Esami di qualifica IeFP 2014/15 Scheda di lettura: Candidati Esterni



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CANDIDATI ESTERNI Accordo Conferenza Regioni "Accordo fra le Regioni e le Province Autonome e di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale" Atto 14/021/CR08/C9 del 20/02/2014 A - PROCEDURE PER I CANDIDATI ESTERNI ABRUZZO D.G.R. 251 del 7/4/2014, Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 maggio 2014, n. 18. 1. REQUISITI, DOMANDA E ASSEGNAZIONE DEI CANDIDATI ALLE COMMISSIONI 1.1. Possono sostenere l'esame di IeFP in qualità di candidati esterni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - Diploma di licenza del primo ciclo di Istruzione o Titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e Formazione; - età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF; - non iscrizione a percorso di Istruzione e Formazione, ovvero ritiro dallo stesso entro la data del 15 marzo 2014. 1.2. I candidati esterni devono presentare specifica domanda al Servizio competente della Regione, entro la data del 15 maggio 2014. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante ogni elemento utile alla ricostruzione del proprio percorso (Titoli di studio, attestazioni o certificazioni relativi a formazione o esperienze di lavoro, crediti formativi, ecc.), nonché dall'eventuale indicazione della preferenza della Istituzione Formativa o Scolastica sede di esame. Il Servizio competente della Regione provvede all'assegnazione del candidato e al trasferimento della sua documentazione alla Istituzione sede di esame. 1.3. Sarà cura del Servizio competente della Regione distribuire equamente le richieste dei candidati esterni alle Istituzioni individuate. 1

2. ACCERTAMENTO PRELIMINARE E ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 2.1. Per ogni candidato esterno l'istituzione cui il candidato è stato assegnato, al fine dell'ammissione (ed anteriormente alla costituzione della Commissione d'esame), costituisce una propria Commissione interna finalizzata al preliminare accertamento del possesso di tutte le competenze degli standard formativi minimi di Figura/indirizzo di Figura di Qualifica dell'ordinamento di IeFP e alla corrispettiva determinazione del credito formativo nella misura di punteggio prevista per i candidati interni. 2.2. La Commissione è composta da un responsabile di processo, da almeno due docenti formatori e da eventuali esperti esterni, individuati in rapporto alle esigenze di esame della documentazione e/o di accertamento dell'esperienza non formale ed informale del candidato in rapporto allo standard regionale. I componenti della suddetta Commissione possono anche essere successivamente nominati tra i membri della Commissione d'esame. Per le Istituzioni scolastiche, la funzione di responsabile può essere assunta dal Dirigente scolastico o suo delegato. 2.3. L'accertamento è effettuato sulla base dell'esame della documentazione esibita dal candidato, formalizzata sul Libretto formativo del cittadino e conseguente ad un preliminare processo di validazione attuato da Soggetti autorizzati dalla Regione. Qualora detta documentazione non sia esaustiva, le modalità di accertamento ulteriore possono avvenire in forme liberamente definite dalle Commissioni, anche diverse dalle tradizionali prove orali, scritte e crittografiche, comprese forme di osservazione diretta dell'attività del soggetto. In ogni caso le prove sono definite in modo specifico per ogni candidato; devono avere carattere unitario e non disciplinare e riferirsi agli apprendimenti acquisiti in termini di competenza. 2.4. Gli apprendimenti validati nelle modalità di cui al punto precedente e non corrispondenti a Titoli o documenti aventi valore certificativo devono comunque essere formalmente riconosciuti e certificati come credito in ingresso dalla Commissione. Non sono certificabili in ingresso dalla Commissione acquisizioni non standardizzate e/o semplicemente descritte, documentate o attestate dal soggetto o comunque non corrispondenti agli standard formativi minimi dell'ordinamento di IeFP. 2.5. La Commissione compila quindi la scheda di ammissione di cui al sub-allegato A.1), con relativa determinazione del credito formativo in relazione al profilo complessivo del candidato. 2.6. Tutte le fasi del processo trovano evidenza in un apposito verbale, predisposto e compilato a cura della Commissione e tenuto agli atti dall'istituzione. 2

BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA D.G.R. 420 del 8/4/2014, Pubblicata nel B.U. Basilicata 1 maggio 2014, n. 15. D.G.R. 67 del 28/02/2011 Pubblicata nel B.U. Calabria 1 aprile 2011, n. 6 Decreto Dirigenziale n. 18 del 21/01/2014 Pubblicato nel B.U. Campania 27 gennaio 2014 DGR 739 del 10 giugno 2013 Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 20 giugno 2013, n. 168 DGR n.1453 del 23 agosto 2013 LAZIO DGR 225 del 29/04/2014 LIGURIA Decreto n. 436 del 26 febbraio 2014 I soggetti con età non inferiore a quella minima prevista per l assolvimento del Diritto Dovere di Istruzione e Formazione interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l Istituzione educativa, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti. In questo caso, al fine dell ammissione alle prove finali, l Istituzione educativa, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all accertamento del possesso della certificazione delle competenze in esito all assolvimento del DDIF e di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo. Le modalità dell accertamento saranno identificate e predisposte dall Istituzione educativa in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) del candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi. Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall équipe dei docenti/formatori della classe 3

