SINTESI NORMATIVA COMPENSI ED INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEI COLLEGI REVISORILI



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Area amministrazione e gestione delle risorse finanziarie Ufficio Controllo e Verifica sulla Gestione del Bilancio delle Istituzioni Scolastiche Corso Ferrucci n. 3 10138 Torino ragioneria@scuole.piemonte.it SINTESI NORMATIVA COMPENSI ED INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI DEI COLLEGI REVISORILI CR138.doc

COMPENSI ED INDENNITA SPETTANTI AI COMPONENTI I COLLEGI REVISORILI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE I) GENERALITA Ai sensi di quanto previsto dall art. 57 comma 3 del D.I. 44/2001 ai componenti il collegio dei revisori dei conti compete per lo svolgimento della loro attività un compenso determinato con decreto del Ministro della P.I. (ora M.I.U.R.) di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e Programmazione Economica (ora M.E.F.). Agli stessi sono corrisposti in quanto dovuti, l indennità di missione ed il rimborso spese secondo le disposizioni in materia. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro di più scuole, anche di ordine e grado diversi, facenti parte dello stesso ambito territoriale quale risulta determinato dall Ufficio Scolastico Regionale, che individua anche l istituto scolastico cui compete la liquidazione del compenso e dell indennità di missione e del rimborso spese. Il compenso per l attività di riscontro e le indennità di missione e rimborsi correlati vanno imputati all aggregato di spesa A Attività, Voce A01 Funzionamento amministrativo generale del programma annuale del suddetto istituto scolastico.. Per quanto riguarda la classificazione delle suddette spese riguardo al piano dei conti previsto dalla circolare del MIUR n. 118/2002 le stesse sono riconducibili alla tipologia Tipo 04 Altre Spese, Conto 01 sottoconti 05 e 06 rispettivamente per il compenso ai revisori e per le altre indennità agli stessi. Salve restando diverse determinazioni al riguardo da parte del MIUR, l indennità di missione ed il rimborso spese di cui sopra, potranno essere anticipate dalle Istituzioni scolastiche, identificate quali capofila dei vari ambiti territoriali, che provvederanno a segnalare alle altre Istituzioni scolastiche dello stesso ambito l importo da rimborsare da parte di ciascuna di esse, in ragione di un terzo o un quarto della spesa sostenuta, in relazione al numero di scuole che compongono l ambito territoriale. Le scuole interessate provvederanno, con le modalità innanzi esposte, ad effettuare il versamento delle quote a loro carico sul conto corrente bancario dell Istituto individuato per il pagamento. Detto Istituto, provvederà ad introitare le quote di che trattasi all Aggregato 07 Altre Entrate Voce 04: entrate diverse. II) Diarie e rimborsi La legge 18/12/1973, n 836, che disciplina il trattamento economico di missione dei dipendenti statali, al 4 comma dell art. 26 precisa che ai revisori dei conti degli enti o istituti pubblici possa essere attribuito, per le missioni compiute in dipendenza della carica rivestita, un trattamento di missione da stabilire con deliberazione di ciascun ente o istituto, da approvarsi dalle Amministrazioni vigilanti, che comunque non ecceda quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di Dirigente generale. cr138.doc 1

