CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA. Contraente: COMUNE DI BIBBIENA



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CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE DELLA TUTELA GIUDIZIARIA Contraente: COMUNE DI BIBBIENA

SEZ. 1 D E F I N I Z I O N I COMPAGNIA E/O SOCIETA CONTRAENTE: POLIZZA: PREMIO RISCHIO SINISTRO INDENNIZZO l Impresa di Assicurazione Il soggetto che stipula la polizza Il Contratto di assicurazione La somma dovuta all Impresa assicuratrice La probabilità del verificarsi del sinistro il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza La somma dovuta alla Società in caso di sinistro. 2

SEZ: 2 - NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.0 PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere approvate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato. 1.1 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELLE GARANZIE L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dell avvenuto pagamento. 1.2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa,, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l intesa che il Contraente avrà l obbligo di corrispondere alla Società il premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. 1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe consentito l assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni di premio in corso. Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni. Per gli eventuali sinistri che si verifichino prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, si applica l ultimo comma dell art. 1898 del c.c. 3

1.4 DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso. 1.5 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente e gli Assicurati sono esonerato dall obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizza da loro stipulate. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO Il contratto ha la durata di 2 anni con inizio dalle ore 24 del 30/06/2008 e termine alle ore 24 del 30.06.2010 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorni dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 120 giorni, con rimborso del premio in proporzione al tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso. 1.8 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. 1.9 CLAUSOLA BROKER Premesso che il presente contratto è affidato alla gestione del Broker con sede in, si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o gli Assicurati sono tenuti, devono essere fatte, con lettera raccomandata, telefax o telegramma, alla Direzione della Compagnia delegataria ovvero alla Agenzia alla quale è stato affidato il contratto, esclusivamente tramite il suindicato Broker. La Società assicuratrice riconosce inoltre che il pagamento dei premi sia fatto dal Contraente tramite il broker e che tale pagamento è liberatorio nei confronti del Contraente Stesso 1.10 SCHEDA DI POLIZZA La scheda di polizza è parte integrante del contratto. 1.11 CLAUSOLA DI RINVIO Per tutto quanto non è stato espressamente regolato dalle norme contrattuali dattiloscritte e riportate nel presente capitolato, valgono le Condizioni Generali di Assicurazione 4

SEZ. 3 - CONDIZIONI PARTICALORI Art. 1 Oggetto dell assicurazione. La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte, in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti involontari connessi al loro mandato, funzione o attività lavorativa da essi esercitata per conto della Società Contraente. Art. 2 Spese comprese nell assicurazione. La garanzia è operante per le spese sostenute a seguito di: a) intervento di un legale; b) intervento di un perito nominato dalla Autorità Giudiziaria; c) intervento di un perito nominato dall Assicurato nominato dall Assicurato previo consenso della Società; d) spese sostenute sia in sede giudiziale che stragiudiziale anche in sede penale: e) spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società; f) oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari; g) spese inerenti l esecuzione forzata, limitatamente ai due primi tentativi. Resta comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniaria comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse alla esecuzione delle pene detentive ed alla custodia delle cose. Art. 3 Persone e rischi assicurati. Le garanzie previste all art. 1 Oggetto dell assicurazione vengono prestate all Ente per le spese dallo stesso sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano l Ente stesso e i propri Amministratori, Consiglieri, dipendenti, Segretario e che siano connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni. Laddove il Contraente avesse optato per l assicurazione parziale di alcuni soggetti (vedi scheda di polizza allegata) tra quelli di cui sopra, la copertura assicurativa seguirà la relativa indicazione espressa sul frontespizio di polizza. Le garanzie valgono per: 1) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per: fatti o atti direttamente connessi all espletamento del servizio e nell adempimento dei compiti di ufficio; fatti relativi alla circolazione stradale quando gli assicurati, per ragioni di servizio, si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell Ente; 5

