Commenti al modello di finanziamento per il punto fondamentale 2B 1 Condizioni generali Per il periodo 2008-2011 la Confederazione, fatta salva l'approvazione annuale del Parlamento, prevede nel piano finanziario contributi destinati all'attuazione del punto fondamentale 2B "Uffici di collocamento". Per il 2008 si prevedono contributi globali pari a 1,32 milioni di franchi e a partire dal 2009 saranno disponibili 1,4 milioni di franchi all'anno. Il contributo della Confederazione è composto di tre elementi: un importo di base fisso, un importo in funzione della prestazione e uno in funzione del successo. Il contributo federale annuo è ripartito come segue: Anno sussidio di Contributo di base (17 servizi) Parte I (70%): contributi per le prestazioni Parte II (30%): contributi per il successo Importo globale 2008 Fr. 85'000.00 Fr. 864'500.00 Fr. 370'500.00 Fr. 1'320'000.00 2009-2011 Fr. 85'000.00 Fr. 920'500.00 Fr. 394'500.00 Fr. 1'400'000.00 Se la ripartizione tra parte I (70%) e parte II (30%) non dovesse dare buoni risultati, negli anni successivi potrà essere riveduta. Il contributo federale continua dunque a concorrere in maniera sostanziale alle spese strutturali degli uffici di collocamento. Gli obiettivi e i descrittivi delle prestazioni relativi al vecchio punto fondamentale D2 restano valevoli e costituiscono la base della collaborazione anche per il periodo 2008-2011. In un contratto generale per il periodo 2008-2011 sono disciplinati l'utilizzo dei sussidi (vincolato agli obiettivi), i capisaldi del modello di finanziamento nonché la presentazione dei relativi rapporti. In base al modello finanziario, che implica importi massimi variabili di anno in anno, il sussidio federale è concesso mediante decisione annuale. Se presentano una domanda formale, i 17 servizi di collocamento finanziati sinora continueranno a beneficiare dell'appoggio della Confederazione. Non è previsto di estendere i sussidi ad altri uffici di collocamento. Se tra i 17 servizi ve ne sono che decidono di fusionare oppure di cooperare tra loro, possono presentare alla Confederazione una domanda di finanziamento comune. In tal caso va tuttavia rilevato che l'importo di base sarebbe versato una volta sola. Il modello finanziario in base al quale è computato il contributo federale annuo è ora incentrato esclusivamente sulle prestazioni (output). Non sono più presi in considerazioni criteri di input quali ad esempio gli oneri sostenuti. Come sinora, i Cantoni e i Comuni devono versare un contributo all'onere strutturale degli uffici di collocamento. Nel modello finanziario è tenuto conto di tale esigenza per mezzo di una deduzione delle prestazioni computabili. L'ammontare dei sussidi cantonali e/o comunali non influisce sull'importo del sussidio federale ma è documentato come sinora nel preventivo e nel conteggio. Il sussidio federale annuo massimo per un ufficio di collocamento è di 245'000 franchi. Se, con il sussidio federale, l'ufficio di collocamento consegue un eccedente d'introiti, è autorizzato a investirlo in maniera mirata per l'anno di sussidio successivo. Nel corso del periodo di legislatura 2008-2011, ogni ufficio di collocamento è sottoposto a un controllo finanziario circostanziato. Modello di finanziamento 2B CFS - Sezione Integrazione 1
In base al modello di calcolo, vi sono uffici di collocamento che nel 2008 beneficeranno di un contributo federale nettamente inferiore rispetto all'anno precedente. Su domanda, questi uffici potranno beneficiare di un contributo unico di compensazione per il 2008. Dal 2009 ciò non sarà più possibile. 2 Criteri di ripartizione e modalità di versamento Il contributo federale annuo è composto di tre elementi: Un contributo di base di 5'000 franchi, versato a tutti gli uffici di collocamento che partecipano al processo di coordinamento nazionale. Un contributo per la prestazione pari al 70 per cento dell'importo globale dopo deduzione del contributo di base (parte I), che ricompensa la prestazione globale dell'ufficio di collocamento. L'ordine di grandezza determinante è dato dalle ore di impiego computate. Un contributo per il successo pari al 30 per cento dell'importo globale dopo deduzione del contributo di base (parte II), versato quale premio per i successi conseguiti (acquisizioni). Il contributo per il successo è calcolato in funzione delle ore di impiego per i clienti nuovamente acquisiti nell'anno di sussidio precedente. Gli uffici di collocamento che prestano un numero esigo di ore di impiego e beneficiano di un contributo per la prestazione pure esiguo possono, grazie a uno sviluppo superiore alla media che dà loro diritto a un contributo per il successo, arrotondare in maniera vantaggiosa il contributo federale definitivo. 