Page 1 of 11 N. 02867/2010 REG.SEN. N. 01915/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale 1915 del 2008, proposto da: Sartori Aristide - Impresa Pompe Funebri di Bianco Nicola & C, Assivof Associazione Imprese Venete di Onoranze Funebri, Impresa Funebre Rallo di G e S Santinello Snc, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv. Stefano Capo e Antonio Sala, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Einaudi, 34; contro Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Ballarin, Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, Nicoletta Ongaro, con domicilio eletto presso l Avv.Ra Civica - Municipio; nei confronti di
Page 2 of 11 Veritas Spa, I.O.F. San Marco dei Fratelli Pitzalis Fabio e Alessio Snc, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio; per l'annullamento quanto al ricorso principale della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Venezia n. 65, adottata nella seduta del 16 giugno 2008 e pubblicata all'albo pretorio il 27 giugno 2008. quanto ai motivi aggiunti della delibera del Consiglio Comunale n. 635 del 6 novembre 2008 e dell'ordinanza sindacale del 19 novembre 2008 n. 869/2008. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2010 il dott. Elvio Antonelli e uditi per le parti i difensori S. Capo per la parte ricorrente e N. Ongaro per il Comune di Venezia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Le società ricorrenti premettono in fatto di essere aziende che svolgono l'attività di onoranze funebri prevalentemente nel Comune di Venezia, mentre Assivof è una associazione affiliata alla federazione nazionale delle imprese di onoranze funebri.
Page 3 of 11 Sono venute a conoscenza del fatto che con la deliberazione consiliare n. 65 del 16 giugno 2008, il Comune di Venezia ha deciso di riconoscere che il servizio di trasporto funebre deve essere lasciato a libero mercato (art. 3 del regolamento per la disciplina del trasporto funebre approvato con la predetta deliberazione), riservando a se stesso soltanto i trasporti cosiddetti istituzionali (art. 6 del regolamento). La deliberazione si compone di 6 punti: 1) Approva la liberalizzazione del servizio di trasporto funebre. 2) Mantiene in capo a Veritas S.p.A. l'affidamento del sevizio di trasporto funebre istituzionalmente obbligatorio. 3) Approva il regolamento per la disciplina del trasporto funebre. 4) Modifica l'art. 9 del regolamento Comunale cimiteriale e di polizia mortuaria. 5) Dà mandato alla G.C. di adeguare, l'allegato tecnico al contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi cimiteriali. 6) Approva la disciplina generale delle tariffe per il servizio pubblico di trasporto funebre. Il punto 6 si articola a sua volta in altri 5 punti: a) determina una tariffa massima applicabile da parte dei nuovi soggetti esercenti il servizio in regime di concorrenza. b) stabilisce la possibilità di differenziare la tariffa massima per le diverse parti del territorio comunale. c) impone di differenziare allorquando le imprese svolgono il
Page 4 of 11 servizio di onoranza funebre il costo del trasporto. d) determina un diritto amministrativo che le imprese dovranno pagare. e) obbliga le imprese a pubblicizzare la tariffa, comprensiva del trasporto e del sevizio di onoranza funebre, per un funerale tipo al minimo costo. L'atto deliberativo consiliare, viene ritenuto illegittimo per alcuni profili. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi: violazione dell'art. 16 del D.P.R. 285/90 e l'art. 42 del D. lgs. 267/2000. Il Comune ritiene di poter giustificare l'imposizione di tariffe massime sulla scorta delle norme contenute nell'art. 16, comma 10, del D.P.R. 285/90 e nell'art. 42, comma 2, lett. f) del D. lgs. 267/2000. Si tratta però di norme che prevedono, la prima, il pagamento di un corrispettivo per attività esercitata dal Comune e la seconda, il pagamento per la fruizione di beni del Comune ovvero ancora per il godimento di servizi offerti dal Comune. Nel momento in cui l'attività è svolta dal privato, i beni sono dei privati e non si è in presenza di un servizio pubblico bensì di un'attività commerciale, e quindi vengono meno i presupposti di fatto del potere per il Comune di imporre tariffe. Sono illegittime le norme di cui agli artt. 7, comma 2, e 9, comma 3,
