Quesiti Tavolo tecnico del 16 aprile 2014



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Quesiti Tavolo tecnico del 16 aprile 2014 1) Calcolo delle spese generali Le note pubblicate negli ultimi giorni dichiarano che le spese generali relative ad ogni singolo progetto non debbano superare il valore assoluto delle Spese generali aziendali, prendendo come punto di riferimento l'ultimo bilancio approvato. Le start-up hanno un elevato periodo di investimento in risorse nei primi tre anni di attività, generalmente fino al peak founding, comportando delle crescenti spese generali, anche se con differente andamento. Le start-up nate nel 2013, registrano delle spese generali che nel 2014 e 2015 prevedono possano raddoppiare, sperando che gli investimenti portino comunque un inversione di tendenza e quindi un payback ragionevole. Non si deve comunque considerare che l aumento delle spese generali sia assoggettato ad una cattiva gestione. Si considera che tale punto sopra citato, sia in totale disaccordo con lo scopo del bando volto alla crescita di una Start-Up: quello tra il kick-off e il peak-founding. E' ovvio e comprensibile che l'investimento in un progetto (in alcuni casi anche tre) porti con se non solo un aumento delle spese generali direttamente imputabili allo svolgimento dello stesso, ma anche ad un aumento di tutte le spese indirette, che comunque sarebbero a carico dell'azienda "START-UP. La procedura di calcolo sembra essere la seguente: 1. Si calcola la percentuale di incidenza delle spese generali per ogni progetto in relazione al personale; 2. Si sommano i valori relativi alle spese generali di ogni singolo progetto 3. Si verifica che la somma di cui al punto 2. deve essere al più uguale al valore assoluto delle spese generali aziendali (Resta da stabilire come calcolarle). Bisogna porre tale quesito evidenziando l'illogicità del punto 3 per i seguenti motivi: a) Se si ragionasse con questa logica non si potrebbe dare alle Start-Up uno strumento di crescita (al più posso avere come spesa generale quanto già speso l'anno precedente??) b) La partecipazione a più progetti aumenta di per se il valore assoluto delle spese generali. In definitiva la copertura delle spese generali per singolo progetto non dovrebbe essere subordinata alla quantità di spese generali dell'azienda poiché i due elementi non sono collegati.

La voce di costo relativa alle Spese generali comprende i costi supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca. Ai sensi del DPR 196/2008, le spese generali sono considerate ammissibili purché: si basino su costi effettivi relativi all esecuzione dell operazione cofinanziata dai Fondi strutturali; siano imputate con calcolo pro-rata secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia supportata dalla contabilità (generale ed analitica) aziendale e comunque non eccedente il 50% del costo del personale. Tale percentuale sarà determinata come rapporto tra le spese generali aziendali e il costo del personale (dipendente e non dipendente), sulla base dei dati contabili riferiti all ultimo bilancio approvato, intercettato dal SAL oggetto del rendiconto, ovvero dall ultimo bilancio utile. Resta comunque inteso che la percentuale così determinata si applicherà solo nel caso in cui il suo valore non sia superiore al 50%. Le spese generali saranno calcolate sulla base di computi riconducibili a: - all ultimo bilancio approvato e depositato ove applicabile, intercettato dal SAL oggetto del rendiconto, ovvero dall ultimo bilancio utile; - riepilogo analitico estratto dalla Contabilità Generale da cui si desuma il dettaglio delle voci di costo che portano al valore esposto a rendiconto. Si precisa, pertanto che il soggetto attuatore dovrà presentare anche un prospetto di raccordo con i dati contabili e relativa documentazione contabile di supporto ai fini della quadratura. Nel caso in cui il soggetto beneficiario partecipa a più progetti in cui le spese generali devono essere rendicontate come previsto dall Avviso, determinata la percentuale di incidenza delle spese generali, il soggetto applicherà la percentuale così calcolata al costo del personale di ogni singolo progetto. La somma dei valori così ottenuti da imputare alle voci di costo D) Spese generali di ogni singolo progetto, non deve essere superiore al valore assoluto delle Spese generali (importo A dello schema di calcolo delle spese generali) del Soggetto che rendiconta.

