6. FAMIGLIA E SUCCESSIONI. Forme di circolazione. della ricchezza familiare

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6. FAMIGLIA E SUCCESSIONI 6. Famiglia Forme di e circolazione successioni della ricchezza familiare Forme di circolazione della ricchezza familiare 1

La famiglia

La famiglia e il diritto Storicità e relatività del diritto di famiglia Nella concreta regolamentazione delle relazioni familiari il legislatore ha adottato nel tempo politiche differenti Le tappe più significative dell evoluzione di tali politiche si rinvengono in due grandi riforme, introdotte rispettivamente dalla legge 22 maggio 1975, n. 151 e dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219 Passaggio da una «concezione istituzionale» a una «concezione costituzionale» della famiglia: la c.d. privatizzazione del diritto di famiglia (strumento per la realizzazione dell armonico e pieno sviluppo della personalità individuale) La famiglia nel disegno costituzionale italiano ed europeo - artt. 29, 30 e 31 Cost. - art.12 CEDU (1950) - art. 9 Carta di Nizza (2000)

Nozione di famiglia Nel tempo si è assistito a un processo di frammentazione del modello unitario (la famiglia c.d. legittima, cioè fondata sul matrimonio) e all affermazione di una pluralità di modelli socialmente tipizzati e giuridicamente rilevanti L elasticità della nozione che emerge dal diritto interno e sovranazionale induce a parlare non più di modello o modelli di famiglia, ma di non modello In presenza di figli (ossia in relazione ai rapporti verticali intergenerazionali e di parentela), la famiglia è sempre di diritto, sia essa fondata sul matrimonio o no In relazione al rapporto di coppia (orizzontale), invece, può ancora parlarsi di famiglia di fatto o, meglio, di coppia di fatto e di famiglia legittima, cioè fondata sul matrimonio La famiglia legittima conserva nel nostro sistema un rilievo privilegiato. A tale modello - caratterizzato da «stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio» - fa riferimento la disciplina ordinaria

Il sistema del diritto di famiglia e la circolazione della ricchezza La famiglia è un pilastro fondamentale della società, una formazione sociale che produce e distribuisce ricchezza (anche se in base a logiche di affetto e solidarietà e non in base a logiche di mercato) Il legislatore accompagna l organizzazione famiglia al suo interno, attribuendogli precisi riconoscimenti anche all esterno La normativa vigente detta una disciplina analitica per la famiglia fondata sul matrimonio (con particolare riferimento al rapporto tra i coniugi), al fine di assicurare un equa distribuzione della ricchezza sia nella fase fisiologica (di convivenza) che in quella patologica (di rottura della convivenza) La normativa vigente si preoccupa altresì di assicurare un trattamento unitario al rapporto di filiazione (a prescindere dal fatto che i genitori siano coniugati o non coniugati, conviventi o non conviventi), secondo l inderogabile principio contributivo La normativa vigente si preoccupa, infine, di assicurare, indipendentemente dalla sussistenza del matrimonio, una corretta e, il più possibile, paritaria trasmissione della ricchezza nel passaggio generazionale

La promessa di matrimonio L'art. 79 cod. civ. stabilisce che La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento". Il carattere non vincolante della promessa di matrimonio è volto a tutelare la libertà del consenso matrimoniale. La rottura della promessa produce però alcuni, limitati, effetti giuridici, e precisamente: 1) la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 cod. civ.) 2) il risarcimento del danno (art. 81 cod. civ., che mira a tutelare, da un lato, la libertà matrimoniale e, dall altro, l affidamento incolpevole)

MATRIMONIO Il termine matrimonio indica: sia l atto posto a fondamento della famiglia sia il rapporto che dall atto trae origine

MATRIMONIO La forma dell atto Rispetto all atto il nostro ordinamento prevede una pluralità di forme di celebrazione, e precisamente: 1) il matrimonio civile: interamente sottoposto alla legge statale; 2) il matrimonio concordatario: celebrato dinanzi ad un ministro del culto cattolico. L art. 82 cod. civ. rinvia al Concordato con la Santa sede (L. 847/1929), che prevede un doppio regime matrimoniale, per cui al matrimonio, come rapporto, sono riconosciuti effetti civili, mentre l atto è assoggettato alla disciplina canonica Il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri dei culti ammessi nello Stato (ad esempio: Chiesa Valdese, Luterana, Battista, Comunità israelitica) non rappresenta un terzo tipo di matrimonio, ma semplicemente una forma particolare di celebrazione del matrimonio civile.

I complessi rapporti tra matrimonio concordatario e matrimonio civile Nell ordinamento canonico, la disciplina differenziata del momento costitutivo trova il suo fondamento sulla maggiore rilevanza attribuita alla purezza del consenso, inteso come esternazione di una volontà individuale. Nell ordinamento statale, invece, si tiene conto di un comportamento consapevole dal quale discendono responsabilità, anche se il consenso mantiene la sua centralità. Tale diversità, se da un lato giustifica la più ampia possibilità di annullamento del matrimonio canonico ad effetti civili rispetto a quella prevista per il matrimonio civile, dall altro apre complesse questioni, apparentemente solo teoriche. La rilevanza pratica di tali questioni risiede nelle diverse conseguenze di carattere economico legate alla disciplina della nullità, della separazione e del divorzio (v. artt. 128 cod. civ. e 5 l.div.).

MATRIMONIO La disciplina dell atto Requisiti per contrarre matrimonio (artt. 84-89 cod. civ.) Impedimenti dirimenti: incidono sulla validità dell atto, (età, capacità, libertà di stato, delitto, parentela, affinità, adozione, ecc.) Impedimenti impedienti: incidono sulla regolarità dell atto (esempio: divieto temporaneo di nuove nozze, artt. 89 e 140 cod. civ.)

