Helvetia Habitat. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1HAB Ed. 10/2011) contenente:



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Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Helvetia Habitat Contratto di assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi al fabbricato in condominio o caseggiati plurioccupati. Il presente Fascicolo informativo (mod. FI/1HAB Ed. 10/2011) contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Mod. FI/1HAB Ed. 10/2011

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI HELVETIA HABITAT La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del prodotto HELVETIA HABITAT, che offre una gamma di garanzie a copertura dei rischi relativi al fabbricato in condominio o caseggiati plurioccupati. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, 20139 Milano - Tel. 02/5351.1 - Fax 02/5351.461 - Sito Internet: www.helvetia.it, Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n. 2.00002 ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/1997. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto può essere emesso con durata annuale o poliennale, nella formula con tacito rinnovo (ovvero, alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto,l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente). Per contratti di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere alla scadenza di ogni anno, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, fermo restando quanto previsto dall art.6 Disdetta in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è strutturato a Sezioni, e prevede l automatica operatività della Sezioni A) Incendio e altri eventi garantiti, e B) Responsabilità Civile, mentre la sezione C) Tutela Giudiziaria è facoltativa ed accessoria. Sezione A) Incendio e altri eventi Sezione B) Responsabilità civile Sezione C) Tutela Giudiziaria Si riportano di seguito le caratteristiche di ciascuna sezione e si richiama l attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento Sezione A ) Incendio e altri eventi garantiti L oggetto della garanzia assicurativa è il Fabbricato indicato in polizza. Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 1 di 8

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Fabbricato valore a nuovo Sono indennizzabili, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, i danni subiti dal fabbricato (come definito nel glossario) a seguito degli eventi espressamente previsti e indicati nel dettaglio delle Garanzie prestate. limitazione all operatività della garanzia : l assicurazione è prestata per il Fabbricato indicato in polizza, in buone condizioni di statica e manutenzione, avente strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, adibito a civili abitazioni, uffici e/o studi professionali per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani coperti e dove, nel residuo quarto, non esistono: cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili o esplodenti, discoteche e night clubs. Tale dichiarazione è rilevante ai fini dell applicazione di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile. L assicurazione può essere prestata esclusivamente nella forma a valore intero (quindi con applicazione della regola proporzionale prevista all art. 1907 del codice civile). Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con la Sezione A Incendio ed altri eventi garantiti coprono i danni causati al Fabbricato assicurato da: - incendio, fulmine, implosione, esplosione o scoppio, nonché dal conseguente sviluppo di fumi, gas o vapori; - acqua condotta; - caduta ed urto di aeromobili, satelliti,onda sonica, urto veicoli stradali o natanti; - colpa grave dell'assicurato/contraente e/o dell'amministratore condominiale; - eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi terrorismo o sabotaggio); - fenomeni elettrici ed elettronici; - furto di fissi ed infissi; - fumo; - guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altro evento garantito; - rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni; - rovina di ascensori, montacarichi; - oneri di urbanizzazione,perdita di pigioni; - le spese per il rimpiazzo del combustibile; - le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, spese peritali e/o di consulenza; Sono inoltre operanti le seguenti condizioni: - buona fede; - impianti di fornitori; - rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas; - danni al Contenuto di proprietà comune. Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): - Danni acque e ricerca guasti Eventi atmosferici Danni indiretti Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. - 15 Rischio assicurato delle Condizioni di Polizza Sezione A) Incendio e altri eventi garantiti, alle Condizioni Particolari (sempre operanti) ed alle condizioni aggiuntive di polizza. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Le principali esclusioni della Sezione A Incendio e altri eventi garantiti, sono riportate all Art. 16 delle Condizioni di Polizza Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti. Per quanto riguarda la garanzia base prestata all Art. 15 Rischio assicurato - delle Condizioni di Polizza Sezione A) - Incendio e altri eventi garantiti e le Condizioni particolari (sempre operanti), le esclusioni sono indicate, nel dettaglio, all interno di ciascuna garanzia prestata. Ad esempio, relativamente alla garanzia rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni è prevista una specifica esclusione per i danni avvenuti in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature. Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all interno di ognuna di esse. E bene ricordare che il diritto all indennizzo può essere ridotto anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni sul medesimo bene o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 2 di 8

