Sicurezza e salute dei lavoratori



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Sicurezza e salute dei lavoratori Il giorno, 12 marzo 1997, in Roma tra - l Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) - l Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (ASSICREDITO) e - la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) - la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (FALCRI) - la Federazione Italiana Bancari Assicurativi (FIBA-CISL) - la Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC-CGIL) - la Unione Italiana Bancari (UIB-UIL) premesso che le Parti stipulanti intendono dare attuazione, con il presente accordo agli adempimenti loro demandati in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive modificazioni, ed assolvere l impegno assunto con i contratti nazionali del 19 dicembre 1994; le medesime Parti prendono atto che le attività svolte dalle Aziende ricomprese nell area creditizio/finanziaria si caratterizzano per l assoluta prevalenza di mansioni espletate in ufficio, si conviene quanto segue: Art. 1 La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. Art. 2 Presso ogni Azienda è istituita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza prevista dall art. 18 del D.Lgs. citato in premessa, quale organismo che ha sede presso la Direzione generale o centrale, con le articolazioni territoriali previste dagli artt. 3 e 4. Ai rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.) vengono riconosciute le attribuzioni stabilite dall art.19 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626. Art. 3 Il numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza viene individuato come segue: A) nell ambito della Provincia ove ha sede la Direzione generale o centrale, in applicazione del criterio di cui all art. 18, C comma, del D.Lgs. n. 626/94: - 1 componente se il numero di dipendenti occupati nella Provincia medesima è sino a 200; - 3 componenti se il numero di dipendenti occupati nella Provincia medesima è da 201 a 1.000; - 6 componenti se il numero di dipendenti occupati nella Provincia medesima è oltre 1.000.

B) Un ulteriore rappresentante ogni 600 dipendenti o frazione eccedente la metà, esclusi dal computo quelli già considerati ai fini della lett. A) che precede. C) Per le Aziende con meno di 1.000 dipendenti, il numero dei rappresentanti si determina in base al criterio sub A) applicato all intero organico aziendale; detto numero è maggiorato di 1 ove l Azienda abbia sportelli operanti in più di una Regione. Ai fini dell applicazione di quanto sopra verranno compresi nell ambito territoriale sub A) i dipendenti del centro elaborazione dati e di altri centri/uffici della Direzione generale o centrale, anche qualora questi risultino ubicati in altra Provincia rispetto a quella ove ha sede la Direzione generale o centrale stessa (peraltro, ove presso i predetti centri siano occupati almeno 600 dipendenti, verrà assegnato un ulteriore rappresentante). Art. 4 Alla costituzione della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione unitaria e diretta da parte dei lavoratori dell Azienda. I candidati possono essere presentati dagli organismi sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti i contratti nazionali applicati nelle Aziende interessate: detti candidati vengono prescelti, di norma, fra coloro che rivestono al momento della elezione la carica di dirigente degli organismi medesimi. Presso le Aziende ove non siano costituite rappresentanze sindacali aziendali i rappresentanti per la sicurezza sono eletti fra i lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il cui numero sia stato determinato in applicazione del criterio sub A) dell art. 3 che precede, vengono eletti, di norma, nel corrispondente ambito territoriale. D intesa fra l azienda e le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate possono essere individuati uno o più ambiti nei quali eleggere i restanti R.L.S., determinati secondo il criterio sub B) del medesimo articolo, in modo da garantire un equa distribuzione sul territorio dei rappresentanti stessi, coerente con l organizzazione aziendale. La votazione avviene a scrutinio segreto. Ogni lavoratore riceve una scheda contenente i nominativi dei candidati ed esprime il voto per un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, ovvero non superiore a 2/3 degli stessi nel caso in cui detta elezione riguardi almeno 3 rappresentanti. Risultano eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all entrata in carica di nuovi rappresentanti. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall incarico, per qualunque causale, il rappresentante per la sicurezza viene sostituito dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito territoriale laddove nello stesso ne siano stati eletti almeno 3. Si procede invece a nuova elezione ove ciò non sia possibile, nonché qualora si tratti di sostituzioni in ambiti territoriali ove sia stato eletto un numero inferiore. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.