MATRIMONIO Le caratteristiche dell atto Personalissimo: va compiuto personalmente dagli sposi che non possono farsi rappresentare. Tuttavia, in alcuni casi tassativamente indicati (art. 111 cod. civ.), la legge ammette il matrimonio per procura Legittimo: non tollera l apposizione di elementi accidentali Ad effetti inderogabili (art. 160 cod. civ.): l inderogabilità va oggi intesa limitatamente allo status

MATRIMONIO Gli effetti dell atto: il rapporto matrimoniale Con il matrimonio si instaura la comunione di vita materiale e spirituale, che è l essenza stessa del matrimonio Sorge lo status di coniuge, ossia una relazione tra soggetti (situazioni giuridiche soggettive) contrassegnate da una reciprocità di doveri e di obblighi (v. slides successive) La donna aggiunge al proprio cognome quello del marito (art. 143 bis cod. civ.) Si acquista la cittadinanza (coniuge straniero) Sorgono effetti di diritto ereditario (v. infra) Sorge l obbligo alimentare (art. 433 cod. civ.)

I diritti e i doveri che nascono dal matrimonio Rapporti personali (art. 143-148 cod. civ.) Rapporti patrimoniali (artt.143, comma 3, 159 ss. cod. civ.) La regola dell accordo nell indirizzo della vita familiare (art. 144 cod. civ.) si pone non solo come manifestazione concreta dell uguaglianza fra coniugi, ma anche a garanzia dell unità della famiglia

Regime patrimoniale primario e regime patrimoniale secondario Art. 143, comma 3, e artt.147, 148 (che rinviano agli artt. 315-bis, 316-bis) cod. civ.: obblighi di rilevanza patrimoniale, in relazione ai quali si parla di «regime patrimoniale primario» Si tratta di regole volte a fissare, in relazione al c.d. «momento contributivo», un regime inderogabile fondato su rigorosi criteri di parità e proporzionalità, a conferma dell obiettivo che ha ispirato la riforma, ossia la piena attuazione al principio dell uguaglianza morale e materiale dei coniugi, anche sotto il profilo dei rapporti patrimoniali. Tali regole risultano, nel complesso, complementari a quelle contenute nel Capo VI (artt. 159-230-bis cod. civ.) del Titolo VI, espressamente rubricato Del regime patrimoniale della famiglia, le quali costituiscono invece il «regime patrimoniale secondario», essendo destinate a regolare, con disposizioni largamente derogabili, il c.d. «momento distributivo», e cioè l allocazione all interno della famiglia della ricchezza acquisita durante il matrimonio

Il regime patrimoniale della famiglia Pluralità di regimi e autonomia dei coniugi Il nostro ordinamento prevede una pluralità di regimi patrimoniali, lasciando ai coniugi la libertà di adottare quello ritenuto più idoneo alle loro esigenze. Essi possono quindi scegliere fra i diversi regimi prospettati dal legislatore, che sono: la comunione dei beni la separazione dei beni il fondo patrimoniale la comunione convenzionale Regime patrimoniale legale: è costituito dalla comunione dei beni (art. 159 cod. civ.) Regime patrimoniale convenzionale: quello (diverso dalla comunione legale) prescelto dai coniugi attraverso apposita convenzione matrimoniale

Le convenzioni matrimoniali L espressione convenzione matrimoniale indica ogni atto attraverso il quale gli sposi, prima o dopo il matrimonio, con l eventuale partecipazione di un terzo (è il caso, ad esempio, della costituzione del fondo patrimoniale), regolano il regime patrimoniale della famiglia in modo difforme rispetto a quello legale. Le convenzioni matrimoniali sono governate dal principio della modificabilità: esse possono essere stipulate in ogni tempo (art. 162, comma 2, cod. civ.), e quindi sia prima del matrimonio (in tal caso la loro efficacia è subordinata alla condizione della futura celebrazione) sia successivamente al medesimo. Non hanno natura di atti personalissimi

Le convenzioni matrimoniali: requisiti di validità Capacità di agire Atto pubblico a pena di nullità

Le convenzioni matrimoniali: requisiti di efficacia annotazione della convenzione (o della sua modifica) a margine dell atto di matrimonio (artt. 162, comma 2, e 163, comma 3, cod. civ.), la quale consente di far valere gli effetti della convenzione stessa trascrizione nei registri immobiliari delle convenzioni aventi ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati (artt. 2647 e 2685 cod. civ.), la quale consente di far valere il vincolo (da essa derivante) rispetto ai singoli beni Si tratta di ipotesi di pubblicità dichiarativa, il cui mancato assolvimento, qualificabile come onere, rende la convenzione (o la sua modifica) inopponibile ai terzi.

La separazione dei beni (artt. 215-219 cod. civ.) Nel regime di separazione, ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215 cod. civ.) e di tali beni ha la gestione separata (art. 217 cod. civ.). Qualora l acquisto sia stato effettuato congiuntamente da entrambi i coniugi, il bene appartiene ad entrambi, secondo la disciplina della comunione ordinaria (artt. 1100 e segg. cod. civ.).

La separazione dei beni Amministrazione e godimento L incarico di amministrare i beni dell altro coniuge si presume gratuito. Pertanto il coniuge amministratore risponderà in caso di cattiva gestione nei confronti dell altro solo in caso di dolo o colpa grave (art. 217 cod. civ.) Il coniuge che ha il godimento dei beni di proprietà dell altro è tenuto a tutte le obbligazioni gravanti sull usufruttuario (art. 218 cod. civ.)

La separazione dei beni Prova della proprietà dei beni Il principio della titolarità esclusiva dei beni acquistati da ciascuno dei coniugi in regime di separazione non vale ad eliminare tutte le incertezze che di fatto possono sorgere in ordine alla determinazione della titolarità dei beni acquistati durante il matrimonio, e in particolare dei beni mobili. Per risolvere i casi dubbi il legislatore ha posto due regole: 1) la proprietà esclusiva può essere provata da ciascuno dei coniugi nei confronti dell altro con qualsiasi mezzo (art. 219, comma 1, cod. civ.); 2) qualora tale prova non sia stata raggiunta, il bene si considera comune (art. 219, comma 2, cod. civ.)