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 Altre Assicurazioni - e 17 Obblighi in caso di sinistro - delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale e delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio e altri eventi garantiti. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si riporta il seguente esempio: Tipologia di evento : Fenomeno elettrico ed elettronico Importo del danno : 6.000,00; Importo franchigia : 150,00; Limite di indennizzo : 5.000,00 Importo liquidato : 5.000,00 (così determinato: 6.000,00 150,00 = 5.850,00 che risulta essere maggiore del limite di indennizzo e viene allo stesso ricondotto). Relativamente ai limiti di indennizzo infine si segnala che, salvo il caso previsto dall Art. 1914 del codice civile (spese di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate (Art. 23 - Limite massimo dell indennizzo delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio e altri eventi garantiti ). Assicurazione parziale - Regola proporzionale L assicurazione è stipulata a valore intero, pertanto, per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio, è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato, in quanto in caso di assicurazione parziale si potrebbe ricevere un indennizzo ridotto rispetto all ammontare totale del danno, incorrendo nella regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile). Al fine di chiarire le modalità di applicazione di tale regola si riporta il seguente esempio: Valore fabbricato oggetto della copertura al momento del sinistro : 2.000.000,00 Valore assicurato in polizza : 1.000.000,00 Importo del danno : 500.000,00 Importo liquidato : 250.000,00 (pari al rapporto esistente tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata). Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10%. Per il dettaglio sul funzionamento della regola proporzionale si rinvia all art. 8 Assicurazione parziale Deroga alla proporzionale delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale. Sezione B) - Responsabilità Civile La Sezione B) Responsabilità Civile prevede la possibilità di assicurare i danni cagionati a terzi per eventi verificatisi in relazione ai rischi del fabbricato assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza. Garanzie Prestate Le principali garanzie prestate con la Sezione B) coprono i danni causati : - a cose di terzi derivanti da incendio del fabbricato assicurato; - da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale; - da inquinamento accidentale; - da committenza di lavori di ordinaria manutenzione del fabbricato, di potatura, di sfrondamento od abbattimento di alberi; - da errata interpretazione delle norme del D.Lgs. 626/94; - da Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.). Condizioni Aggiuntive (valide solo se richiamate): - Responsabilità civile conduzione delle singole unità immobiliari; - Interruzione d attività Danni a cose negli interrati e nei seminterrati; - Responsabilità Civile dell amministratore del Condominio. Per il dettaglio delle singole garanzie prestate si rimanda all Art. 25 - Oggetto dell assicurazione - della Sezione B) Responsabilità Civile. Si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1) Esclusioni; 2) Limiti di indennizzo; 3) Franchigie e scoperti. Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 3 di 8

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Le principali esclusioni della Sezione B Responsabilità Civile sono elencate nell art. 26 Delimitazione dell assicurazione Esclusioni. Per quanto riguarda la garanzia base prestata all Art. 25 Oggetto dell assicurazione - della Sezione B - Responsabilità Civile, le esclusioni sono anche indicate nel dettaglio all interno di ciascuna garanzia prestata. Ad esempio: relativamente alla garanzia spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale è prevista una specifica esclusione per i danni da : gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali, nonché alle merci collocate in locali interrati o seminterrati adibiti a magazzini o depositi aziendali, laboratori e simili. Relativamente alle condizioni aggiuntive da richiamare, le esclusioni sono elencate all interno di ognuna di esse. Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, franchigie e scoperti descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. Al fine di chiarire le modalità di applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo si riporta di seguito un esempio: Tipologia di evento : danno causato a terzi da inquinamento accidentale Importo del danno : 2.000,00; Importo scoperto : scoperto 10% con il minimo di. 500,00 ; Limite di risarcimento :. 150.000,00; Importo liquidato : 1.500,00 (pari ad 2.000,00-500,00 quale minimo). E bene ricordare che il diritto all indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli Artt. 10 e 27 delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale e della Sezione B Responsabilità Civile. Sezione C) Tutela Giudiziaria Per quanto riguarda le garanzie della presente Sezione, si precisa che la Società ha affidato la gestione dei sinistri ad un Impresa terza (ARAG Assicurazioni S.p.A.) come indicato nella premessa delle norme che regolano l assicurazione Tutela Giudiziaria delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio. La copertura offerta dalla presente Sezione è relativa alla tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. Gli oneri assicurati sono elencati all interno dell Art. 30 Oggetto dell Assicurazione e Prestazioni Garantite della Sezione C Tutela Giudiziaria. Le prestazioni a tutela del Condominio (art. 1117 e segg. Cod. Civ.) indicato in polizza, dell Amministratore pro tempore e dei singoli condomini - sono quelle sotto riportate : difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose subiti per fatti illeciti di terzi; controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte; controversie individuali relative a rapporti di lavoro tra il Contraente ed i propri dipendenti; sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi; controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o norme di legge; sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Condizione Aggiuntiva (valida solo se richiamata): - Integrazione D.Lgs 626/94 e 494/96. Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione C Tutela Giudiziaria, si richiama particolare attenzione sulla presenza di : 1. Esclusioni/Delimitazioni; 2. Limiti di indennizzo; 3. Sospensioni di garanzia. Relativamente ad esclusioni e delimitazioni si segnala che la Sezione C prevede: 1. Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione (art.31 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione -Esclusioni); Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 4 di 8