Con circolare 352 del 21 novembre 1984 il Ministero dell Istruzione di concerto con quello dell Economia, aveva disposto che, in ossequio alla parità di funzioni nell ambito dello stesso organo, la missione per i revisori dei conti doveva essere determinata in misura unica, indipendentemente dalla qualifica rivestita e dall appartenenza o meno all Amministrazione statale e precisamente nella misura prevista per il personale di cui al punto 2 della tab A allegata alla citata legge 836/1973, appunto quello con qualifica di dirigente generale. La determinazione in argomento doveva formare oggetto di specifica deliberazione del Consiglio d Istituto, non soggetta ad approvazione da parte del Provveditorato agli studi. Analoga procedura doveva essere seguita per la deliberazione del Consiglio d istituto che, eventualmente, autorizzasse i revisori a servirsi del proprio mezzo di trasporto, nel caso in cui tale mezzo fosse risultato economicamente e funzionalmente più conveniente dei normali mezzi di linea. Si evidenzia che la convenienza economica doveva essere dimostrata, raffrontando la spesa globale (diarie, spese di alloggio, spese di viaggio) relativa alle due ipotesi. L autorizzazione in questione veniva rilasciata previa domanda scritta degli interessati dalla quale doveva risultare che l istituzione scolastica era sollevata da qualsiasi responsabilità circa l uso del mezzo stesso. Considerata la particolarità delle funzioni svolte dai revisori, qualora l uso del mezzo proprio non risultava autorizzato, e gli stessi dichiaravano che il viaggio era stato effettuato con il proprio mezzo o con mezzi offerti, agli stessi spettava il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti del costo del biglietto di prima classe in ferrovia secondo la tariffa d uso, escluso qualsiasi supplemento, ma compresa l indennità del 10% di cui all art. 14 della legge 18 dicembre 1973, n 836. Analogo rimborso era consentito anche in assenza dei documenti giustificativi di spesa ogni volta che i revisori non fossero stati in grado di presentare per smarrimento o altro i biglietti in questione attesa l inconfutabilità della presenza degli stessi presso l istituzione scolastica e lo svolgimento delle loro funzioni desumibile dai verbali. L uso dei mezzi aerei di linea doveva essere autorizzato dal Consiglio d istituto, e il diritto allo sconto del 30% sul prezzo del biglietto veniva riconosciuto, in base alla specifica convenzione tra l Amministrazione e la Compagnia aerea di bandiera, unicamente al personale dirigente. Con l entrata in vigore della legge n 37 del 28/2/90 a far data dal 1 marzo 1990 venivano estesi anche ai dirigenti dello Stato ed alle categorie ad essi equiparate le disposizioni vigenti in materia di rimborso spese di vitto ed alloggio per i dirigenti degli enti pubblici non economici. Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1990, pubblicato nella G.U. n 94 del 23 aprile 1990, prevedeva che il personale sopra indicato potesse chiedere, in alternativa alla diaria in misura intera, dietro presentazione di ricevuta fiscale o fattura, il rimborso delle spese per il vitto entro il limite di complessive lire 100.000 (aggiornato in lire 118.300 dal D.P.C.M. 15/2/90 pubblicato nella G.U. n. 83 dell 8/4/95) per due pasti giornalieri con la riduzione del 50% per la consumazione di un solo pasto, e delle spese per il pernottamento relative ad una camera singola in alberghi a 4 stelle (I categoria). cr138.doc 2

In caso di rimborso delle spese di alloggio o di vitto oppure di entrambi, l indennità di trasferta oraria o giornaliera andava ridotta, rispettivamente, di un terzo, della metà o di due terzi. Con circolare n 7179 del 27/7/90 diramata dal M.P.I. di concerto con il Ministero del Tesoro, considerato che anche con l entrata in vigore della nuova normativa di cui alla legge n. 37/90, doveva considerarsi ancora operante il citato art 26 della legge 836/73, veniva sancito che le istruzioni contenute nella sopra indicata circolare n 352 del 21 novembre 1984 restavano in vigore. Pertanto, il trattamento di missione ai revisori dei conti nominati nelle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica indipendentemente dalla qualifica rivestita e dal livello di appartenenza va ancora equiparato a quello spettante ai dirigenti statali con qualifica di dirigente generale e, quindi, a seguito dell entrata in vigore della già citata legge n 37/1990 questi possono chiedere in alternativa all indennità di missione in misura intera, il rimborso delle spese di vitto e di pernottamento nei limiti e con le modalità fissate con il suindicato D.P.C.M. 16 marzo 1990, quali risultano modificate dal già citato DPCM 15/2/95. L importo della diaria risulta attualmente fissato nelle misure appresso indicate: 24,12 per ogni 24 ore di trasferta 1,01 per ogni ora di trasferta in caso di trasferta inferiore alle 24 ore o per le ore eccedenti le 24. In proposito, considerato che per stabilire la durata della missione, in sede di liquidazione dell indennità ridotta nei casi di opzione per il rimborso delle spese di albergo, il computo delle ore va effettuato dall ora di partenza dalla sede di servizio e che per ogni 24 ore di assenza dalla predetta sede spetta l indennità di trasferta giornaliera e per le ore residuali o per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, l indennità di trasferta nelle misure orarie, si precisa che la riduzione di 1/3 va applicata sulle sole indennità, giornaliere od orarie, che si riferiscono a periodi di 24 ore o frazione, durante i quali vi sia stato un pernottamento in albergo, con esibizione della relativa fattura. Si riportano i seguenti esempi: 1 esempio Partenza da Roma (sede di servizio) giorno 1, h. 22,18 (inizio missione) Arrivo Milano (località di missione) giorno 2, h. 6,20 Partenza da Milano giorno 4, h. 12,50 Arrivo Roma giorno 4, h. 19,17 (termine missione). Presentate fatture spese per pernottamento in albergo per i giorni 2 e 3. h. 22,18 giorno 2 = 1 diaria intera h. 22,18 giorno 3 = 1 diaria ridotta h. 19,17 giorno 4 = 21 indennità orarie ridotte 2 esempio Partenza da Roma (sede di servizio) giorno 1, h. 22,18 (inizio missione) Arrivo Milano (località di missione) giorno 2, h. 6,20 Partenza da Milano giorno 4, h. 15,10 Arrivo Roma giorno 4, h. 23,40 (termine missione). Presentate fatture spese per pernottamento in albergo per i giorni 2 e 3. cr138.doc 3