La separazione dei beni Dalle indagini statistiche emerge che il regime di separazione risulta essere quello di gran lunga preferito dalle coppie di sposi. Ragioni: il regime di separazione dei beni, senza violare i principi inderogabili su cui si fonda il matrimonio, riserva a ciascun coniuge un più ampio campo di autonomia e consente altresì una maggiore snellezza nella circolazione della ricchezza, non soltanto durante il matrimonio, ma anche nell eventualità di una sua crisi.

La comunione dei beni (artt. 177-197 cod. civ.) Costituisce il regime patrimoniale legale dei coniugi: essa si applica automaticamente all atto del matrimonio in mancanza di una diversa convenzione stipulata a norma dell art. 162 cod. civ. Attribuisce ai coniugi la cogestione del patrimonio con uguaglianza di poteri e la contitolarità per quote uguali sugli acquisti successivi al matrimonio, salve le eccezioni previste dalla legge Il termine comunione viene comunemente inteso in una duplice accezione: - come regime, ossia come disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi; - come complesso di beni comuni assoggettati a tale regime

La comunione dei beni: caratteristiche peculiari non obbligatoria (potendo i coniugi optare per un regime diverso) non universale (essendo prevista dalla legge l esclusione di alcuni beni) vincolante (in quanto dalla scelta di tale regime discende l applicazione di una precisa disciplina) Deve distinguersi, poi, una comunione attuale (o immediata), relativa ai beni acquistati durante il matrimonio, e una comunione futura, concernente quei beni che diventeranno comuni solo al momento dello scioglimento della comunione

La comunione dei beni: differenze rispetto alla comunione ordinaria La comunione ordinaria (artt. 1100 ss. cod. civ.): è una comunione statica su determinati beni; trova la sua fonte sia nella legge sia nella volontà delle parti; ai comproprietari possono spettare quote diseguali; il singolo comproprietario non può disporre dell intero cespite, ma è titolare del diritto a disporre liberamente della propria quota, alienandola o ipotecandola, oltre che del diritto potestativo alla divisione dei beni comuni. All opposto, la comunione legale è una comunione dinamica, che si modifica ad ogni nuovo acquisto; la sua fonte è sempre e solo la legge; dà luogo necessariamente ad una contitolarità per quote uguali sulle quali i coniugi non hanno alcun diritto di disposizione, ma, in presenza di determinati presupposti (artt. 181-183 cod. civ.), il singolo coniuge può compiere atti di disposizione sull intero; il singolo coniuge non è titolare di un diritto alla divisione della comunione, potendo i beni essere divisi solo allo scioglimento della comunione stessa (per convenzione matrimoniale o per le cause oggettive previste dall art. 191 cod. civ.). Dalla diversità fra i due istituti discendono quindi regole diverse anche relativamente all amministrazione.

La comunione dei beni: oggetto I beni sottoposti al regime di comunione legale possono essere suddivisi in tre masse distinte: 1) beni che cadono in comunione immediata 2) beni che cadono in comunione de residuo, ossia destinati a divenire comuni per la parte che residua al momento dello scioglimento della comunione 3) beni personali, ossia esclusi dalla comunione

1) Beni in comunione immediata (art. 177, lett. a) e d), cod. civ.) Costituiscono oggetto di comunione immediata gli acquisti compiuti dai coniugi insieme (c.d. acquisti congiunti) o separatamente (c.d. acquisti separati) durante il matrimonio (art. 177, lett. a), cod. civ.). le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; solo gli utili o gli incrementi derivanti dalla gestione comune se l azienda apparteneva al coniuge prima del matrimonio (art. 177. lett. d), cod. civ.).

Beni in comunione immediata: problemi interpretativi In relazione al titolo, si discute se cadano in comunione immediata gli acquisti a titolo originario (particolarmente controversa, anche perché di solito implicante effetti economici ben rilevanti, è l ipotesi dell accessione ex art. 934 cod. civ.) In relazione all oggetto, si discute se gli acquisti possano riguardare anche diritti di credito o i beni immateriali. Secondo l opinione prevalente, nel concetto di acquisto può rientrare ogni diritto (assoluto o relativo) che rappresenti un incremento stabile del patrimonio) Con riferimento al requisito temporale posto dal legislatore (durante il matrimonio), si discute in relazione a quelle fattispecie acquisitive il cui iter sia cominciato anteriormente al matrimonio (cc.cd. acquisti a formazione progressiva). Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che, ai fini della loro ricaduta in comunione, rileva il momento in cui si produce il trasferimento del diritto

La comunione dei beni: pubblicità L acquisto alla comunione di beni immobili o mobili registrati è assoggettato a trascrizione ai fini della sua opponibilità ai terzi (artt. 2643 ss. cod. civ.) Nel caso in cui l acquisto sia separato, l atto va trascritto a favore del solo coniuge stipulante, sebbene anche l altro ne divenga titolare (c.d. pubblicità negativa) Il coniuge non intestatario può sempre ottenere una sentenza di accertamento della contitolarità del bene sulla base della quale richiedere la trascrizione anche a proprio nome

2) Beni in comunione de residuo (artt. 177, lett. b) e c), e 178 cod. civ.) L espressione comunione de residuo indica quei beni che diventano comuni per la parte che residua al momento dello scioglimento della comunione legale. Ciò implica che, prima dello scioglimento, tali beni rientrano nella titolarità e nella disponibilità esclusiva del coniuge cui gli stessi appartengono. Essa comprende: i frutti dei beni propri appartenenti a ciascun coniuge percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione (art. 177, lett. b), cod. civ.) i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se, al momento dello scioglimento della comunione, non siano stati consumati (art. 177, lett. c), cod. civ.) i beni destinanti all esercizio dell impresa gestita individualmente da uno dei coniugi e costituita dopo il matrimonio; solo gli utili e gli incrementi qualora l impresa (gestita individualmente) sia stata costituita prima del matrimonio (art. 178 cod. civ.)