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia 2. Delimitazioni sull operatività della garanzia (art. 32 Insorgenza del caso assicurativo); 3. Delimitazioni sull estensione territoriale della garanzia (art. 37 Estensione territoriale); 4. Esclusioni (art. 31 - Delimitazioni dell oggetto dell assicurazione -Esclusioni). Si segnala la presenza di limiti di indennizzo, descritti all interno di ogni singola garanzia prestata. In alcuni casi espressamente indicati all interno delle garanzie prestate, ai fini dell operatività della garanzia, è previsto che il valore della lite sia compreso tra un valore minimo ed uno massimo. A titolo esemplificativo: relativamente alle spese necessarie per sostenere controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi, è necessario che il valore in lite sia superiore a 250,00 ed inferiore a 52.000,00. Relativamente alla condizione aggiuntiva da richiamare, le esclusioni sono elencate all interno di essa. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale). Si evidenzia la circostanza che l Assicurato, che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo, come previsto all Art. 18 Esagerazione Dolosa del danno delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio ed altri eventi garantiti. E infine previsto, alla voce Dichiarazioni presente nel retro del frontespizio di polizza, che, ai fini della validità della garanzia, il Contraente dichiara che nei tre anni precedenti non si sono verificati sinistri causati dai medesimi eventi garantiti con la presente polizza. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 4 Aggravamento del rischio delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art. 1898 Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano la descrizione originaria del rischio, ad esempio parte del fabbricato viene adibito a supermercato. Siccome l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta, come indicato all art. 5 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. E prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in : rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo; in rate quadrimestrali, mediante un aumento del 5% del premio annuo lordo; in rate trimestrali, mediante un aumento del 7% del premio annuo lordo. Qualsiasi decisione sull applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà dell impresa. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n 231 del 21 novembre 2007, sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. Il premio annuo lordo, salvo specifica rinuncia dell assicurato (che deve essere indicata in polizza), è soggetto ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, c.d. costo della vita, pubblicato nel bollettino mensile dell Istituto Centrale di Statistica. L adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l indice del mese di settembre dell anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data di scadenza del premio e tenendo conto dell eventuale mutamento alla base di calcolo. Per le informazioni di dettaglio si rimanda all art. 9 Indicizzazione - delle Norme e condizioni che regolano l assicurazione in generale. E previsto, infine, a norma dell art. 1901 del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 5 di 8

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai locatari e/o dell amministratore del condominio. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre 2008. Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nell Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede l imposizione di aliquote differenziate per le varie garanzie richieste dal Contraente, come disposto dalla vigente normativa di settore. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società le comunicherà per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. La Società ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato/Contraente deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dall art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o possibilità, ai sensi dell art. 1913 del Codice Civile; c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare: il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve contemporaneamente essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, secondo quanto previsto dall art. 1915 del Codice Civile. Per la definizione delle modalità di liquidazione dei danni si rimanda a quanto previsto all Art. 21 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno -, all Art. 18 Procedura per la liquidazione del danno - e all Art.20 Mandato dei periti - delle Condizioni di polizza Sezione A Incendio e altri eventi garantiti. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano - Fax 02 5351794 - Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745-06 42133353) i reclami: Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 6 di 8