2) Costi di consulenza dei soci Un socio che presta all'azienda attività di consulenza, che non rientra tra le spese di personale, può rendicontare parte di quest'attività sotto forma di contributo in natura? I soci che hanno un incarico professionale con il Soggetto attuatore rientrano nella fattispecie di Soci lavoratori. Nel caso in cui il socio lavoratore abbia già un contratto di natura professionale stipulato con il soggetto attuatore per lo svolgimento di altre attività, indipendentemente dal progetto approvato a valere sull Avviso Start-up, è possibile utilizzare lo stesso per lo svolgimento di attività del progetto attraverso il contributo in natura. Diversamente se il soggetto attuatore decide di stipulare con il socio lavoratore un contratto di natura professionale per le attività del progetto, l attività dello stesso non sarà imputabile al progetto sotto forma di contributo in natura, ma dovrà essere rendicontato a costi reali. 3) Consorzi Nel caso di consorzio non è stato ben specificata la modalità di conferimento in natura dei soci. : Nel caso di Consorzio, ai fine del riconoscimento dell attività lavorativa volontaria prestata a titolo gratuito dal personale lavoratore o da socio (lavoratore e non) delle Consorziate è necessario rispettare le indicazioni già fornite per il singolo soggetto attuatore del progetto non costituito come Consorzio. 4) Anticipazione Le start-up hanno enormi difficoltà ad ottenere la fidejussione dalle banche o dalle stesse assicurazioni. Considerando quanto si è derogato rispetto al bando, con l'inserimento della figura del Tutor, sarebbe utile valutare uno dei seguenti ulteriori sostegni: La figura del tutor garantisce il MIUR per la sostenibilità delle spese ex Ante, prima che siano effettuate, altrimenti non si spiegherebbe la sua funzione, visto che dovrebbe dare un parere su spese già sostenute dall impresa: avendole già sostenute, il suo parere risulterebbe superfluo!. Questo controllo ex-ante potrebbe già di suo essere una garanzia per il MIUR che potrebbe erogare l anticipazione senza fidejussione così come per le università ed i centri di ricerca. Di fatto, altrimenti, visto l obbligo di rispettare comunque i parametri standard economici/finanziari dei PON così come per altri progetti non si comprende l esigenza del tutor a fronte degli stessi adempimenti. Quindi la figura del tutor risulta utile e giusta a fronte di zero fidejussione.

Il MIUR sempre a causa della presenza del tutor potrebbe garantire le start-up presso Banche/assicurazione semplificando il rilascio della fidejussione e soprattutto evitando la richiesta di garanzie Come indicato nella bozza di disciplinare, ove si tratti di soggetti industriali in possesso dei requisiti comunitari di micro, piccola e media impresa, di cui all art. 3, 6 e 9 dell Avviso, la figura di un Tutor nominato dal MIUR, consente di valutare, in modo pressochè quotidiano, l andamento delle attività economico-finanziario dell impresa. Il Tutor, al fine di guidare il soggetto beneficiario nelle scelte economico-finanziarie da attuare per il raggiungimento della copertura del fabbisogno finanziario con adeguate fonti di finanziamento durante tutto l arco temporale di realizzazione del progetto, avrà il compito di esprimere, a scadenze prefissate, un parere formale e vincolante sulla capacità dei soggetti di sostenere le spese periodicamente previste. Con riferimento alla richiesta di anticipazione, si specifica che il MIUR provvede alla relativa erogazione prima che il Soggetto abbia sostenuto spese per il progetto. Pertanto, così come disposto dall art. 12 comma 8 dell Avviso, il soggetto attuatore, è tenuto alla presentazione di un apposita fideiussione a copertura dell importo erogato a titolo di anticipo. 5) Tempistica Sarebbe utile pianificare i tempi dei successivi atti. La proposta del tavolo è la seguente: - firma atto d obbligo entro il 15 maggio; - apertura SAL rendicontazioni il 30 giugno e il 30 dicembre; - consegna delle rendicontazioni entro 30gg dalle date di apertura; - zero richieste integrazioni: le cose poco chiare o sbagliate rinviate al successivo SAL o tagliate; - entro 90 gg dalla consegna della rendicontazione al MIUR erogazione del SAL. - Si propone in sostanza la soluzione win to win: zero integrazione = tempi certi. Le tempistiche relative alla rendicontazione sono indicate nel Disciplinare e nel Manuale di rendicontazione già predisposti in bozza. 6) Modulistica Sarebbe auspicabile avere modulistica e regolamento per rendicontazioni entro il 30 aprile 2014.