h. 22,18 giorno 2 = 1 diaria intera h. 22,18 giorno 3 = 1 diaria ridotta h. 22,18 giorno 4 = 1 diaria ridotta h. 23,40 giorno 4 = 1 indennità oraria intera Le deliberazioni del Consiglio d istituto cui si è fatto sopra cenno non sono soggette ad approvazione da parte dell Ufficio Scolastico Regionale. Sarà cura dell Istituto visitato per ultimo dal collegio dei revisori fornire alla istituzione capofila, deputata alla liquidazione delle competenze, l indicazione dell ora relativa al termine del prestato servizio, per consentire la determinazione della durata esatta della missione (servizio di revisione più viaggio). III) COMPENSO PER L ATTIVITA DI RISCONTRO 1) MISURA DEL COMPENSO Salvo restando quanto si dirà più avanti per ciò che concerne le istituzioni scolastiche ubicate nella Regione Sicilia, per le altre istituzioni scolastiche della rimanente parte del territorio nazionale alla data odierna non è ancora stata fissata dal MIUR d intesa con il MEF la misura del compenso in questione. Nel caso di svolgimento dell incarico per un periodo inferiore all anno, periodo di riferimento del compenso, il compenso sarà calcolato con decorrenza dalla data di nomina e fino al 31 dicembre o al termine dell effettiva attività. 2) ONNICOMPRENSIVITA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI EX ART. 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/3/01 N. 165 Com è noto, l art. 16, comma 1, della legge 28/12/01, n. 488, aveva stabilito che la disciplina dell onnicomprensività retributiva, riguardante i dirigenti incaricati della titolarità di uffici o funzioni di livello non generale, si applicasse a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. L art. 52, comma 69, della medesima legge aveva previsto, altresì, che la suddetta disciplina si applicasse, in ogni caso, ove non fosse stata definita, entro il 30 giugno 2002, la contrattazione integrativa richiamata dal citato art. 16, comma 1. Atteso che la suddetta contrattazione è tuttora in corso, si precisa che il compenso di cui trattasi, dovuto ai Dirigenti del MIUR per incarichi di Revisore dei Conti dovranno essere versati, con decorrenza 1/7/2002, a cura delle competenti istituzioni scolastiche a favore dell entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al Capo 13 capitolo 3408 art. 2 (somma relativa ai compensi per incarichi conferiti ai dirigenti di seconda fascia) al lordo delle ritenute IRPEF. Dalle stesse Istituzioni scolastiche, sul suddetto compenso, dovrà essere versata l IRAP, come chiarito dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 27/4/01. I versamenti dovranno essere effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale territoriale competente, anche a mezzo di conto corrente postale intestato alla sezione medesima, avendo cura di indicare, nella causale del cr138.doc 4

bollettino, il numero del capitolo/articolo sul quale imputare gli importi in parola, il periodo di riferimento del versamento ed il nominativo dei dirigenti cui il versamento stesso si riferisce. 3) TRATTAMENTO ECONOMICO MEMBRI ESTERNI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L inserimento, poi, tra i componenti del Collegio dei revisori dei conti di un membro esterno all Amministrazione pubblica induce a considerare che lo svolgimento delle attività presso le Istituzioni scolastiche, rivestendo carattere d interesse pubblico, determina un affievolimento delle prerogative di ordine economico (tariffe) in capo ai professionisti iscritti a un albo professionale. Si ritiene, infatti, che il compenso fissato per i componenti del Collegio con decreto ministeriale in funzione di predeterminati parametri (ammontare dotazione finanziaria, numero studenti, numero sedi, aziende economiche, ecc.) non debba prevedere differenziazione d importi tra membri interni ed esterni. In altre parole, si ritiene che il membro esterno, sia esso professionista o soggetto di collaborazione coordinata e continuativa (es.: pensionato dello Stato), al momento dell insediamento della carica debba esplicitamente accettare anche l ammontare del compenso fissato, senza alcuna rivalsa in funzione di tariffe professionali più vantaggiose. cr138.doc 5

