POLIZZA ABBINATA FURTO E INCENDIO

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POLIZZA ABBINATA FURTO E INCENDIO CONDIZIONI DI POLIZZA Mod. 12/525 Ed. 01/2009

INDICE DEFINIZIONI pag. 5 DENOMINAZIONI CONVENZIONALI - SETTORE INCENDIO pag. 6 DENOMINAZIONI CONVENZIONALI SETTORE FURTO pag. 11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE pag. 13 Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio pag. 13 Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia pag. 13 Art. 3 - Modifiche dell assicurazione pag. 13 Art. 4 - Aggravamento del rischio pag. 13 Art. 5 - Diminuzione del rischio pag. 13 Art. 6 - Recesso in caso di sinistro pag. 13 Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro pag. 13 Art. 8 - Durata dell assicurazione pag. 14 Art. 9 - Oneri fiscali pag. 14 Art. 10 - Forma delle comunicazioni pag. 14 Art. 11 - Rinvio alle norme di legge pag. 14 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE SETTORE INCENDIO pag. 15 Art. 12 - Oggetto dell assicurazione pag. 15 Art. 13 - Esclusioni pag. 15 Art. 14 - Cose assicurabili a condizioni speciali pag. 16 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI SEZIONE INCENDIO pag. 17 P08 - Spese di smussamento (Rischi Agricoli) pag. 17 C26 - Parificazione danni (Rischi Civili - Rischi Agricoli) pag. 17 C38 - Imposta sulle assicurazioni (Rischi Agricoli) pag. 17 C39 - Operazioni di carico e scarico (Rischi Agricoli- Rischi Commerciali) pag. 17 C40 - Trasporto foraggio e paglia (Rischi Agricoli) pag. 17 C41 all attività esercitata (Rischi Commerciali) - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio in rapporto pag. 17 C43 (Rischi Civili e Rischi Commerciali) - Fabbricati in comproprietà o in condominio pag. 17 C44 - Contenuto degli apparecchi somministratori di calore pag. 17 (Rischi Commerciali) AMPLIAMENTI DELLA GARANZIA BASE SETTORE INCENDIO pag. 18 I04 - Fumo pag. 18 I05 - Eventi atmosferici pag. 18 I06 - Elementi fragili pag. 18 I07 - Gelo pag. 19 I11 - Sovraccarico neve pag. 19 A01 - Fenomeno elettrico ed elettronico pag. 19 A02 - Danni elettrici ad apparecchi elettrodomestici pag. 19 A03 - Acqua condotta pag. 20 A04 - Intasamento gronde e pluviali pag. 20 A05 - Occlusioni e rigurgiti di fognature pag. 20 A07 - Merci in refrigerazione (Celle frigorifere senza impianto di controllo) pag. 20 A08 - Merci in refrigerazione (Celle frigorifere con impianto di controllo) pag. 21 A09 - Merci in refrigerazione (banchi e armadi frigoriferi) pag. 21 Pagina 2 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

A10 - Dispersione liquidi pag. 22 A13 - Urto veicoli stradali pag. 22 A14 - Onda sonica pag. 22 A15 - Caduta satelliti pag. 22 A16 - Folgorazione Bestiame pag. 22 A18 - Asfissia bestiame pag. 22 P01 - Spese di ricerca e ripristino pag. 23 P02 - Perdita delle pigioni pag. 23 P05 - Spese di demolizione e sgombero pag. 23 P06 - Onorario periti pag. 24 C01 - Ricorso terzi pag. 24 C02 - Rischio locativo pag. 24 C03 - Ricorso dei locatari pag. 25 C05 - Deroga alla proporzionale pag. 25 C06 - Alpeggio pag. 25 C09 - Assicurazione del costo di riparazione o ripristino (fabbricati) pag. 25 C10 - Anticipo indennizzi pag. 25 C16 - Atti dolosi (escluso terrorismo) pag. 26 C17 - Fabbricati in costruzione pag. 27 C19 - Indennizzo separato pag. 27 C23 - Merci presso terzi pag. 27 C26 - Parificazione danni (Rischi Commerciali) pag. 27 C31 - Rinuncia alla rivalsa pag. 27 C33 - Stabilimenti inattivi pag. 28 C35 - Modifica fabbricati pag. 28 C44 - Contenuto degli apparecchi somministratori di calore pag. 28 (Rischi Civili e Rischi Agricoli) NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE - SETTORE FURTO pag. 29 Art. 15 - Oggetto dell assicurazione pag. 29 Art. 16 - Esclusioni pag. 29 Art. 17 - Scippo e rapina commessi all esterno dell abitazione pag. 29 Art. 18 - Atti vandalici pag. 30 Art. 19 - Guasti cagionati dai ladri pag. 30 Art. 20 - Garanzia rapina prestata con partita separata pag. 30 Art. 21 - Sospensione dell assicurazione per i locali disabitati od incustoditi pag. 30 Art. 22 - Traslochi delle cose assicurate pag. 30 Art. 23 - Raccolte e collezioni pag. 30 CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO - SETTORE FURTO pag. 31 CLAUSOLE SPECIALI - SETTORE FURTO pag. 33 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE - SETTORE PORTAVALORI pag. 36 Art. 24 - Oggetto dell assicurazione pag. 36 Art. 25 - Esclusioni pag. 36 CLAUSOLE SPECIALI - SETTORE PORTAVALORI pag. 37 FORMA A1 pag. 37 FORMA A2 pag. 38 FORMA A3 pag. 39 FORMA B pag. 41 Pagina 3 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