Il Manuale di rendicontazione e i relativi allegati sono già predisposti in bozza. 7) Attrezzature Ove necessario è possibile spostare l acquisto di attrezzature da un semestre all altro con una semplice comunicazione? O Va autorizzato in anticipo? Non è obbligatorio rispettare le tempistiche indicate in sede di presentazione di domanda. Eventuali varianti che incidano in maniera significativa sull andamento delle attività progettuali devono essere comunicate e autorizzate dal MIUR nel rispetto dell art. 6 del Disciplinare. Diversamente, le eventuali varianti che non alterano il regolare andamento del progetto, devono essere indicate nel rapporto tecnico da presentare congiuntamente al SAL. 8) Spese antecedenti la data di avvio Sarebbe auspicabile che fossero ammissibili le spese sostenute dalla Start-Up antecedenti alla data di avvio del progetto, e indicata nel progetto esecutivo, ma successive alla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto. Una spesa è eleggibile se è stata sostenuta entro la data di inizio e fine delle attività progettuali come indicate nel capitolato e riportate nel disciplinare. In ogni caso dalla data di adozione del decreto MIUR di ammissione al finanziamento e comunque dal 90 giorno successivo alla presentazione della domanda di finanziamento. Esempio: - Data scadenza presentazione domanda: 10/05/2013 - Data del decreto di ammissione del finanziamento: 11/12/2013 - Data di inizio attività: 01/04/2014 Eleggibilità: dalla data dell 10/05/2013 + 90 gg = 09/08/2013 09/08/2013<11/12/2013 di conseguenza i costi sostenuti dalla data del decreto (11/12/2013) alla data di inizio attività (01/04/2014) sono ammissibili. 9) Rimodulazione finanziamento tra partner E possibile procedere ad una rimodulazione del finanziamento tra i partner, senza incremento di progetto, trasferendo parte delle attività ad altro soggetto appartenente al partenariato,

ove esistessero delle difficoltà oggettive ad effettuare l aumento di capitale? E necessaria approvazione? Qual è la procedura? La rimodulazione può essere effettuata e deve necessariamente tenere conto sia delle diverse quote di agevolazione spettanti ai diversi soggetti del partenariato sia dei vincoli previsti dall Avviso 436 del 13 marzo 2013. Eventuali modifiche alla ripartizione dei costi ammessi devono essere formalmente comunicate ed espressamente approvate per iscritto dal Ministero. Si specifica inoltre che la proposta di rimodulazione non può superare il contributo totale concesso e deve necessariamente tener conto delle attività approvate dall esperto valutatore in capo ai singoli soggetti beneficiari. Varianti all articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto e relative Attività Progettuali, nonché, all articolazione territoriale delle medesime, purché in coerenza con il Finanziamento disposto e purché non comportino modifiche che alterino il profilo originario tecnico-scientifico del Progetto e non incidano sugli obiettivi del medesimo Progetto, sono ammissibili, nei limiti in cui siano attestate come tali dal MIUR. La procedura prevede la trasmissione della richiesta formale di rimodulazione da parte della compagine proponente, la cui valutazione sarà demandata agli ETS e agli Istituti Convenzionati per le opportune verifiche di propria competenza. 10) Anticipazione alle Università Con quali tempistiche le Università potranno ricevere l'anticipazione a seguito della sottoscrizione dell'atto d'obbligo? L Università potrà ricevere l anticipazione richiesta entro 20 giorni dall acquisizione delle valutazioni di pertinenza dell autorità di controllo (Uni.Co.). 11) Contributo in natura da parte dei soci lavoratori Si richiede conferma sull iter che stiamo seguendo per la rendicontazione del contributo in natura: Stipula dei soci, con la propria impresa, di un contratto parasubordinato per un altro progetto, acquisendo lo status di socio lavoratore, dato che l impresa è appena stata creata (CONTRATTO GIA' STIPULATO); redazione di un documento olografo da cui si desume l impegno complessivo previsto per il progetto da voi cofinanziato, le attività previste per il progetto, la tariffa giornaliera prevista per la specifica attività [come da voi indicato nel documento Quesiti tavolo tecnico del

