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DEFINIZIONI Consiglio Regionale della Basilicata LOTTO n. 1 CAPITOLATO KASKO VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER SERVIZIO Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: Assicurazione : il contratto di assicurazione Polizza : il documento che prova l assicurazione Contraente : persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione Assicurato : persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione Società : la Compagnia Assicuratrice Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Scoperto : percentuale del danno che rimane a carico dell Assicurato Franchigia : importo fisso del danno che rimane a carico dell Assicurato Rischio : la probabilità che si verifichi il danno Cose : sia gli oggetti materiali che gli animali Articolo 1 - Oggetto dell assicurazione La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerle, ai sensi dell'art. 1916 del cc. nei confronti del conducente. La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata nella scheda di quotazione. Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonchè di manovra a spinta o a mano, purché effettuate al fine di liberare la sede stradale. Qualora il mezzo di trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, l'assicuratore rimborserà, purchè documentate, le spese per recuperare e trainare il mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di Euro 500,00. La Società rimborsa, fino alla concorrenza di Euro 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al presente articolo. Articolo 2- Esclusioni La garanzia non opera: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;

- nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore; - nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova; - nel caso di mezzo di trasporto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (nuovo codice della strada) - nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia; - durante la partecipazione dell automezzo a corse, gare e relative prove; - per i danni verificatisi in occasione di attività illecita dell'assicurato e/o del Contraente; - per danni determinati da vizi di costruzione; - per danni cagionati da operazioni di carico e scarico; - per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento; - per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo, comunque-insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività. - per i danni da incendio, esplosione, implosione e scoppio, eccetto quelli determinati in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada; - per i danni da furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compreso i danni prodotti al mezzo di trasporto nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, nonché i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi; - per i danni da inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere; - per i danni derivanti da eventi atmosferici e naturali; - per i danni derivanti da eventi socio-politici e/o atti vandalici. Articolo 3- Limite territoriale Le coperture assicurative di cui al presente capitolato valgono per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino nonchè per i paesi dell Unione Europea. Articolo 4 - Mezzi assicurati La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motori ( non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per l espletamento delle funzioni connesse al mandato e limitatamente al tempo ed al percorso strettamente necessario per l esecuzione delle predette funzioni da: - Amministratori (Presidenti, Consiglieri ed Assessori) del Consiglio Regionale della Basilicata; Sono anche compresi in garanzia: a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati; b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito). Articolo 5 - Identificazione veicoli La garanzia deve ritenersi operante a condizione che il Contraente fornisca, fin dal momento della stipula del contratto, l elenco completo degli Assicurati, con indicazione dei singoli autoveicoli utilizzati e, nel caso questi si servano di autista, con l indicazione delle sue generalità. Le eventuali variazioni e/o sostituzioni dei veicoli inizialmente assicurati devono essere comunicate dal Contraente alla Società anche a mezzo fax.