IV) Istituzioni scolastiche ubicate in Sicilia Nel caso in cui al Collegio dei Revisori dei conti è affidato il riscontro di più istituti scolastici, il compenso, l indennità ed il rimborso spese sono corrisposti dall Istituzione scolastica individuata con il provvedimento di nomina dello stesso organo di controllo emesso dall Assessorato Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana. L art. 34 lett. B) della L.R. 9/8/2002, n. 9, ha determinato in Euro 1810,00 ed Euro 1550,00 il compenso annuo da corrispondere rispettivamente al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, specificando che gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente, nulla innovando, invece, in ordine alle indennità di missione ed al rimborso spese di viaggio. Con riguardo all espressa previsione dell art. 34 sopracitato si precisa che il legislatore, nello stabilire che il compenso annuo da corrispondere ai membri dell Organo di controllo sia comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali, ha inteso quantificare l onere certo che l Istituzione scolastica deve sostenere per i compensi in questione. Il predetto compenso è riferito a ciascun membro del Collegio dei Revisori dei conti indipendentemente dal numero delle istituzioni scolastiche sottoposte al controllo di regolarità amministrativa e contabile. - Collegi Revisori dei Conti nominati con decorrenza 1.10.2001- Ai membri dei Collegi dei Revisori dei conti nominati con decorrenza 1/10/2001 spetta il compenso previsto dal D.A. n 290 del 4/5/1992, nonché dalla successiva nota assessoriale prot. n. 6602 del 29.12.1992. Il compenso da liquidare per l anno 2001 deve essere determinato in ragione dei 3 dodicesimi del compenso annuo, purchè dalla data di nomina ci sia stato l effettivo espletamento delle funzioni. Ai predetti compensi va applicata la riduzione del 10% prevista dall art. 17 della L.R. n 2 del 26/3/2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle L.R. 9.8.2002, n 9, sopra richiamata (1 settembre 2002) agli stessi spetta il compenso previsto dall art. 34 della medesima Legge. - Collegi Revisori dei Conti nominati con decorrenza 1.10.2002- Ai membri dei Collegi dei Revisori dei conti nominati con decorrenza 1/10/2002 spetta il compenso di cui all art. 34 della L.R. 9/2002. Il compenso da liquidare per l anno 2002 deve essere determinato in ragione dei 3 dodicesimi del compenso annuo, purchè dalla data di nomina ci sia stato l effettivo espletamento delle funzioni. - Trattamento di missione e rimborso spese di viaggio- Al Collegio dei Revisori dei conti spetta il trattamento economico e giuridico di missione previsto dall art. 43 del Decreto del Presidente della Regione 22.6.2001, n. 10 (G.U.R.S. 2/7/2001, n. 33) che disciplina il trattamento di trasferta del personale dell Area dirigenziale della Regione siciliana. cr138.doc 6

V) Trattamento previdenziale e tributario Ai fini della corretta determinazione del trattamento previdenziale, assistenziale e tributario delle indennità e compensi in questione occorre preliminarmente stabilire a quale tipologia di reddito gli stessi siano riconducibili con riferimento alla rilevanza fiscale della posizione giuridica dei percettori del reddito: A) Tipologie di reddito a) Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), Tuir, d.p.r. 917/86) L art. 47 del Tuir, d.p.r. 917/86 al 1 comma lett. b) stabilisce quali sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente disponendo quanto segue: le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; omissis La risoluzione del Ministero delle finanze 17 aprile 1996 n. 56/E/5 229 precisa poi che: i compensi e le indennità corrisposte ai collaboratori esterni o componenti di Organi Collegiali, dipendenti da Pubbliche Amministrazioni, sono assimilati ai redditi di lavoratore dipendente, qualora l incarico sia stato affidato per legge, statuto, Regolamento, altro atto amministrativo, in relazione alla particolare posizione rivestita dal dipendente nell ambito della propria Amministrazione omissis. A detta fattispecie dei redditi assimilati al lavoro dipendente sono ascrivibili compensi e indennità in questione percepiti dai revisori appartenenti alla stessa amministrazione che li designa. b) Redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative L articolo 47 comma 1, lett. c-bis), Tuir d.p.r. 917/86 testualmente dispone: omissis le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente di cui all art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell oggetto dell arte o professione di cui all art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente omissis. Da quanto sopra emerge che i compensi e le indennità percepiti vanno qualificati quali redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa quando derivano da quei rapporti di collaborazione che sono svolti senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di cr138.doc 7