NORME COMUNI AI SETTORI INCENDIO E FURTO pag. 43 Art. 26 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza pag. 43 Art. 27 - Ispezione delle cose assicurate pag. 43 Art. 28 - Estensione territoriale pag. 43 NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI SETTORI pag. 44 INCENDIO E FURTO Art. 29 - Obblighi in caso di sinistro pag. 44 Art. 30 - Esagerazione dolosa del danno pag. 44 Art. 31 - Procedura per la valutazione del danno pag. 45 Art. 32 - Mandato dei periti pag. 45 Art. 33 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno pag. 45 Art. 34 - Assicurazione parziale pag. 46 Art. 35 - Assicurazione presso diversi assicuratori pag. 46 Art. 36 - Pagamento dell indennizzo pag. 46 Art. 37 - Limite massimo dell indennizzo pag. 46 Art. 38 - Titoli di credito pag. 47 NORME AGGIUNTIVE CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI pag. 48 SETTORE FURTO Art. 39 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro pag. 48 Art. 40 - Recupero delle cose rubate pag. 48 TABELLA LIMITI INDENNIZZO SETTORE INCENDIO RISCHI CIVILI pag. 49 TABELLA LIMITI INDENNIZZO SETTORE INCENDIO RISCHI AGRICOLI pag. 50 TABELLA LIMITI INDENNIZZO SETTORE INCENDIO RISCHI COMMERCIALI pag. 51 Pagina 4 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. FATA L impresa assicuratrice. FURTO L impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri. FRANCHIGIA L importo fisso che resta a carico dell Assicurato in caso di danno, prescindendo dall entità di questo ultimo. INDENNIZZO La somma dovuta da FATA in caso di sinistro. MASSIMO INDENNIZZO La somma massima dovuta da FATA in caso di sinistro. POLIZZA Il documento che prova l assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente a FATA. RAPINA La sottrazione di cosa altrui mediante minaccia o violenza alla persona. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. SCOPERTO La percentuale del danno che resta a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Pagina 5 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI - SETTORE INCENDIO Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: CONTENITORE ANTINCENDIO Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall altro da un diaframma di separazione anch esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FABBRICATO L intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico. Si precisa che si intendono esclusi gli impianti fotovoltaici installati o meno nei fabbricati assicurati ed impianti per la produzione di biogas. Si conviene la seguente classificazione: Fabbricato di PRIMA CLASSE: ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l armatura del tetto in legno (a questo effetto, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto). Fabbricato di SECONDA CLASSE: ha strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; solai e armature del tetto comunque costruiti. Fabbricato di TERZA CLASSE: ha strutture portanti verticali in materiali incombustibili, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti. Fabbricato di QUARTA CLASSE: ha strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILITÀ Si considerano incombustibili le sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C. non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. INFIAMMABILI Sostanze e prodotti non classificati "esplodenti" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C.; Pagina 6 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 all.to V. MERCI / SCORTE Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, ed escluse le sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali. Per la sezione Rischi Agricoli si intendono altresì compresi i prodotti agricoli e le sostanze per uso agricolo in normale dotazione all azienda anche non destinati al commercio. MERCI SPECIALI - Celluloide (grezza ed oggetti di); - Espansite; - Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - Materie plastiche espanse o alveolari; - Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. MURO PIENO Il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetro-cemento-armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. RISCHIO SEPARATO È il rischio - o l insieme di più rischi coesistenti - disgiunto da altri rischi mediante "muro pieno" o spazio vuoto uguale o superiore a 1 m. Nei soli "rischi agricoli" è ammessa inoltre la separazione tramite "porta morta". SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d ariete" non sono considerati scoppio. SOLAIO Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature. SOSTANZE PERICOLOSE Merci o sostanze esplodenti considerate dall art. 83 R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencate nel relativo allegato A, nonché le sostanze che anche a piccole dosi: a) a condizione ambiente, o a contatto con l acqua, spontaneamente si infiammano o danno luogo a esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono. TETTO L insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere i fabbricati dagli agenti atmosferici. Pagina 7 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

