Ordinanza sulla protezione dei marchi



Documenti analoghi
Ordinanza sulla protezione dei marchi

SWISSNESS 2015 Ordinanze d esecuzione

Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 dicembre 1992 (Stato 16 marzo 2009)

Rapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Legge sui consulenti in brevetti

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali e delle case di cura nell assicurazione malattie

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

Codice delle obbligazioni

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare

Ordinanza sul controllo della circolazione stradale

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Legge federale sui consulenti in brevetti

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Codice delle obbligazioni

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Iniziativa parlamentare Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU) del Cantone Ticino

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ***I

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM)

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera

Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Ordinanza d esecuzione del decreto federale inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Legge federale sulla politica regionale

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

(CE) , 22) ) 1687/ (GU CE

Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Regio decreto 25 agosto 1940, n (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247)

OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE ACQUE POTABILI S.p.A.

Ordinanza concernente l entrata e il rilascio del visto

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Regolamento sul pensionamento anticipato

Allegato parte integrante ALLEGATO 1) DISPOSIZIONI PER I PRESTITI PARTECIPATIVI. Pag. 1 di 8 All. 001 RIFERIMENTO: 2009-D

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Dipartimento federale dell interno DFI. Ufficio federale della sanità pubblica UFSP. Dicembre Rapporto esplicativo

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

DECRETO 25 maggio 2001, n. 337

Regolamento CFSL. Nr Edizione ottobre Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)

Transcript:

Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) Modifica del xx Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 3 dicembre 199 sulla protezione dei marchi 1 è modificata come segue: Titolo Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM) Ingresso visti gli articoli 35c, 38 capoverso, 39 capoverso 3, 50, 51 e 73 della legge del 8 agosto 199 sulla protezione dei marchi (LPM) e visto l articolo 13 della legge federale del 4 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) 3, Art. 9 cpv. lett. c bis Se del caso, essa deve essere completata con: c bis. l'indicazione che si tratta di un marchio geografico; Art. 1 cpv. cpv. 3 Abrogato Art. 14 cpv. cpv. 1 1 La dichiarazione di priorità deve essere presentata entro 30 giorni dal deposito del marchio. Se l'ipi richiede un documento di priorità, il depositante deve inoltrarlo entro sei mesi dalla data del deposito. Se il depositante non presenta i documenti necessari il diritto di priorità si estingue. Art. 17 Esame materiale 1 Se esiste un motivo di rifiuto giusta l'articolo 30 capoverso lettere c e LPM, l'ipi fissa al depositante un termine per eliminare il difetto. Se è presentata una domanda di registrazione di una denominazione vincola estera come marchio geografico, l'ipi consulta l'ufficio federale dell agricoltura. Questo esamina se la denominazione vinicola estera soddisfi le condizioni specifiche definite nella legislazione vinicola. 3 Se un difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda di registrazione è respinta interamente o parzialmente. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari. Art. 3 cpv. cpv. 4 4 L'IPI può sospendere la procedura d'opposizione se la decisione in merito all'opposizione dipende dall'esito di una procedura di cancellazione per mancato uso, di una procedura civile o di altre procedure. Titolo prima dell'art. 4a Sezione a: Procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio Art. 4a Forma e contenuto della domanda 1 La domanda di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio deve essere presentata in due esemplari e contenere: a. il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo del richiedente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera; b. il numero della registrazione di cui è chiesta la cancellazione e il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio; 1 RS 3.111 RS 3.11 3 RS 17.010.31 014... 1