3) Beni esclusi dalla comunione: i beni personali (art. 179 cod. civ.) Con riferimento al tempo dell acquisto, sono personali tutti quei beni dei quali ciascun coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento prima del matrimonio (art. 179, comma 1, lett. a), cod. civ.). Con riferimento al titolo d acquisto, sono personali i beni acquistati per donazione o testamento, salvo che nell atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione (art. 179, comma 1, lett. b), cod. civ.). Con riferimento alla destinazione economica dei beni, sono considerati personali quelli di uso strettamente personale (art. 179, comma 1, lett. c), cod. civ.) e quelli utilizzati da ciascun coniuge per l esercizio della professione (art. 179, comma 1, lett. d), cod. civ.), ma non quelli destinati alla conduzione di un azienda facente parte della comunione, i quali ricadono nella citata disciplina di cui agli artt. 177, lett. d) e 178 cod. civ. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita totale e parziale di capacità lavorativa (art. 179, comma 1, lett. e), cod. civ.) I cc.dd. acqusti per surrogazione, ossia i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali precedentemente menzionati o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell atto di acquisto (art. 179, comma 1, lett. f), cod. civ.).

Beni immobili e mobili registrati e il c.d. rifiuto del coacquisto (art. 179, comma 2, cod. civ.) In base all art. 179, comma 2, cod. civ., l acquisto di beni immobili e mobili registrati effettuato dopo il matrimonio è escluso dalla comunione, ai sensi delle lett. c), e) ed f) del 1 comma, stessa norma, quando tale esclusione risulti dall atto di acquisto e di esso sia stato parte anche l altro coniuge La partecipazione non è richiesta, invece, per gli acquisti delle categorie di beni di cui alle lett. a) e b) dell art. 179, comma 1, cod. civ., essendo in tali casi sempre possibile, dall esame dei registri immobiliari, accertare se l acquisto sia avvenuto prima del matrimonio ovvero per spirito di liberalità o, ancora, mortis causa Giurisprudenza e parte della dottrina ritengono che la partecipazione del coniuge non acquirente non sia essenziale: essa avrebbe una funzione meramente ricognitiva, in quanto non potrebbe escludere né creare il carattere personale dell acquisto.

L amministrazione della comunione I coniugi hanno il potere di compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente quelli di straordinaria amministrazione e quelli concernenti l acquisto o la concessione di diritti personali di godimento (art. 180 cod. civ.).

L amministrazione della comunione Gli atti autorizzati Qualora il consenso di entrambi risulti oggettivamente e gravemente pregiudizievole, il legislatore consente che l atto possa essere validamente compiuto da un solo coniuge. Ciò accade nell ipotesi di: rifiuto (ingiustificato) di consenso di uno dei coniugi (art. 181 cod. civ.) di lontananza o ulteriore impedimento di un coniuge che non abbia rilasciato una procura (art. 182 cod. civ.). In tali casi, l altro coniuge può ricorrere al giudice (il tribunale ordinario) ed ottenere una specifica autorizzazione al compimento dell atto Inoltre: il coniuge può compiere da solo atti per i quali sarebbe necessario il consenso di entrambi qualora abbia richiesto (e il giudice abbia concesso) l esclusione dall amministrazione dell altro coniuge perché minore, impossibilitato ad amministrare o incapace di farlo (art. 183, commi 1 e 2, cod. civ.). L esclusione opera di diritto se l altro coniuge sia stato interdetto, e permane finché non sia cessato tale stato (art. 183, comma 3, cod. civ.).

Gli atti compiuti senza il necessario consenso Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell altro, e non siano da questo convalidati, sono annullabili qualora abbiano ad oggetto beni immobili o mobili registrati (art 184, comma 1, cod. civ.). L annullabilità deve essere azionata entro un anno dalla data in cui il coniuge ha avuto conoscenza dell atto e comunque dalla sua trascrizione. Qualora l atto abbia ad oggetto beni mobili, prevale l esigenza di tutelare la sicurezza nella circolazione, e perciò gli atti restano validi ed efficaci. Tuttavia, per il coniuge che li ha compiuti sorge, su istanza dell altro, l obbligo di ricostituire la comunione nello status quo ante o, qualora ciò non sia possibile, di pagarne l equivalente (art. 184, comma 3, cod. civ.).

La responsabilità patrimoniale La regola generale prevista in tema di responsabilità patrimoniale di cui all art. 2740 cod. civ. (in base alla quale chi si obbliga risponde illimitatamente con tutti i suoi beni presenti e futuri), deve qui essere coordinata e adattata ad una situazione del tutto peculiare, in cui l assunzione delle obbligazioni può avvenire congiuntamente o separatamente e in cui coesistono beni comuni, beni che diventeranno comuni e beni personali. Occorre pertanto distinguere due categorie di debiti: 1) quelli della comunione 2) quelli personali (o particolari), rispetto ai quali si delinea nel sistema una sorta di responsabilità incrociata

I debiti della comunione Rientrano fra i debiti della comunione: i pesi ed gli oneri gravanti sui beni al momento dell acquisto (ad esempio le imposte); i debiti assunti dai coniugi, anche separatamente, nello svolgimento dell ordinaria amministrazione; quelli assunti per il mantenimento della famiglia, l educazione e l istruzione dei figli e ogni altra obbligazione contratta, anche separatamente, per i normali bisogni della famiglia; i debiti contratti congiuntamente da entrambi i coniugi. Di tali debiti rispondono innanzitutto i beni della comunione (art. 186 cod. civ.); qualora essi non siano sufficienti a soddisfare i creditori, questi possono aggredire i beni personali di ciascun dei coniugi, ma nei limiti della metà del credito (art. 190 cod. civ.). Nel caso in cui l obbligazione sia stata assunta congiuntamente, e indipendentemente dalle finalità, l art. 190 cod. civ. non troverà applicazione, con la conseguenza che i coniugi risponderanno solidalmente con tutto il loro patrimonio personale I coniugi possono avvalersi del beneficio dell escussione, e quindi pretendere che i creditori aggrediscano prima i beni della comunione e solo in via sussidiaria, qualora i primi risultino insufficienti, i loro beni personali

I debiti personali Sono quelli assunti per soddisfare esigenze proprie o nell interesse del proprio patrimonio o, ancora, nello svolgimento di attività separata; ad essi sono equiparati i debiti assunti da uno solo dei coniugi senza il necessario consenso dell altro coniuge, anche se nell interesse della famiglia (art. 189, comma 1, cod. civ.). Il regime di responsabilità previsto per tale categoria di debiti appare invertito rispetto al precedente: dei debiti personali, infatti, risponde principalmente il patrimonio personale del coniuge e sussidiariamente la sua quota in comunione (art 189, comma 2, cod. civ.). I beni personali del coniuge, invece, non rispondono mai dei debiti personali dell altro. Nel caso di conflitto tra le diverse categorie di creditori, quelli della comunione prevalgono su quelli particolari, a meno che questi ultimi non siano muniti di cause legittime di prelazione (art 189, comma 2, cod. civ.).