2.1 I criteri di ripartizione in dettaglio Contributo di base Vedi sopra. Contributo per la prestazione L'importo è calcolato in funzione delle ore di impiego computate due anni prima (cfr. n. 2.2). Le ore di impiego fornite da interpreti certificati valgono il doppio delle ore di impiego fornite da interpreti non certificati (rapporto 2:1). Ciò onde incentivare gli uffici di collocamento a promuovere la certificazione. Il 20 per cento di tutte le ore di impiego computate - ma al minimo 500 ore di impiego - non sono prese in considerazione nel computo del contributo per la prestazione. Questa deduzione è basata sul presupposto di un finanziamento da parte del Cantone e/o del Comune. Il contributo di prestazione massimo versato a un ufficio di collocamento è di 160'000 franchi. Se da un punto di vista prettamente di calcolo, l'output (le ore di impiego) di un ufficio di collocamento risulta in un importo per la prestazione superiore al predetto importo massimo, l'eccedente è versato a una cassa speciale. Tale cassa speciale è disponibile, durante il primo anno, per i contributi unici di compensazione. Se tale denaro non viene utilizzato o esaurito, l'importo globale della parte II è aumentato di conseguenza. Non sono prese in considerazione le ore di impiego che non vengono computate ai clienti. Queste ore devono essere prese interamente a carico dall'ufficio di collocamento o da terzi e non possono essere prese in considerazione per il computo del contributo. Modello di finanziamento 2B CFS - Sezione Integrazione 2
Esempio di calcolo semplificato: l'importo della parte I (70% del credito globale dopo deduzione degli importi di base) e il numero globale di ore di impiego computabili di tutti gli uffici di collocamento determinano l'aliquota del contributo per ora d'impiego. Il contributo per la prestazione dell'ufficio di collocamento A è composto da: Parte I / ore di impiego computate di tutti gli uffici di collocamento 1 * (ore di impiego computate dell'ufficio A 5 le ore detratte dell'ufficio A 2 ). In base al modello, il contributo di prestazione definitivo per ora di impiego certificata, risp. non certificata, è variabile. Esso dipende dal risultato globale di tutti gli uffici di collocamento e varia pertanto di anno in anno. Grazie al computo del contributo per la prestazione effettuato in funzione delle cifre di due anni prima, è possibile rendere noto tempestivamente l'ammontare del contributo per la prestazione e tenerne conto nel preventivo (cfr. anche sotto "Modalità di versamento"). Per il 2008 sono determinanti le prestazioni fornite nel 2006. Contributo per il successo Le ore di impiego per i nuovi clienti conseguiti nell'annoprecedente fungono da base di calcolo (cfr. n. 2.2). A seconda del settore di specializzazione, le nuove acquisizioni sono valutate in modo diverso: le acquisizioni in ambito sociale e formativo contano doppio rispetto a quelle degli altri settori di specializzazione. Ciò è inteso quale incentivo a acquisire nuovi clienti e nuove ore di impiego in ambito sociale e formativo. L'importo massimo del contributo per il successo è di 80'000 per ufficio di collocamento. Se da un punto di vista prettamente di calcolo risultasse un eccedente, esso non è versato né attribuito ad altri scopi. Esempio di computo: la parte II e la somma delle ore di impiego di tutti i nuovi clienti (doppio computo in ambito sociale e formativo) determinano il premio per ogni acquisizione (ora di impiego o nuovo cliente). Il contributo per il successo dell'ufficio di collocamento A è composto da: Parte II / numero totale di ore di impiego per i nuovi clienti di tutti gli uffici di collocamento * ore di impiego per i nuovi clienti 3 dell'ufficio A A parità di nuove acquisizioni, il premio può dunque variare di anno in anno, in funzione del numero elevato o ridotto di ore di impiego per nuovi clienti in tutti gli uffici. In un caso limite, potrebbe succedere che un ufficio di collocamento esaurisca la totalità della parte II con poche ore di impiego. Per questo motivo è stato fissato un importo massimo del contributo per il successo pari a 80'000 franchi per ufficio di collocamento. 1 Sono computate le ore di impiego computate ai clienti. Le ore di impiego prestate da interpreti certificati sono indennizzate in ragione del doppio. 2 Il 20% delle ore di impiego computate, ma al minimo 500 ore di impiego. 3 Le ore di impiego in ambito sociale e formativo sono indennizzate in ragione del doppio rispetto alle ore di impiego in altri ambiti. Modello di finanziamento 2B CFS - Sezione Integrazione 3