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Si ricorda che è fatta salva la possibilità di rivolgersi in ogni caso all Autorità Giudiziaria. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società. Con esclusione delle controversie in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'assicurato potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto. D. GLOSSARIO E DEFINIZIONI DI POLIZZA Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Anno di costruzione o di ristrutturazione: Assicurato: Assicurazione: Caso assicurativo (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): Colpo d ariete: Contraente: Esplosione: anno di costruzione del fabbricato ovvero anno della più recente ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di fabbricato è l anno di costruzione del corpo meno recente o l anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di assicurazione il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione l urto violento provocato in una conduttura dall immissione d acqua o dalla sua interruzione il soggetto che stipula l'assicurazione sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 7 di 8

Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia Fabbricato: Franchigia: Implosione: Incendio: Incombustibilità: Indennizzo: Ingorgo: Polizza: Premio: Protezione Legale (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): Rigurgito: Risarcimento: Rischio: Rottura accidentale: Sabotaggio: Scoppio: Scoperto: Sinistro: Società: Terrorismo: Traboccamento: Unico caso assicurativo (valido solo per la Sezione C - Tutela Giudiziaria): l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili), cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (purché ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con alberi ad alto fusto) e in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro ostruzione che comporta l interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti il documento che prova l'assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società l assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti; riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell impianto qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio la quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia l'impresa assicuratrice qualunque atto, incluso ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. C/31HAB Ed. 10/2011 Pagina 8 di 8

Helvetia Habitat Condizioni di Assicurazione. Mod. B/3D Ed. 10/2011 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano tel. 02.53.51.1 (20 linee) telefax 02.53.51.461 e-mail: direzione@helvetia.it www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 - Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v. Cod. Fisc. Part. I.V.A. 01462690155 - R.E.A. n. 370476 Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002 - Iscr. Albo Gruppi Ass. n d'ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n. 00757 del 19/12/97 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/97

DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Anno di costruzione o di ristrutturazione : Assicurato : Assicurazione : Caso assicurativo (valido solo per la Sezione C Tutela Legale): Colpo d ariete : Contraente : Esplosione : Fabbricato : Franchigia : Implosione : Incendio : Incombustibilità : Indennizzo : Ingorgo : Polizza : Premio : Rigurgito : Risarcimento: anno di costruzione del fabbricato ovvero anno della più recente ristrutturazione che abbia interessato tutti gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento. Nel caso di più corpi di fabbricato è l anno di costruzione del corpo meno recente o l anno in cui è avvenuta la prima ristrutturazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; il contratto di assicurazione; il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione; l urto violento provocato in una conduttura dall immissione d acqua o dalla sua interruzione; il soggetto che stipula l'assicurazione; sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, cantine, recinzioni e simili), cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (purchè ad uso esclusivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti), giardini o parchi (anche se con alberi ad alto fusto) e in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes; importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato; repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna o eccesso di pressione esterna; combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; ostruzione che comporta l interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimenti; il documento che prova l'assicurazione; la somma dovuta dal Contraente alla Società; riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale; la somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro; Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 1 di 20

Rischio: Rottura accidentale : Sabotaggio: Scoppio : Scoperto : Sinistro : Società : Terrorismo: Traboccamento : Tutela Legale: Unico caso assicurativo (valido solo per la Sezione C - Tutela Legale): la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne; situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne od interne, l impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell impianto; qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio. la quota in percentuale di ogni danno indennizzabile che rimane a carico dell Assicurato; il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia; l'impresa assicuratrice; qualunque atto, incluso ma non limitato all uso della forza o della violenza e/o minaccia, perpetrato da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, o commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa; fuoriuscita di liquidi da un bordo perché eccessivamente colmo; l assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163, 164, 173, 174 e correlati). il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 2 di 20

GLOSSARIO (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale) periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile). Bimestre (bimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Età assicurativa età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. Mese (mensile) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Poliennale (durata) periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). Quadrimestre (quadrimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Quinquennio (quinquennale) periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). Semestre (semestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Settimana (settimanale) periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. Trimestre (trimestrale) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 3 di 20

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. - L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione. - Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 4 - Aggravamento del rischio. - Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. Art. 5 - Diminuzione del rischio. - Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 6 - Disdetta in caso di sinistro. - Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente. La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 7 Durata del contratto. - In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Per contratti di durata poliennale, al Contraente è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Art. 8 Assicurazione parziale Deroga alla regola proporzionale. - Se al momento del sinistro la somma assicurata per il Fabbricato risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell area, la Società risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi. Tuttavia se il valore del fabbricato stimato al momento del sinistro non supera di oltre il 10% la somma assicurata, non si darà luogo all applicazione della regola proporzionale prevista dall art. 1907 del Codice Civile. Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 4 di 20