Lo scioglimento della comunione Le cause di scioglimento, tutte tassativamente elencate nell art. 191 cod. civ., vengono distinte in: - legali - convenzionali - giudiziali

Scioglimento legale Sono cause di scioglimento legale, che comportano l automatica cessazione della comunione: la dichiarazione di morte presunta o di assenza la rottura del vincolo matrimoniale per morte annullamento del matrimonio o divorzio la separazione personale (consensuale o giudiziale) dei coniugi il fallimento di uno dei coniugi

Scioglimento convenzionale Opera in virtù di convenzioni matrimoniali, nel rispetto della forma e degli oneri pubblicitari di cui all art. 162 cod. civ. Il legislatore prevede, inoltre, un ulteriore ipotesi di scioglimento convenzionale della comunione (art. 191, comma 2, cod. civ.) relativamente all azienda già soggetta a tale regime (e cioè l azienda gestita da entrambi i coniugi e costituita dopo il matrimonio).

Scioglimento giudiziale Definito separazione giudiziale dei beni (art. 193 cod. civ.), può essere pronunciato dal giudice su domanda di uno dei coniugi nei casi di: esclusione dall amministrazione di cui all art. 183 cod. civ. (interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione) quando il disordine negli affari o la condotta tenuta da un coniuge nell amministrazione dei beni metta in pericolo gli interessi dell altro o della famiglia quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro

Gli effetti fra le parti Lo scioglimento determina: 1) l estinzione del regime di comunione. Ad esso, se il matrimonio perdura, subentra il regime di separazione dei beni 2) una serie di effetti sui rapporti patrimoniali fra i coniugi, e precisamente: l acquisizione in comunione de residuo dei beni di cui agli artt. 177, lett. b) e c), e 178 cod. civ.; la costituzione sull intero patrimonio (già in comunione legale) di una comunione ordinaria con conseguente applicazione della disciplina per essa dettata (artt. 1100 ss. cod. civ.); la nascita di obblighi di rimborsi e restituzioni (art. 192 cod. civ.); il sorgere del diritto di prelevamento (art. 195 cod. civ.); l eventuale costituzione coattiva del diritto di usufrutto su una parte dei beni del coniuge in favore dell altro affidatario dei figli (art. 194, comma 2, cod. civ.); infine, ogni obbligazione contratta successivamente allo scioglimento, così come ogni acquisto, saranno sempre imputati al singolo coniuge, con esclusione del regime legale

Gli effetti nei confronti dei terzi Lo scioglimento della comunione deve essere sottoposto ad una adeguata pubblicità che lo renda conoscibile, e quindi opponibile ai terzi Tale forma pubblicitaria è l annotazione a margine dell atto di matrimonio e, con riferimento ai singoli beni immobili o mobili registrati, la trascrizione nei registri immobiliari Con lo scioglimento della comunione cessa la disciplina particolare della c.d. pubblicità negativa (v. slide n. 29), con la conseguenza che il coniuge non intestatario del bene (già in comunione) dovrà procedere all accertamento giudiziale della contitolarità dello stesso per poi poter richiedere la trascrizione anche a proprio nome

La liquidazione e la divisione dei beni comuni A seguito dello scioglimento si apre la fase della liquidazione e della divisione dei beni comuni, nella quale ciascuno dei coniugi può far valere e realizzare la sua quota, che comprende non solo la metà dei beni acquisiti alla comunione immediata, ma anche la metà dei beni della comunione de residuo. A tal fine, è necessario formare la massa del patrimonio comune ed effettuare, quindi, una serie di operazione che consentano di identificare le poste attive e quelle passive. Rimborsi, restituzioni e prelevamenti costituiscono alcune di queste operazioni.

La liquidazione e la divisione Rimborsi, restituzioni, prelievi Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione quanto abbia abusivamente prelevato dal patrimonio comune (art. 192, commi 1 e 2, cod. civ.), e in particolare le somme utilizzate per fini personali nonché il valore dei beni alienati senza il necessario consenso dell altro, a meno che, in quest ultimo caso, il coniuge non dimostri che l atto compiuto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniuge è poi tenuto a restituire le somme che l altro coniuge abbia prelevato dal proprio patrimonio personale e impiegato a vantaggio della comunione (art. 192, comma 3, cod. civ.). La nascita di quest obbligo presuppone che il prelievo sia avvenuto per far fronte a spese necessarie o per investimenti oggettivamente utili. Il coniuge avente diritto al rimborso o alle restituzioni può soddisfarsi direttamente mediante il prelievo di beni comuni (nell ordine: il denaro, poi i beni mobili, infine i beni immobili) sino alla concorrenza del proprio credito (art. 192, comma 5, cod. civ.). In qualunque momento, ciascuno dei coniugi può esercitare secondo i principi in tema di comunione ordinaria (art. 1111 cod. civ.) il diritto potestativo alla divisione dei beni comuni, che si effettua ripartendo in parti uguali l attivo e il passivo (art. 194, comma 1, cod. civ.). Nella divisione, ciascuno dei coniugi ha il diritto di prelevare i beni mobili personali.