2.2 Modalità di versamento Contributo di base e contributo per la prestazione Il contributo di base e quello per la prestazione sono versati all'inizio dell'anno di sussidio 4. Ciò ha il vantaggio di far beneficiare tempestivamente gli uffici di collocamento della parte più cospicua del contributo federale. Ha inoltre il vantaggio di rendere noto altrettanto tempestivamente l'importo del contributo per la prestazione in vista del preventivo per l'anno successivo. Contributo per il successo Il contributo per il successo è versato a metà dell'anno di sussidio. Sono determinanti le ore di impiego per i nuovi clienti acquisiti durante l'anno precedente. Esempio per l'anno di sussidio 2008 Gennaio 2008: Contributo di base e contributo per la prestazione: in base alle ore di impiego a fine 2006 secondo i dati corretti dei rapporti di progetto presentati nell'aprile 2007. Agosto 2008: Contributo per il successo: in base alle ore di impiego per i nuovi clienti nel 2007 secondo i dati corretti dei rapporti di progetto presentati nell'aprile 2008. 3 Registrazione dei dati e controlli Il controllo in base a indicatori presuppone l'affidabilità dei dati. È stato scelto un modello nel quale gli indicatori di ciascun ufficio di collocamento influiscono non solo sul contributo finanziario dell'ufficio stesso, ma anche su quello di tutti gli altri uffici di collocamento. Per garantire che siano applicati criteri unitari e valori corretti si è proceduto a una rilevazione tesa a verificare la registrazione dei dati presso gli uffici di collocamento. Il modulo per la statistica è stato indi adeguato e completato in base ai risultati della rilevazione. Da tale valutazione è emerso che la grande maggioranza degli uffici di collocamento applicano un sistema di registrazione atto a garantire una registrazione e valutazione corretta dei dati. Qui di seguito sono illustrate le esigenze in materia di registrazione e documentazione dei risultati della valutazione (dati del modulo per la statistica) I dati da rilevare possono essere desunti dal modulo. Al 31 dicembre 2007, tutti gli uffici di collocamento devono documentare: La clientela: elenco di tutti i clienti (nome, indirizzo di fatturazione) con i rispettivi settori di specializzazione. I clienti sono ordinati secondo (1) la data della prima registrazione/fatturazione, (2) il numero di cliente e (3) il settore si specializzazione. Gli uffici di collocamento che sinora non hanno rilevato la data d'acquisizione dei nuovi clienti possono contrassegnare in maniera identica (p.es. 00) tutti i clienti che erano già annoverati tra la clientela prima del 1 gennaio 2007. Per l'anno in corso (2007), i clienti sono contrassegnati con "07" o con un'altra menzione inequivocabile. Gli interpreti: elenco di tutti gli interpreti, comprendente i dati seguenti: nome, numero corrente (ID), qualifica (certificato Interpret). Gli interpreti sono elencati in ordine di (1) qualifica e (2) di numero corrente. 4 Ciò è possibile grazie al computo del contributo per la prestazione in base ai risultati risalenti a due anni prima. Modello di finanziamento 2B CFS - Sezione Integrazione 4
A seconda del sistema di registrazione, occorre inoltre documentare quanto segue al 31 dicembre dell'anno di conteggio: Esigenza 1: le ore di impiego effettive possono essere attribuite al settore di specializzazione (sanità, sociale, formazione, altro). Per ogni mandato e/o per ogni conteggio è indicato, risp. rilevato dall'elenco dei clienti, il settore di specializzazione del cliente. Il criterio determinante è il cliente che paga l'impiego, non il luogo dell'impiego. Ogni indirizzo di fatturazione reca una menzione del settore di specializzazione. Tale settore non è tuttavia visibile nell'evasione del mandato/della fatturazione. Solo su richiesta (controllo visivo). - Elenco delle ore computate per cliente, ordinate secondo il numero di cliente. - Elenco aggiornato dei clienti come al 31.12.2007. Esigenza 2: il numero di clienti nuovamente acquisiti durante l'anno di rapporto è individuabile. Il numero di cliente contiene un rimando all'anno della prima registrazione/fatturazione ed è visibile su ogni mandato/fattura. Solo l'elenco dei clienti reca la data della prima registrazione/fatturazione. Solo su richiesta (controllo visivo ). - Elenco delle ore computate per cliente, ordinate secondo il numero di cliente. - Elenco aggiornato dei clienti come al 31.12.2007. Esigenza 3: è possibile dimostrare il totale delle ore di impiego svolte da interpreti con certificato Interpret su incarico dell'ufficio di collocamento. Per ogni mandato o conteggio è indicata, oltre al numero di ore di impiego, anche la qualifica degli interpreti. Solo su richiesta (controllo visivo). Solo l'elenco degli indirizzi degli interpreti interculturali contiene dati concernenti la loro qualifica. Il documento relativo al mandato, risp. alla fattura non contiene siffatti dati. - Valutazione delle ore computate per interprete, ordinate secondo il numero corrente. - Elenco aggiornato degli interpreti, se vi sono stati cambiamenti dal 31.12.2007. Modello di finanziamento 2B CFS - Sezione Integrazione 5