POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA



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POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA ISTITUTI SCOLASTICI PARTE A DI POLIZZA Composta da n 13 pagine Contraente: Liceo Classico Alighieri Ist. Mag. M. Di Savoia Ravenna Polizza numero: 2008.7155234613 INDICE Definizioni pag. 2 Assicurati pag. 2 Massimali pag. 3 Descrizione del rischio pag. 3 Norme che regolano l assicurazione in generale pag. 4 Norme che regolano l assicurazione di tutela giudiziaria pag. 7 Sinistri pag. 10 Calcolo del premio pag. 12 Dichiarazioni del Contraente pag. 13 Condizioni espressamente accettate pag. 13

DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano: Assicurato: Assicurazione: Compagnia: Contraente: Indennizzo: Polizza: Premio: Rischio: Sinistro: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza. il contratto di assicurazione. la U.G.F. Assicurazioni S.p.A. il soggetto che stipula la polizza. la somma dovuta dalla compagnia in caso di sinistro. il documento che prova il contratto di assicurazione. la somma dovuta dal contraente alla Compagnia. la probabilità del verificarsi del sinistro. il fatto che genera la controversia. Spese legali e peritali: Le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali). ASSICURATI L assicurazione si intende prestata a favore: a) dell Istituto Scolastico contraente, dell amministrazione scolastica e/o pubblica amministrazione di riferimento, b) dei docenti, dei non docenti, del personale direttivo ed amministrativo, dei componenti gli organi collegiali (consiglio di istituto e collegio dei docenti), degli alunni e dei genitori degli alunni ; c) del Dirigente Scolastico, del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e del Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti La garanzia di polizza deve intendersi prestata a favore di tutte le persone aventi la qualifica di cui ai precedenti punti a) b) c). La Compagnia rinuncia a conoscere i nominativi delle persone assicurate di cui ai punti b) e c), per la loro identificazione si farà riferimento ai libri scolastici e/o altra documentazione ufficiale che l istituto Scolastico Contraente si impegna a consegnare in qualsiasi momento alla Compagnia, su semplice richiesta da parte di un suo autorizzato. 2

MASSIMALE L assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: Euro 20.000,00 per ogni controversia, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti nella medesima, dalla durata e stato della stessa. Euro 20.000,00 per più sinistri (controversie) relativi ad un unico anno assicurativo DESCRIZIONE DEL RISCHIO Esercente l istituto scolastico denominato Liceo Classico Alighieri - Ist. Mag. M. Di Savoia sito in Piazza Garibaldi 20-48100 RAVENNA (RA), con numero 1.135 persone assicurate. La garanzia si intende prestata per la gestione ed esercizio delle varie attività scolastiche organizzate dalla scuola. La garanzia comprende inoltre l attività di Dirigente scolastico, di Direttore dei servizi generali ed amministrativi, di componenti il Consiglio di istituto e Collegio dei Docenti. 3

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato, relative a che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 1.2 Altre assicurazioni L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno di essi il nome degli altri (art. 1910 c.c.). Art. 1.3 - Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione A) Pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c., escluso comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la sospensione assicurativa. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. B) Regolazione del premio Il premio è convenuto sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato in polizza che deve intendersi come premio minimo annuo ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo come sopra indicato. A tale scopo: a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare alla Compagnia per iscritto i dati necessari affinché la stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo, cioè il numero massimo di persone assicurate raggiunto nell anno assicurativo trascorso (vedi paragrafo calcolo del premio). Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni 4

dalla comunicazione effettuata dalla Società. b) Inosservanza dell obbligo di comunicazione di dati Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato: - la comunicazione dei dati, ovvero - il pagamento della differenza dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia per la nuova annualità resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al precedente comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui l Assicurato/Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Compagnia stessa il diritto di agire giudizialmente. c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria Se all atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell ultimo consuntivo. d) Verifiche e controlli La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, nei limiti del D. Lgs. n 196 del 30/06/2003 (codice in materia di dati personali), per i quali l Assicurato/Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. e) FLESSIBILITÀ DEL 5% SULLA REGOLAZIONE PREMIO Qualora alla fine dell anno scolastico non si riscontri una variazione numerica superiore al 5% del numero complessivo degli assicurati dichiarati in polizza, la Società non procederà al conguaglio del premio. Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 1.5 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. 5

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente e/o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. Art. 1.7 Esclusione tacita proroga della polizza L assicurazione è stipulata senza tacito rinnovo per cui la garanzia cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicata in polizza, senza obbligo di disdetta. Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza su esplicita richiesta dell Assicurato previo accordo e consenso della Compagnia. Art. 1.8 - Altre assicurazioni A Il Contraente e/o l'assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l'assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Art. 1.9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza. Art 1.10 - Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 6

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza. La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi: a) Danni subiti Controversie relative a danni corporali (morte e lesioni personali) e danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose) subiti dall'assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti; b) Danni causati Controversie per danni corporali (morte e lesioni) e danni materiali (distruzione e/o danneggiamento di cose) cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c) Difesa penale Difesa penale dell'assicurato per reato colposo o contravvenzione; d) Inadempimenti contrattuali Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 5.000,00=; e) Rapporti di lavoro Controversie individuali di lavoro relative ai propri dipendenti iscritti a libro matricola; f) Locali ad uso dell Istituto Scolastico Contraente Controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove lin cui viene esercitata l attività descritta in polizza; g) Acquisti di beni o servizi Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a 5.000,00. h) Responsabilità formale, amministrativa, contabile Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di responsabilità formale, amministrativa e contabile, intendendosi tra questi anche le controversie peri danni direttamente cagionati alla pubblica amministrazione nonché l azione di rivalsa da parte della Corte dei Conti i) Danni ambientali Controversie relative a danni da inquinamento dell ambiente 7

