Salute e sicurezza sul lavoro



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Decreto Legislativo 19 settembre 1994 626 e s.m.i. numero (Pubblicato sulla G. U. - Repubblica Italiana n.265 del 12.11.1994) Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE 3

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Obiettivi del D.Lgs. 626/1994 Raggiungere il miglioramento attraverso: L organizzazione della sicurezza La valutazione di tutti i rischi L individuazione di misure La verifica continua delle misure 5

Obiettivi del Persegue le finalità di: Garantire l uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età ed alle condizioni delle lavoratori e lavoratori immigrati. E questo anche mediante l introduzione di sistemi di gestione e controllo della sicurezza 6

Organizzazione della sicurezza: la gerarchia DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE 7

Organizzazione della sicurezza: altri attori SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE (già Medico di fabbrica) RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 8

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO Datore di lavoro Legale rappresentante Serv. Prev./ Prot. Medico Competente RLS Dirigente 626 Responsabile/Referente di Struttura Organizzativa Dirigente 626 Responsabile/Referente di Struttura Organizzativa Preposto Capo Sala/Tecnico/Ufficio Lavoratori Preposto Capo Sala/Tecnico/Ufficio Lavoratori Lavoratore incaricato per l emergenza 9

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ATTORI DATORE DI LAVORO : Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell impresa stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. (Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro s intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale.) NELLA NOSTRA REALTÀ È IL DIRETTORE GENERALE DELL AZIENDA IN QUANTO SUO RAPPRESENTANTE LEGALE. 10

Organizzazione della sicurezza: la gerarchia DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE 11

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ATTORI DIRIGENTE : Il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività lavorativa e vigilando su di essa in ragione dei poteri conferitigli. Nella nostra realtà sono stati individuati nominativamente con apposito atto deliberativo nelle persone dei Responsabili/Referenti di Struttura. 12

Organizzazione della sicurezza: la gerarchia DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE 13

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA ATTORI PREPOSTO : Il soggetto che sovraintende il lavoro degli altri. E un lavoratore (un medico, un capo-sala, un caposquadra, un capo ufficio, ) con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull esecuzione del lavoro senza, peraltro, poteri/doveri di predisposizione di mezzi e di strutture. 14

Organizzazione della sicurezza: la gerarchia DATORE DI LAVORO DIRIGENTE PREPOSTO LAVORATORE 15

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA LAVORATORE : ATTORI Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 16

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO Datore di lavoro Legale rappresentante Serv. Prev./ Prot. Medico Competente RLS Dirigente 626 Responsabile/Referente di Struttura Organizzativa Dirigente 626 Responsabile/Referente di Struttura Organizzativa Preposto Capo Sala/Tecnico/Ufficio Lavoratori Preposto Capo Sala/Tecnico/Ufficio Lavoratori Lavoratore incaricato per l emergenza 17

PERCHE SIETE QUI D.Lgs. 81/08 art. 36 e 37 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 18

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI in tema di salute e sicurezza durante il lavoro Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un adeguata informazione su: I rischi per la sicurezza e la salute connessi all attività dell azienda in generale; Le misure e le attività di protezione adottate; I rischi specifici cui è esposto in relazione all attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 19

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI in tema di salute e sicurezza durante il lavoro I pericoli connessi all uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norma di buona tecnica; Le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio l evacuazione dei lavoratori; Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente; I nominativi dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze; 20

FORMAZIONE DEI LAVORATORI in tema di salute e sicurezza durante il lavoro Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; La formazione deve avvenire in occasione: a) dell assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell introduzione d i nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi ovvero all insorgenza di nuovi rischi. 21

FORMAZIONE DEI LAVORATORI in tema di salute e sicurezza durante il lavoro Formazione di base Q UALE FORMAZIONE: Formazione specifica Formazione di mestiere (sul luogo in cui si opera) 22

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs 81/08 già art. 5 D. Lgs. 626/94) 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 23

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs 81/08 già art. 5 D. Lgs. 626/94) 2. I lavoratori in particolare devono: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 24

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs 81/08 già art. 5 D. Lgs. 626/94) e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi e eventuale condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 25

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (art. 20 D.Lgs 81/08 già art. 5 D. Lgs. 626/94) g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto o comunque disposti dal Medico competente; 26

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Capo II Nel corso dell anno 1999, a cura del Direttore Generale, per tramite della S.O.C. di Prevenzione e Protezione, unitamente ad una nota informativa sui rischi, è stata trasmessa a tutti i Dirigenti Responsabili di Strutture operative, la scheda di consegna dei D.P.I. identificati ed assegnati ai lavoratori. 27

