00.000. del... Onorevoli presidenti e consiglieri,



Documenti analoghi
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Traduzione 1. (Stato 9 gennaio 1952)

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Commissione federale delle case da gioco

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Codice delle obbligazioni

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

Accreditamento delle società di revisione LRD esterne

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Rapporto annuale 2014

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)

Convenzione

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Convenzione d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza sull assicurazione malattie

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Accordo di commercio e di pagamenti fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Trattato

Decisioni del Consiglio nazionale del Codice civile svizzero

Traduzione 1. (Seguono i nomi dei plenipotenziari) Art. 1

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Legge sui consulenti in brevetti

Codice civile svizzero

Legge federale sul commercio ambulante

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

proposta di legge n. 286

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre , decreta:

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

AMTLICHE PUBLIKATIONEN. Referendum facoltativo. Legge d'applicazione della legge federale sulla circolazione stradale (LALCStr)

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Revisione della Legge sulle commesse pubbliche Consultazione

Rapporto esplicativo concernente l ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

del 10 settembre 1969 (Stato 1 gennaio 2011)

Modifiche la CdS. Sanzione 38 conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dal Regolamento CE 561/2006.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

Codice civile svizzero

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

ATTO DI FONDAZIONE. Fondazione...

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)

Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

ALLEGATI. alla. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio:

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Iniziativa parlamentare Diritto del lavoro. Aumento del valore litigioso per le procedure gratuite (Thanei)

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Risoluzione 2198 (XXI) dell'assemblea Generale. Protocollo Relativo allo Status dei Rifugiati

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE DELLE ALPI) SULLA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Statuto. Servizio Cure a Domicilio del Luganese

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

CONVENZIONE SULLA LIBERTÀ SINDACALE E LA PROTEZIONE DEL DIRITTO SINDACALE,

Transcript:

00.000 Messaggio concernente una modifica della legge sulla circolazione stradale (revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero) del... Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifica della legge federale sulla circolazione stradale. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione.... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2008... 1

Compendio Con sentenza del 14 giugno 2007 (6A.106/2006) il Tribunale federale ha stabilito che la legge sulla circolazione stradale non contiene una base sufficiente per revocare la licenza di condurre svizzera a una persona che ha violato le norme della circolazione stradale all'estero. Di conseguenza, non sarà più possibile revocare la licenza di condurre svizzera in seguito a un divieto di condurre pronunciato all'estero. La sicurezza della circolazione ne risente:le infrazioni gravi commesse all'estero, quali forti eccessi di velocità e guida in stato di ebrietà, non vi possono essere adeguatamente sanzionate perché gli autori spesso soggiornano solo raramente o per breve tempo all'estero. Inoltre nello Stato di domicilio dei conducenti colpevoli non si può raggiungere l'obiettivo perseguito con la revoca a scopo di ammonimento, cioè la lotta contro la recidiva. Il presente disegno di revisione parziale della legge sulla circolazione stradale deve creare la base legale per poter disporre la revoca della licenza di condurre e continuare la prassi che i Cantoni applicano già da tempo. 2

