Fiscal News. N. 49 Del 08/02/2018. Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie. Tavola sinottica. Sintesi. La novità.

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L obbligo di addebitare al cliente il sacchetto di plastica dal 2018 Illustriamo da dove e perché nasce il nuovo obbligo, scattato dal 1 gennaio 2018, di addebitare al consumatore il sacchetto di plastica Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Varie Tavola sinottica Sintesi Dal 1 gennaio 2018 i sacchetti di plastica comunemente utilizzati nei supermercati, fruttivendoli, macellai, pescivendoli, per imbustare frutta, verdura e altri prodotti freschi come carne, salumi, pesce, devono avere determinate caratteristiche e non possono essere più gratuiti ma a pagamento, con espressa e separata indicazione dell importo nello scontrino o nella fattura. La novità La novità deriva dall art. 9-bis del D.L. n. 91/2017, di recepimento in Italia della Direttiva UE n. 2015/720 del 29.04.2015 per quanto riguarda la riduzione dell utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, a seguito della procedura d infrazione n. 2017/0127 avviata contro l Italia in materia. La nuova normativa: fornisce precise definizioni di cosa debba intendersi per borse di plastica in materiale leggero e ultraleggero e per commercializzazione delle stesse; vieta la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero e delle altre borse di plastica non rispondenti a determinate caratteristiche. Quelle rispondenti alle caratteristiche richieste dalla norma, possono essere commercializzate dietro pagamento di un corrispettivo da addebitare al cliente (con separata indicazione nello scontrino o fattura); prevede la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero diverse da quelle che siano biodegradabili e compostabili e che abbiano contemporaneamente contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% (percentuale che aumenterà al 60% a partire dal 2021); impone pesanti sanzioni per la violazione delle nuove norme. Decorrenza novità A partire dal 1 gennaio 2018. Il perché del nuovo obbligo Ridurre sensibilmente i rifiuti derivanti da borse di plastica poco riutilizzate, poco riciclate e tendenti a disperdersi nell ambiente, specialmente nei mari. 1

Riferimenti Normativi Art. 9-bis, D.L. n. 91/2017, in attuazione della Direttiva UE n. 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio. Premessa E ormai noto che dal 1 gennaio 2018 i sacchetti di plastica comunemente utilizzati nei supermercati, fruttivendoli, macellai, pescivendoli, per imbustare frutta, verdura e altri prodotti freschi come carne, salumi, pesce, non sono più gratuiti, ma a pagamento, con espressa e separata indicazione dell importo nello scontrino o nella fattura, come già avviene per le normali buste della spesa. Inoltre, tali sacchetti, per essere commercializzabili, devono avere determinate caratteristiche ed essere certificati da appositi enti. La novità è giunta quasi in sordina con l art. 9-bis del D.L. n. 91 del 20.06.2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 123 del 03.08.2017, in vigore dal 13.08.2017), decreto recante in realtà Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ma che nell art. 9-bis introduce nuove misure sull uso dei sacchetti di plastica, particolarmente nocivi per l ambiente. Tale art. 9-bis, sostanzialmente, modifica alcune norme del Titolo II (Gestione degli imballaggi) della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, conosciuto come Testo Unico Ambientale (TUA), imponendo che i sacchetti di plastica per la spesa ( shoppers ) debbano avere determinate caratteristiche e debbano essere a pagamento, pena pesanti sanzioni. L art. 9-bis non fa altro che dare attuazione, a seguito della procedura d infrazione n. 2017/0127 avviata contro l Italia, alla Direttiva UE n. 2015/720 del 29.04.2015 relativa all adozione da parte dei Paesi membri di misure volte alla riduzione dell utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La direttiva comunitaria, emanata nell ottica dell impegno comunitario per la lotta all inquinamento ambientale ad integrazione della precedente Direttiva 94/62/CE (che già parlava di ridurre i rifiuti legati agli alimenti utilizzare imballaggi riciclabili/biodegradabili potenziare il compostaggio dei rifiuti biodegradabili ), fa presente che i livelli elevati di utilizzo di borse di plastica si traducono in altrettanti elevati livelli di rifiuti dispersi nell ambiente, minacciando gli ecosistemi acquatici di tutto il mondo. Obiettivo perseguito Ridurre in modo significativo l utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero In modo da ridurre i livelli di rifiuti dispersi nell ambiente che minacciano, in particolare, gli ecosistemi acquatici del mondo. 2