c. una dichiarazione che precisi in che misura è chiesta la cancellazione; d. una motivazione della domanda di cancellazione, che renda in particolare verosimile il mancato uso; e. i documenti probatori. Art. 4b Recapito in Svizzera 1 Se il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera giusta l'articolo 4 LPM e non lo ha fatto al momento di presentare la domanda, l'ipi fissa un termine supplementare. Allo stesso tempo l'ipi informa il richiedente che, in caso di inosservanza del termine, la domanda di cancellazione non sarà accolta. La controparte che deve indicare un recapito in Svizzera è tenuta a indicarlo entro il termine fissato dall'ipi. Allo stesso tempo l'ipi informa la controparte che, se non soddisfa tale obbligo, sarà esclusa dalla procedura. Art. 4c Scambio di allegati 1 Se una domanda di cancellazione non è palesemente irricevibile, l'ipi informa la controparte fissandole un termine per la risposta. La controparte deve inoltrare la propria risposta in due esemplari. 3 Nella sua risposta la controparte deve in particolare rendere verosimile l uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi. 4 L'IPI può effettuare ulteriori scambi di allegati, se le circostanze lo giustificano. Art. 4d Diverse domande L'articolo 3 capoversi 1 e OPM si applicano per analogia alla procedura di cancellazione di una registrazione per mancato uso del marchio. Art. 4e Restituzione della tassa di cancellazione 1 Se la domanda di cancellazione non è presentata entro i termini di cui all articolo 35a capoverso LPM e dell'articolo 50a OPM o la tassa di cancellazione non è pagata tempestivamente, la domanda è considerata non presentata. Non sono riscosse spese e la tassa di cancellazione già pagata è restituita. Se una causa diviene priva d'oggetto o è risolta per mezzo di una transazione giudiziale o con il versamento di un'indennità, la metà della tassa della procedura di cancellazione è restituita. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33b della legge federale del 0 dicembre 1968 4 sulla procedura amministrativa, la tassa è restituita integralmente. Art. 35 La cancellazione completa o parziale della registrazione di un marchio è esente da emolumenti, fatta salva la cancellazione per mancato uso di un marchio. Art. 36 cpv. 1 e 1 Per ogni domanda di registrazione e per ogni registrazione di marchi l'ipi tiene un fascicolo nel quale sono raccolti: a. lo svolgimento della procedura di deposito, di un'eventuale procedura d'opposizione e di un'eventuale procedura di cancellazione per mancato uso; b. la proroga e la cancellazione della registrazione, il fatto di un'eventuale registrazione internazionale, le modificazioni del diritto al marchio; c. qualsiasi altra modificazione della registrazione. Il regolamento di un marchio di garanzia, di un marchio collettivo o di un marchio geografico fa parimenti parte del fascicolo. Art. 38 cpv. Le informazioni sono limitate a: a. le indicazioni pubblicate in caso di registrazione del marchio; b. le indicazioni sui motivi del rifiuto di una domanda. Art. 40 cpv. lett. d bis La registrazione è eventualmente completata con: d bis. l'indicazione che si tratta di un marchio geografico; Art. 50a Procedura di cancellazione di una registrazione internazionale per mancato uso del marchio Una domanda di cancellazione di una registrazione internazionale con effetto di protezione per la Svizzera per mancato uso del marchio può essere presentata al più presto: a. se è stato notificato un rifiuto provvisorio, cinque anni dopo la fine della procedura concernente la protezione in Svizzera; b. se non è stato notificato alcun rifiuto, cinque anni dopo la scadenza del termine per la notifica del rifiuto di protezione o cinque anni dopo la notifica della dichiarazione di concessione della protezione. 4 RS 17.01

Art. 5 Rifiuto di protezione e invalidazione 1 Le seguenti regole si applicano ai marchi iscritti nel registro internazionale: a. il rifiuto di protezione sostituisce il rigetto della domanda di registrazione giusta l'articolo 30 capoverso lettere a, c e LPM e la revoca della registrazione giusta l'articolo 33 LPM; b. l invalidazione sostituisce la cancellazione della registrazione giusta l'articolo 35 lettere c e LPM. L'IPI non pubblica il rifiuto di protezione né l invalidazione. Titolo prima dell'art. 5a Capitolo 6a: Indicazioni di provenienza Sezione 1: Principi Art. 5a In generale 1 Sono prodotti naturali i prodotti ai sensi dell'articolo 48a LPM di origine naturale e che non sono stati trasformati per l'immissione in commercio. Per le derrate alimentari valgono l'ordinanza del... 5 sull'utilizzo dell'indicazione di provenienza «Svizzera» per le derrate alimentari e gli articoli 5b e 5j della presente ordinanza. 3 Sono prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM i prodotti che non rientrano né nella categoria dei prodotti naturali né nella categoria delle derrate alimentari. 4 Sono materie le materie prime ai sensi dell'articolo 48c capoverso 3 lettera b LPM. Oltre alle materie prime sono comprese le materie ausiliarie e le materie semilavorate. Art. 5b Divieto di abuso 1 È vietato sfruttare in maniera abusiva il margine di manovra concesso per l'applicazione dei criteri determinanti nel definire il luogo di provenienza di un prodotto o di un servizio. È in particolare abusivo impiegare metodi di calcolo diversi per definire il luogo di provenienza dei singoli componenti di un prodotto senza un motivo oggettivo. Sezione : Indicazioni di provenienza per i prodotti ai sensi dell'articolo 48c LPM, in particolare per i prodotti industriali Art. 5c Costi di produzione determinanti 1 Sono considerati costi di produzione ai sensi dell'articolo 48c capoversi 1 e LPM i seguenti costi realizzati nel luogo di provenienza: a. i costi di ricerca e sviluppo; b. i costi delle materie; e c. i costi di fabbricazione, compresi i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all interno di un settore. I costi realizzati dopo la fine del processo di produzione non sono considerati costi di produzione. Art. 5d Costi di ricerca e sviluppo 1 I costi di ricerca comprendono i costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e dalla ricerca non incentrata sui prodotti. I costi di sviluppo comprendono i costi realizzati dall'ideazione del prodotto alla sua maturità per il mercato. Art. 5e Presa in considerazione dei costi di ricerca e sviluppo 1 I costi generati dalla ricerca incentrata sui prodotti e i costi di sviluppo sono direttamente attribuiti ai costi di produzione. I costi generati dalla ricerca non incentrata sui prodotti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti. 3 I costi di ricerca e sviluppo possono essere attribuiti ai costi di produzione anche dopo la fine del periodo di ammortamento usuale del settore. Ne è tenuto conto in misura corrispondente all'ammortamento annuale medio dei costi di ricerca e sviluppo durante il periodo di ammortamento usuale del settore. Art. 5f Costi delle materie 1 I costi delle materie comprendono i costi diretti e i costi indiretti delle materie. Sono costi diretti i costi delle materie prime, delle materie ausiliarie e delle materie semilavorate direttamente attribuibili a un prodotto. 3

