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto), concernenti la nomina della commissione d esame per il rilascio dell attestato di idoneità professionale all esercizio

dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, l indizione e lo svolgimento degli esami e di tutta l'attività istruttoria connessa al rilascio dell attestato. 5. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle province dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la disciplina recata dalla presente legge. 6. Le province possono affidare, previo accordo, l esercizio delle funzioni di propria competenza diverse da quelle di cui al comma 2 alle Agenzie per il trasporto pubblico locale. Art. 5 (Funzioni delle comunità montane) 1. Spettano alle comunità montane le funzioni e i compiti che riguardano il rispettivo territorio relativamente a: a) impianti a fune di ogni tipo aventi finalità turistico ricreative e relative infrastrutture di interscambio, con esclusione delle funzioni amministrative relative agli impianti a fune di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a) e 6, comma 2, lettera a); b) servizio di vigilanza sull esercizio di impianti di cui alla lettera a). 2. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alle comunità montane dalla normativa regionale vigente, purché compatibili con la disciplina recata dalla presente legge. 3. Le comunità montane possono affidare, previo accordo, l esercizio delle funzioni di propria competenza alle province o alle Agenzie per il trasporto pubblico locale. Art. 6 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni esercitano le funzioni che riguardano il rispettivo territorio singolarmente o in forma associata con gli altri Enti locali, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. I comuni esercitano in forma associata con gli altri Enti locali, nell ambito delle Agenzie per il trasporto pubblico locale, le funzioni e i compiti riguardanti: a) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi comunali e di area urbana, di cui all articolo 2, comma 3, lettere a) e b), nonché dei servizi in aree a domanda debole; b) la programmazione, regolamentazione e controllo dei servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale transfrontalieri di cui all articolo 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 422/1997 che interessano il territorio di un solo comune, sulla base del criterio della prevalenza della domanda di origine, ferma restando la competenza regionale in caso di stipula di accordi o intese con Stati esteri o con Enti territoriali interni ad altri Stati; c) l espletamento delle procedure per l affidamento dei servizi di cui alla lettera a), con la precisazione che (i), in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell ambito del territorio del comune capoluogo di provincia, la competenza spetta al comune capoluogo di provincia; (ii) in caso di servizi svolti, anche parzialmente, su impianti fissi e a guida vincolata nell ambito del territorio del comune capoluogo di regione, la competenza spetta al comune capoluogo di regione; d) l approvazione del sistema tariffario integrato per i servizi di propria competenza, nonché la determinazione delle tariffe, in conformità al regolamento di cui all articolo 44, e la trasmissione dei relativi atti alla Regione, che ne verifica la coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionali;

e) la stipula dei contratti di servizio, l erogazione dei corrispettivi e l irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze degli obblighi contrattuali; f) l espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti gli impianti fissi che operano nel territorio comunale, quali a titolo esemplificativo linee tramviarie, filoviarie, metropolitane, gli ascensori e le scale mobili utilizzati quali impianti di risalita di trasporto pubblico locale e gli impianti a fune e relative infrastrutture di interscambio di cui ai servizi comunali e di area urbana individuati alla lettera a); g) il rilascio, ai sensi dell articolo 87 del d.lgs. 285/1992, dell autorizzazione per l immatricolazione e la locazione del materiale rotabile da utilizzare per lo svolgimento dei servizi di cui all articolo 2, comma 3, lettere a) e b), anche effettuati a chiamata; h) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi di linea con autobus immatricolati da noleggio e viceversa, nonché il rilascio delle autorizzazioni per l alienazione degli autobus di linea; i) l individuazione dei criteri per il posizionamento sul territorio delle paline e pensiline delle fermate per i servizi di propria competenza, nonché, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, l accertamento, di cui all articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso e delle sue variazioni, nonché dell ubicazione delle fermate dei servizi di linea relativi ai servizi comunali e di area urbana, anche effettuati a chiamata, con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti; j) lo sviluppo di forme di mobilità sostenibile ed innovative da integrare con i servizi di trasporto pubblico; k) la promozione dell utilizzo, della fruibilità e dell accessibilità dei centri di interscambio in coordinamento con i vettori di trasporto. 3. I comuni esercitano singolarmente le funzioni volte a definire forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza, finalizzate al miglioramento della quantità, della fruibilità e della qualità del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, nonché i compiti riguardanti: a) l approvazione dei piani urbani della mobilità e dei piani urbani del traffico, da redigersi in conformità alla programmazione regionale e previo parere favorevole da parte delle Agenzie territorialmente interessate, sui profili di competenza; b) l adozione dei provvedimenti relativi alla viabilità comunale necessari a garantire l accessibilità, con il trasporto pubblico e privato, dei punti di interscambio con le reti di forza, con particolare riferimento alle stazioni ferroviarie, metropolitane e metro tramviarie; c) la determinazione, nel rispetto dell unitarietà del sistema tariffario integrato adottato dall Agenzia per il trasporto pubblico locale, di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle Agenzie, con l obbligo di corrispondere ai gestori i mancati introiti, nonché di definirne l entità in accordo con le Agenzie e gli altri Enti locali interessati; d) l espletamento delle funzioni amministrative e di vigilanza concernenti le interferenze, quali a titolo esemplificativo gli attraversamenti ed i parallelismi tra gli impianti fissi e gasdotti, acquedotti, canali, fognature, elettrodotti e linee telefoniche; e) il rilascio delle concessioni relative agli impianti fissi, agli impianti a fune e ai sistemi a guida vincolata, qualora l'impianto operi nel territorio comunale; f) limitatamente ai comuni non capoluogo di provincia e previo parere favorevole dell Agenzia per il trasporto pubblico locale competente per territorio, l istituzione, l affidamento, la stipula dei contratti e l erogazione dei relativi corrispettivi, con oneri finanziari integralmente a proprio carico e nel rispetto del sistema tariffario integrato