un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Pertanto i revisori incaricati dell attività di riscontro, che già prestano un attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un azienda privata, di un altra amministrazione o che siano pensionati della P.A., inizieranno un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. c) Redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente In relazione alla composizione dei collegi revisorili quale risulta fissata dal 1 comma dell art. 57 del D.I. 44/2001 l attività di revisori dei conti presso le scuole, in rappresentanza degli enti locali viene talora svolta da liberi professionisti, (commercialisti o ragionieri), il contenuto della cui prestazione risulta quello esercitato abitualmente. In tal caso i compensi agli stessi spettanti sono fiscalmente attratti alla categoria dei redditi di lavoro autonomo professionalmente reso. Se l incarico di revisore non rientra nell oggetto della professione esercitata (avvocato, psicologo, ingegnere, ecc..), i redditi si qualificano come derivanti da collaborazione coordinata e continuativa. B) Percettori di reddito Avuto riguardo ai percettori dei redditi sopra riportati si precisa quanto segue. 1) Personale dipendente a) Ai sensi di quanto previsto dall art. 48 comma 5 del TUIR di cui al DPR 917/86, le indennità di trasferta corrisposte ai dipendenti statali o comunque ai prestatori di lavoro subordinato che svolgano la funzione di revisore, concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Detto limite è ridotto di 1/3 in caso di rimborso di spesa di alloggio, ovvero di quella di vitto o nel caso di vitto o alloggio forniti gratuitamente. Il limite è ridotto di 2/3 in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. Dette indennità saranno pertanto sottoposte, per la parte eccedente il limite di cui sopra, oltre che alle ritenute contributive, anche alla ritenuta d imposta. Schematizzando quanto sopra esposto in materia di esenzione dalle ritenute contributive e fiscali abbiamo: 1. Le indennità per trasferte o missioni fuori dal territorio comunale 2. Le indennità di trasferta + rimborso vitto o alloggio o fornitura gratuita 3. Le indennità di trasferta + rimborso vitto e alloggio o fornitura gratuita 1. esenti fino a 48,48 (L. 90.000) giornaliere 2. esenti fino a 30,99 (L. 60.000) giornaliere 1. esenti fino a 15,49 (L. 30.000) giornaliere b) Il compenso per l attività di riscontro è interamente assoggettato alla contribuzione previdenziale ed alle ritenute erariali. cr138.doc 8

1) Prestatori di collaborazione coordinata e continuativa Con effetto dal 1.1.2001 l art. 34 della legge 21.11.2000 n. 342 ha modificato il trattamento fiscale e non anche quello previdenziale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Per effetto di tale modifica tutti i compensi percepiti a seguito di collaborazioni coordinate e continuative fino al 31.12.2000 inseriti nell ambito del lavoro autonomo sono stati traslati ai fini fiscali nella sfera dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Di conseguenza la disciplina fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative prevista dall art. 49, comma 2, lettera a) del Tuir è stata fatta rientrare nell art. 47 del Tuir che, come innanzi esposto, disciplina appunto i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Detta assimilazione ha determinato che, analogamente a quanto avviene per il personale che svolge la funzione di revisore dei conti in rappresentanza della propria Amministrazione che lo designa, anche per coloro dipendenti privati o dipendenti di altra Amministrazione nominati revisori dei conti trova applicazione in materia di indennità di trasferta quanto previsto dall art. 48 comma 5 del Tuir id cui al d.p.r. 917/86. Il compenso per l attività di riscontro è invece interamente assoggettato alla contribuzione previdenziale ed alle ritenute erariali La suddetta assimilazione ha di conseguenza determinato altresì alcune modifiche in ordine agli obblighi dei committenti che dovranno provvedere a: non applicare più la ritenuta d acconto del 20% di cui all art. 25 del DPR 600/73; effettuare la tassazione a scaglioni ed aliquote; applicare la detrazione a richiesta del collaboratore; rilasciare la certificazione reddituale (CUD); effettuare un unico conguaglio nel caso di più rapporti di lavoro. Come innanzi esposto quindi i redditi derivanti dalle prestazioni in questione sono riconducibili fiscalmente alla fattispecie dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. 1) Liberi Professionisti Per i componenti del collegio dei revisori dei conti liberi professionisti bisogna far riferimento alla specifica normativa prevista per le indennità loro spettanti. Al riguardo per la preventiva identificazione della natura delle indennità in questione un sicuro punto di riferimento può essere costituito dalla risoluzione dell agenzia delle Entrate n. 20/E del 20/3/98 concernente il trattamento fiscale ai fini I.V.A. applicabile alla liquidazione dei compensi del Collegio Consultivo Centrale dei Periti doganali, ma riferibile in via analogica ai collegi revisorili delle istituzioni scolastiche. a) ASSOGGETTAMENTO IVA La suddetta risoluzione esclude che le indennità e rimborsi in questione possono essere classificati sia fra i redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 47 comma 1 lettera b) del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 22.12.86 n. 917, che fra quelli di lavoro autonomo occasionale di cui all art. 81 comma 1 cr138.doc 9