Sulla base di tale obiettivo, con la suddetta direttiva l Unione europea chiede ai suoi Paesi membri di adottare misure per diminuire in modo significativo l utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Con riguardo ai sacchetti ultraleggeri utilizzati, la Direttiva non ne vieta la distribuzione, consentendo ai Legislatori dei Paesi membri di scegliere di esonerarli dall applicazione dei nuovi divieti, ma comunque essa riporta, testualmente, che è opportuno che tali misure di riduzione tengano conto degli attuali livelli di utilizzo di borse di plastica nei singoli Stati membri, cosicché l impegno sarà tanto più ambizioso, quanto più alti sono i livelli di utilizzo, e anche delle riduzioni già realizzate. Ogni Stato membro è poi tenuto a informare l Unione circa l attuazione delle proprie politiche, intraprese alla luce della direttiva. Per recepire la Direttiva UE n. 2015/720, quindi, il Legislatore italiano ha previsto delle norme specifiche contenute nell art. 9-bis del D.L. n. 91/2017. Premesso ciò, analizziamo più nel dettaglio la novità. Nuove definizioni L art. 9-bis del D.L. n. 91/2017 introduce nel Testo unico dell Ambiente, precisamente all art. 218, comma 1, nuove definizioni che rendono più chiaro e delineato il nuovo quadro normativo. In particolare, vengono definiti: plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale delle borse; borse di plastica in materiale leggero : borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto; borse di plastica in materiale ultraleggero : borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste a fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi; borse di plastica oxo-degradabili: borse di plastica composte da materie plastiche contenenti additivi che catalizzano la scomposizione della materia plastica in microframmenti; borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; commercializzazione di borse di platica: fornitura di borse di plastica a pagamento o a titolo gratuito da parte dei produttori e dei distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci o prodotti. 3

La nuova normativa sulle borse di plastica Tenuto conto delle predette definizioni, la nuova normativa, al fine di conseguire una riduzione sostenuta dell utilizzo di borse di plastica nel rispetto della direttiva comunitaria, vieta la commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero e delle altre borse di plastica non rispondenti alle seguenti caratteristiche (nuovo art. 226-bis del TUA): borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco: con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari; borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco: con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. Inoltre, le borse di plastica rispondenti alle suddette caratteristiche possono essere commercializzate, ma non possono essere distribuite a titolo gratuito. Il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati con esse. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE (cioè di fornitura, sia gratuita che a pagamento) Borse di plastica in materiale leggero Altre borse di plastica fornite per il trasporto (spessore parete < 50 micron) Non aventi le caratteristiche ora definite dall art. 226-bis del TUA Con riguardo alle borse di plastica in materiale ultraleggero (parete inferiore a 15 micron), la nuova normativa (precisamente il nuovo art. 226-ter del TUA) non ne vieta la distribuzione, ma prevede la progressiva riduzione di quelle non aventi entrambe le seguenti caratteristiche, attestate da certificazioni rilasciate da organismi accreditati: biodegradabilità e compostabilità secondo la norma armonizzata UNI EN 13432:2002; contenuto minimo di materia prima rinnovabile secondo le seguenti percentuali: dal 1 gennaio 2018, non inferiore al 40%; dal 1 gennaio 2020, non inferiore al 50%; dal 1 gennaio 2021, non inferiore al 60%. 4

PROGRESSIVA RIDUZIONE Borse di plastica in materiale ultraleggero (spessore parete < 15 micron) Non aventi le caratteristiche definite dall art. 226-ter del TUA (biodegradabilità, compostabilità e contenuto minimo di materia prima rinnovabile) almeno pari al: 40% per il 2018 e 2019; 50% per il 2020; 60% dal 2021. Restano salvi: gli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei Regolamenti (UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006; il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare. Gli organismi accreditati devono certificare la presenza del contenuto minimo di materia prima rinnovabile, determinando la percentuale del carbonio di origine biologica presente nelle borse di plastica rispetto al carbonio totale ivi presente ed utilizzando a tal fine lo standard internazionale vigente in materia di determinazione del contenuto di carbonio a base biologica nella plastica ovvero lo standard UNI CEN/TS 16640. Come le borse di plastica in materiale leggere, anche le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite a titolo gratuito bensì a pagamento e tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d acquisto delle merci o dei prodotti imballati con esse. È bene precisare, poi, che nella nuova disciplina resta consentita la fornitura delle borse biodegradabili e compostabili, certificate da enti accreditati e conformi ai requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 13432:2002, a prescindere dal loro spessore (nuovo art. 226-bis del TUA). Le borse di plastica distribuibili in Italia dal 1 gennaio 2018 Per riepilogare, semplificando, il nuovo quadro normativo, ecco quali sono le borse che possono essere distribuite (sempre dietro pagamento) per il trasporto di merci o prodotti a partire dal 1 gennaio 2018: borse biodegradabili e compostabili certificate, a prescindere dallo spessore. borse di plastica riutilizzabili, distribuite negli esercizi che commercializzano generi alimentari, che contengano una percentuale di plastica riciclata pari, almeno, al 30% e aventi spessore: superiore a 200 micron se la maniglia è esterna al sacco; superiore a 100 micron se la maniglia è interna al sacco; borse di plastica riutilizzabili, distribuite negli esercizi che commercializzano solo prodotti diversi dai generi alimentari, che contengano una percentuale di plastica riciclata pari, almeno, al 10%, e aventi spessore: superiore a 100 micron se la maniglia è esterna al sacco; superiore a 60 micron se la maniglia è interna al sacco; borse di plastica ultraleggere biodegradabili e compostabili (i classici sacchetti del reparto ortofrutta, gastronomia, pescheria ) costituite, almeno, dal 40% di materia prima rinnovabile. 5