Page 5 of 11 in quanto pretendono di determinare le tariffe per l'espletamento dell'attività di trasporto funebre. Inoltre la predetta attività non configura,o non configura più, e ciò anche in forza della stessa deliberazione consiliare n. 65/2008, un servizio pubblico locale, bensì un'attività regolata dalle leggi di mercato. Le censure dinanzi enunciate comportano inoltre la caducazione dell'ulteriore norma contenuta nell'articolo 9, comma 3, che prevede l'obbligo di pubblicare il tariffario in ogni sede della singola impresa che effettuerà il trasporto. Ritenuta illegittima la norma di cui all'art. 11, allorquando pretende di imporre il pagamento di un diritto fisso, il cui importo dovrà essere stabilito dalla Giunta Comunale, per ogni trasporto funebre a pagamento effettuato integralmente o parzialmente sul territorio comunale. Il Comune di Venezia giustifica illegittimamente l'applicazione di questo diritto fisso con la norma di cui all'art. 19, del D.P.R. 285/90. Un terzo ordine di censure investe il punto sei del deliberato, vale a dire l'approvazione della disciplina generale delle tariffe per il servizio pubblico di trasporto funebre. La previsione di cui al punto a), vale a dire la possibilità di determinare una tariffa massima applicabile da parte dei nuovi soggetti esercenti il servizio in regime di concorrenza è affetta da violazione di legge, e precisamente violazione degli art. 112 e 113 del
Page 6 of 11 D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel momento in cui indica il trasporto funebre come un servizio pubblico locale. La previsione di cui al punto B), essendo una mera applicazione del precedente punto deve ritenersi affetta dagli stessi vizi. Lo stesso per quanto riguarda la previsione di cui ai punti c), d) ed e). In via subordinata sussisterebbe la violazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità di presupposti ed illogicità manifesta, atteso che la decisione dell'ente di intervenire nella gestione presuppone un giudizio di inadeguatezza dell'impresa privata a produrre i servizi: giudizio che però non si rinverrebbe in alcuna parte dell'atto impugnato. Con i motivi aggiunti le imprese ricorrenti impugnano.la deliberazione della Giunta Comunale n. 635, adottata nella seduta del giorno 6 novembre 2008 e divenuta esecutiva il 22 novembre 2008, e l'ordinanza del Sindaco del Comune di Venezia 19 novembre 2008 n. 869/08. I suddetti provvedimenti vengono ritenuti illegittimi per invalidità derivata (con riguardo alle censure proposte con il ricorso principale) nonché i seguenti motivi autonomi: 1)Violazione di legge: violazione dell'art. 4 del regolamento comunale per la disciplina del trasporto funebre (deliberazione consiliare n. 65 del 16 giugno 2008). Il trasporto della bara deve essere effettuato da almeno quattro persone e pertanto la valutazione dei costi laddove viene previsto che
Page 7 of 11 il trasporto deve essere effettuato da due soli operatori è affetta da eccesso di potere per illogicità e travisamento dei fatti e della falsità dei presupposti. Violazione di legge: violazione degli artt. 167, 168, 169 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e dell'allegato XXXIII al Decreto stesso. Ipotizzare la necessità di soli due operatori per il trasporto funebre implica la violazione delle norme in epigrafe. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contradditorietà con precedenti provvedimenti, travisamento dei fatti. I conteggi effettuati dal Comune si fondano su presupposti errati. Si è costituita in giudizio il Comune di Venezia contestando nel merito la fondatezza del ricorso. all'udienza del 21.1.2010 la causa è stata trattenuta per la decisione. DIRITTO Il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti devono ritenersi fondati nella parte in cui censurano gli atti impugnati laddove gli stessi fissano una tariffa massima che i soggetti autorizzati ad effettuare il trasporto funebre debbono applicare agli utenti. Ed invero la giurisprudenza amministrativa ha già chiarito che il diritto di privativa relativo al pubblico servizio di trasporti funebri già previsto dall'articolo 1, punto 8 del Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, non può più ritenersi vigente alla luce della sopravvenuto articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (articolo poi reiterato nel medesimo contenuto dall'articolo 112 del decreto legislativo