2) Difesa penale per delitti dolosi ascritti alle persone garantite in polizza e riferiti all'espletamento del servizio e all' adempimento dei compiti d'ufficio: La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi: assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena, su richiesta delle parti (così detto patteggiamento). Derubricazione a reato colposo; Archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Fermo restando l'obbligo per g1i assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale e l'assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà a1j'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli assicurati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La presente prestazione opera in deroga all'articolo 5, ALINEA 2. 3) Recupero danni a persone e/o a cose (sia in fase stragiudiziale che giudiziale) subiti per fatti illeciti di terzi (intesi questi come coloro che non si trovano in rapporto di servizio con l'ente) nello svolgimento della attività lavorativa o utilizzazione dei beni per fini istituzionali (compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell'ente o di proprietà privata sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'ente Assicurato) La garanzia opera, laddove, l'assicurato sia Ente, limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale. 4) Spese di resistenza per azioni di Responsabilità avanti il giudice ordinario o al TAR. L'intervento della Società è condizionato alla esistenza ed effettiva operatività di una garanzia di Responsabilità civile extracontrattuale o patrimoniale per l'ente. La presente garanzia opera esclusivamente nel caso in cui venga prestata assistenza legale dall' Assicuratore per le Responsabilità Civile ai sensi dell'art. 1917 del c.c. e dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla stessa. 5) Chiamata in causa dell' Assicuratore. L'intervento della Società è previsto limitatamente alla chiamata in causa della Compagnia che assicura la responsabilità Civile, nel caso di inattività della stessa. Non opera in caso di rifiuto della copertura da parte di quest'ultima. 6) "Pacchetto Sicurezza" 6. l) Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni per: le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione; le violazioni alle normative sulla Privacy, a condizione che il titolare del trattamento dei dati abbia provveduto alla notificazione al1' Autorità Garante ai sensi della normativa vigente; 6.2) Proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, ]e sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti alle disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. 6

6.3) Insorgenza del caso assicurativo relativa agli artt. 6.1 e 6.2 ("Pacchetto Sicurezza") A parziale deroga dell' Art. 10 - insorgenza dei caso assicurativo - del!e Condizioni di Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai precedenti punti 6.1 e 6.2, per insorgenza del caso assicurativo si intende: il compimento da parte della competente autorità del primo atto di accertamento legislativo o di indagine, amministrativo e/o penale; il momento in cui l'assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. La garanzie si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente polizza, o loro dimissioni dall'ente assicurato. 7) Arbitrato o azione legale nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche e private, per controversie relative a coperture assicurative per infortuni nei casi di morte o invalidità permanente, se stipulate dall' Ente a favore de1!e persone assicurate. La garanzia è prestata per far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel Caso di procedure per aggravamento dei postumi. 8) Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto. Sono garantite le spese per sostenere la difesa per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché gli Assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di Responsabilità, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa grave, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) eventualmente anticipate per la difesa in ogni grado di giudizio. 9) Inizio e termine della garanzia: Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo, si intende: 9.1 per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danno arrecati a terzi, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo, si fa riferimento alla data della prima violazione. 9.2) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti: durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 /tre) mesi dalia decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali. 9.3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati al1a Società entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso; 9.4) La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che ne! momento della stipulazione dell'assicurazione fossero già stati disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 7

9.5) Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse. Indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti ma il massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 4 Validità territoriale La garanzia vale per i fatti verificatisi in Europa e demandati processualmente all Autorità Giudiziaria di uno stato europeo, con esclusione dei paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni. Art. 5 Esclusioni. Con riferimento ai rischi assicurati indicati all Art.3) della garanzia in oggetto, l assicurazione non vale per: controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvioni, scioperi e serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; controversie derivanti da fatto doloso dell Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall Art 3, per la difesa nei procedimenti penali; controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziale e Sociali; controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa; vertenze ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (comportamento antisindacale e in materia di licenziamenti collettivi; controversie contrattuali, salvo quelle espressamente previste dall Art. 3, ivi compreso il recupero crediti controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto all Art. 3, in relazione alla difesa nei procedimenti penali; fatti originati dalla proprietà od uso di veicoli a motore (o natanti) soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi di legge; controversie in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti tra soci e amministratori e le controversie derivanti da contratti di agenzia controversi di valore inferiore a 258,23; il ricorso o l opposizione avverso le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. Art. 7 Foro competente. Foro competente per tutte le controversie che dovessero sorgere tra Contraente e Società, è quello ove a sede la Ditta Contraente. Art. 8 Clausola di rinvio. Per tutto quanto non espressamente derogato dalle condizioni dattiloscritte nel presente capitolato, si intendono operanti le Condizioni Generali riportate nel Modello di polizza. 8

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali, con riferimento agli specifici articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: Art. 1.6 Sez. 2 - Durata della assicurazione Art. 1.7 Sez, 2 Recesso in caso di sinistro L Assicurato La Società 9

SCHEDA DI POLIZZA Costituente parte integrante della Polizza Tutela Giudiziaria e Spese Legali Contraente: Comune di BIBBIENA Effetto: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: ore 24 del 30 Giugno 2012 Assicurati: Numero assicurati: Sindaco, n. 6 assessori, n. 7 titolari di posizione organizzativa n. 2 tecnici 16 (sedici) Massimale assicurato: 11.000,00 per ogni persona assicurata Calcolo del premio: Il premio lordo viene pattuito in 2.480,00 per ciascun soggetto assicurato Pertanto il premio annuo lordo iniziale è pari a 2.480,00 di cui 434,65 per oneri fiscali. La Società 10