Ciascuna Azienda si impegna a mettere a disposizione del "comitato elettorale" territorialmente competente i mezzi strettamente necessari per la concreta realizzazione delle elezioni (quali, ad esempio, gli elenchi dei lavoratori dipendenti aventi diritto al voto agli effetti del presente accordo e locali idonei per l allestimento dei seggi elettorali). Le elezioni per la designazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori predispongono, nel rispetto del presente accordo, un unico regolamento elettorale che sottopongono a verifica preventiva di congruità da parte dell Azienda. La consultazione elettorale si svolgerà in un unica giornata ed in modo da limitare, per quanto possibile, pregiudizio alla normale attività di lavoro. Art. 5 L accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni può avvenire, secondo le modalità da concordare in sede aziendale e ferme restando eventuali intese già presenti aziendalmente in materia di aree protette, etc., previa comunicazione al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi delegato. Nei confronti dell Azienda il R.L.S. è tenuto ad indicare - su apposito registro - gli spostamenti necessari all esercizio del suo mandato. In attuazione di quanto previsto dagli artt. 18, quarto comma e 19, secondo e terzo comma, del D.Lgs. n. 626/94, le Aziende forniranno ai rappresentanti per la sicurezza gli strumenti necessari per l espletamento delle relative funzioni, quali la facoltà di affissione di comunicati in un albo accessibile a tutti i lavoratori, la possibilità di effettuare comunicazioni telefoniche e via fax, nonché l utilizzo - su richiesta e laddove esistenti - dei locali per le r.s.a. L Azienda, al fine di favorire l accesso del R.L.S. ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo modalità concordate con l interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle normalmente sostenute nell abituale sede di lavoro - effettivamente sopportate e documentate, strettamente necessarie per l esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Art. 6 Per l espletamento del mandato sono concessi a ciascun rappresentante per la sicurezza permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue con l esclusione delle ore utilizzate per l espletamento dei compiti indicati all art. 19, D.Lgs. n. 626/94, lett. b), c), d), i) - limitatamente alle visite e verifiche effettuate dalle Autorità competenti - e lett. 1). Per le incombenze stabilite alla lett. g) del predetto articolo vale quanto previsto al successivo art. 8. Le richieste di permesso devono essere presentate per iscritto alla Direzione aziendale competente con un preavviso di norma di 48 ore. Art. 7 Le Parti stipulanti concordano sulla necessità che ai lavoratori sia fornita la formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell art. 22 del D.Lgs. n.626/94. Pertanto a cura delle Aziende viene organizzato un appropriato momento di formazione dei lavoratori in occasione dell assunzione, dell insorgenza di nuovi rischi e - in presenza di mutamenti delle specifiche situazioni di "rischio" - del trasferimento o del