Messaggio 1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento è una misura preventiva e educativa presa nell'interesse della sicurezza della circolazione stradale. L'obiettivo della sanzione è indurre l'autore dell'infrazione a rispettare le norme della circolazione ed evitare che metta nuovamente in pericolo la sicurezza della circolazione. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, per la revoca a scopo di ammonimento della licenza di condurre potevano essere prese in considerazione anche le infrazioni stradali commesse all'estero 1. Il Tribunale federale giustificava la prassi con il fatto che il divieto di condurre pronunciato nei confronti di una persona non domiciliata nello Stato in questione aveva un impatto limitato; unicamente una misura supplementare adottata nel Paese di domicilio poteva esplicare pienamente i suoi effetti e garantire la sicurezza della circolazione in Svizzera 2. In una sentenza del 1997 3 il Tribunale federale precisava che l'autorità di domicilio doveva prendere in esame la revoca della licenza di condurre svizzera anche se l'autorizzazione a condurre non era stata revocata all'estero. Cinque anni dopo, il Tribunale federale si scostava da questa rigorosa giurisprudenza e dichiarava che la revoca a scopo di ammonimento della licenza di condurre poteva essere pronunciata solo se l'autorizzazione a condurre era stata revocata anche all'estero 4. In una sentenza del 14 giugno 2007 5 il Tribunale federale ha stabilito che la legge sulla circolazione stradale non contiene una base sufficiente per revocare la licenza di condurre svizzera a una persona che ha violato le norme della circolazione stradale all'estero e che una sanzione di questa portata deve essere regolata in un atto normativo che riveste la forma di legge. In base alla situazione giuridica attuale, le autorità interessate non hanno più il diritto di pronunciare una revoca della licenza di condurre dopo una violazione delle norme della circolazione stradale commessa all'estero. 1.2 La nuova normativa proposta L'obiettivo della presente revisione è creare la base legale per poter revocare la licenza di condurre svizzera a una persona che ha violato le norme della circolazione stradale all'estero; la condizione è che in seguito a una tale violazione sia stato disposto un divieto di condurre (divieto di far uso dell'autorizzazione a condurre). Per ragioni di sicurezza della circolazione, è importante poter perseguire anche in Svizzera le irregolarità commesse all'estero. Spesso, quando sono all'estero, i conducenti si curano meno delle norme perché in caso di violazione si vedono raramente comminare una sanzione adeguata. Un divieto di condurre di lunga durata, ad esempio, non ha effetto sui turisti che soggiornano solo per poco tempo nel Paese in questione. 1 p. es.. DTF 102 Ib 59, 108 Ib 69, 109 Ib 304, 123 II 97, 123 II 464, 128 II 133, 129 II 168 2 DTF 109 Ib 304 E. 2, 123 II 97 E. 2c 3 DTF 123 II 464 4 DTF 128 II 133 5 DTF 6A.106/2006 3

1.3 Risultati della procedura di consultazione Presso le autorità cantonali incaricate dei provvedimenti amministrativi è stata svolta dal 16 al 26 luglio 2007 un'indagine conoscitiva. Si è rinunciato ad eseguire una procedura di consultazione secondo l'articolo 3 della legge sulla consultazione (LCo 6 ) perché con la nuova normativa proposta si crea unicamente la base legale per una prassi di lunga data difesa anche dal Tribunale federale. Per di più, la nuova normativa migliora la posizione giuridica dei conducenti interessati perché l'autorità incaricata della revoca deve considerare le circostanze concrete del singolo caso per stabilire la durata della revoca. Ciò può portare a una riduzione della durata minima della revoca. Nel quadro dell'indagine conoscitiva, 15 autorità cantonali e la KAMO (Konferenz für Administrativmassnahmen Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein, Conferenza per le misure amministrative nella Svizzera orientale e nel Principato del Liechtenstein) si sono espresse per la modifica proposta. Le autorità incaricate delle misure amministrative dei Cantoni di Argovia e Zurigo fanno rilevare che le autorità svizzere competenti sono informate solo di una minima parte delle infrazioni commesse all'estero e ritengono pertanto che la parità di trattamento non sia garantita. La Confederazione non dovrebbe limitarsi a creare basi legali migliori, ma intraprendere anche tutto il possibile affinché gli Stati europei, o almeno quelli confinanti con la Svizzera, si impegnino a comunicare sistematicamente le infrazioni. Questa richiesta è giustificata, ma non può essere regolata unicamente nella legge sulla circolazione stradale: andrebbe invece disciplinata mediante un trattato internazionale. Il programma d'azione Via sicura per migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade prevede che la Svizzera si impegni attivamente per un sistema transfrontaliero semplice ed efficace di sanzionamento delle infrazioni commesse. 1.4 Diritto comparato: convenzioni internazionali e diritto europeo Il 10 maggio 1978 7 la Svizzera ha ratificato la Convenzione europea del 3 giugno 1976 sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore. La Convenzione disciplina soprattutto questioni procedurali; in particolare autorizza le parti contraenti, senza però obbligarle, a disporre, quando un altro Stato membro le informa della decadenza del diritto di condurre pronunciata sul proprio territorio, una misura analoga valida per il proprio territorio. Degli Stati che confinano con la Svizzera, nei quali avviene la maggior parte delle infrazioni commesse dai titolari di una licenza di condurre svizzera, solo il Principato del Liechtenstein e l'italia 8 hanno ratificato la Convenzione. La Convenzione dell 8 novembre 1968 9 sulla circolazione stradale conferisce alle Parti contraenti il diritto di revocare la licenza di condurre a un conducente straniero che ha commesso un infrazione grave del codice stradale sul loro territorio e di comunicarlo all'autorità che ha rilasciato la licenza. Questa Convenzione è in vigore in 67 Paesi, tra cui tutti quelli che confinano con la Svizzera. Nel nostro Paese, la corrispondente disposizione della Convenzione è applicata in modo da abilitare l autorità cantonale che ha revocato la licenza di condurre estera e il diritto di farne 6 RS 172.061 7 RS 0.741.16 8 Il Principato del Liechtenstein il 27 gennaio 1983; l'italia, il 24 maggio 1985 9 RS 0.741.10 4