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) Capo II Una successiva trasmissione è stata fatta nell anno 2003 e nel c.a. ai Dirigenti e Preposti D.Lgs.626/94. Copia della predetta scheda è disponibile nel Portale internet aziendale: www.ospedale.al.it Nelle Comunicazioni interne sotto la voce Prevenzione e Protezione, nel quale sono inserite numerose informazioni, manuali ed ausili vari. 28

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) art. 41 La suddetta scheda, unica per tutto il personale, riportata (pro memoria) a pagina successiva, deve essere controfirmata da ciascun lavoratore e conservata a cura del Dirigente o Preposto della struttura operativa a disposizione degli Organi di Vigilanza. Si sottolinea l importanza di tale procedura al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 29

Nuovi attori della sicurezza SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 31-32-33 ) Dirigente Responsabile S.O.C. Prevenzione e Protezione : Dott. Ing. Alberto Peracchio tel.6153 Il Servizio è utilizzato dal Datore di lavoro ed ha i seguenti compiti: provvede alla individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione e alla individuazione delle misure di prevenzione e bonifica; elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure nelle varie attività aziendali; 30

Nuovi attori della sicurezza SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (art. 31-32-33 ) propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; partecipa alla riunione periodica annuale in materia di tutela della salute e di sicurezza; fornisce l informativa specifica a tutti i lavoratori sui rischi potenziali a cui sono esposti nell attività lavorativa; 31

Nuovi attori della sicurezza MEDICO COMPETENTE (art. 25 e sez. V ) Dr.ssa Alida Cotroneo Preventiva tel 6206 Servizio Medicina Tra le attività principali svolte: provvede alla sorveglianza sanitaria (art.41); collabora con datore di lavoro e con il servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e all attuazione delle misure di tutela, all attività di info/formazione e all organizzazione del servizio di primo soccorso; visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l anno. 32

Nuovi attori della sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Sez. VII ) Assume per un certo senso la funzione di garante della salute per i lavoratori e viene consultato su una serie di importanti argomenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (Valutazione dei rischi, la prevenzione e protezione in azienda, la designazione e la formazione degli addetti alla gestione dell emergenza, l introduzione di nuove procedure o attrezzature di lavoro... ) e riceve una serie di informazioni circa le sostanze ed i preparati pericolosi, gli infortuni e le malattie professionali. 33

Nuovi attori della sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Sez. VII ) E previsto dall art. 47 e le sue attribuzioni sono definite dall art. 50 Riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quella prevista (non meno di 32 ore) Nelle aziende con più di 15 dipendenti i rappresentanti vengono designati di norma nell ambito delle R.S.U. (l elezione diretta è prevista solo in assenza di tali organismi). 34

Nuovi attori della sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Sez. VII ) I rappresentanti per la sicurezza restano in carica tre anni. Il numero minimo dei rappresentanti è seguente: n. 1 nelle aziende fino a 200 dipendenti; n. 3 nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti; n. 6 in tutte le altre aziende. il 35

Nuovi attori della sicurezza Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Sez. VII ) Nell Azienda Ospedaliera SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo sono stati designati n. 7 rappresentanti con assemblea RSU del 28/02/2006 e OO.SS. mediche del 08/03/2006 Sig. Barbieri Teresio Blocco Operatorio 1 Sig. Como Mauro D.E.A. Sig. Conti Silvano Segreteria Sala Gessi Dott. Gastaldi Prospero Polispecialistica D. S. Sig. Staltari Antonio Servizio Tecnico Sig. Tortonese Mauro Radioterapia Sig. Vaccari Pietro Portineria 36

Riunione periodica art. 35 Il datore di lavoro direttamente o tramite il SPP indice almeno una volta l anno una riunione cui partecipano: Il datore di lavoro o un suo rappresentante; Il responsabile del SPP; Il medico competente: Il rappresentante per la sicurezza; 37

Riunione periodica art. 35 Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all esame dei partecipanti; Il documento di valutazione dei rischi L andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l efficacia dei dispositivi di protezione individuale I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. 38

Nuovi attori della sicurezza: Il Lavoratore incaricato per la prevenzione incendi, lotta antincendio, primo soccorso, salvataggio e gestione dell emergenza; Questo argomento viene trattato nel modulo 2 Il piano di emergenza e antincendio 39

per personale in servizio GRAZIE PER L ATTENZIONE 40