cambiamento di mansioni, dell introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie. I predetti momenti formativi vengono effettuati per il personale di nuova assunzione nell ambito dell addestramento previsto dall art. 142 del c.c.n.l. 19 dicembre 1994 (art. 142 per Acri) e per il restante personale nell ambito del monte ore di 37 ore e 30 minuti nel biennio previsto dall art. 143 del predetto contratto (art. 143 per Acri). In merito alla formazione di cui ai comma precedenti l Azienda darà un informativa preventiva alla rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Art. 8 La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà finalizzata all acquisizione di adeguate conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per un corretto esercizio dei compiti affidati loro dal D.Lgs. n. 626/94. A cura delle Aziende verrà, pertanto, organizzato un corso di formazione, con appropriata metodologia didattica (ad es.: tramite strumenti audiovisivi), secondo quanto previsto dagli artt. 19 e 22 del citato decreto. Ai fini della formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà annualmente destinata una giornata lavorativa, con la fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quanto previsto all art. 6. Per il primo anno, in considerazione delle necessità connesse alla fase di avvio, detta formazione sarà pari a 3 giornate lavorative e successivamente si procederà in modo analogo a seguito della elezione di nuovi R.L.S. Il corso riguarderà sostanzialmente i seguenti punti: 1) Conoscenze delle principali disposizioni contenute nel D.P.R. n. 547/1955, nel D.P.R. n. 303/1956 e nel D.Lgs. n. 277/1991 e nel D.P.R. n. 1124/1965. 2) Conoscenze ai fini della applicazione delle norme contenute nel d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (e nei successivi provvedimenti di modifica o di rettifica del medesimo) con particolare riguardo: a) alle disposizioni generali (Titolo I), b) ai luoghi di lavoro (Titolo II), c) all uso dei dispositivi di protezione individuale (Titolo IV), d) alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V), e) all uso di attrezzature munite di videoterminali (Titolo VI). 3) Metodologie di valutazione dei rischi e illustrazione dei rischi specifici cui possono essere esposti i lavoratori dell Azienda e nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione degli stessi. 4) Nozioni sulle norme riguardanti la prevenzione degli incendi e le misure per limitarne le conseguenze, nonché sulle modalità di evacuazione dei locali in caso di incendio ed in situazioni di emergenza; cognizione dei principali. elementi in materia di attrezzature e di organizzazione delle procedure di pronto soccorso. 5) Nozioni sugli Enti di normazione tecnica riconosciuti (UNI, CEI, IMQ, etc.) e sulle norme dagli stessi elaborate, nonché sulla "certificazione di qualità" per consentire la conoscenza dei concetti fondamentali sui quali si fonda la "buona tecnica" e la garanzia della qualità e sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento alle situazioni specifiche del settore creditizio.

Art. 9 Ai sensi dell art.9, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e dell art. 26 del contratto collettivo nazionale 19 dicembre 1994 (art. 33, secondo comma, per Acri), i rappresentanti per la sicurezza devono rispettare rigorosamente il segreto in ordine ai processi lavorativi ed a qualsiasi notizia comunque ad essi attinente di cui vengano a conoscenza nell esercizio delle funzioni espletate. Resta fermo quanto previsto dall art. 19 del D.Lgs. n. 626/94. Art. 10 Considerate le specificità del settore creditizio, la sede nazionale risulta quella più idonea per lo svolgimento dei compiti affidati dall art. 20 del D.Lgs. n. 626/94 ad organismi paritetici. Pertanto verrà costituita - entro 90 giorni dalla stipulazione del presente accordo - una apposita Commissione paritetica, con criteri analoghi a quelli stabiliti dal regolamento dell Osservatorio nazionale ex art. 145 del contratto nazionale 19 dicembre 1994, stipulato fra le stesse Parti il 20 novembre 1991 (art. 150 per Acri). Alla predetta Commissione competono, ai sensi del citato art. 20, le seguenti funzioni: - orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori; - organo di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione, formazione, previsti dalle norme vigenti. Art. 11 Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti dell art. 9 della l. n. 300 del 1970. Art. 12 Le Parti stipulanti si danno atto che in tema di "sicurezza antirapina" il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro contiene previsioni ad hoc agli artt. 151, 157 e 158 (artt. 145, 147 e 165 per Acri). Le Aziende associate ad Acri e ad Assicredito si impegnano ad informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi di installazione di misure antirapina. DICHIARAZIONE DI ACRI E ASSICREDITO In relazione a quanto previsto dal presente articolo Acri e Assicredito dichiarano di considerare la materia della "sicurezza antirapina" come tale estranea all ambito di applicazione del D.Lgs. n. 626 del 1994. Art. 13 Il presente accordo ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque dopo due anni dalla data di stipula del medesimo. Per quant altro non disciplinato dal presente accordo si applicano le previsioni del menzionato D.Lgs. n. 626 del 1994 (e successive modificazioni).