TETTOIA Struttura costituita da una o più superfici, anche inclinate, poggiante su pilastri oppure in parte su pilastri e in parte su fabbricati, aperta anche su tutti i lati, destinata a coprire ed a proteggere l ambiente sottostante dagli agenti atmosferici. VALIDE PER IL SETTORE INCENDIO RISCHI CIVILI CONTENUTO (ABITAZIONE) Complesso mobiliare per l arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia, combustibili, e quant altro di inerente all abitazione. Se mobili si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d aria. Resta escluso quanto specificato all Art.14 Cose assicurabili a condizioni speciali -. Sono compresi i gioielli e gli oggetti d oro ad uso ornamentale personale. Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali costituenti un tutt uno con l abitazione, purché relativi ad attività professionali dell Assicurato. CONTENUTO (UFFICI ALTRI CIVILI) Attrezzi, mobilio, arredi, quadri e oggetti d arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici, impianti prevenzione e di allarme, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente all attività. VALIDE PER IL SETTORE INCENDIO RISCHI AGRICOLI CONTENUTO (ABITAZIONE) Complesso mobiliare per l arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti, (soffitte, cantine, ripostigli) compresi biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri e quadri comuni; elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia, combustibili, e quant altro di inerente all abitazione. Se mobili, si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d aria. Resta escluso quanto specificato all Art.14 - Cose assicurabili a condizioni speciali -. Sono compresi i gioielli e gli oggetti d oro ad uso ornamentale personale. Sono pure compresi mobilio, arredamento ed attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali costituenti un tutt uno con l abitazione, purché relativi ad attività professionali dell Assicurato. Nelle aziende agrituristiche gli alloggi destinati agli ospiti sono equiparati alle abitazioni, pertanto sono compresi gli oggetti per uso personale degli ospiti, esclusi gioielli, valori e denaro. ATTREZZATURA Attrezzi e attrezzatura agricola in genere, macchinari, silos e contenitori vari, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, trasporto ed imballaggio, impianti di essiccazione, di irrigazione, di distribuzione mangimi, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; le attrezzature, anche fisse delle stalle, sale di mungitura, cantine, oleifici e caseifici, saccheria e recipienti; mobilio, arredi, macchine d ufficio, Pagina 8 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

scaffalature, banchi; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente l attività. Esclusi veicoli e macchine agricole iscritti o meno al P.R.A.. BESTIAME Animali bovini, equini, ovini, caprini, avicunicoli ed animali da cortile in genere, questi ultimi per non oltre.1.000, suini per non oltre.5.000 e con l esclusione dei cavalli di valore superiore ad.15.000, il tutto anche se all aperto, purché entro i confini dell azienda. FORAGGIO Il fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale essiccato, compresa la paglia, destinato all alimentazione del bestiame. GRANAGLIE Granaglie e semi in genere sullo stelo, nel corso della mietitrebbiatura (o della mietitura e trebbiatura), sul campo e durante il trasporto nei confini dell azienda, compresa la paglia, per durata non oltre il 31 agosto. PORTA MORTA È il passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei ruotabili, macchine agricole ed attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venir parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall impostazione del tramezzo al tetto. VEICOLI E MACCHINE AGRICOLE NON ISCRITTE AL P.R.A. Veicoli agricoli semoventi, macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici, rimorchi, ruotabili, escluso tutto quanto immatricolato al P.R.A. VALIDE PER I SETTORI INCENDIO RISCHI COMMERCIALI - PICCOLA INDUSTRIA RISCHI VARI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricerca dati; - elaboratori di processo o di automazione di processo industriali non al servizio di singole macchine; - personal computers e minielaboratori con capacità di memoria centrale superiore ad un megabyte. ATTREZZATURE E ARREDAMENTO Attrezzi ed attrezzatura in genere, macchinari, silos e contenitori vari, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, trasporto ed imballaggio, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; saccheria e recipienti; mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente l attività. Esclusi veicoli e macchine agricole iscritti o meno al P.R.A.. Pagina 9 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

CONTENUTO Mobilio arredamento, attrezzature, impianti portatili di condizionamento e/o riscaldamento, di segnalazione e comunicazione, utensili ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, escluse sostanze pericolose, infiammabili e merci speciali. Esclusi veicoli e macchine agricole iscritti o meno al P.R.A. MACCHINE MORDENTI Quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 HP. VEICOLI NON ISCRITTI AL P.R.A. Veicoli, semoventi, rimorchi, ruotabili, macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici, escluso tutto quanto immatricolato al P.R.A. Pagina 10 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