La liquidazione e la divisione La prova della titolarità dei beni mobili La prova della proprietà esclusiva del bene spetta al coniuge che la reclama; in mancanza si presume che il bene faccia parte della comunione. Tale prova può essere data con ogni mezzo nei confronti dell altro coniuge, ma solo mediante scrittura privata avente data certa, nei confronti dei terzi pregiudicati dal prelevamento (art. 197 cod. civ.), ossia i creditori della comunione (o meglio, dei beni appartenuti alla comunione, sui quali essi conservano il diritto di prelazione rispetto ai creditori personali). Pertanto, qualora il bene sia stato espropriato dai creditori della comunione perché il coniuge abbia, sì, dimostrato la proprietà esclusiva del bene, ma non con atto avente data certa, tale coniuge potrà pretendere la metà del valore del bene agendo in regresso sui beni della comunione, nonché su quelli personali dell altro coniuge.

La comunione convenzionale I coniugi possono parzialmente derogare alla disciplina della comunione legale (art. 210 cod. civ.) ampliandone l oggetto. Essa, quindi, può essere considerata sia come una modifica del regime legale di comunione, sia come un regime patrimoniale autonomo. La comunione convenzionale si costituisce ed è regolata mediante convenzioni matrimoniali, le quali, pertanto, possono essere stipulate in ogni tempo, nel rispetto dei requisiti di forma e di pubblicità precedentemente esposti.

La comunione convenzionale limiti al potere di deroga dei coniugi 1) I coniugi non possono disciplinare i loro rapporti rinviando genericamente a leggi in vigore in ordinamenti stranieri o agli usi, ma devono indicare in modo concreto il contenuto dei patti con cui intendono regolare questi loro rapporti (art. 161 cod. civ., richiamato dall art. 210, comma 1, cod. civ.). 2) Alcune categorie di beni sono comunque escluse dalla comunione convenzionale (art. 210, comma 2, cod. civ.), e specificamente i beni di uso strettamente personale (art. 179, lett. c), cod. civ.), quelli necessari all esercizio della professione (art. 179, lett. d), cod. civ.), quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione corrisposta per la perdita parziale o totale della capacità lavorativa (art. 179, lett. e), cod. civ.). 3) Le norme della comunione relative all amministrazione e all uguaglianza delle quote riguardo ai beni ricompresi nella comunione stessa non sono derogabili (art. 210, comma 3, cod. civ.). 4) Infine, sono inderogabili anche le norme, sempre in tema di comunione legale, concernenti la responsabilità dei coniugi e la garanzia patrimoniale dei terzi. A tutela dei creditori personali, pregiudicati dall ampliamento della comunione, il legislatore concede loro la possibilità di aggredire i beni della comunione limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge che li ha conferiti (art. 211 cod. civ.)

La comunione convenzionale cause di scioglimento La comunione convenzionale segue la disciplina dettata per la comunione legale alla quale i coniugi possono convenzionalmente derogare, ad esempio escludendo l operatività di cause di scioglimento previste dalla legge o includendone altre non previste o, ancora, introducendo regole particolari in relazione alle modalità di divisione dei beni

Il fondo patrimoniale Costituisce un regime patrimoniale particolare ed integrativo, in quanto concerne singoli beni ed è operante sia in regime di comunione legale sia in regime di separazione dei beni. Attraverso il fondo patrimoniale si costituisce un patrimonio separato, gestito da entrambi i coniugi e destinato a fare fronte ai bisogni della famiglia (artt. 167 ss. cod. civ.). Esso è caratterizzato un vincolo di destinazione impresso a taluni beni avente la funzione di soddisfare alle esigenze di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia nucleare, ossia dei coniugi e dei figli minori. Questo particolare vincolo di destinazione incide sull intera disciplina dell istituto.

Il fondo patrimoniale costituzione Può avvenire sia prima sia durante il matrimonio attraverso un apposita convenzione matrimoniale e della quale i coniugi sono parti necessarie. I beni destinati alla costituzione del fondo possono essere conferiti da entrambi i coniugi, da uno solo di essi ovvero da un terzo. In quest ultimo caso, il terzo deve partecipare alla convenzione. Sempre nel caso in cui i beni da conferire al fondo siano di proprietà di un terzo, la costituzione può avvenire anche mediante testamento.

Il fondo patrimoniale pubblicità Per l opponibilità del vincolo l art. 2647 cod. civ. prevede la trascrizione del fondo che abbia oggetto beni immobili, mentre l art. 69, lett. b), d.p.r. 369/2000 ne impone l annotazione a margine dell atto di matrimonio

Il fondo patrimoniale oggetto Oggetto del fondo patrimoniale è il diritto di proprietà su beni immobili, mobili registrati e titoli di credito. Ipotesi discusse: diritti reali di godimento (la temporaneità che può caratterizzare tali diritti, nonché l indisponibilità - nel caso di uso e abitazione - potrebbe impedire il pieno compimento dello scopo per cui fondo è costituito) beni futuri (in virtù dell esplicito riferimento a beni determinati di cui all art. 167, comma 1, cod. civ. Al riguardo, autorevole dottrina precisa che, in assenza di uno specifico divieto, la questione può essere risolta facendo riferimento alle regole generali previste in materia contrattuale) Il fondo può essere ulteriormente accresciuto attraverso nuovi conferimenti da parte dei coniugi, di uno di essi ovvero del terzo.

Il fondo patrimoniale proprietà dei beni conferiti Spetta ad entrambi i coniugi, contitolari per quote uguali, salvo che nell atto costitutivo non sia diversamente disposto (art. 168, comma 1, cod. civ.). Così, ad esempio, nel caso in cui la costituzione avviene ad opera di un terzo, questi può riservarsi la proprietà oppure trasferirla ad uno solo coniugi; analogamente, uno solo dei coniugi può destinare a fondo patrimoniale alcuni beni senza trasferirne la proprietà (neppure pro quota) all altro. Negli ultimi due casi, si discute sulla necessità, sul piano civilistico, dell accettazione da parte dell altro coniuge, mentre, sul piano fiscale, va rilevato che l assenza o meno di accettazione determina effetti diversi.