LOMBARDIA D. Dirig. reg. 14 aprile 2014, n. 3225 pubblicato nel B.U. Lombardia 18 aprile 2014, n. 16 Ai sensi della legge regionale n. 19/2007, all'art. 20, comma 4, fermo restando l'assolvimento del dirittodovere, possono essere ammessi alle prove finali d'esame dei percorsi di Qualifica e Diploma lefp anche candidati esterni. Costituiscono requisito per l'ammissione il possesso: - della certificazione finale relativa al ciclo di Istruzione o percorso precedente; - di una età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del DDIF (18 anni, ovvero corrispondente a 12 anni di frequenza di un percorso del sistema di istruzione o formazione, compresa la modalità dell'apprendistato). Fermo restando il vincolo dell'età minima, possono essere ammessi all'esame anche alunni con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di primo ciclo di istruzione, che non abbiano mai frequentato il percorso o sostenuto l'esame finale di primo ciclo e che abbiano avuto un'ammissione ai percorsi di scuola secondaria superiore. MARCHE DGR 499 del 28 aprile 2014 Pubblicata nel B.U. Marche 16 maggio 2014, n. 47 Possono presentare domanda in veste di candidati esterni anche soggetti che abbiano già assolto il DDIF. e) soggetti di norma di età non inferiore a quella minima prevista per l'assolvimento del diritto dovere di Istruzione e Formazione Professionale interessati a partecipare alle prove finali come candidati esterni, a seguito di presentazione di specifica domanda presso l'istituzione educativa, nei limiti temporali dalla stessa stabiliti. Requisiti minimi del candidato esterno: - possesso della certificazione finale relativa al primo ciclo - possesso della certificazione relativa all'obbligo di istruzione. documentazione attestante i requisiti: - diplomi e certificazioni - attestazioni relative ad acquisizioni realizzate in ambito formale, non formale ed informale, con valore di credito; - aver effettuato almeno 600 ore di tirocinio o stage certificati e coerenti con la qualifica richiesta. 4

MOLISE PIEMONTE D.G.R. 16 maggio 2012, n. 311 Pubblicata nel B.U. Molise 16 giugno 2012, n. 15, S.O. n. 2 N.B. In base ai dati forniti dal portale Scuola in chiaro nessuna istituzione scolastica statale sarebbe coinvolta nei percorsi sussidiari di IeFP DD 58 del 7 febbraio 2012 DGR 31-2441 del 27 luglio 2011 Allegato H alla DGR 152-3672 del 2 agosto 2006, In questo caso, al fine dell'ammissione alle prove finali, l'istituzione educativa, per ogni candidato esterno, deve preliminarmente procedere all'accertamento del possesso di tutti gli Obiettivi Specifici di Apprendimento dell'ordinamento di IeFP, nonché alla corrispettiva determinazione del credito formativo. Le modalità dell'accertamento saranno identificate e predisposte dall'istituzione educativa in rapporto allo specifico iter formativo (formale e non formale) del candidato, in coerenza con la caratterizzazione degli Obiettivi Specifici di Apprendimento in termini di competenza e Profili di Qualifica, nonché sulla base del riconoscimento di segmenti di percorso già realizzati e/o di crediti formativi. PUGLIA DGR 145 del 13 febbraio Agli esami possono essere ammessi anche studenti (privatisti) che hanno frequentato analogo percorso 5

2014 pubblicata sul B.U. della Regione Puglia n. 30 del 4 marzo 2014 triennale nell anno precedente o negli anni precedenti, studenti a cui mancano periodi di anno scolastico o studenti che si sono ritirati entro il 15 marzo e si presentano agli esami come privatisti. Gli istituti possono seguire le procedure già utilizzate per l ammissione dei privatisti. Gli stessi saranno valutati ed ammessi agli esami, dal Consiglio di classe/istituto. Gli esiti della valutazione saranno annotati nell apposito verbale che dovrà essere presentato al Presidente della Commissione d esame. SARDEGNA SICILIA TOSCANA UMBRIA VENETO Determinazione 14086/1531 del 4 aprile 2014 DGR 231 del 13 settembre 2011 Linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. D. Dirig. reg. 22 maggio 2014, n. 2137 Pubblicato nel B.U. Toscana 11 giugno 2014, n. 23, parte seconda. Delib.G.R. 3 marzo 2014, n. 200 Pubblicata nel B.U. Umbria 2 aprile 2014, n. 16. Determina 2635/14 (modulistica) Decreto 123 del 18/02/2014 (riassuntive delle Linee Guida approvate con DGR 6

646/2012 e del vademecum approvato con DD 910/2013) DDR 1110 del 23 dicembre 2013 7