21/03/2014 ] per mettere in evidenza in quali attività il socio opera come contributo in natura e in quali è retribuito. stipula di un contratto parasubordinato specifico per le altre attività di progetto non indicate nella progettazione come contributo in natura. Documentazione dalla quale si evinca l impegno lavorativo effettuato dal socio in termini di ore/giornate dedicate ad altre attività, non legate al progetto, con allegato il relativo time sheet. Si ribadisce che nel caso in cui il socio lavoratore abbia già un contratto di tipo parasubordinato stipulato con il soggetto attuatore per lo svolgimento di altre attività, indipendentemente dal progetto approvato a valere sull Avviso Start-up, è possibile utilizzare lo stesso per lo svolgimento di attività del progetto attraverso il contributo in natura. Diversamente se il soggetto attuatore decide di stipulare con il socio lavoratore un contratto a progetto specifico per alcune attività del progetto, l attività dello stesso non sarà in alcun modo imputabile al progetto sotto forma di contributo in natura, anche se le attività per cui presta il contributo volontario riguardano altre attività progettuali non rientranti tra quelle indicate nel contratto a progetto specifico stipulato per il progetto finanziato. 12) Rendicontazione contributo in natura L apporto di lavoro in natura, deve essere rendicontato rispettando sempre il limite del cofinanziamento a presentazione di ogni SAL oppure anche in modo differenziato? Ad es. può essere rendicontata una maggiore quota di apporto di lavoro in natura nei primi due SAL del progetto per coprire la maggior parte del cofinanziamento e, di conseguenza, in misura inferiore nei SAL successivi? Il soggetto attuatore può rendicontare l apporto di lavoro nella forma del contributo in natura sulla base di valutazioni specifiche relative alle esigenze di progetto e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida. Resta fermo che il contributo in natura può essere rendicontato nella misura massima della percentuale di quota privata di cofinanziamento rispetto alla spesa sostenuta e ritenuta ammissibile rispettivamente per il progetto di ricerca e di sviluppo sperimentale. 13) Rendicontazione contributo in natura Tenuto conto che un partner di progetto è una cooperativa costituita da soci cooperatori che vi lavorano in forma autonoma e con P.IVA o per tramite di prestazioni occasionali, non quindi

come dipendenti, parasubordinati o con contratti a progetto, in quanto nello Statuto della Cooperativa e nel Regolamento Interno è stato previsto che tra cooperativa e socio lavoratore possano instaurarsi (tra le varie forme) contratti di lavoro autonomo e contratti di lavoro professionale, quindi di tipo non subordinato, secondo anche quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 6 della Legge 142/01 e relativamente anche agli art. 2222 e seguenti del Codice Civile, si richiede se queste tipologie di contratti per i soci lavoratori, cioè come liberi professionisti (p.iva), possano rientrare tra le voci di costo "a) Spese di personale" e se essi possano apportare lavoro in natura ed in che modo. Nel caso in cui il socio lavoratore abbia già un contratto di natura professionale stipulato con il soggetto attuatore per lo svolgimento di altre attività, indipendentemente dal progetto approvato a valere sull Avviso Start-up, è possibile utilizzare lo stesso per lo svolgimento di attività del progetto attraverso il contributo in natura, nella voce di spesa A) Spese di personale. Diversamente se il soggetto attuatore decide di stipulare con il socio lavoratore un contratto di natura professionale per le attività del progetto, l attività dello stesso non sarà imputabile al progetto sotto forma di contributo in natura, ma dovrà essere rendicontato a costi reali, nelle specifiche voci di costo. 14) Rendicontazione contributo in natura I costi di chi presta la propria collaborazione con contratto a progetto/parasubordinato o con contratto di lavoro professionale (p.iva), ma che allo stesso tempo non risulta essere socio, rientrano tra i costi "a) Spese di personale"? in questo caso questi collaboratori possono contribuire anche con il lavoro in natura? Nella voce di costo A) Spese di personale può essere ricompresa la valorizzazione della prestazione lavorativa volontaria a titolo gratuito (contributo in natura) resa dal personale che non è socio della Start-up, costituita nella forma della micro, piccola e media impresa. Si precisa che il personale assunto con contratto di lavoro dipendente full-time non potrà svolgere attività lavorativa riconosciuta come contributo in natura. Invece, il personale assunto con contratto di lavoro dipendente part-time può svolgere attività inerenti il progetto a titolo gratuito valorizzate come contributo in natura. Nel caso in cui il lavoratore abbia già un contratto di tipo parasubordinato stipulato con il soggetto attuatore per lo svolgimento di altre attività, indipendentemente dal progetto approvato a valere sull Avviso Start-up, è possibile utilizzare lo stesso per lo svolgimento di attività del progetto attraverso il contributo in natura. Diversamente se il soggetto attuatore decide di stipulare con il lavoratore un contratto a progetto specifico per le attività del progetto, l attività dello stesso non sarà imputabile al progetto sotto forma di