BORSE COMMERCIALIZZABILI (A PAGAMENTO) PER IL TRASPORTO DELLE MERCI ACQUISTATE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2018 Borse biodegradabili e compostabili (certificate) Borse di plastica riutilizzabili per il trasporto di alimenti, costituiti per almeno il 30% da plastica riciclata Borse di plastica riutilizzabili per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari, costituiti per almeno il 10% da plastica riciclata Borse di plastica ultraleggere purché biodegradabili, compostabili e costituite per almeno il 40% da materia prima rinnovabile A prescindere dallo spessore Spessore > 200 micron (se la maniglia è esterna al sacco); Spessore > 100 micron (se la maniglia è interna al sacco). Spessore > 100 micron (se la maniglia è esterna al sacco); Spessore > 60 micron (se la maniglia è interna al sacco). Consentito spessore < 15 micron Aspetti IVA Come detto, per le borse in esame oggi commercializzabili è richiesto l addebito al cliente del prezzo di vendita degli stessi. La nuova normativa non stabilisce quale prezzo debba essere addebitato al cliente, pertanto la quantificazione del prezzo è a discrezione del commerciante. In genere, può oscillare da 0,01 a 0,03 e deve essere indicato separatamente sullo scontino o sulla fattura. La cessione delle borse in esame costituisce un operazione imponibile ai fini IVA. A tal fine occorre considerare che il commerciante può determinare l IVA a debito tramite: ventilazione (art. 24, comma 3, D.P.R. 633/1972): scorporo : tramite tale sistema, i contribuenti in possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi (es. commercianti al minuto autorizzati alla vendita prodotti alimentari o dietetici; articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature; prodotti per l igiene personale o farmaceutici) possono registrare i corrispettivi giornalieri in un unico importo senza distinguere le diverse aliquota Iva. Si tratta di un metodo facoltativo rispetto alla normale liquidazione dell Iva che prevede la registrazione dei corrispettivi distinti per aliquota; l ammontare del corrispettivo addebitato al cliente va ricompreso nei corrispettivi da ventilare del periodo di riferimento; tramite tale sistema, l IVA è determinata tramite lo scorporo applicando l aliquota del 22%. Obbligo di informazione del consumatore Al fine di garantire la corretta informazione ai consumatori e di consentire il riconoscimento delle borse di plastica commercializzabili, i produttori delle borse di plastica leggere e ultraleggere ora commercializzabili (di cui agli articoli 226-bis e 226-ter del TUA), ferme le certificazioni previste 6

per esse, devono apporre su tali borse i propri elementi identificativi e diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrino in una delle tipologie commercializzabili. Alle borse biodegradabili e compostabili si applica, invece, il disciplinare delle etichette o dei marchi adottato dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 8-bis della Direttiva 94/62/CE. Sanzioni La violazione dei divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita di cui ai nuovi artt. 226-bis e 226-ter del TUA è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000. Tale sanzione è aumentata fino al quadruplo del massimo ( 100.000) nei seguenti casi: se la violazione riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica; se la violazione riguarda un valore delle borse di plastica superiore al 10% del fatturato del trasgressore; in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi conseguenti ai nuovi divieti. All accertamento delle violazioni in materia provvedono, d ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall articolo 13 della Legge n. 689/1981. Sanzioni per violazione delle nuove norme sulle borse di plastica da 2.500 a 25.000; fino a 100.000: Se la violazione riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica; Se la violazione riguarda un valore delle borse di plastica superiore al 10% del fatturato del trasgressore; In caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi conseguenti ai nuovi divieti. 7