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. La presente disposizione è operante per le sezioni A - Incendio ed altri eventi garantiti e B Responsabilità Civile. Art. 9 - lndicizzazione. - Le somme assicurate ed il premio convenuti nel presente contratto sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, pubblicato nel bollettino mensile dell'istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L'adeguamento si effettua per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice del mese di settembre dell'anno anteriore alla data di stipulazione del contratto, con quello del mese di settembre anteriore alla data della prima scadenza annuale del premio, tenendo conto dell'eventuale mutamento alla base di calcolo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno di pubblicazione dell indice da mettere a raffronto. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Qualora, in conseguenza di uno più adeguamenti, l'indice venisse a superare del 100% quello iniziale, è in facoltà delle Parti di rinunciare ad ulteriori indicizzazioni, per cui somme assicurate e premio rimangono quelli risultanti dopo l'ultimo adeguamento. Sono soggetti ad adeguamento anche i massimali e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale, mentre le franchigie in cifra assoluta rimangono ferme. Art. 10 - Altre assicurazioni. - Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve dare per iscritto a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, e può richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Art. 11 - Rinuncia alla rivalsa. - La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei locatari e/o dell amministratore del condominio, sempreché l Assicurato o il Contraente, a sua volta, non eserciti l azione verso i medesimi. Art. 12 - Oneri fiscali. - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 13 - Rinvio alle norme di legge. - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 14 - Coassicurazione e delega (valida solo se espressamente richiamata in polizza). L assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite della Società all uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc). Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 5 di 20

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. SEZIONE A INCENDIO ED ALTRI EVENTI GARANTITI Art. 15 Rischio assicurato. - La Società si obbliga, nei limiti delle condizioni tutte della presente polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da: - incendio, fulmine, implosione, esplosione o scoppio, nonché dal conseguente sviluppo di fumi, gas o vapori che, oltre le cose assicurate, abbiano colpito enti posti nell'ambito di 50 m. da esse; - acqua condotta, cioè spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici, di esclusiva pertinenza del fabbricato; la garanzia è prestata con una franchigia di 150,00 che rimane a carico dell'assicurato. Sono esclusi i danni da: gelo, rigurgiti di fogna, semplici infiltrazioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali nonché le spese per la ricerca e riparazione dei guasti; - caduta ed urto di aeromobili, satelliti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti; - onda sonica provocata da oggetti in moto a velocità supersonica; - colpa grave dell'assicurato/contraente e/o dell'amministratore condominiale; - eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse), atti vandalici o dolosi di terzi (compresi terrorismo o sabotaggio), purché l'assicurato/ Contraente non vi abbia preso parte attiva; la garanzia è prestata con una franchigia di 250,00, che rimane a carico dell'assicurato; - fenomeni elettrici ed elettronici determinati da eventi accidentali od atmosferici, compreso il rimborso delle spese sostenute per demolire o ripristinare eventuali parti del fabbricato, fino alla concorrenza, per singolo sinistro, di 5.000,00 e con una franchigia di 150,00; - furto di fissi ed infissi sia di proprietà del singolo condomino che ad uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino a 1.500,00 per sinistro, col massimo per anno assicurativo di 8.000,00; - fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte del fabbricato purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; - guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio e/o altro evento garantito; - rottura accidentale di lastre di vetro o cristallo di ingressi o vani comuni fino a 1.500,00 con esclusione dei danni in occasione di traslochi o esecuzione di lavori e quelli di semplici screpolature, rigature e/o scheggiature; - rovina di ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all impianto; - urto veicoli stradali in transito sulla pubblica via o natanti sui corsi d acqua. La Società indennizza altresì, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra: - gli oneri di urbanizzazione intendendosi per tali le spese che l Assicurato dovesse pagare ad Enti o all Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato fino alla concorrenza 10.000,00; - la perdita di pigioni e/o mancato godimento proprio dei locali per un periodo non superiore ad un anno e con il limite del 10% del valore, che rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; - le spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene), anche in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 6 di 20