contributo in natura, ma dovrà essere rendicontato a costi reali, nelle specifiche voci di costo. 15) Costi di missioni e viaggi I costi di missioni e viaggi sono da rendicontare sotto la voce "f) Altri Costi" o "e) Spese Generali"? in base a quali criteri possono essere rendicontate in una voce o nell altra? I costi di missioni e viaggi relativi al personale del soggetto attuatore devono essere imputati alla voce di costo E) Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto 16) Rendicontazione attività fuori dalla regione di competenza E possibile rendicontare attività che saranno svolte fuori dalla regione di competenza del partner? è possibile farlo per tutte le voci di costo? Vista la presenza di partner stranieri, è possibile rendicontare costi sostenuti all'estero? quali? Con riferimento all art. 11 Determinazione e ammissibilità dei costi dell Avviso D.D. prot. n. 436 del 13 marzo 2013:., tutti i progetti presentati ai sensi del presente Titolo I devono avere ad oggetto lo svolgimento, nelle 4 regioni della Convergenza, di attività di ricerca industriale (così come definite ai Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008), estese a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale. Pertanto, non sono ammissibili costi sostenuti per lo svolgimento di attività al di fuori delle regioni della Convergenza. 17) Rendicontazione voci che fanno parte dell importo lordo Le voci di costo riferite alle voci di costo personale che fanno parte dell'importo lordo, come ad esempio CAP, ritenuta d'acconto, etc, possono essere rendicontate e quindi rimborsate? Si conferma che nell ambito del costo personale impiegato nel progetto sarà preso come base il costo lordo in cui sono incluse tutte le voci facenti parte dell importo lordo, purchè rientranti nelle spese ammissibili.

18) Documentazione attestante l avvenuta ricapitalizzazione Dato che nella nostra ATS vi è una cooperativa a capitale sociale variabile e tenuto conto che da visura camerale non si può evincere l'avvenuta ricapitalizzazione, possono presentare come documentazione a giustificazione dell'avvenuta ricapitalizzazione la delibera di consiglio di amministrazione, la delibera di assemblea dei soci l'estratto conto e le ricevute dei versamenti dei soci? Alternativamente quali documentazioni occorre presentare? Come documentazione da presentare per dare evidenza dell avvenuta ricapitalizzazione è sufficiente la delibera dell assemblea dei soci in aggiunta all estratto conto. La predetta ricapitalizzazione deve in ogni caso risultare all interno delle scritture contabili del bilancio interno della cooperativa. 19) Rendiconto costo del personale non dipendente Relativamente al bando Start Up, linea 3, è ammesso a rendiconto il costo del personale non dipendente al quale è stato conferito incarico (sotto forma di co.co.co., Assegno di ricerca o borsa di studio) in data antecedente alla costituzione dell ATS? È ammissibile per il costo totale o solo per il periodo successivo alla costituzione dell ATS?. Una spesa è eleggibile se è stata sostenuta entro i termini di eleggibilità, ovvero tra la data di inizio e la data di fine delle attività progettuali come indicate nel capitolato e riportate nel disciplinare. In ogni caso dalla data di adozione del decreto MIUR di ammissione al finanziamento e comunque dal 90 giorno successivo alla presentazione della domanda di finanziamento; 20) Sarebbe opportuno ricevere a breve le linee guida per la rendicontazione e gli schemi di cui si fa menzione alla lettera f, art. 3 del format di disciplinare di concessione start-up. La risposta è stata già fornita e verbalizzata durante il Tavolo del 21/03/2014. 21) Chiedere la Procedura di reclutamento che i soggetti privati devono adottare Nel rispetto del Criterio della congruità, al fine di valutare la congruità del costo del bene o della prestazione, gli incaricati delle attività di controllo esaminano le procedure utilizzate per la selezione del fornitore del bene o della prestazione d opera o di servizio che, devono conformarsi alla vigente normativa comunitaria o nazionale in termini di appalti o