DENOMINAZIONI CONVENZIONALI - SETTORE FURTO Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: ARMADI FORTI Armadi di sicurezza e corazzati, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm.; - movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente; - serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale; - peso minimo 100 kg. ATTREZZATURE AGRICOLE (Rischi Agricoli) Attrezzature e macchinari (anche elettrici e elettronici), nonché gli attrezzi e gli utensili, i silos in ferro e in vetroresina, il tutto necessario allo svolgimento dell attività agricola, zootecnica o agrituristica. Sono compresi, a titolo di esempio, gli essiccatoi mobili, gli impianti per la produzione del freddo destinati alla conservazione dei prodotti (sia fissi che mobili, anche all aperto, purché nell ambito dell azienda), le attrezzature anche fisse di stalle, di sale di mungitura e delle cantine, impianti di irrigazione, impianti di distribuzione mangimi, mezzi di sollevamento e/o pesa ed altre attrezzature od impianti di pertinenza dell attività con l esclusione di macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici, e di quanto rientra nella definizione di Fabbricato. ATTREZZATURE, MACCHINARI E ARREDAMENTO Attrezzi ed attrezzatura in genere, macchinari, silos e contenitori vari, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa, trasporto ed imballaggio, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ed altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato; saccheria e recipienti; mobilio, arredi, macchine d ufficio, scaffalature, banchi; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant altro di simile normalmente pertinente l attività. Esclusi veicoli e macchine agricole iscritti o meno al P.R.A.. BESTIAME (Rischi Agricoli) Bovini (compresi bufali), equini e suini compresi gli animali da cortile e con l esclusione dei cavalli di valore superiore ad.2.500,00. CASSEFORTI Mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle sopra descritte per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore a 100 kg. CONTENUTO (ABITAZIONI) Mobilio, arredamento, quadri e oggetti d arte, argenteria, elettrodomestici, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (compresi gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva); vestiti, pellicce, libri, cineprese e macchine fotografiche, gioielli e preziosi (oggetti d oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, ecc.); tutto quanto serve per uso di casa e personale nonché tappezzerie, rivestimenti e serramenti aggiunti dall Assicurato se i locali sono in affitto; attrezzatura, arredamento, documenti e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l abitazione; denaro, carte valori e titoli di credito. Il tutto con i limiti di indennizzo previsti nell allegato clausole speciali. Pagina 11 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

CONTENUTO Mobilio, arredamento, quadri e oggetti d arte, macchine per ufficio, macchinari ed attrezzature, audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici, compresi gli impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; denaro, carte valori e titoli di credito con il limite di.1.500,00, nonché limitatamente ai rischi agricoli -attrezzature agricole, bestiame, scorte e derrate, con i limiti di indennizzo previsti nell allegato clausole speciali. MERCI Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, nonché antiparassitari, anticrittogamici, concimi con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di.5.000,00. SCORTE E DERRATE (Rischi Agricoli) Scorte di magazzino, prodotti destinati all attività (con esclusione di antiparassitari, anticrittogamici, concimi), mangimi, integratori, sementi, tuberi e talee, nonché prodotti in genere dell azienda dopo e/o prima della trasformazione anche destinati al commercio, i carburanti e i combustibili, i legnami in genere (inclusi fascine, vimini, canne e simili) e le altre sostanze per uso agricolo in normale dotazione all azienda compresi i relativi imballaggi e i contenitori di capacità inferiore a 100 litri. Si intendono sempre esclusi i frutti pendenti. VALORI Denaro, valori e titoli di credito in genere. VEICOLI NON ISCRITTI AL P.R.A. Veicoli, semoventi, rimorchi, ruotabili, macchine agricole in genere comprese trattrici agricole e mietitrebbiatrici, escluso tutto quanto immatricolato al P.R.A. VETRO ANTISFONDAMENTO Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a mm. 6, oppure costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6. Pagina 12 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di FATA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, FATA o il Contraente, qualora rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell art. 1469 bis del Codice Civile, possono recedere dall assicurazione dandone avviso all altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso intimato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15 giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell evento ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art. 1915 del Codice Civile. Pagina 13 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

ART. 8 DURATA DELL'ASSICURAZIONE Salva diversa pattuizione, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Salve le limitazioni derivanti da vincoli in favore di Terzi, per i contratti poliennali è facoltà dell Assicurato di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni ai sensi dell art. 1899 del Codice Civile. ART. 9 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART. 10 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Ogni comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata. ART. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 14 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE - SETTORE INCENDIO ART. 12 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE FATA indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. FATA indennizza altresì: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell ambito di 20 mt. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell indennizzo pagabile a termine di polizza con l esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, fermo quanto previsto all Art.37 Limite massimo dell indennizzo- ART. 13 ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l assicurazione; f) alla macchina od all impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione; i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Pagina 15 di 51 Mod. 12/525 Ed. 01/2009