730, Unico 2015 e Studi di settore



Documenti analoghi
Modello UNICO SOCIETA DI CAPITALI: modalità di compilazione del quadro TN

ASSOCIAZIONE UN VOLO PER ANNA ONLUS

730, Unico 2013 e Studi di settore

Servizio INFORMATIVA 730

730, Unico 2015 e Studi di settore

Massimo Importo deducibile Importo che si vuole versare per la previdenza complementare Massimo importo deducibile

Informativa per la clientela di studio

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2015 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2015

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

730, Unico 2015 e Studi di settore

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N.35/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009

Servizio INFORMATIVA 730

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

SOCIETA NON OPERATIVE DOPO LE NOVITA DELLA FINANZIARIA 2007

DETRAZIONI 36%: il limite di è per le unità abitative e sue pertinenze unitariamente considerate

DL n. 91 del entrato in vigore dal 25 giugno

DICHIARAZIONI FISCALI

730, Unico 2015 e Studi di settore

RIGO E37-1 SOSTITUZIONE FRIGORIFERI E CONGELATORI CON APPARECCHI CLASSE A+

Fiscal News N. 17. Credito Iva La circolare di aggiornamento professionale Premessa

QUADRO RP - ONERI E SPESE

Unico di Giorgio Gavelli. Studio Sirri-Gavelli-Zavatta & Associati

Novità del quadro RU del modello Unico Roma, 26 marzo 2013

Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico e le ristrutturazioni edilizie

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Di seguito, riepiloghiamo i campi del CUD che DEVONO essere inseriti nel modello di dichiarazione:

Fiscal News N Il Quadro RS e le ZFU nel Modello Unico SC. La circolare di aggiornamento professionale

Autotrasporti: confermate le agevolazioni per il 2014

Fiscal News N. 83. Bonus mobili con tetto a La circolare di aggiornamento professionale

DETRAIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI CON RIFERIMENTO AI RIGHI E7 ED E8

Quadro AC COMUNICAZIONE DELL AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini

LA DEDUCIBILITÀ DELL IRAP PER IL 2012

Servizio INFORMATIVA 730

Fiscal News N Bonus energetico: le semplificazioni. La circolare di aggiornamento professionale Premessa

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2013 IN BASE AL MOD. CUD 2013

NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE

Modello 730 Istruzioni per la compilazione 2014

Soggetto interessato. Intestazione documento di spesa

Iva: Variazione del pro rata e rettifica della detrazione

AXA MPS PREVIDENZA PER TE - FONDO PENSIONE APERTO DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Circolare N. 79 del 27 Maggio 2015

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE PREVICOOPER

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

SERVIZIO CAF 730 PUNTO 1 - REDDITI PER I QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELL INTERA NO TAX AREA

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Detrazione a favore delle famiglie numerose: modalità di attribuzione del credito d imposta Potito Di Nunzio Consulente del lavoro in Milano

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

Servizio INFORMATIVA 730

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il prospetto degli interessi passivi in Unico SC 2012

Circolare N.47 del 29 Marzo Riconfermati i bonus a favore degli autotrasportatori

Quadro RN CALCOLO DELL IRPEF

QUADRO RN CALCOLO DELL IRPEF

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

730, Unico 2013 e Studi di settore

Fiscal News N La gestione degli immobili esteri in UNICO La circolare di aggiornamento professionale

730, Unico 2013 e Studi di settore

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

RISOLUZIONE N. 34/E. Roma, 13 maggio 2010

GENERALI GLOBAL Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita Documento sul regime fiscale (ed. 03/15)

Erogazioni a partiti politici: novità in materia di detrazione IRES e IRPEF

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

BONUS 80 EURO: ECCO GLI ULTERIORI CHIARIMENTI OPERATIVI.

RISPOSTE AI QUESITI PIU FREQUENTI CONTRIBUZIONE

Mod. 730/2015 quadro C: bonus IRPEF e Certificazione Unica Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

Servizio INFORMATIVA 730

News per i Clienti dello studio

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

730, Unico 2013 e Studi di settore

BONUS FISCALE 50% RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E IMPIANTI ELETTRICI

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 15 E/O DELL ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 29 DEL 25 GENNAIO 2006

aggiornato al 31 luglio 2014

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE - FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI. 1. FASE DEI VERSAMENTI: Regime fiscale dei contributi

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

Circolare N.91 del 17Giugno Riattribuzione delle ritenute degli associati e/o soci non utilizzate

PRO RATA OPERAZIONI PRELIMINARI

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI. Documento sul regime fiscale del Fondo Pensione

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Transcript:

730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 41 14.05.2015 Le detrazioni per investimenti in start-up innovative L ipotesi di decadenza dall agevolazione Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Unico - Persone Fisiche Con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 202, n. 221 sono stati introdotti alcuni incentivi per i soggetti che provvedono ad investire in start-up innovative. In particolare per i soggetti che provvedono ad investire direttamente o per il tramite di organismi di investimento è prevista la possibilità di usufruire di una detrazione di imposta pari al 19% o al 25% a seconda che l investimento sia effettuato in start-up innovative ovvero in start-up a vocazione sociale o in ambito energetico. L incentivo contempla un investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d imposta di non più di 500.000 euro. Esso deve essere mantenuto per almeno due anni. L eventuale cessione, anche se parziale, dell investimento prima del cessato biennio causa la decadenza del beneficio e l obbligo per il contribuente di restituire l importo detratto maggiorato degli interessi legali. L importo non detraibile in tutto o in parte nel periodo d imposta di riferimento può essere portato in detrazione dell Irpef dei periodi successivi, ma non oltre il terzo. Premessa L articolo 29, D.L. n. 179/2012 prevede, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, una detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative: - direttamente; - per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative. Informat srl 1

La detrazione è aumentata al 25% in caso di investimenti in start-up: - a vocazione sociale ex art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012; - che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, 500.000,00 e deve essere mantenuto per almeno due anni. L eventuale cessione anche parziale dell investimento prima che siano trascorsi due anni comporta: - la decadenza dal beneficio; - l obbligo di restituire l importo detratto, unitamente agli interessi legali. Detrazione per investimenti in start-up innovative Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 Detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative Detrazione IRPEF pari al 25% in caso di investimenti in start-up: - a vocazione sociale ex art. 25, comma 4, D.L. n. 179/2012; - che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, 500.000,00; deve essere mantenuto per almeno due anni. Particolarità dell agevolazione per investimenti in start-up innovative è che: 1. ai fini della verifica della capienza, non si tiene conto delle altre detrazioni spettanti al contribuente; 2. l ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo di imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall IRPEF nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo. Le modalità attuative dell agevolazione sono state definite dal Decreto 30 gennaio 2014. 2

La detrazione viene evidenziata nel quadro RP del modello Unico PF alla sezione dedicata alle Altre detrazioni. Tale sezione è formata da tre righi (RP80, RP81 e RP83) dedicati rispettivamente, alle detrazioni spettanti per: - investimenti in start-up innovative (rigo RP80); - mantenimento dei cani guida dei non vedenti (rigo RP81); - borse di studio delle Regioni o Province autonome di Trento o Bolzano e donazioni all Ente Ospedaliero Galliera di Genova (rigo RP83). Le detrazioni spettanti per gli oneri indicati nella sezione VI rigo RP80 confluiscono nel rigo RN21, colonna 1. Modalità di compilazione Il rigo RP80 è composto da sei colonne. La compilazione delle colonne 1 e 2 varia a seconda del tipo di investimento. In particolare: - in caso di investimento diretto, è necessario indicare: nella colonna 1 il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento; nella colonna 2 il codice 1 ; - in caso di investimento indiretto, è necessario indicare: nella colonna 1 il codice fiscale dell organismo di investimento collettivo del risparmio o della società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovative; nella colonna 2 il codice 2, in caso di OICR oppure il codice 3 se trattasi di società di capitali che investe prevalentemente in start-up innovabile; - i contribuenti che partecipano in s.n.c. o s.a.s. indicano: nella colonna 1 il codice fiscale di tali società, nel caso in cui queste abbiano loro imputato la parte di investimento in startup per la quale spetta la detrazione; nella colonna 2 il codice 4 ; - i contribuenti che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale, indicano: nella colonna 1 il codice fiscale della società che abbia loro imputato la quota detraibile per investimenti in start-up; 3

nella colonna 2 il codice 5. In presenza dei codici 4 e 5 non vanno compilate le colonne 3 e 4, ma si indica unicamente nella colonna 5 l ammontare dell importo detraibile ricevuto per trasparenza. La compilazione delle colonne da 3 a 6 è invece indipendente dal tipo di investimento; in particolare, si dovrà indicare: - nella colonna 3, l ammontare dell investimento nella start-up; - nella colonna 4, il codice che identifica la start-up; in particolare, si dovrà indicare: il codice 1, in caso di investimento in start-up innovative (detrazione 19%); il codice 2, in caso di investimento in start-up a vocazione sociale o in ambito energetico (detrazione 25%); - nella colonna 5, l ammontare detraibile che risulta applicando all importo di colonna 5 la percentuale (19% o 25%) corrispondente al codice indicato in colonna 4. Se nella colonna 2 è stato indicato il codice 4 o il 5, in tale colonna va indicato l ammontare dell importo detraibile ricevuto per trasparenza; - nella colonna 6, l ammontare totale della detrazione spettante. L importo di tale colonna andrà poi riportato nel rigo RN21, colonna 1. Se la detrazione spettante è superiore all imposta lorda (diminuita delle altre detrazioni utilizzabili nei limiti dell imposta stessa) l eccedenza può essere riportata in avanti nei tre periodi di imposta successivi. Preliminarmente è quindi necessario calcolare la capienza dell imposta, applicando la seguente formula: RN5 - (RN8 - RN6, col. 3) - RN12, col. 3, - RN13, col. 1 - RN13, col. 2 - RN14, col. 1 - RN14, col. 2 - RN14, col. 3 - RN14, col. 4 - RN15 - RN16, col. 1 - RN16, col. 2 - RN17 - RN20, col. 3 CAPIENZA MINORE O UGUALE A ZERO Se la capienza è minore o uguale a zero, la detrazione in oggetto non trova capienza; di conseguenza: - nella colonna 2 deve essere riportato l importo indicato a colonna 1; - nella colonna 3 non deve essere compilata. CAPIENZA MAGGIORE DI ZERO In questo caso è necessario confrontare il valore capienza con l importo indicato a colonna 1; - se capienza è maggiore o uguale a RN21, colonna 1, la detrazione 4

