CONTRATTO di COOPERAZIONE



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CONTRATTO di COOPERAZIONE tra l Ente Pubblico Comprensorio Sanitario di Bolzano dell Azienda Sanitaria dell Alto Adige: Unita Operativa complessa di Oncologia Medica Unita Operativa complessa di Farmacia Ospedaliera e l impresa XXXX Per la realizzazione di un progetto Pre-commercial procurement ai sensi dell articolo 10 della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 Ricerca e innovazione 1

Indice Premessa Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Durata Articolo 3 Modalità di svolgimento del progetto di ricerca Articolo 4 Programmazione degli interventi Articolo 5 Quota di finanziamento Articolo 6 Ripartizione degli utili Articolo 7 Autorità di gestione del progetto Articolo 8 Modifiche del programma operativo Articolo 9 Verifiche sulla realizzazione del programma Articolo 10 Modalità di erogazione del finanziamento Articolo 11 Disposizioni relative alla proprieta intellettuale Articolo 12 Segretezza e responsabilita Articolo 13 Uso del logo Articolo 14 Controversie 2

Tra le parti (1) Ente Pubblico: Comprensorio Sanitario di Bolzano dell Azienda Sanitaria dell Alto Adige: Unita Operativa complessa di Oncologia Medica Unita Operativa complessa di Farmacia Ospedaliera (2) Impresa XXXX, con sede in,, codice fiscale e partita I.V.A. n rappresentata da: sig., nato a il che interviene ed agisce nella sua qualità di - in conformità a quanto previsto nella Legge Provinciale del 13 dicembre 2006, n.14, art.10 e al relativo Regolamento di esecuzione - vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in data dal Legale rappresentante della Società e accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante che la predetta Società..è in regola sia con le disposizioni dell art.17 della Legge 12 marzo 1999, n.68 (recante norme per il diritto del lavoro dei disabili) sia con gli obblighi contributivi nei confronti di tutti gli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, come richiamati dal decreto legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, nella legge del 22 novembre 2002, n.266; 3

si stipula il seguente CONTRATTO di COOPERAZIONE Per la realizzazione di un progetto Pre-commercial procurement Conforme alle Finalità della legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 Ricerca e innovazione ed alla COMUNICAZIONE della COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO;AL CONSIGLIO,AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI (SEC(2007) 1668) 4

PREMESSA L Assessorato all innovazione ha emesso con Decreto dell Assessore n. 333/34.0 del 10/08/2011 un bando per la selezione di un impresa partner di un progetto di pre-commercial procurement. Il Comitato tecnico previsto nell art. 7 della L.P.14/06 ha valutato le proposte pervenute ed ha scelto l impresa approvando il contenuto e le fasi del progetto descritte nel formulario trasmesso alla Ripartizione 34. Art.1 Oggetto L Ente Comprensorio Sanitario di Bolzano dell Azienda Sanitaria dell Alto Adigecomposto dall Unita Operativa complessa di Oncologia Medica e dall Unita Operativa complessa di Farmacia Ospedaliera 1. di seguito denominato Ente, e la impresa XXXX in qualità di partner di progetto, in seguito denominato impresa definiscono in base al presente contratto diritti e obblighi,derivanti dallo svolgimento di un progetto di ricerca e sviluppo descritto nell allegati 2, 3, 4 e 5 della domanda di partecipazione al bando presentata alla Ripartizione 34 della Provincia Autonoma di Bolzano, di cui costituisce parte integrante. 2. Definizioni, procedure di ammissione, valutazione e rendicontazione sono contenute nella legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 Ricerca e innovazione, di seguito denominata legge e nel relativo Regolamento di esecuzione emanato con Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008,n.15. 3. I costi ammessi a contributo sono specificati nell Art. 6 del bando e risultanti dall istruttoria effettuata dalla Rip.34 ed approvata dal Comitato Tecnico. Art.2 Durata 1. La durata della convenzione decorre dalla firma della presente convenzione, che è condizionata dall approvazione del progetto da parte dell Assessore competente e vale fino alla conclusione del progetto di ricerca e per ulteriori anni 5 per la parte riguardante lo sfruttamento dei diritti derivanti dalla commercializzazione delle soluzioni tecniche, prototipi, servizi, brevetti,etc. ottenuti quale risultato del progetto di ricerca. 2. Le Parti, possono esercitare il diritto di risoluzione anche prima della naturale scadenza di cui al comma 1), solamente in maniera consensuale, motivando alla Ripartizione 34 le ragioni che hanno portato alla risoluzione.. 5

