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Risoluzione n. 136/E RR Roma, 07 dicembre 2006 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, 212. ALFA S.R.L. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del DPR n.600 del 1973, è stato esposto il seguente QUESITO La Alfa Srl è una società fiduciaria che opera ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto di attuazione del 22 aprile 1940, n. 531. Nell ambito della propria attività l istante intesta a nome proprio, ma per conto di clienti fiducianti, quote di società di persone di cui all articolo 5, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, in particolare, quote di accomandanti di società in accomandita semplice. Per effetto di tale intestazione, al termine del periodo d imposta, saranno imputati alla società fiduciaria i relativi redditi imponibili o le perdite fiscali, come pure le ritenute ed i crediti d imposta. La società istante desidera sapere con quale strumento deve comunicare all Amministrazione finanziaria i dati identificativi dei fiducianti.

2 Inoltre, la Alfa Srl chiede conferma che tali redditi, perdite, crediti d imposta formalmente imputati alla società fiduciaria dalle società di persone direttamente partecipate non siano fiscalmente imputabili alla stessa, bensì ai fiducianti per conto dei quali le quote sono state intestate fiduciariamente. L istante, infine, chiede quali quadri del modello Unico devono compilare i fiducianti che nella fattispecie sono persone fisiche non esercenti arti o professioni, né attività di impresa. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La società interpellante ritiene che la società partecipata debba indicare nel modello unico Società di Persone, quadro RK, la società fiduciaria intestataria delle quote come socio al quale imputare i propri redditi e perdite. Quest ultima, a sua volta, indicherà i nominativi dei fiducianti, soci effettivi della società di persone partecipata nel modello 770 (quadro SK) al fine di imputare agli stessi i componenti reddituali di loro competenza. In caso di socio fiduciante persona fisica non esercente arti o professioni né attività d impresa, la Alfa ritiene che, al fine di salvaguardare l anonimato dell intestazione fiduciaria nei confronti di terzi soggetti, il fiduciante nel proprio modello Unico Persone Fisiche, quadro RH, possa indicare i dati della società fiduciaria, invece di indicare i dati della società partecipata fiduciariamente. In tal modo, a detta dell istante, sarebbe salvaguardato il diritto alla segretezza del fiduciante senza compromettere la capacità di indagine e controllo dell Amministrazione Finanziaria. Analoga soluzione viene proposta anche nel caso di redditi imputati ai sensi dell articolo 116 del TUIR o di altri casi in cui la società fiduciaria sia frapposta tra la società erogante e il fiduciante-beneficiario nell erogazione o nell imputazione di redditi tassati direttamente in capo a quest ultimo.

3 RISPOSTA DELLA DIREZIONE AL CONTRIBUENTE ISTANTE Come noto, l istituto dell intestazione fiduciaria non modifica il soggetto di imposta passivo identificabile sempre e comunque nel fiduciante (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 16 del 10 maggio 1985; risoluzione n. 133/E dell 8 ottobre 1999; circolare dell Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004). In particolare, nella citata circolare n. 49/E del 2004 è stato affrontata una fattispecie che presenta caratteri di analogia con il caso esaminato nel presente quesito nell ambito dell applicazione degli articoli 115 e 116 del TUIR (cosiddetta trasparenza fiscale ) in caso di partecipazioni detenute tramite società fiduciaria. A tale proposito, è stato sottolineato che attraverso il cosiddetto rapporto fiduciario, la società dispone dei beni affidatigli nell interesse del socio fiduciante, nei limiti dell accordo-mandato con questi concluso. Di seguito, richiamando la sentenza n. 4943 del 21 maggio 1999 della Cassazione Civile, il citato documento di prassi sottolinea che i fiducianti, vanno identificati come gli effettivi proprietari dei beni affidati alla fiduciaria ed a questa strumentalmente intestati. Ne consegue che l immediata riferibilità dei diritti alla sfera giuridica dei soci e non della fiduciaria, identifica i soci effettivi quali soggetti cui deve essere imputato il reddito distribuito dalla società partecipata. La prevalenza della titolarità effettiva nei confronti di quella apparente rende, quindi, la società fiduciaria fiscalmente trasparente nei rapporti intercorrenti tra il socio fiduciante e l Amministrazione finanziaria (cfr. sentenza n. 6478 del 10 dicembre1984 della Cassazione Civile). In effetti, lo stesso legislatore, disponendo in materia di società fiduciarie, prevede una sorta di separazione tra proprietà ed intestazione. Nell articolo 1, ultimo comma, del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, è infatti previsto che: le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari

4 appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi. Peraltro, anche il legislatore fiscale, in più occasioni, ha emanato norme che sembrano basarsi su tale impostazione civilistica, dal momento che fanno riferimento ai fiducianti quali effettivi possessori dei redditi derivanti da beni formalmente intestati al fiduciario. Ad esempio, relativamente alle partecipazioni in società di capitali, l articolo 1, comma 1, del DM 4 febbraio 1998 prevede che i soggetti tenuti all obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (omissis) effettuano le stesse nel modello di dichiarazione del sostituto d imposta con le modalità ed entro il termine stabilito dall articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L articolo 9 della legge n. 1745 del 1962, richiamata nella disposizione appena citata, dispone che le società fiduciarie devono comunicare (omissis) i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili. Le società fiduciarie sono, infatti, inclusi fra i soggetti tenuti a compilare il quadro SK della dichiarazione del sostituto d imposta - modello 770 - fornendo, con tale adempimento, all Amministrazione finanziaria i dati relativi agli effettivi possessori dei redditi derivanti da partecipazioni ad esse intestate. Le citate disposizioni confermano pertanto che, quanto al trattamento sostanziale dei redditi derivanti da beni e partecipazioni formalmente intestati fiduciariamente, gli effettivi possessori sono da individuare nei fiducianti. Ciò posto, con particolare riferimento al quesito in esame, si evidenzia innanzitutto che il rapporto fiduciario è generalmente considerato sussistente nei casi in cui la partecipazione si sostanzi in una mera partecipazione al capitale delle società di persone ovvero in forme che non comportino una responsabilità illimitata del socio stesso e una ingerenza nell amministrazione della società (è il caso di partecipazioni in società in accomandita detenute da soci accomandanti). In tali casi, non potendosi negare, in linea di principio, la sussistenza del rapporto fiduciario con tutte le conseguenti implicazioni di carattere fiscale sopra

5 illustrate, non vi è dubbio che il reddito delle società di persone partecipate tramite il rapporto fiduciario non può che essere imputato ai fiducianti. Questi ultimi, nel caso in cui siano persone fisiche non operanti in regime d impresa o professionale, in qualità di possessori del reddito da partecipazione sono tenuti ad indicare il predetto reddito prodotto in forma associata nel modello Unico Persone Fisiche, quadro RH, indicando i dati identificativi della società partecipata e non di quella fiduciaria dal momento che lo schermo fiduciario rileva nei rapporti con i terzi solo per la società partecipate e non per il socio. La società partecipata, potrà indicare i dati della società fiduciaria nel quadro RK del modello Unico Società di Persone in luogo di quelli dei fiducianti. La società fiduciaria dovrà, a sua volta, indicare i nominativi degli effettivi partecipanti nella società di persone ed i redditi a questi attribuiti. A tal fine non è possibile utilizzare la prima sezione del quadro SK, dal momento che non si tratta di utili da partecipazione in società di capitale ma di reddito d impresa. Si ritiene, invece, che a tal fine possa essere utilizzata la sezione del quadro SK che deve essere compilata dalle società fiduciarie per indicare i propri fiducianti che abbiano optato per la trasparenza ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR (righi SK8 e SK9). Tale sezione è, in sostanza, un strumento predisposto per la corretta attribuzione di reddito d impresa derivante dalla partecipazione in società di capitali agli effettivi titolari dello stesso e può, pertanto, essere utilizzata anche per la corretta attribuzione del reddito d impresa prodotto da società di persone e attribuiti a soci accomandanti. Si ricorda che l Amministrazione finanziaria ha comunque facoltà di richiedere alla società fiduciaria i dati identificativi dei soci effettivi nei termini previsti dall'art. 32, primo comma, n. 7, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.