uso sul territorio elvetico a notificare la decisione presa direttamente all'interessato e all'autorità estera competente. Nei rari casi in cui ciò non è possibile, la notifica è trasmessa all'interessato per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri. La direttiva europea del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida 10 disciplina in particolare il rilascio, ma non la revoca della patente di guida. Per contro, la Convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida 11, firmata il 17 giugno 1998 dagli allora 15 membri dell UE, si basa sul principio secondo cui un'infrazione alle norme della circolazione stradale commessa in un altro Stato membro è eseguita dallo Stato di residenza della persona interessata. In tal modo la revoca della patente di guida ha effetto in tutti gli Stati membri che hanno ratificato la Convenzione. Anche se la Convenzione non è ancora entrata in vigore per la mancanza di un numero sufficiente di ratifiche, una sua applicazione anticipata limitata è possibile negli Stati membri che, notificando la loro ratifica interna, dichiarano di voler applicare la Convenzione nei confronti degli Stati membri che hanno fatto una dichiarazione analoga. Tali regolamentazioni non fanno tuttavia parte degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'unione europea. Dal confronto con altri Paesi europei risulta che le infrazioni commesse all'estero sono trattate differentemente in ogni Paese. Mentre ad esempio l Austria, la Norvegia e la Grecia revocano la licenza di condurre all'autore della violazione a cui è stato vietato di circolare all'estero, il Belgio e i Paesi Bassi non prevedono tale misura. 1.5 Attuazione L'esecuzione della legge sulla circolazione stradale spetta ai Cantoni. Conformemente alla nuova normativa, la revoca della licenza di condurre svizzera a seguito di un divieto di condurre all'estero è disciplinata a livello di legge. La nuova normativa non modifica fondamentalmente la prassi attuale per cui l'attuazione è garantita. 2 Commento alla nuova normativa Art. 16c bis Il capoverso 1 fissa le condizioni per la revoca della licenza di condurre dopo un'infrazione commessa all'estero. In primo luogo, l'autorizzazione a condurre nello Stato in cui è stata commessa l'infrazione deve essere stata revocata con decisione passata in giudicato (lett. a) da un'autorità competente di questo Paese; ciò presuppone che l'infrazione sia di una certa gravità. Non è sufficiente che sia stata pronunciata una pena pecuniaria o detentiva, accompagnata da una perdita o un aumento di punti a seconda del sistema bonus-malus vigente nello Stato in questione. In secondo luogo, l infrazione, se fosse stata commessa in Svizzera, deve essere medio grave o grave secondo la legge sulla circolazione stradale e implicare la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre (lett. b). Di conseguenza un divieto di condurre pronunciato contro una persona che ha guidato un veicolo a motore con un tasso alcolemico dello 0,3 per mille in un Paese che ha fissato come valore limite di alcolemia lo 0,2 per mille non ha nessuna ripercussione sull'autorizzazione a condurre in Svizzera. 10 Direttiva 2006/126/CE, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18 11 GU C 216 del 10 luglio 1998, pag. 1 5