Art.3 Modalità di svolgimento del progetto di ricerca 1. L Ente e la società si impegnano a realizzare le attività previste nella domanda di finanziamento assumendosi la responsabilità tecnica e manageriale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi mediante un uso efficace ed efficiente delle risorse a disposizione. 2. Nello svolgimento delle attività disciplinate dalla presente convenzione l Ente assicura il rispetto del principio di trasparenza e l osservanza della normativa vigente, conseguentemente all utilizzo di risorse finanziarie di provenienza pubblica ed alla rilevanza pubblica dell attività svolta. 3. La Società assume a proprio carico tutte le responsabilità ed i rischi per quanto attiene alla realizzazione del programma operativo. 4. La Società provvede all acquisizione di permessi, autorizzazioni e licenze che si rendessero necessarie per la realizzazione delle iniziative e degli interventi. Art.4 Programmazione degli interventi 1. L Ente e la Società si impegnano a realizzare il progetto in base al Piano dettagliato di lavoro per il progetto di ricerca oggetto della domanda descritto nel punto 1 della Relazione tecnico-scientifica e alla tempistica indicata nel punto 10 della domanda. 2. Variazioni significative al piano e alla tempistica contenute nella domanda dovranno essere concordate tra le parti e comunicate alla Ripartizione 34. Non potranno essere accettate variazioni che comportano il totale stravolgimento delle finalitá del progetto ma solo quelle che derivano da risultanze della ricerca sperimentale e scientifica che giustifichino la modifica o la decisione di abbandonare il progetto. 3. Qualora le parti non trovassero un accordo consensuale circa le variazioni da apportare al progetto, la Ripartizione 34 liquiderà il contributo esclusivamente sui costi sostenuti dalle parti fino alla comunicazione di interruzione del progetto. Art.5 Quota di finanziamento 1. La Provincia si impegna a finanziare il progetto sulla base delle spese riconosciute ammissibili con le seguenti percentuali di aiuto : 1. 100% dei costi rendicontati dell Ente 2. xx % dei costi rendicontati dalla Società 6

Art.6 Ripartizione degli utili 1. Qualora il risultato del progetto si traducesse in prodotti, brevetti o servizi commercializzabili, la Società si impegna a versare all Ente il XX % degli utili conseguiti per un periodo pari ad anni 5. 2. La Società si impegna a fornire all Ente i dati contabili relativi alla commercializzazione del prodotto o servizio in particolare dei ricavi, dei costi di pertinenza e dei relativi margini commerciali al netto degli oneri fiscali, garantendo l accesso alla contabilità interna per tutto il periodo indicato nel comma 1. 3. Tali utili faranno parte di un fondo per l innovazione di reparto nella misura del 45% per ciascuno dei due reparti e del 10% per l Amministrazione, e potranno essere utilizzati solo per l incentivazione di progetti di innovazione e ricerca. Art.7 Autorità di gestione del progetto 1. Allo scopo di monitorare l andamento del progetto e valutare i risultati conseguiti viene istituita una Autorità di gestione formata da : - due rappresentanti dell Ente - due rappresentanti della Società. 4. L Autorità di gestione acquisisce le informazioni necessarie alla valutazione dello stato di avanzamento del progetto, può proporre modifiche al programma, che verranno inoltrate alla Ripartizione 34. Le sue funzioni anche di carattere tecnico-amministrativo si intendono riferite: - dar vita al progetto - definire i ruoli - responsabilita circa la raccolta amministrativa della documentazione - relazioni tecniche/report - proposte di modifica al progetto, se necessarie - costi derivanti dalle eventuali modifiche La durata della composizione e del ruolo dell autorita di gestione si intende per un periodo di 5 anni. Art.8 Modifiche al programma operativo richieste dall Autorita di Gestione 1. L Autorita di gestione comunica alla Ripartizione 34, al fine della valutazione ed approvazione delle stesse, le modifiche al programma operativo, approvato ai sensi dell articolo (quattro), comma 1. Tali modifiche che comportino una variazione superiore al 20% (venti per cento) fra le diverse categorie di spesa indicate nel budget si intendono autorizzate se la ripartizione 34 non formula osservazioni o riserve entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 7

2. Eventuali modifiche che comportino aumenti dei costi complessivi ammessi a contributo o modifiche sostanziali del progetto vengono trasmesse dalla Ripartizione 34 al comitato tecnico previsto all art. 7 della L.P.14/06. Qualora le modifiche fossero approvate dal Comitato Tecnico i maggiori stanziamenti verranno approvati con Decreto dell Assessore all innovazione. Art.9 Verifiche sulla realizzazione del programma operativo 1. La Società e l Ente presentano con cadenza semestrale alla Ripartizione 34 : una relazione sull attività svolta nel semestre che indichi in maniera sintetica e complessiva lo stato di realizzazione delle fasi programmate; una relazione economica, nella quale la Società evidenzi le spese sostenute in coerenza con lo stato di avanzamento delle attività svolte. 2. La mancata realizzazione delle iniziative programmate nel piano di attività oppure la riduzione dei costi per effetto di economie realizzate nel corso dell esercizio, comporta la riduzione dei corrispettivi assegnati dalla Provincia, per la sola quota-parte delle iniziative non realizzate oppure dei minori costi sostenuti. 3. La Provincia ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento elementi conoscitivi circa lo stato di avanzamento delle iniziative. 4. La Provincia si riserva il diritto di nominare uno o più esperti incaricati di condurre specifiche verifiche di qualsiasi natura sull attività (sociale) svolta dalla Società, dandone preventiva informazione al Presidente del consiglio di amministrazione ed al Presidente del collegio sindacale. La Società si impegna a dare la massima assistenza e pronta collaborazione fornendo a tali incaricati accesso alle informazioni richieste. Art.10 Modalità di erogazione del finanziamento 1. Le agevolazioni concesse sia all Impresa che all Ente Pubblico sono liquidate a seguito di realizzazione dell iniziativa ammessa ad agevolazione e sulla base della seguente documentazione di spesa: a) relazione tecnico-scientifica dell attività svolta in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti della ricerca sia nelle risorse impiegate e nelle spese sostenute; b) riepilogo sintetico dei costi sostenuti nel periodo di riferimento suddivisi per tipologia di attività (ricerca industriale, sviluppo sperimentale) e per categoria di costo; c) fatture o note onorarie originali munite di quietanza come prescritto dalle norme fiscali vigenti a livello nazionale e/o comunitario; d) dichiarazione del beneficiario relativa alla regolare effettuazione delle spese; e) buste paga; 8