Il fondo patrimoniale gestione dei beni conferiti La gestione spetta necessariamente ad entrambi i coniugi ed è disciplinata secondo le regole dettate in tema di amministrazione della comunione legale. La disciplina diventa più rigorosa in presenza di figli minori: in tal caso, infatti, per gli atti di disposizione (alienazione, costituzione di pegno o ipoteca) si richiede non soltanto il consenso di entrambi, ma anche l autorizzazione del tribunale, che potrà concederla nei soli casi di necessità od utilità evidente (art. 169 cod. civ.). L atto di costituzione del fondo può prevedere (sempre in modo espresso) una deroga a tale regola (e, quindi, sia alla necessità del consenso di entrambi sia dell autorizzazione del giudice); tuttavia, la deroga alla necessità del consenso presuppone che i coniugi non siano in comunione legale, posto che la regola della gestione congiunta sancita in tale regime ha carattere inderogabile. I frutti spettano ad entrambi i coniugi. Essi devono essere utilizzati per soddisfare i bisogni della famiglia o per incrementare ulteriormente il fondo.

Il fondo patrimoniale responsabilità patrimoniale I beni del fondo rispondono unicamente per le obbligazioni contratte per soddisfare i bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.) Il fondo, dunque, non può essere aggredito per le obbligazioni contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tale regola è però mitigata dall esigenza di tutelare l affidamento dei creditori. L inespropriabilità, infatti, opera solo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.). La prova della malafede del creditore spetta ai coniugi e può essere fornita con ogni mezzo. In presenza di tale prova, il creditore potrà aggredire unicamente i beni personali del coniuge che si è obbligato. Ove ne ricorrano i presupposti, il creditore potrà agire con l azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.) per far dichiarare l inefficacia nei suoi confronti dell atto di costituzione del fondo patrimoniale (in altri termini, per poter aggredire i beni del fondo patrimoniale, il creditore dovrà dimostrare che la costituzione del fondo da parte dei coniugi sia avvenuta proprio al fine di sottrarre i beni del loro patrimonio all esecuzione forzata).

Fondo patrimoniale e fallimento Sul rapporto tra fondo patrimoniale e procedura concorsuale, l orientamento prevalente ritiene che i beni costituti in fondo patrimoniale debbano essere appresi al fallimento, ma che debbano formare una massa separata su cui si potrebbero soddisfare soli i creditori legittimati ex art. 170 cod. civ. Di recente, però, è riemersa la tesi secondo cui, in virtù dell art. 46, n. 3, l. fall. che, rimasto invariato dopo la riforma del 1975, esclude dal fallimento i frutti dei beni costituiti in patrimonio familiare, i beni del fondo non potrebbero essere ascritti al fallimento, ma dovrebbero essere oggetto di esecuzione individuale da parte dei creditori aventi titolo ex art. 170 cod. civ. Secondo altri, infine, il fondo patrimoniale sarebbe escluso dall esecuzione concorsuale solo nel caso in cui a fallire sia un unico coniuge.

Il fondo patrimoniale cause di estinzione Sono cause di estinzione del fondo patrimoniale (art. 171, comma 1, cod. civ.): l annullamento lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio l accordo dei coniugi, manifestato attraverso un apposita convenzione matrimoniale diretta a risolvere l atto di costituzione del fondo (anche se non espressamente prevista dalla norma) In considerazione della specifica funzione attribuita al fondo, qualora vi siano figli minori il vincolo di destinazione dei beni permane fino al raggiungimento della loro maggiore età (art. 171, comma 2, cod. civ.). Non è, invece, causa di estinzione: l esaurimento dei beni che lo compongono (ad esempio, perché espropriati da parte dei creditori oppure perché alienati dai coniugi con conseguente consumazione del prezzo ricavato per soddisfare i bisogni della famiglia), essendo sempre possibile procedere alla sua ricomposizione attraverso futuri nuovi conferimenti.

Il trust Il fondo patrimoniale presenta caratteristiche analoghe ad un istituto nato e sviluppatosi negli ordinamenti di common law e basato sulla fiducia: il trust. Tale figura ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento ad opera della L. 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore il 1 gennaio 1992), di ratifica della Convenzione dell Aja del 1 luglio 1985, che detta disposizioni relative alla legge applicabile nei casi in cui i beni oggetto del trust, validamente stipulato in Paesi ove esso è previsto e disciplinato, siano situati in Italia.

Il trust Sebbene siano individuabili almeno tre modelli di trust, con diverse peculiarità ed effetti (quello inglese, quello internazionale e quello civilistico), esso è caratterizzato solitamente da: la presenza di tre soggetti (il costituente o settlor, il fiduciario o trustee e il beneficiario) la ricorrenza del seguente schema: - il disponente trasferisce, con atto inter vivos o mortis causa, i (o parte dei) propri beni al trustee, perdendo così ogni facoltà su di essi; - i beni oggetto del trust, pur essendo intestati a nome del trustee (o a nome di un altra persona per conto del trustee), sono separati dagli altri beni che compongono il patrimonio del trustee, con la conseguenza che essi sono opponibili ai terzi (creditori personali ed eredi del trustee); - l esercizio dei diritti attribuiti al trustee (cui spetta il potere-dovere di amministrazione, di rendicontazione, di gestione e di disposizione dei beni secondo i termini del trust) è funzionalizzato all interesse del beneficiario (al quale i beni saranno ritrasferiti) o allo scopo del trust e, pertanto, connotato da un carattere fiduciario.

Fondo patrimoniale e trust affinità e differenze Affinità: entrambi danno origine ad un patrimonio separato, con conseguente realizzazione dell effetto tipico di segregazione della ricchezza; entrambi presentano una struttura caratterizzata da un negozio istitutivo e un negozio di trasferimento.