La nuova normativa rinuncia per motivi di parità di trattamento a sanzionare ulteriormente in Svizzera le infrazioni lievi commesse all'estero di cui all'articolo 16a LCStr 12. Questa mitigazione rispetto alla prassi attuale è dovuta al fatto che in molti casi le autorità estere non informano le autorità svizzere sulle infrazioni classificate come lievi. Il capoverso 2: la revoca della licenza di condurre dopo un divieto di condurre pronunciato all'estero non deve tuttavia portare a una doppia punizione. Secondo il capoverso 2 per stabilire la durata della revoca della licenza le autorità competenti cantonali sono tenute a considerare adeguatamente le conseguenze, per la persona interessata, del divieto di condurre pronunciato all'estero. Si deve ad esempio considerare: la durata per la quale il divieto di condurre è stato disposto, se al momento di pronunciare la misura in Svizzera quella ordinata all'estero continua a produrre effetti e per quanto tempo, se l'esecuzione delle due misure si sovrappone oppure se per la persona interessata è di primaria importanza poter condurre veicoli a motore all'estero. È pertanto possibile ridurre le durate minime delle revoche di cui agli articoli 16b e 16c LCStr 13 quando si pronuncia la misura svizzera. Spetta alle autorità amministrative trovare soluzioni adeguate al singolo caso. Il sistema a cascata previsto dagli articoli 16b e 16c LCStr in vigore dal 1 gennaio 2005 14 si applica anche alle revoche della licenza di condurre in seguito a infrazioni commesse all'estero. In caso di recidiva, la durata minima della revoca (che può essere ridotta per le infrazioni commesse all'estero) aumenta indipendentemente dal fatto che la prima, la seconda o ambedue le infrazioni siano state commesse all'estero. L obiettivo del sistema a cascata è di inasprire le sanzioni per i recidivi. Per tale motivo l'autorità che iscrive una misura nel registro delle misure amministrative deve tra l'altro menzionare se, conformemente all'ordinanza del 18 ottobre 2000 15 concernente il registro automatizzato delle misure amministrative, l'infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera 16. Ciò permette di determinare la durata minima della revoca in caso di recidiva. La nuova normativa non ha nessun influsso sulla cosiddetta revoca di sicurezza ordinata nei confronti di conducenti che non sono idonei alla guida secondo l'articolo 16d LCStr. È considerata inidonea alla guida la persona le cui attitudini fisiche e psichiche non le consentono o non le consentono più di guidare con sicurezza un veicolo a motore, che soffre di una forma di dipendenza che esclude l idoneità alla guida o che non possiede le qualità caratteriali necessarie. Se in seguito alle infrazioni commesse all'estero sorgono dubbi sull'idoneità alla guida, l autorità svizzera competente deve, come sinora, adottare le misure del caso nel nostro Paese indipendentemente dalla decadenza del diritto di condurre all'estero. 3 Ripercussioni 3.1 Per la Confederazione Il progetto non ha ripercussioni sulle finanze né sull'effettivo del personale della Confederazione. 12 RS 741.01 13 RS 741.01 14 RU 2004 2849 15 RS 741.55 16 Art. 8 lett. f n. 9 dell'ordinanza sul registro ADMAS 6

3.2 Per i Cantoni Fino alla decisione del Tribunale federale, la prassi dei Cantoni in materia di revoca della licenza di condurre in seguito a un divieto di condurre pronunciato all'estero era basata sull'ordinanza sull ammissione alla circolazione 17. Il fatto che la regolamentazione in materia sia ora fissata in una legge non comporta nuovi compiti per i Cantoni. Le spese che ne derivano saranno coperte come finora mediante gli emolumenti riscossi per l'emanazione delle decisioni di revoca. 3.3 Per l'economia Il progetto non ha ripercussioni economiche. 4 Rapporto con il programma di legislatura Il progetto non figura nel rapporto sul programma di legislatura 2003-2007 18 dato che la necessità impellente di agire è scaturita solo dopo la decisione del Tribunale federale del 14 giugno 2007. Per poter ripristinare al più presto la prassi della revoca della licenza di condurre dopo un divieto di condurre pronunciato all'estero, la presente modifica è sottoposta al Parlamento separatamente e non nel quadro di una revisione più ampia della LCStr. 5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità La modifica proposta nel presente messaggio si basa sulla stessa disposizione costituzionale su cui si basa già la legge (art. 82 Cost. 19 ). 5.2 Forma dell'atto Il progetto concerne unicamente la trasposizione della normativa dal livello di ordinanza a quello di legge. Conformemente all articolo 164 capoverso 1 Cost. 20 tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto devono essere emanate sotto forma di legge federale. 17 RS 741.51 18 FF 2004 969 19 RS 101 20 RS 101 7

8