lettera e) del T.U.I.R. in quanto, essendo gli interessati soggetti passivi ai fini IVA poichè svolgono abitualmente attività produttiva di reddito da lavoro autonomo rientrano tra quelli di cui all art. 49 comma 1 del medesimo T.U.I.R.. Pertanto anche i compensi e le indennità e rimborsi di cui trattasi rientrano nella base imponibile IVA di cui all art. 13 comma 1 del D.P.R. n. 633 del 26.10.72. L assoggettamento all IVA avviene all aliquota ordinaria del 20% con diritto di rivalsa nei confronti del committente. b) ASSOGGETTAMENTO ALLA RITENUTA D ACCONTO AI FINI IRPEF Poiché i compensi di cui trattasi devono essere inclusi tra i redditi di lavoro autonomo, essi sono soggetti al regime ordinario proprio dei compensi professionali e, pertanto, deve essere applicata la ritenuta d acconto del 20% ai sensi dell art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 anche sulla parte rappresentata dai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nonché dalla eventuale diaria. Si precisa al riguardo che per i liberi professionisti non si applica il suddetto l art. 48 comma 5 del TUIR, D.P.R. 917/86 in base al quale le indennità percepite per le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito solo per la parte eccedente 46,48 pari a 90.000. c) OBBLIGO TENUTA CONTABILITA Il libero professionista ha l obbligo della tenuta della contabilità e, pertanto, rilascia per i compensi e le indennità percepite una fattura IVA, con ritenuta d acconto. C) ULTERIORI ADEMPIMENTI FISCALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Sulle istituzioni scolastiche grava l obbligo del versamento dell IRPEF che dovrà essere eseguito a mezzo versamento al Tesoro dello Stato, mediante commutazione in quietanza d entrata al Capo VI Cap. 1023. Sul pagamento dei compensi superiori a 77,47 corrisposti al personale non soggetto all IVA grava l imposta di bollo di cui al D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni nella misura di 1,29. Il bollo, sarà versato al TESORO DELLO STATO, mediante commutazione in quietanza d entrata al Capo VIII Cap. 1205. Per l IVA non è previsto alcun adempimento da parte delle Istituzioni scolastiche. Nei casi previsti l IRAP è versata dalle Istituzioni scolastiche in ragione dell 8,5% dei compensi corrisposti. A decorrere dall anno 2000 le scuole non hanno più l obbligo di comunicare all amministrazione di appartenenza dei revisori i compensi erogati e le ritenute operate, per consentire alle stesse di tenerne conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno. Infatti, per effetto della novità apportata dal decreto legislativo n. 505/1999, la scuola è obbligata ad operare le ritenute alla fonte ed a rilasciare al revisore dei conti la relativa certificazione unica (CUD) alla scopo di consentirgli, entro e non oltre il 12 gennaio dell anno successivo, di consegnarne copia all ente pagatore cr138.doc 10

con la richiesta di tenerne conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno. In alternativa, o qualora non possa essere rispettato il termine inderogabile del 12 gennaio, il revisore dei conti dovrà conteggiare tali redditi nel proprio modello 730 o modello Unico-persone fisiche. Dette istituzioni hanno inoltre in quanto sostituti d imposta l obbligo di rilasciare al prestatore autonomo saltuario ed occasionale una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 600/73 contenente l importo dell imponibile fiscale e quello delle ritenute d acconto versaste. Sarà cura degli interessati provvedere ad ogni altro versamento a conguaglio e saldo. Devono inoltre trasmettere all amministrazione finanziaria tramite il Mod. 770, da inviare annualmente dopo l emanazione dello specifico decreto del Ministero delle Finanze che stabilisce contenuti, termini e modalità della comunicazione, dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti e quelli relativi ai contributi versati per il personale in questione. VI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS a) GENERALITA In base a quanto previsto dall art. 2, comma 26 della legge 8/8/95, n. 335, a decorrere dal 1 gennaio 1996, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al 1 comma dell art. 49 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, nonché i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. a) del suddetto art. 49, sono tenuti all iscrizione ad apposita gestione separata presso l INPS. Il contributo a favore di detta gestione è dovuto ai sensi del comma 29 del citato art. 2, nella misura del 10% dei redditi derivanti dall attività in questione. Ai sensi dell art. 1, comma 212 della legge n. 662 del 23/12/96 lo stesso può essere, dai soggetti obbligati titolari di redditi di lavoro autonomo, addebitato ai committenti in ragione del 4% mediante evidenziazione in fattura. Per i soggetti titolari di redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa l art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 281 del 2.5.96 prevede il riparto del versamento del contributo nella misura di 1/3 a carico dell iscritto alla gestione separata dell INPS e 2/3 a carico del committente. Pertanto all atto della corresponsione del compenso a fronte di una collaborazione coordinata e continuativa i committenti devono trattenere al collaboratore 1/3 dell ammontare del contributo e versare sia l importo trattenuto che i 2/3 a proprio carico. A decorrere dal 1.1.1998 per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie il contributo di cui trattasi è stato elevato al 12%, ed, in applicazione di quanto previsto dal 1 comma dell art. 51 della legge 23.12.1999 n. 488, al 13% con decorrenza 1/1/2000 e 14% con decorrenza 1/1/2002. L art. 6 del decreto del Ministero del Lavoro n. 281 del 2.5.96, nel disciplinare la nuova contribuzione, ha escluso dalla stessa i soli redditi già soggetti a versamenti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. Sono pertanto assoggettati al contributo in questione sia i professionisti per i quali non risulta cr138.doc 11