La garanzia è operante dalle ore 24,00 del giorno della comunicazione del nuovo veicolo assicurato. Articolo 6 - Danni parziali La Società rimborsa solo per le parti cosiddette "non usurabili" senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno se parziale viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio, relativi al momento del sinistro con l'avvertenza che: il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%; limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro. Articolo 7 - Massimo risarcimento La Società non risarcirà per singolo mezzo di trasporto somma superiore a Euro 30.000,00 a Primo Rischio Assoluto. Articolo 8 - Durata della polizza Il presente contratto avrà durata dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Ove ricorrano le condizioni previste dalla legge, e previa richiesta scritta del Contraente, almeno due mesi antecedenti la scadenza, la Società si obbliga a concedere la proroga del contratto per una durata massima pari a quella originaria. Articolo 9- Pagamento del premio Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo entro trenta giorni dal ricevimento della polizza, fermi restando l efficacia e l effetto della garanzia. In caso di inadempimento, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto. Il termine temporale di pagamento delle annualità di premio successive é di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza dell annualità assicurativa. In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto. I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'agenzia alla quale è assegnata la polizza. Articolo 10- Regolazione Premio Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Tali dati dovranno essere forniti dai Consiglieri o Assessori non componenti del Consiglio Regionale tramite dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R.445/2000, corredata di documento di riconoscimento in corso di validità. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. Nel caso in cui, dalla regolazione premi dovesse risultare la percorrenza di un numero maggiore di chilometri rispetto a quelli preventivati, la differenza verrà decurtata dalle indennità dei Consiglieri Regionali o degli Assessori non componenti del Consiglio Regionale, proporzionalmente, in base ai chilometri aggiuntivi percorsi da ciascuno dei predetti soggetti. In base ai chilometri preventivati si considera che, nel caso in cui il Consiglio Regionale sia composto da trenta Consiglieri e da sei Assessori esterni, ciascuno degli Assicurati possa percorrere un numero di chilometri annuo pari a 18.055, che aumenta, proporzionalmente, fino ad un massimo di 21.666 in assenza di Assessori esterni. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della lettera raccomandata. Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto d i effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Nel caso in cui Articolo 11- Assicurazione per conto di chi spetta Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e, pertanto, si applica l'art. 1981 del Codice Civile Articolo 12 - Altre assicurazioni In caso di sinistro, solo ove fossero valide ed operanti altre assicurazioni, varrà il disposto dell art. 1910 c.c. Articolo 13- Colpa grave dell'assicurato La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto. Articolo 14 - Rinuncia alla rivalsa da parte dell'assicuratore L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete, ai sensi dell'art. 1916 CC, nei confronti del conducente del mezzo di trasporto Articolo 15 Denuncia del sinistro In deroga a quanto disposto dall Art. 1913 de Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Articolo 16 - Pagamento dell indennizzo Il pagamento dell indennizzo deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo. La liquidazione dei danni sarà effettuata a favore dell Assicurato o, se diverso, a favore del proprietario del veicolo, risultante dai documenti di circolazione. Articolo17 - Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all 80% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro. In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall indennità spettantegli. Articolo 18- Gestione danni in franchigia La Società si impegna a liquidare l importo del danno, al netto di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, che rimangono a carico dell Assicurato. Per ogni sinistro è stabilita una franchigia di 250,00. Articolo 19 - Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro. Dopo ogni sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti possono recedere, con preavviso di 60 giorni, dalla presente polizza. Nel caso di recesso intimato dalla Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso l avvenuto pagamento dell indennizzo o il rifiuto del medesimo restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace. Articolo 20 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri La Società si obbliga, entro entro 60 giorni dalle scadenze contrattuali a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso : - sinistri denunciati - sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva) - sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato) Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, data dell eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioé in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Nel caso in cui la Società non adempia al suddetto obbligo nei termini prescritti verrà applicata una penale pari al 5% del premio annuo. Articolo 21 - Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente In deroga agli artt.1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore ed omissione non intenzionale o involontario dello stesso e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché dei suoi amministratori, non pregiudicheranno questa assicurazione. Resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alle Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Articolo - 22 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali le parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax o simili) indirizzata all altra parte. Articolo 23 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 24 - Foro Competente Per controversie riguardanti l esecuzione del contratto è esclusivamente competente il Foro di Potenza. Articolo 25 Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente Articolo 26 - Rinvio alle norme di legge Per quanto non regolato dal presente capitolato valgono le norme di legge vigenti in materia Articolo 27 -. Coassicurazione e delega (clausola opzionale in caso di coassicurazione) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel modello allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all art.1911 del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dalla Società di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara.

SCHEDA DI QUOTAZIONE (Capitolato Kasko) SOMMA ASSICURATA A P.R.A. Euro 30.000,00 CALCOLO DEL PREMIO Il premio lordo anticipato è calcolato come segue: N Km preventivati: n 650.000 Premio lordo per ogni Km: Euro.. TOTALE PREMIO ANNUO LORDO: Euro.. Franchigie: Euro 250,00 per ogni sinistro DELEGATARIA.% COASSICURATORI:.%.%.%.% LA/LE SOCIETA