Le Parti stipulanti si riservano, altresì, di verificare la congruità delle previsioni contenute nel presente accordo in materia di salute e sicurezza nell ambito delle previste intese sulle rappresentanze sindacali unitarie. DICHIARAZIONE DI ACRI E ASSICREDITO Acri e Assicredito prendono atto che le Organizzazioni sindacali stipulanti i rispettivi contratti collettivi nazionali di settore hanno convenuto, il 5 marzo 1997, sull allegato documento - che fa parte integrante del presente accordo - riguardante le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 e successive modificazioni. Roma, 12 marzo 1997 Considerato che la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza è unitaria per tutto il personale dell Azienda e che comunque il numero complessivo dei rappresentanti deve essere quello derivante dall art. 3 dell accordo sottoscritto in data 25 luglio 1996, al momento della definizione del regolamento elettorale, dovranno intervenire, in sede aziendale, fra gli organismi sindacali facenti capo alle Organizzazioni stipulanti i contratti collettivi nazionali di settore, intese tali da consentire che nella predetta rappresentanza sia presente nella misura dell 85% il personale destinatario dell accordo nazionale 19 dicembre 1994 e nella misura del 15% il personale direttivo, nel rispetto di quanto successivamente specificato e, fermo restando che quanto convenuto opera su tutte le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza - comunque, costituite - nelle Aziende con oltre 1.000 dipendenti ed almeno 6 r.l.s. da eleggere. Tutti i sindacati stipulanti di cui sopra concorderanno, a livello aziendale, il regolamento elettorale. Tale regolamento dovrà, in riferimento al personale direttivo, assicurare attraverso candidature concordate le seguenti condizioni: 1) le candidature - cosi come previsto dalla premessa - dovranno esprimere (nelle aziende oltre 1.000 dipendenti) rappresentanti per il personale direttivo indicati dalle sopra citate OO.SS.LL. del settore, tenendo conto della rappresentatività esistente in azienda; 2) specifici accordi aziendali dovranno garantire - attraverso espressa previsione - l elezione del/i candidato/i di cui al precedente punto 1). Le OO.SS.LL. stipulanti il presente accordo sulla sicurezza e salute nel lavoro 1, D.Lgs. 626/94 e sue modificazioni) si impegnano ad applicare quanto sopra nel rispetto dei seguenti criteri: 1) saranno presentati tanti candidati quanti sono i posti da coprire; 2) nel caso vi sia da eleggere un solo delegato per il personale direttivo, il candidato potrà essere presentato solo dalla O.S.L. (o dalle OO.SS.LL. che agissero unitariamente) che ha/hanno, come iscritti, la maggioranza del personale direttivo in servizio; 3) nel caso vi sia da eleggere due delegati per il personale direttivo, si seguirà quanto già previsto nel punto 2);

4) nel caso vi sia da eleggere tre delegati per il personale direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari ad un terzo; 5) nel caso vi sia da eleggere quattro delegati per il personale direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari al 25%; 6) nel caso vi sia da eleggere cinque delegati per il personale direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari al 20%; 7) nel caso vi sia da eleggere sei delegati per il personale - direttivo, per poter presentare una candidatura occorre che la O.S.L. (o le OO.SS.LL. che agissero unitariamente) abbia/abbiano almeno, tra il personale direttivo in servizio, una rappresentatività pari al 15%; 8) la rappresentatività del personale direttivo in ogni singola Azienda sarà definita sulla base degli iscritti ad ogni O.S.L., rapportati all organico dello stesso personale direttivo, risultante: a) al 31 dicembre 1996, in riferimento alle elezioni istitutive del r.l.s.; b) al 31 dicembre dell anno antecedente alla data in cui si terranno i successivi rinnovi elettorali. Tale soluzione realizza esclusivamente le specifiche previsioni del D.Lgs. 626/94, senza possibilità, quindi, di alcuna applicazione analogica al di fuori di questo campo e cioè della sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Le sottoscritte Organizzazioni si impegnano ad intervenire sulle rispettive strutture sindacali aziendali al fine di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere fra queste ultime in tema di definizione dei regolamenti elettorali concernenti l applicazione del presente accordo.