costituita un apposita Cassa di previdenza, che quelli per i quali, pur esistendo una Cassa, è prevista l esclusione dall obbligo di contribuire alla stessa. Per stabilire quindi quali sono i soggetti appartenenti alle categorie interessate, sui quali grava l obbligo di versare il nuovo contributo, sui redditi derivanti dall attività professionale esercitata è necessario fare riferimento ai vari casi di esclusione dall iscrizione o di esenzione previsti dai regolamenti delle singole Casse. In pratica il contributo in questione è dovuto dai revisori dei conti delle categorie di personale appresso indicate: Professionisti appartenenti a categorie a cui favore non è stata costituita Cassa di previdenza obbligatoria; Professionisti non obbligati o esclusi dall iscrizione alla Cassa di previdenza costituita per la categoria; Professionisti non obbligati o esclusi dall iscrizione alla Cassa di previdenza di categoria ma per i quali l iscrizione all albo comporta il versamento alla cassa stessa del contributo integrativo o di solidarietà del 2%; Titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. b) BASE IMPONIBILE ED IMPORTO CONTRIBUTI I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria contribuivano fino al 31.12.2000 nella misura del 10% dell imponibile entro il massimale retributivo stabilito per l anno, ridotto del 5% sui primi 100.000.000 di lire. I titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa privi di altra forma di previdenza obbligatoria fino alla suddetta data contribuivano nella misura del 14% dell imponibile entro il massimale retributivo stabilito per l anno, ridotto del 5% sui primi 100.000.000 di lire. Oltre tale limite, come previsto dall art. 8 del D.L. 323/96 convertito nella legge 425/96, art. 8, comma 1, lett. b), i compensi lordi erano assoggettati al contributo nella misura del 100%. Ai sensi del 3 comma dell art. 51 della legge 23.12.99 n. 488 il suddetto abbattimento forfetario dell imponibile in ragione del 5% sui primi 100 milioni era stato elevato al 6% fino al 31/12/2002 ed al 7% dal 1/1/2001 limitatamente ai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa privi di altre forme di previdenza obbligatoria il cui reddito complessivo risultava formato esclusivamente da redditi di collaborazione coordinata e continuativa di importo complessivo non superiore a 40 milioni e da quello presunto derivante dall abitazione principale a patto che lo stesso non fosse superiore a. 1.800.000 non avesse cioè rilevanza fiscale. Per effetto però della radicale modifica della disciplina delle collaborazioni in questione derivante dall art. 34 della legge 342/2000 e di cui si è già detto, a partire dal 1.1.2001 non è più attribuibile il suddetto abbattimento del 5-6-7% sui primi 100.000.000. Il contributo in questione non può comunque superare annualmente il 10% o 14% del massimale retributivo annualmente fissato. cr138.doc 12

I liberi professionisti verseranno, a loro carico e salvo quanto si dirà appresso in materia di rivalsa del 4% un contributo pari al 10% se iscritti ad altre forme pensionistiche, e un contributo pari al 14% se privi di altra copertura previdenziale. Detto contributo andrà calcolato sul reddito netto risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF e dagli accertamenti definitivi. c) ESCLUSIONI Non è prevista iscrizione alla suddetta gestione nel caso di: attività di lavoro autonomo rese nell esercizio di arti o professioni già assoggettate a contribuzione obbligatoria presso le casse previdenziali dei percipienti, prestate in modo non abittuale o, comunque nel caso di collaborazioni occasionali. Sono inoltre esclusi gli ultrasessantacinquenni. d) CONTRIBUTO INTEGRATIVO E MODALITÀ DI RISCOSSIONE Il personale iscritto all albo di categoria, anche se non obbligato all iscrizione alla relativa cassa di previdenza, è tenuto al versamento di un contributo integrativo del 2% sull imponibile IVA che è posto a carico di coloro che si avvalgono dell attività professionale di soggetti iscritti agli albi o negli elenchi degli esercenti attività libero professionale. Detto contributo, ai sensi dell art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 10.2.96, va riscosso direttamente dall iscritto all atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura, assoggettabile all IVA ma non alla ritenuta d acconto. Il versamento del contributo integrativo del 2% da parte degli iscritti all albo, ma non alle rispettive Casse di previdenza, non esclude gli stessi dal versamento del sopra citato contributo del 10% o 14% a favore della suddetta gestione separata dell INPS. Dovrà essere in pratica versata una contribuzione per la stessa attività a due gestioni previdenziali diverse. La rivalsa del 4% sui suddetti contributi del 10% o 14% mediante evidenziazione su fattura va assoggettata sia alla ritenuta d acconto, sia all IVA, sia alla rivalsa del 2% di cui sopra. e) QUADRO SINTETICO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DELLE RITENUTE DA APPLICARE SUI COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 1) Prestazioni di lavoro autonomo esercitate abitualmente e, quindi, con partita IVA INPS Professionisti con Albo e Cassa Esclusi IVA 20% - Integrativo Cassa 2% - Ritenuta acconto 20% Professionisti con Albo non iscritti Addebitano il 4% al IVA 20% - Integrativo Cassa alla Cassa committente (soggetto a IVA, 2% - Ritenuta acconto 20% Professionisti senza Albo nè Cassa R.A. e Int. Cassa) Addebitano il 4% al committente (soggetto a IVA 20% - Ritenuta acconto 20% IRAP Carico Stato NO NO NO cr138.doc 13