Fondo patrimoniale e trust affinità e differenze Differenze: Nel fondo patrimoniale il vincolo di destinazione dei beni è rigidamente stabilito dal legislatore, essendo il loro conferimento finalizzato esclusivamente a fare fronte ai bisogni della famiglia; diversamente, nel trust la destinazione dei beni è liberamente decisa dal costituente. La nozione di bisogni della famiglia è ritenuta inderogabile, con conseguente nullità delle clausole volte ad incidere su di essa Il fondo patrimoniale, diversamente dal trust, è inapplicabile alla famiglia di fatto In relazione all oggetto, il fondo patrimoniale è limitato a determinate categorie di beni, mentre nel trust non esistono limiti oggettivi (beni immobili e mobili, denaro, beni aziendali, beni futuri, strumenti finanziari). Il fondo patrimoniale cessa con il cessare del matrimonio (art. 171 cod. civ.), mentre il trust è insensibile a tali vicende e, anzi, potrà prevedere regole particolari per il loro verificarsi. Nel fondo patrimoniale, la gestione dei beni segue le regole della comunione e spetta necessariamente ad entrambi i coniugi L effetto segregativo previsto dalla legge per il fondo è più limitato rispetto al trust

Esigenze di nuovi strumenti negoziali di circolazione della ricchezza familiare L impresa italiana è connotata da un carattere tipicamente familiare. Essa, se pur solitamente di piccole o medie dimensioni, vede anche grandi concentrazioni di gruppi societari (persino multinazionali) all interno di ristrette compagini familiari. In questo contesto, si avverte da tempo l esigenza di individuare soluzioni alternative che consentano di superare i limiti del sistema normativo attuale, nell ambito del quale l assetto familiare della ricchezza difficilmente sopravvive al succedersi delle generazioni. Per tali ragioni, negli ultimi anni è oggetto di un attenzione crescente, sia da parte del mondo giuridico che del mondo imprenditoriale e finanziario, l individuazione di nuove modalità e tecniche di circolazione del patrimonio familiare (family trusts, family buy out, patti sociali e parasociali relativi al trasferimento di partecipazioni tra familiari) che, valorizzando gli spazi rimessi all autonomia delle scelte, garantiscano l unità dell impresa di famiglia e la continuità della gestione imprenditoriale svolta dai membri del gruppo familiare.

Gli atti di destinazione E stato introdotto dall art. 39-novies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, recante Definizioni e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all esercizio di deleghe legislative In particolare, il citato art. 39-novies ha introdotto nel codice civile, nell ambito delle norme dettate sulla trascrizione degli atti relativi a beni immobili (Capo I, Titolo I, del Libro VI), un nuovo art. 2645 ter, intitolato Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di fini meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche Le implicazioni della nuova norma appaiono assai rilevanti, essendo evidente che l introduzione di questo nuova figura, che si presenta a carattere generale, non può non comportare una rivoluzione dei meccanismi che consentono la limitazione della responsabilità patrimoniale di cui all art. 2740, secondo comma, cod. civ. L art. 2645 ter cod. civ. costituisce quindi una norma contenitore dell autonomia privata che apre scenari nuovi, in quanto riflettendo pienamente le esigenze attuali offre uno strumento ulteriore per realizzare tutte quelle finalità perseguibili con il trust, ma anche nuovi problemi, tra cui quelli di integrazione con istituti analoghi (cui l atto di destinazione va ad aggiungersi) e di coordinamento con la disciplina generale della famiglia e delle successioni

L impresa familiare ratio La previsione di tale istituto (art. 230-bis cod. civ.) ha inteso rispondere ad esigenze di giustizia profondamente avvertite e consistenti nella necessità di tutelare il lavoro di fatto prestato dai familiari, al fine di scongiurare i rischi che proprio l ambito familiare potesse utilizzato per creare situazioni di sfruttamento. Prima della riforma, infatti, il lavoro familiare era caratterizzato da una presunzione di gratuità, in quanto ritenuto fondato sul legame affettivo che unisce i componenti della stessa famiglia.

L impresa familiare caratteristiche La caratteristica principale dell impresa familiare è quella di nascere in modo automatico per volontà della legge. La presenza di un vincolo (di solidarietà) familiare, unitamente all apporto lavorativo, giustifica di per sé la costituzione dell impresa familiare, a prescindere dalla volontà, espressa o tacita, dei suoi membri e, soprattutto, dell imprenditore. Dottrina e giurisprudenza prevalenti, infatti, concordano nel ritenere che neppure la legislazione fiscale offra elementi convincenti a supporto di un fondamento contrattuale dell istituto, attribuendo all atto pubblico o alla scrittura privata autenticata da cui deve risultare l indicazione dei familiari e della quota di partecipazione loro spettante (art. 9, L. 576/75 e, ora, art. 5, comma 4, lett. a) e b), d.p.r. 971/86) una rilevanza meramente sul piano fiscale e non anche su quello civilistico (se non a fini probatori).

L impresa familiare disciplina La disciplina prevista dal legislatore è una via di mezzo tra il contratto di lavoro subordinato e la società semplice; peraltro, non è esclusa la possibilità di estendere in via analogica all impresa familiare la disciplina dell una o dell altra. Si tratta, inoltre, di una disciplina residuale, che trova applicazione salvo che sia configurabile un diverso rapporto, ravvisabile nel caso in cui i familiari abbiano regolamentato in modo specifico i loro rapporti, stipulando ad esempio un contratto di lavoro subordinato o di società (art. 230-bis, comma 1, cod. civ.).

L impresa familiare natura giuridica Dottrina e giurisprudenza hanno elaborato numerose tesi suddivisibili in due posizioni diametralmente opposte: 1) l impresa familiare costituisce un impresa collettiva, con conseguente acquisto della qualità di imprenditore (e assunzione della relativa responsabilità) da parte di tutti i componenti della medesima 2) l impresa familiare costituisce in ogni caso un impresa individuale, cosicché solo il titolare assume la qualifica di imprenditore e la relativa responsabilità verso terzi. La seconda tesi è quella oggi prevalente, anche perché più coerente con la disciplina concreta Ne consegue che unico titolare, unico referente nei rapporti con i terzi e unico assoggettabile a fallimento è l imprenditore.