Page 8 of 11 267del 2000) e ciò perché la citata legge n142 ha espressamente statuito (con il suddetto articolo 22) che "i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province sono stabiliti dalla legge" (Cassazione civile, prima sezione,6 giugno 2005, n. 1726; Tar Puglia, Bari, prima sezione, sentenza n. 1265 del 2005). Tale assunto pervero è sostanzialmente ammesso anche dal Comune resistente; ma ciò che non è ammesso (illegittimamente) dallo stesso Comune sono invece le logiche ed inevitabili conseguenze di tale assunto e cioè che il Comune potrà ora gestire il servizio del trasporto funebre solo in regime di libera concorrenza con le imprese private (autorizzate) e cosa più importante (ai fini della presente causa) che lo stesso Comune non potrà più fissare le tariffe per il trasporto funebre. (Tar Bari, prima sezione, sentenza n. 1971del 2000). È non potrà fissare non solo le tariffe minime (queste peraltro si porrebbero in evidente pregiudizio per gli utenti privati) ma nemmeno le tariffe massime (come è stato nella specie) posto che, il servizio pubblico in parola non essendo più gestibile in privativa e non potendo più essere affidato in concessione ai privati (è ora soggetto a mera autorizzazione per i profili igienico-sanitari, commerciali e quelli inerenti le pratiche di stato civile e cimiteriali) non può più essere regolamentato sotto il profilo tariffario. Illegittime devono pertanto ritenersi le determinazioni impugnate con le quali il Comune di Venezia ha fissato la suddetta tariffa
Page 9 of 11 massima nonché tutte le determinazioni ad essa correlate ivi compreso ovviamente l'obbligo di pubblicare il tariffario. Le svolte considerazioni consentono al contempo di ritenere irrilevanti tutte le censure (in gran parte contenute nei motivi aggiunti) che vertono sulle modalità e sui criteri che il Comune ha utilizzato per determinare tale tariffa massima. E evidente che dal momento che non si può fissare la tariffa massima, i criteri e le modalità per pervenire alla stessa devono ritenersi privi di ogni efficacia. Deve invece essere disattesa la censura che si appunta avverso la fissazione del diritto amministrativo di euro 70 per ogni autorizzazione al trasporto funebre rilasciata dall'ufficio di stato civile del Comune di Venezia, e ciò perché tale diritto trova congrua giustificazione nei costi inerenti le pratiche amministrative necessarie per ogni trasporto funebre nonché nei costi inerenti la generale funzione di vigilanza e di controllo che il Comune ha il dovere di esercitare sulle concrete modalità di svolgimento del servizio in questione; servizio che, occorre sottolineare, conserva sempre i connotati del pubblico servizio (nonostante l'operata liberalizzazione). In forza delle svolte considerazioni il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti vanno pertanto accolti nella parte in cui censurano la fissazione della tariffa massima dei trasporti funebri e tutti gli oneri comportamentali collegati a tale tariffa e per l'effetto le relative determinazioni devono essere annullate. I ricorsi vanno invece
Page 10 of 11 rigettati nella parte in cui censurano la fissazione di un diritto amministrativo di Euro 70 per ogni autorizzazione al trasporto funebre. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, accoglie il ricorso principale e i connessi motivi aggiunti nella parte in cui censurano la fissazione della tariffa massima dei trasporti funebri e tutti gli oneri comportamentali collegati a tale tariffa e per l'effetto annulla le relative determinazioni provvedimentali. I ricorsi vanno invece rigettati nella parte in cui censurano la fissazione di un diritto amministrativo di Euro 70 per ogni autorizzazione al trasporto funebre. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori: Giuseppe Di Nunzio, Presidente Elvio Antonelli, Consigliere, Estensore Stefano Mielli, Primo Referendario L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Page 11 of 11 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/07/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL SEGRETARIO