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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 1571 REG. SENT. ANNO 2007 N.3495 REG. RIC. PER LA TOSCANA ANNO 1990 - II^ SEZIONE - ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso n. 3495/1990 (1384/90) proposto da MARIANI ENZO E GONZI FRANCA, rappresentati e difesi dall avv. Calogero Narese ed elettivamente domiciliati presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via dell Oriuolo n. 20; c o n t r o - il COMUNE DI MONTEPULCIANO, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall avv. Rino Gracili ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, Via dei Servi n. 38; P E R L A N N U L L A M E N T O del provvedimento n. 13372 del 10 agosto 1990, con cui il Sindaco del Comune di Montepulciano ha ingiunto ad essi ricorrente il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall art. 12 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 per opere eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia; Visto il ricorso e la relativa documentazione; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa;

2 / 9 Uditi, alla pubblica udienza del 30 marzo 2006, relatore il Consigliere Vincenzo FIORENTINO, gli avv.ti Ugo Franceschetti per Calogero Narese e Rino Gracili; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: F A T T O Con atto notificato il 14 novembre 1990 e ritualmente depositato, Mariani Enzo e Gonzi Franca hanno impugnato il provvedimento n. 1372, del 10 agosto 1990, notificato il 13 dello stesso mese, con il quale il sindaco del Comune di Montepulciano ha loro ingiunto il pagamento della somma di L. 31.925.880 pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla L. 27 luglio 1978 n. 392 come previsto dal comma 2 dell art. 12 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, quale sanzione pecuniaria per opere eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia n. 296, del 12 ottobre 1988, rilasciata per la ristrutturazione di un immobile deruralizzato ubicato alla via di Bossona del territorio comunale; opere costituite, come da verbale n. 1/89 redatto l 8 febbraio 1989; dall operatore di vigilanza del comune, nel rialzamento dei muri perimetrali della soffitta di mt. 0,60 più alti del previsto; modifiche delle pendenze delle falde di copertura da longitudinali a trasversali; creazione di due abbaini chiusi aumentando l altezza del sottotetto; realizzazione di quattro finestre e due lucernai al piano soffitta. A fondamento dell impugnativa gli interessati hanno dedotto i seguenti motivi: 1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, violazione e falsa applicazione dell art. 12 della L. 28 febbraio 1985 n. 47; Dall entità della somma ingiunta e dal contenuto del provvedimento con cui è stato ordinato il pagamento si rileverebbe che il costo di costruzione sarebbe stato

3 / 9 determinato tenendo conto solo dell art. 22 della l. 27 luglio 1978 n 392, applicando il costo unitario di base nazionale stabilito dal D.P.R. 4 maggio 1990 n. 182 in L. 1.030.000 al mq., trascurando i coefficienti correttivi previsti dalla stessa legge agli artt. 15 e seguenti e, in particolare agli artt. 16, 17 e 18. Oltre a ciò l Amministrazione non avrebbe tenuto conto che la superficie convenzionale cui avrebbe dovuto essere applicato il costo di produzione secondo i suddetti coefficienti sarebbe stata quella dell art. 13 della stessa legge che indica in 0,25 della superficie reale, quando trattasi di accessorio alla residenza, quale sarebbe quello di cui trattasi. Una corretta applicazione della norma avrebbe condotto alla determinazione del quantum della sanzione in L. 7.631.276. 2) Eccesso di potere per difetto dei presupposti ed illogicità; violazione dell art. 21 della L. 28 febbraio 1985 n. 47. L Amministrazione avrebbe applicato la sanzione disattendendo che l abuso non sarebbe stato riferibile a vani abitabili nè avrebbe determinato la trasformazione di vani accessori a vani abitabili. Si è costituito in giudizio con atto depositato il 21 gennaio 1991 il comune intimato contestando la fondatezza della pretesa e comunque l inammissibilità del ricorso sull assunto che avendo i ricorrenti chiesto, senza contestazione alcuna il pagamento dilazionato della somma richiestale, avrebbero prestato acquiescenza al provvedimento. Nella Camera dii Consiglio del 25 gennaio 1991, come da ordinanza n. 41, è stata respinta la domanda cautelare richiesta.

4 / 9 La causa è stata trattenuta per la decisione, sulle memorie delle parti, alla pubblica udienza del 30 marzo 2006. D I R I T T O Va preliminarmente esaminata l eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla difesa comunale nell atto di costituzione e riprodotta nella memoria del 17 marzo 2006, sull assunto che avendo i ricorrenti chiesto, senza contestazione alcuna il pagamento dilazionato della somma richiestale a titolo di sanzione a norma del comma 2 dell art. 12 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, avrebbero prestato acquiescenza al provvedimento irrogativo di tale sanzione. L eccezione va disattesa. Come noto l acquiescenza si concreta in un accettazione espressa o implicita di un provvedimento amministrativo da parte di chi abbia subito per effetto di questo la lesione di un proprio interesse sostanziale. Essa, secondo la giurisprudenza costante, deve essere prestata al provvedimento impugnato, con atti univoci e concordanti che evidenziano in modo chiaro e incontestato la volontà dell interessato di accettare il provvedimento nella sua globalità. L adesione da parte del titolare dell interesse legittimo al provvedimento deve essere spontanea, per cui non costituisce acquiescenza il comportamento di colui che è costretto ad adempiere a quanto gli viene imposto dall amministrazione per l esigenza di dare esecuzione ad un provvedimento esecutivo e ciò al fine di evitare conseguenze più pregiudizievoli.