IVA, R.A.) 2) Collaborazioni coordinate e continuative Collaboratori con partita IVA con altra copertura previdenziale Collaboratori senza partita IVA con altra copertura previdenziale Collaboratori senza partita IVA senza altra copertura previdenziale 1/3 del 10% a carico del professionista 2/3 a carico del committente che versa l intero contributo 1/3 del 10% a carico del professionista 2/3 a carico del committente che versa l intero contributo 1/3 del 14% a carico del professionista 2/3 a carico del committente che versa l intero contributo IVA 20% - Ritenuta IRPEF (scaglioni e detrazioni art. 24 DPR 600/73) Addizionali IRPEF Ritenuta IRPEF (scaglioni e detrazioni art. 24 DPR 600/73) Addizionali IRPEF Ritenuta IRPEF (scaglioni e detrazioni art. 24 DPR 600/73) Addizionali IRPEF NO SI SI f) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS E DENUNCIA ANNUALE DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI 1) Codici di versamento contributi Il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata dell INPS per le collaborazioni coordinate e continuative avviene a mezzo dello specifico Mod. F 24 sul quale i codici da indicare nella sezione INPS, campo causale del versamento sono i seguenti: CODICE DESCRIZIONE C10 per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per i quali si versa il 10% sull intero importo lordo corrisposto di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente da versarsi in unica soluzione. CXX per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale e per i quali si versa il 14% sull intero importo lordo corrisposto di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente da versarsi in unica soluzione 2) Modello di denuncia annuale Per quanto concerne la denuncia dei compensi in questione l INPS con la circolare n. 16 del 24/1/2001, ha fornito le istruzioni relative all utilizzo dello speciale modello annuale GLA, relativo alla denuncia dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all articolo 2, co.26 L. 335/1995, mentre con il messaggio n. 104 del 14/6/2001, ha modificato la periodicità della compilazione e della presentazione del modello in questione relativa ai compensi corrisposti dai committenti, portandola da trimestrale ad annuale. Il suddetto modello GLA è composto da due fogli: 1. il foglio GLA/R 2. il foglio GLA/C cr138.doc 14

Il foglio GLA/R contiene i dati identificativi del committente, il riepilogo dei versamenti effettuati dallo stesso durante l intero anno ed il numero totale dei fogli GLA/C allegati. Tale foglio non deve essere numerato. Il foglio GLA/C deve essere compilato separatamente per ogni collaboratore e comprende i dati relativi al collaboratore e ai contributi dovuti per lo stesso in riferimento ai mesi in cui i compensi sono stati pagati. I foglio GLA/C vanno numerati progressivamente, iniziando dal primo foglio, anche se sono utilizzati più fogli per uno stesso collaboratore (ad es. 04 per il primo foglio e 05 per il secondo foglio riferiti allo stesso collaboratore). La denuncia annuale è considerata valida solo se sono compilati sia il foglio GLA/R, sia il foglio GLA/C. Ogni singolo importo va arrotondato all unità inferiore fino a 49 centesimi, all unità superiore da 50 centesimi in poi. Il modello GLA può essere presentato su modello cartaceo in originale, mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata, alla sede INPS competente o su supporto magnetico. I termini di presentazione sono i seguenti: entro il 31 marzo 2003 se la dichiarazione si presenta su modello cartaceo per le collaborazioni relative all anno 2002; entro il 30 aprile 2003 se la dichiarazione si presenta su supporto magnetico. In caso di cessazione del rapporto di collaborazione nel corso dell anno, il committente deve presentare comunque la denuncia annuale entro il 31 marzo dell anno successivo. cr138.doc 15