fabbricato assicurato. Il limite di risarcimento è pari al 5 della somma assicurata per il fabbricato col massimo di 5.000,00; - le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro, fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto; - le spese peritali e/o di consulenza, eventualmente sostenute dall Assicurato/Contraente in caso di sinistro, fino alla concorrenza del 5% dell indennizzo dovuto, con il massimo di 5.000,00. Art. 16 - Esclusioni. - Sono esclusi i danni: a) da semplici bruciature, non accompagnate da sviluppo di fiamma; b) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione, confische, requisizioni, serrate, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto; c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione di particelle atomiche; d) causati con dolo dell Assicurato o del Contraente; e) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine o frane, maremoti, alluvioni inondazioni e allagamenti, cedimento o franamento del terreno, mareggiata e accumuli esterni d acqua anche piovana; f) agli apparecchi ed agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; g) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; h) ad affreschi e statue che abbiamo valore artistico; i) da imbrattamento di muri esterni. Art. 17 - Obblighi in caso di sinistro. - In caso di sinistro, l'assicurato od il Contraente deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. L'Assicurato od il Contraente deve altresì: c) fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o da Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Art. 18 Esagerazione dolosa del danno. - L Assicurato od il Contraente che esagera dolosamente l ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistono al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate od adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 7 di 20

Art. 19 - Procedura per la liquidazione del danno. - L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, in accordo fra le Parti: b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 20 - Mandato dei Periti. - Nel caso in cui le Parti convengano di utilizzare per la liquidazione del danno la procedura di cui al precedente art. 19 lettera b), i Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento dei sinistri esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se l Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 17; 3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 21; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Art. 21 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. - Premesso che: 1) il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area; 2) il valore del fabbricato al momento dei sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Per la rottura di lastre l'ammontare del danno è dato dalla differenza tra il costo di rimpiazzo ed il valore dei recuperi. Per la perdita pigioni e/o mancato godimento dei locali propri si stima l'ammontare, in base al canone risultante da un regolare contratto di locazione, per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali. Per le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro si precisa che - ferma la loro idonea documentazione - devono essere tenute separate, in quanto per esse non è operante la regola proporzionale, di cui all art. 8 delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 8 di 20

Art. 22 - Anticipo indennizzi. - L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento di un acconto, prima della conclusione della procedura di liquidazione, fino al 60% dell'ammontare del danno determinato o determinabile in base a risultanze certe. Tale diritto può essere esercitato, previa richiesta scritta alla Società, quando ricorrano le seguenti condizioni: che non esistano contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro; che siano decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia; che il danno liquidabile complessivamente non si preveda inferiore a 52.000,00. In ogni caso l acconto non potrà comunque essere superiore a 520.000,00 qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. La Società pagherà tale acconto entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta determinazione del danno. Art. 23 - Limite massimo dell'indennizzo. - L'Assicurato ottiene il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito dal punto 2) dell'art. 21. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. Art. 24 - Pagamento dell'indennizzo. - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se é stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto soltanto quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 16 punto d). CONDIZIONI PARTICOLARI (da ritenersi sempre operanti) A) Buona Fede - La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tale omissione od inesattezza siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. B) Impianti di fornitori - La garanzia è estesa ai danni diretti e materiali agli impianti ed apparecchiature al servizio esclusivo del fabbricato assicurato, di proprietà di aziende che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica. C) Rimborso delle spese di ricerca e di riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione del gas - La Società, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione di competenza dell Assicurato accertata dall azienda erogatrice e che comporti la sospensione dell erogazione da parte della stessa, indennizza le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi che hanno originato la dispersione di gas, comprese le spese per la ricerca e ripristino di parti del fabbricato e le spese di demolizione, sgombero e trasporto al più vicino scarico dei residui del sinistro. Sono escluse le spese per migliorie o per adeguamenti alle normative vigenti in materia di impiantistica del fabbricato. La garanzia è prestata con il limite di indennizzo per anno assicurativo del 3 della somma assicurata per il fabbricato con il minimo di 800,00. D) Danni al contenuto La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal contenuto (intendendosi per tale il mobilio, l arredamento in genere e le attrezzature con l esclusione di veicoli a motore, natanti e loro parti) costituenti proprietà comune del condominio e riposte nei locali di uso comune quali ripostigli, cantine, box e portinerie con il massimo risarcimento di 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Mod. B/3D Ed. 10/2011 Pagina 9 di 20