Art. 2.2 - Rischi esclusi La garanzia non è operante per le controversie: a) derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato; b) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza sleale; c) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia; d) nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale; e) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall Assicurato; g) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivategli dalla legge; h) inerenti al recupero crediti. i) relative a rapporti tra Assicurati e/o tra gli Assicurati ed il Contraente, fermo comunque quanto previsto all art. 2.1 lettera h) j) di diritto fiscale e tributario k) relative a comportamenti, circostanze, fatti, situazioni, operazioni ed eventi che alla data di sottoscrizione della presente polizza l Assicurato/ti e/o la Contraente conoscevano e che hanno comportato o potevano comportare controversie indennizzabili con la polizza stessa Art. 2.3 - Inizio e termine della garanzia La garanzia viene prestata per le controversie insorte in vigenza di polizza e determinate da fatti avvenuti nello stesso periodo, semprechè comunque la denuncia del sinistro venga presentata alla Compagnia durante tale periodo e che inoltre al momento di tale denuncia la persona coinvolta nella controversia risulti assicurata con la presente polizza. I fatti che hanno determinato la controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che ha dato origine la controversia si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Art. 2.4 - Esistenza di coperture di responsabilità civile Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: 1. ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; 2. dopo esaurimento di quanto dovuto dalia suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. 8

Art. 2.5 - Validità territoriale L'assicurazione vale per le controversie derivanti da fatti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. 9

3. SINISTRI Art. 3.1 - Obblighi e gestione del sinistro 1. Se l Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 7 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro all'agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire: a) una copia dell'eventuale atto da impugnare; b) una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; c) il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa e che potrà, ove l Assicurato lo richieda, essere individuato tra uno dei nominativi indicati dalla Compagnia. 2. Se l Assicurato intende dar corso ad una azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare dalla Compagnia, fermo restando a suo carico l onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l Assicurato deve: a) fare denuncia all agenzia a cui è assegnata la polizza; b) fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia; c) fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza La Compagnia si impegna a far pervenire all Assicurato, entro 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l Assicurato potrà dar corso all azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l azione giudiziaria, l Assicurato può comunque agire per proprio contro e qualora l esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute. 3. L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti. 4. Diritto di scelta: l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito. Art. 3.2 - Liquidazione delle spese La Compagnia liquiderà all'assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e 10

peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del Codice Civile. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi. Art. 3.3 - Arbitrato irrituale Fermo restando il diritto delle Parti di adire gli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti, potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell'ordine degli Avvocati della Circoscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro. Art. 3.4 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Compagnia può recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. In tale caso essa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Compagnia, non potranno essere interpretati come rinuncia della Compagnia stessa a valersi della facoltà di recesso. Art. 3.5 Esistenza di altra polizza Qualora in caso di sinistro fosse operante altra copertura assicurativa di tutela giudiziaria, da chiunque contratta, la presente polizza si intenderà prestata a II rischio, cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato da detta altra assicurazione, fermo restando che qualora tale contratto non fosse operante in relazione al sinistro verificatosi, la presente polizza opererà a I rischio. 11

CALCOLO DEL PREMIO Il premio di polizza è stato calcolato su dichiarazione dell Istituto Scolastico Contraente che il numero complessivo di alunni, personale docente e/o non docente, personale amministrativo e dirigenti è pari a 1.135 persone. Premio per ogni persona 0,40 premio complessivo annuo di polizza 454. Il suddetto premio deve intendersi provvisorio anticipato e soggetto a regolazione premio come disposto dall art. 1.3 delle condizioni di polizza. Il premio annuo di quietanza deve intendersi quale premio minimo per ogni anno assicurativo. Alla scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare il numero massimo delle persone sopraindicate raggiunto nell anno assicurativo trascorso, nel rispetto dei termini e modalità di cui all art. 1.3 delle norme di polizza. La Compagnia provvederà a calcolare l eventuale premio di regolazione il cui importo dovrà essere pagato nel rispetto dei termini di cui al suddetto art. 1.3. Si precisa che pur non essendo indicato il premio per genitore e componenti i consigli di istituto e collegio dei docenti la garanzia è operante anche nei loro confronti (vedi paragrafo Assicurati ed art. 2.1 delle norme di polizza). COMPOSIZIONE POLIZZA La presente polizza è composta dalla parte A (13 pagine) e dalla parte B che il Contraente con la firma della presente dichiara di aver letto ed accettato. IL CONTRAENTE U.G.F. ASSICURAZIONI SPA UN PROCURATORE 12

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Con riferimento agli artt. 1892 1893 1894 c.c. il Contraente dichiara: di non aver avuti annullati contratti di assicurazione per rischi analoghi; di non avere in corso polizze con altre Società per rischi analoghi; che negli ultimi tre anni gli Assicurati non sono stati soggetti attivi o passivi in procedimenti penali, civili e/o amministrativi e di non essere a conoscenza di circostanze o fatti, presenti o passati, che potrebbero dal luogo a controversie indennizzabili con la presente polizza. Il Contraente si impegna ad informare gli Assicurati degli obblighi a loro carico e per gli stessi assume responsabilità e conseguenze. IL CONTRAENTE CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE Agli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli di polizza seguenti: Art. 1.3 Pagamento del premio Art. 1.7 Esclusione della proroga dell assicurazione Art. 1.10 Foro competente Art. 2.2 Rischi esclusi Art. 2.3 Inizio e termine della garanzia Art. 3.4 Recesso in caso di sinistro IL CONTRAENTE 13