trova per intero capienza nell imposta lorda; di conseguenza: la colonna 2 non deve essere compilata; la colonna 3 deve essere riportato l importo indicato a colonna 1; - se capienza è minore di RN21, colonna 1, la detrazione trova parzialmente capienza nell imposta lorda; di conseguenza: nella colonna 2 deve essere riportato l importo della detrazione che non trova capienza (RN21, col. 1 - capienza). Tale importo va riportato nel rigo RN47, col. 8; nella colonna 3 deve essere riportato l importo della detrazione che trova capienza (RN21, col. 1 - RN21, col. 2). Decadenza dell agevolazione Se si è verificata la decadenza per il verificarsi di una delle condizioni previste dall art. 6, Decreto 30 gennaio 2014, il contribuente deve compilare il rigo RN40 - Decadenza start-up - Recupero detrazioni. Se il contribuente è decaduto dal beneficio riconosciuto per investimenti in start-up innovative dovrà restituire l importo detratto, con i relativi interessi legali. Si riporta: - nella colonna 1, gli interessi legali sull imposta non versata per effetto della detrazione, maturati dalla data in cui l imposta doveva essere pagata; - nella colonna 2, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1. L importo indicato aumenterà l imposta dovuta; - nella colonna 3, l eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante. L importo va sottratto dal residuo di detrazione risultante dall anno precedente, presente nel rigo RN43, col. 7, Mod. UNICO 2014. Il risultato va poi indicato nel rigo RN20, col. 1, Mod. UNICO 2015. Nel caso di più investimenti sarà necessario compilare un rigo per ciascuno di essi, utilizzando più moduli. In tal caso, si riporta solo nella colonna 6 del primo modulo la somma degli importi indicati nelle colonne 5 di tutti i modelli. 5

Caso pratico Supponiamo per un soggetto beneficiario persona fisica per il 2013: 1. che l Irpef lorda liquidata sia pari a 20.000 euro; 2. che la detrazione da start-up sia pari a 17.000 euro; 3. che le altre detrazioni applicabili in Unico 2014 siano pari a 6.000 euro. Queste ultime vanno applicate prima della detrazione da start-up e quindi nel modello Unico PF 2014 si è formata una situazione per la quale il contribuente ha sottratto un importo pari a 4.000 euro a titolo di detrazione da start-up, stando attento di riportare in avanti l eccedenza di detrazione non fruita, pari ad euro 3.000, eccedenza che in assenza del fatto che ha causato la decadenza sarebbe risultata utilizzabile sino al periodo d imposta 2016. Supponiamo inoltre che però nel corso del 2014 si sia verificata l ipotesi di decadenza ad esempio il trasferimento a terzi di tutte le partecipazioni nelle start-up innovative ad ottobre dell anno 2014. Nel caso specifico emergono i seguenti effetti fiscali: - l importo da restituire all Erario sarà pari a 14.000 euro più interessi legali sull imposta non versata per effetto dell utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Si supponga che detti interessi ammontino ad euro 110; - nel mod. Unico 2015 non potrà essere applicata più alcuna detrazione connessa al suddetto investimento nelle start-up; - si verifica la completa sterilizzazione dell eccedenza di detrazione, pari a 3.000 euro, eccedenza che era stata oggetto di riporto in avanti nel mod. Unico 2014. L ipotesi della decadenza trova spazio nel quadro RN, più precisamente nel quadro RN40, dove compare una voce incrementativa delle imposte già liquidate e dovute all Erario. Nel rigo RN40 verrà pertanto indicato: - nella colonna 2, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1. L importo della colonna 2 va quindi ad incrementare l Irpef dovuta dal soggetto dichiarante come liquidata nel quadro RN; - nella colonna 3 del rigo RN40 l eccedenza di detrazione non ancora fruita, che per effetto della decadenza non spetta più al contribuente. Tale importo va sottratto dal residuo di detrazione risultante dall anno precedente, come emergente dal rigo RN43, col. 7 del mod, Unico 2014 e il risultato di tale operazione va poi indicato nel rigo RN20, col. 1 del quadro RN. - Riproduzione riservata - 6