3 Sono costi indiretti tutti gli altri costi come i costi di trasporto del prodotto durante il processo di produzione. Art. 5g Attribuzione dei costi delle materie 1 I costi diretti delle materie sono in particolare attribuiti ai costi di produzione applicando uno dei seguenti metodi: a. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione in misura corrispondente alla percentuale dei costi realizzati in Svizzera delle materie interessate; b. i costi diretti delle materie sono attribuiti ai costi di produzione ai seguenti tassi percentuali: 1. al 100 per cento per le materie che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48 48c LPM, e. allo 0 per cento per le materie che non soddisfano le condizioni di cui agli articoli 48 48c LPM. I costi indiretti delle materie sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti. Art. 5h Attribuzione dei costi delle materie ausiliarie I costi delle materie ausiliarie non devono essere attribuiti ai costi di produzione del prodotto se: a. le materie ausiliarie rivestono un importanza chiaramente secondaria per le caratteristiche del prodotto; e b. i costi delle materie ausiliarie sono irrilevanti rispetto ai costi del prodotto. Art. 5i Materie non disponibili in quantità sufficiente in Svizzera Se, secondo le indicazioni rese pubbliche da un settore, una materia è disponibile in quantità insufficiente in Svizzera e il produttore ne esclude i costi dal calcolo dei costi di produzione di un prodotto in misura corrispondente alla sua disponibilità, egli può presumere che la riduzione dei costi di produzione soddisfi le condizioni legali relative ai costi che determinano la provenienza. Art. 5j Costi di fabbricazione 1 I costi di fabbricazione comprendono i costi diretti di fabbricazione e i costi indiretti di fabbricazione. Sono costi di fabbricazione in particolare: a. i salari; b. i costi di fabbricazione legati ai salari; c. i costi di fabbricazione legati alle macchine; d. i costi connessi alla garanzia della qualità e alla certificazione prescritte per legge o disciplinate in modo uniforme all interno di un settore. Art. 5k Attribuzione dei costi di fabbricazione 1 I costi diretti di fabbricazione sono attribuiti ai costi di produzione del prodotto. I costi di fabbricazione indiretti sono ripartiti sui costi di produzione dei singoli prodotti. Art. 5l Calcolo dei costi di produzione realizzati all'estero I costi di produzione realizzati all'estero possono essere convertiti in franchi svizzeri: a. al corso di cambio applicato nella data del pagamento dei costi di produzione realizzati all'estero; o b. al corso di cambio medio dei tre anni precedenti la data del pagamento dei costi di produzione realizzati all'estero. Sezione 3: Indicazioni di provenienza per i servizi Art. 5m Si presume sito dell amministrazione effettiva ai sensi dell'articolo 49 LPM il luogo in cui: a. sono esercitate le attività rilevanti ai fini del conseguimento dello scopo commerciale; e b. sono prese le decisioni determinanti per la fornitura dei servizi. Sezione 4: Ordinanza di settore ai sensi dell'articolo 50 capoverso LPM Art. 5n 1 Le associazioni di settore che richiedono un'ordinanza di settore conformemente all'articolo 50 capoverso LPM, devono rendere verosimile di essere rappresentative delle aziende del settore interessato. Esse sono rappresentative in particolare se: a. almeno il 60 per cento di tutte le aziende del settore approva l'ordinanza di settore; e b. le aziende favorevoli impiegano almeno il 60 per cento del personale attivo nel settore interessato, espresso in termini di unità equivalenti a tempo pieno. 3 Il Consiglio federale può considerare altri criteri per valutare la rappresentatività, in particolare: a. la suddivisibilità del settore in funzione della qualità dei prodotti o dei segmenti di prodotti; o 4

b. la distribuzione geografica delle aziende attive nel settore. Art. 55 cpv. 1 1 Il titolare del marchio, il titolare di una licenza legittimato ad agire, l'avente diritto a un'indicazione di provenienza oppure una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56 LPM (richiedente) deve presentare la domanda d'intervento alla Direzione generale delle dogane. Art. 56 cpv. 3 3 Qualora, prima della scadenza del termine previsto all'articolo 7 capoversi e 3 LPM, risulti che il richiedente non possa ottenere provvedimenti cautelari, i prodotti sono sbloccati immediatamente. Art. 60a Disposizione transitoria della modifica del... I prodotti fabbricati prima dell'entrata in vigore della modifica del... possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 018 [ anni dall'entrata in vigore] con un'indicazione di provenienza secondo il diritto previgente. II La presente ordinanza entra in vigore il.... Data [...] In nome del Consiglio federale svizzero: Il/La presidente della Confederazione: La cancelliera della Confederazione: 5