f) elenchi e diari delle attività relative al personale dedicato al progetto delle Unità Operative di Oncologia e Farmacia dell Ospedale del Comprensorio Sanitario di Bolzano; 2. Sulla base di richiesta motivata dal richiedente,il Direttore della Ripartizione competente può concedere all Impresa partner un anticipo sulla agevolazione nella misura massima del 40% sulla agevolazione ammessa dietro presentazione di fideiussione bancaria. 3. A richiesta del beneficiario e per progetti di durata superiore a 12 mesi sono possibili anche più liquidazioni parziali a cadenza annuale sulla base della rendicontazione degli stati di avanzamento del progetto 4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore alla somma ammessa, l agevolazione da liquidarsi è proporzionalmente ridotta e ricalcolata in base alla somma effettivamente spesa. Art.11 Disposizioni relative alla proprieta intellettuale Qualora dalle prestazioni oggetto del contratto scaturiscano risultati passibili di tutela attraverso la normativa in materia di proprietà industriale o intellettuale, o comunque utilizzabili economicamente, la titolarita di tali diritti spetta all impresa. Ogni forma di utilizzo derivante da cessione, licenze od altre forme giuridiche che comporti vantaggi economici per l impresa prevedera una ripartizione degli utili in base a quanto previsto dall art.6. L Impresa consente all Ente di utilizzare tali diritti per scopi non economici quali a titolo di esempio la formazione e la divulgazione. Art.12 Segretezza e responsabilità L impresa riconosce e dichiara che le Informazioni Confidenziali trasmesse dall ente pubblico sono segrete e confidenziali e, conseguentemente, L impresa si impegna a non usare e a non comunicare alcuna delle informazioni confidenziali a terzi, fatti salvi i suoi collaboratori e consulenti qualora coinvolti nella collaborazione, che sono obbligati ad adempiere agli stessi obblighi di segretezza e non uso qui prescritti, senza una autorizzazione scritta da parte dell ente pubblico. Analogamente l ente pubblico riconosce e dichiara che le informazioni confidenziali trasmesse dall impresa sono segrete e confidenziali e, conseguentemente, l ente pubblico si impegna a non usare e a non comunicare alcuna delle informazioni confidenziali a terzi, fatti salvi i suoi collaboratori e consulenti, che sono obbligati ad adempiere agli stessi obblighi di segretezza e non uso qui prescritti, sotto la responsabilità dell ente pubblico, senza una autorizzazione scritta da parte dell impresa. I suddetti obblighi non si applicheranno a quelle informazioni che: a) siano già conosciute dal Ricevente al momento della trasmissione da parte del Fornitore e si possa documentare tale precedente conoscenza, o b) siano di dominio pubblico al momento della trasmissione o lo divengano successivamente non per atti od omissioni del Ricevente, o 9

c) siano comunicate al Ricevente da terze parti che diano prova di possederle legalmente e/o di poterne disporre liberamente. Il Ricevente si assume la responsabilità dell'osservanza degli obblighi qui prescritti da parte di tutte quelle persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle informazioni confidenziali tramite il Ricevente. I predetti obblighi sopravviveranno a qualunque estinzione di questo accordo, per un periodo di 5 anni. Art.13 Uso del logo 1. L Ente e la Società beneficiari del finanziamento provinciale dovranno garantire la presenza del logo dell Assessorato dell innovazione in tutte le forme di comunicazione esterna. Art.14 Controversie 1. Per qualsiasi controversia sorta in relazione alla presente Convenzione, questa viene sottoposta al Servizio di mediazione dalle Camera arbitrale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano per un tentativo di mediazione (conciliazione). Nel caso in cui il tentativo fallisce, la controversia viene risolto con un arbitrato disciplinato dal regolamento della citata Camera arbitrale di Bolzano. L arbitrato viene deciso da un arbitro unico, come previsto dal suddetto regolamento arbitrale. Letto, approvato e sottoscritto a Bolzano, A tutti gli effetti di legge le Parti dichiarano che l intera convenzione ed ogni suo articolo è stato tra le stesse trattato e negoziato. 10