affidamento di incarichi professionali, nonché riferirsi a puntuali ricognizioni di mercato, quali ad esempio l esame di almeno tre preventivi. 22) In merito al format di disciplinare di concessione start-up, ART. 3 OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI, lettere e, si chiede di chiarire il significato di: produrre semestralmente. secondo gli schemi e con le modalità previsti dal Capitolato Tecnico. A quali schemi e modalità si fa riferimento? Gli schemi a cui si fa riferimento rientrano nell ambito della modulistica allegata al manuale di rendicontazione. 23) Stabilità delle operazioni. In merito al format di disciplinare di concessione start-up, ART. 3, lettera l),non è chiaro cosa si intende per: garantire che la partecipazione dei fondi resti attribuita all operazione per cinque anni dal completamento dell operazione senza subire modifiche sostanziali.. ovvero cosa significa dire che la partecipazione dei fondi resti attribuita all operazione? Cosa si intende con partecipazione dei fondi? Ai sensi dell art. 57, comma 1, Stabilità delle operazioni del Reg. 1083/2006: Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva. Ciò, unitamente a quanto disposto all art. 9 comma 7 del DM 593/2000, implica che la concessione del finanziamento per le attività progettuali è vincolata alla destinazione dell immobile e delle attrezzature alle attività di ricerca, e che è fatto divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo dell immobile agevolato, per una durata di almeno 5 anni dalla data di fine progetto. 24) È possibile indicare nel disciplinare i tempi massimi entro i quali, in caso di superamento positivo dei controlli in ordine ai risultati di ciascun SAL, Il MIUR si impegna ad erogare il finanziamento? Si tratta di start-up e vorremmo evitare il fallimento di aziende per mancata erogazione da parte del ministero.

Il Disciplinare definisce gli obblighi e le condizioni per i soli soggetti attuatori. 25) Si chiede di rendere disponibile la documentazione necessaria per la richiesta di anticipazione per i soggetti beneficiari e di specificare secondo quali modalità i soggetti pubblici possono richiedere un anticipo del 100%. È possibile scaricare il format per richiedere l anticipazione all indirizzo http://www.ponrec.it/notizie/2013/aprile/schema_garanzia/ riadattandolo al procedimento Start Up. Come definito nella bozza del Disciplinare il MIUR si riserva la facoltà di riconoscere nei confronti dei soggetti pubblici un anticipazione fino al 100% del cofinanziamento a valere sulle disponibilità del fondo PAC, in coerenza con quanto stabilito dal Reg. 1083/2006. 26) Specificare le modalità da seguire per inoltrare al MIUR richiesta di Varianti all articolazione tecnico-scientifica, economica e temporale del Progetto. Specificare inoltre in quanto tempo il MIUR è obbligato a rispondere per approvazione o meno di tali varianti. La risposta è stata già fornita e verbalizzata durante il Tavolo del 21/03/2014. 27) Come si rendicontano le spese generali? È ammesso il calcolo forfettario o è necessaria la rendicontazione analitica La risposta è stata già fornita e verbalizzata durante il Tavolo del 21/03/2014.