5 / 9 E difatti la giurisprudenza ha affermato che il pagamento della sanzione pecuniaria per abuso edilizio può ragionevolmente collegarsi alla volontà dell intimato di sottrarsi al pregiudizio ulteriore derivante dall esecuzione forzata esperibile in base al provvedimento stesso, il quale è di suo titolo esecutivo per la riscossione coattiva e la cui efficacia non è sospesa dal semplice fatto della presentazione del ricorso: ciò vale ad escludere che nell avvenuto pagamento sia da ravvisarsi acquiescenza e pertanto il venire meno dell interesse ad insorgere avverso il provvedimento (Cons. St. sez. II 13 novembre 1996 n. 1026/95). Può, quindi, procedersi all esame del merito. Come delineatosi in fatto con il primo mezzo di gravame i ricorrenti contestano le modalità in base alle quali è stata quantificata la sanzione pecuniaria di cui all art. 12, comma 2 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, sostenendo, in particolare, che il costo di produzione sarebbe stato determinato dall Amministrazione tenendo conto solo dell art. 22 della L. 27 luglio 1978 n. 392, applicando, pertanto, il costo unitario di produzione di base nazionale stabilito dal D.P.R. 4 maggio 1990 n. 182 in L. 1.030.000 al mq., senza considerare, come invece, secondo la prospettazione dei ricorrenti, avrebbe dovuto, i correttivi riduttivi elencati negli artt. 15 e seguenti della suddetta L. 27 luglio 1978 n. 392. Il motivo va disatteso. Come risulta dal verbale n. 1/89, redatto l 8 febbraio 1989, dall Operatore di Vigilanza del comune nella fattispecie vi è stato, rispetto al progetto assentito, un abuso parziale costituito: dal rialzamento dei muri perimetrali della soffitta da mt. 0,60; dalla modifica della pendenza delle falde di copertura da lungitudinali a

6 / 9 trasversali; dalla creazione di due abbaini chiusi al fine di aumentare l altezza del sottotetto; dalla creazione di 4 finestre al piano soffitta sulla parete anteriore e posteriore al fabbricato e dalla creazione di due lucernai di m. 3,20 x 2,75. La superficie dell abuso ha interessato mq. 77,49. L Amministrazione ha ritenuto non possibile eliminare la difformità senza pregiudizio delle parti dell edificio conformi al progetto. Conseguentemente non ha applicato la sanzione ripristinatoria di cui all art. 12, primo comma della L. 28 febbraio 1985 n. 47, bensì la sanzione pecuniaria di cui al secondo comma dello stesso articolo. Ciò precisato è da rilevare che quest ultimo comma dispone: Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392 della parte dell opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell ufficio tecnico erariale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. L Ammontare della sanzione pecuniaria che deve essere applicata dall autorità comunale è, pertanto, calcolato diversamente nelle due ipotesi di fabbricati ad uso residenziale o di opere adibite ad altro uso. Nel primo caso, che è quello che qui ricorre, l ammontare della sanzione pecuniaria è, quindi pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla citata L. n. 392/1978, della parte dell opera realizzata, in difformità dalla concessione.

7 / 9 Quest ultima legge, recante la disciplina delle locazioni di immobili urbani, applicabile qui per rinvio espresso, nello stabilire l importo dell equo canone opera un distinguo a seconda che la costruzione dell immobile considerato sia stato o meno ultimato entro il 31 dicembre 1975. In particolare, mentre per gli immobili la cui costruzione sia stata realizzata anteriormente alla suindicata data trova applicazione il costo-base di cui all art. 14 della citata legge n. 392/1978; costo-base sottoposto ai coefficienti correttivi indicati all art. 15 di tale legge e stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell ubicazione...della vetustà e dello stato di conservazione e manutenzione dell immobile, per gli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975, ed è l ipotesi di specie, trova applicazione l art. 22 della stessa legge. In base a tale articolo: Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di costruzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella G.U. della Repubblica. Il D.P.R. cui occorre fare riferimento, per l abuso commesso dai ricorrenti, è il n. 182, del 4 gennaio 1989, che ha fissato il costo di produzione a mq. in L. 1.030.000. Atteso che il disposto legislativo fissa tale costo di produzione riferito per un altezza di mq. 3,00 e dato che l abuso in questione consiste in soli mt. 0,60 di altezza, il costo di produzione è stato ridotto ad un quinto, pervenendosi così ad un costo di L. 206.000 al mq., che moltiplicato per la superficie dell abuso e

8 / 9 raddoppiato, come disposto dal comma 2 dell art. 12 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, è risultato corrispondere a L. 31.925.880. In base a tali rilieivi dovendosi ritenere corrette le modalità di applicazione del detto secondo comma e più precisamente il modo di determinare la sanzione pecuniaria, il ricorso, concludendo, va respinto. Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo seguonto la soccombenza. P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessive 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, il 30 marzo 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l intervento dei signori: Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente Vincenzo FIORENTINO- Consigliere, rel.est Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere F.to Giuseppe Petruzzelli F.to Vincenzo Fiorentino F.to Silvana Nannucci - Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 LUGLIO 2007 Firenze, lì 30 LUGLIO 2007 Il Direttore della Segreteria

F.to Silvana Nannucci 9 / 9